TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/11/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1413/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1413/2025 promossa da:
ata a SS LLIO (CS) il 13/01/1994 con il Parte_1 patrocinio dell'avv.LA MENZA VIRGINIA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. GAROFALO ANGELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 29/7/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio, in data 25/9/2021, che dalla unione era
[...]
nato il figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, all'udienza del 18/11/2025 le parti rappresentavano le condizioni relative alla separazione e, preso atto della loro intenzione di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni, comprensive del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, indicate all'udienza del 18/11/2025 che, in questa sede devono intendersi trascritte:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ognuno di fissare ove ritiene opportuno la propria residenza;
2) I genitori avranno l'affido condiviso del figlio in attuazione delle vigenti norme di riferimento con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale in
Cassano allo Ionio Via Provinciale,38;
3) La casa originariamente coniugale sita in Cassano allo Ionio Via Provinciale,38 resterà
nella disponibilità esclusiva della Sig.ra omprensiva di tutti gli arredi ivi presenti;
Pt_1
4) Le utenze relative alla casa coniugale, attualmente intestate al Sig. , verranno CP_1
volturate a cura e spese della Sig.ra che provvederà a pagare i relativi oneri di Pt_1
somministrazione;
5) Il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore con opzione Controparte_1
di adeguarle in base alle esigenze del piccolo in considerazione della sua tenera età Per_1
e previo accordo tra le parti. In ogni caso, ove dovessero sorgere delle problematiche tra le parti è sin da ora stabilito che il padre terrà il figlio minore con sè secondo le seguenti modalità: per i mesi estivi (luglio agosto e settembre) il pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:30 alle ore 21:00; mentre nei mesi compresi tra ottobre e giugno il pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Altresì è stabilito sin da ora che il padre trascorrerà con il minore weekend alternati prevedendo la permanenza del piccolo presso il padre dal sabato ore 15:00 fino alla domenica ore Per_1
20:00. È stabilito sin da ora che la settimana in cui è previsto che il minore trascorrerà il weekend presso il padre, i giorni compresi nella medesima settimana in cui il padre terrà
con sé il minore saranno il martedì ed il giovedì in luogo del lunedì, mercoledì e venerdì. Le
condizioni vengono stabilite con opzione di adeguarle in base alle esigenze del piccolo Per_1
in considerazione della sua tenera età e previo accordo tra le parti, sempre compatibilmente con le esigenze del minore ed in considerazione della sua tenera età e salvo diversa pattuizione dei coniugi;
6) In occasione delle festività, in ragione di eventuale ed intervenendo accordo tra le parti,
si potrà prevedere la permanenza del figlio con uno dei genitori, anche per più giorni consecutivi, nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze del minore, qualora l'altro genitore ravvisasse la opportunità di effettuare durante le festività, viaggi e/o trasferte,
mantenendo comunque il criterio dell'alternanza di entrambi i genitori nel trascorrere le festività con il figlio;
ad ogni modo viene stabilito sin da ora che il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre, così, secondo il crtierio dell'alternanza, per i giorni di Pasqua e Lunedi dell'Angelo nonché per i giorni della vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno e viceversa.
7) Si specifica che date ed orari indicati potranno subire cambiamenti nell'interesse del minore. Sarà cura di entrambi i genitori valutare eventuali modifiche e/o cambiamenti nell'interesse del minore ed in considerazione della sua tenera età. Entrambi i coniugi concordano inoltre che, nei giorni di affidamento del minore all'uno o all'altro genitore, gli stessi potranno fare affidamento sui nonni e sugli zii paterni e materni. 8) Per il periodo estivo è stabilito sin da ora che, successivamente al compimento del 5 anno di età del minore questi potrà trascorrere presso il padre 10 giorni consecutivi per i Per_1
mesi di luglio e agosto con onere per il sig. di comunicare alla Sig.ra ntro il CP_1 Pt_1
31 maggio di ogni anno i giorni in cui lo stesso intenderà trascorrere più giorni consecutivi con il minore.
9) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento del figlio minore, la CP_1 Pt_1
somma complessiva di € 300,00 mensili da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni mese;
10) Le spese di carattere straordinario in favore del figlio, specificatamente quelle mediche e quelle scolastiche, verranno suddivise al 50% tra i due coniugi. Si specifica che per ogni importo superiore ad € 100,00 il coniuge anticipatario dovrà darne preventivo preavviso all'altro coniuge che dovrà provvedere al rimborso della quota entro il termine di 7 giorni,
dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per le spese di mantenimento ordinarie e straordinarie, verranno rispettati i criteri stabiliti dalle linee guida approvate dal nella seduta del 14.07.2017; Controparte_2
11) Il sig. , in deroga a quanto previsto per legge, rinuncia al 50% dell'importo CP_1
dell'assegno unico percepito per il figlio, il cui ammontare mensile sarà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
12) I coniugi rispettivamente si impegnano nella misura del 50% ciascuno al pagamento della rata afferente il finanziamento cointestato e acceso per l'acqusito della casa coniugale presso l'istituto di credito Bper Banca;
13) I coniugi sono comproprietari altresì: a) di un locale di pertinenza della casa coniugale distinto al foglio 30 p.lla 901 sub 44 NCEU del Comune di Cassano allo Ionio sito in Cassano
allo Ionio alla Via Provinciale che rimarrà nell'esclusiva disponibilità della Sig.ra b) Pt_1
di un locale box auto sito in Cassano allo Ionio alla via Provinciale distinto al foglio 30 p.lla
901 sub 24 NCEU del Comune di Cassano allo Ionio del quale il Sig. manterrà CP_1
l'esclusiva disponibilità; 14) Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, alla luce dell'attuale e rispettiva situazione reddituale, all'assegno di mantenimento e dichiarano, formalmente, di non avere,
irrevocabilmente, alcuna reciproca pretesa sui rispettivi conti correnti e titoli bancari e/o assicurativi, le cui relative somme rimarranno di esclusiva pertinenza e proprietà dei titolari.
15) L'autovettura Jeep renegade tg FH128LF intestata al Sig. verrà trasferita alla CP_1
Sig.ra la quale provvederà a farsi carico dei relativi oneri inerenti il passaggio di Pt_1
proprietà;
16) I coniugi dichiarano altresì che l'immobile sito in Cassano allo Ionio alla Via Siena n. 5
identificato al NCEU del Comune di Cassano allo Ionio al foglio 17 p.lla 691 sub 18 e pervenuto al Sig. con atto di cessione a titolo oneroso del 24.3.2017 - repertorio n. CP_1
27.014 Notaio Dott.ssa - dalla Sig.ra la quale si è riservata il diritto di Per_2 Persona_3
abitazione vita natural durante ed per il cui corrispettivo il Sig. si è obbligato a prestare CP_1
assistenza amorevole alla Sig.ra per tutta il tempo in cui la stessa rimarrà in Persona_3
vita, verrà trasferito alla Sig.ra che assumerà su di sé l'obbligo di assistere Pt_1
amorevolmente la Sig.ra (madre) per tutto il tempo in cui la stessa rimarrà in Persona_3
vita.
17) I coniugi dichiarano, altresì', che non vi sono altri beni, mobili anche registrati e/o immobili da dividere;
18) I coniugi dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente Accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della separazione, di talchè gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n. 74 del 1987 (come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013, n. 18);
19) Ad eccezione di quanto sopra specificato i coniugi dichiarano di non aver alcun altro rapporto economico da regolare, né alcun altro rapporto di giuridica rilevanza da definire. 20) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
21) Le spese e competenze legali restano compensate tra le parti ed entrambi i coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualunque titolo e/o ragione.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ata a SS Parte_1
LLIO (CS) il 13/01/1994 e nato a [...]_1
il 10/03/1988 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 20 novembre 2025
Il Presidente- estensore
MO TO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1413/2025 promossa da:
ata a SS LLIO (CS) il 13/01/1994 con il Parte_1 patrocinio dell'avv.LA MENZA VIRGINIA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. GAROFALO ANGELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 29/7/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio, in data 25/9/2021, che dalla unione era
[...]
nato il figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Per_1
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, all'udienza del 18/11/2025 le parti rappresentavano le condizioni relative alla separazione e, preso atto della loro intenzione di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni, comprensive del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, indicate all'udienza del 18/11/2025 che, in questa sede devono intendersi trascritte:
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ognuno di fissare ove ritiene opportuno la propria residenza;
2) I genitori avranno l'affido condiviso del figlio in attuazione delle vigenti norme di riferimento con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale in
Cassano allo Ionio Via Provinciale,38;
3) La casa originariamente coniugale sita in Cassano allo Ionio Via Provinciale,38 resterà
nella disponibilità esclusiva della Sig.ra omprensiva di tutti gli arredi ivi presenti;
Pt_1
4) Le utenze relative alla casa coniugale, attualmente intestate al Sig. , verranno CP_1
volturate a cura e spese della Sig.ra che provvederà a pagare i relativi oneri di Pt_1
somministrazione;
5) Il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore con opzione Controparte_1
di adeguarle in base alle esigenze del piccolo in considerazione della sua tenera età Per_1
e previo accordo tra le parti. In ogni caso, ove dovessero sorgere delle problematiche tra le parti è sin da ora stabilito che il padre terrà il figlio minore con sè secondo le seguenti modalità: per i mesi estivi (luglio agosto e settembre) il pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:30 alle ore 21:00; mentre nei mesi compresi tra ottobre e giugno il pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Altresì è stabilito sin da ora che il padre trascorrerà con il minore weekend alternati prevedendo la permanenza del piccolo presso il padre dal sabato ore 15:00 fino alla domenica ore Per_1
20:00. È stabilito sin da ora che la settimana in cui è previsto che il minore trascorrerà il weekend presso il padre, i giorni compresi nella medesima settimana in cui il padre terrà
con sé il minore saranno il martedì ed il giovedì in luogo del lunedì, mercoledì e venerdì. Le
condizioni vengono stabilite con opzione di adeguarle in base alle esigenze del piccolo Per_1
in considerazione della sua tenera età e previo accordo tra le parti, sempre compatibilmente con le esigenze del minore ed in considerazione della sua tenera età e salvo diversa pattuizione dei coniugi;
6) In occasione delle festività, in ragione di eventuale ed intervenendo accordo tra le parti,
si potrà prevedere la permanenza del figlio con uno dei genitori, anche per più giorni consecutivi, nel pieno rispetto della volontà e delle esigenze del minore, qualora l'altro genitore ravvisasse la opportunità di effettuare durante le festività, viaggi e/o trasferte,
mantenendo comunque il criterio dell'alternanza di entrambi i genitori nel trascorrere le festività con il figlio;
ad ogni modo viene stabilito sin da ora che il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre, così, secondo il crtierio dell'alternanza, per i giorni di Pasqua e Lunedi dell'Angelo nonché per i giorni della vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno e viceversa.
7) Si specifica che date ed orari indicati potranno subire cambiamenti nell'interesse del minore. Sarà cura di entrambi i genitori valutare eventuali modifiche e/o cambiamenti nell'interesse del minore ed in considerazione della sua tenera età. Entrambi i coniugi concordano inoltre che, nei giorni di affidamento del minore all'uno o all'altro genitore, gli stessi potranno fare affidamento sui nonni e sugli zii paterni e materni. 8) Per il periodo estivo è stabilito sin da ora che, successivamente al compimento del 5 anno di età del minore questi potrà trascorrere presso il padre 10 giorni consecutivi per i Per_1
mesi di luglio e agosto con onere per il sig. di comunicare alla Sig.ra ntro il CP_1 Pt_1
31 maggio di ogni anno i giorni in cui lo stesso intenderà trascorrere più giorni consecutivi con il minore.
9) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento del figlio minore, la CP_1 Pt_1
somma complessiva di € 300,00 mensili da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni mese;
10) Le spese di carattere straordinario in favore del figlio, specificatamente quelle mediche e quelle scolastiche, verranno suddivise al 50% tra i due coniugi. Si specifica che per ogni importo superiore ad € 100,00 il coniuge anticipatario dovrà darne preventivo preavviso all'altro coniuge che dovrà provvedere al rimborso della quota entro il termine di 7 giorni,
dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per le spese di mantenimento ordinarie e straordinarie, verranno rispettati i criteri stabiliti dalle linee guida approvate dal nella seduta del 14.07.2017; Controparte_2
11) Il sig. , in deroga a quanto previsto per legge, rinuncia al 50% dell'importo CP_1
dell'assegno unico percepito per il figlio, il cui ammontare mensile sarà interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
12) I coniugi rispettivamente si impegnano nella misura del 50% ciascuno al pagamento della rata afferente il finanziamento cointestato e acceso per l'acqusito della casa coniugale presso l'istituto di credito Bper Banca;
13) I coniugi sono comproprietari altresì: a) di un locale di pertinenza della casa coniugale distinto al foglio 30 p.lla 901 sub 44 NCEU del Comune di Cassano allo Ionio sito in Cassano
allo Ionio alla Via Provinciale che rimarrà nell'esclusiva disponibilità della Sig.ra b) Pt_1
di un locale box auto sito in Cassano allo Ionio alla via Provinciale distinto al foglio 30 p.lla
901 sub 24 NCEU del Comune di Cassano allo Ionio del quale il Sig. manterrà CP_1
l'esclusiva disponibilità; 14) Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, alla luce dell'attuale e rispettiva situazione reddituale, all'assegno di mantenimento e dichiarano, formalmente, di non avere,
irrevocabilmente, alcuna reciproca pretesa sui rispettivi conti correnti e titoli bancari e/o assicurativi, le cui relative somme rimarranno di esclusiva pertinenza e proprietà dei titolari.
15) L'autovettura Jeep renegade tg FH128LF intestata al Sig. verrà trasferita alla CP_1
Sig.ra la quale provvederà a farsi carico dei relativi oneri inerenti il passaggio di Pt_1
proprietà;
16) I coniugi dichiarano altresì che l'immobile sito in Cassano allo Ionio alla Via Siena n. 5
identificato al NCEU del Comune di Cassano allo Ionio al foglio 17 p.lla 691 sub 18 e pervenuto al Sig. con atto di cessione a titolo oneroso del 24.3.2017 - repertorio n. CP_1
27.014 Notaio Dott.ssa - dalla Sig.ra la quale si è riservata il diritto di Per_2 Persona_3
abitazione vita natural durante ed per il cui corrispettivo il Sig. si è obbligato a prestare CP_1
assistenza amorevole alla Sig.ra per tutta il tempo in cui la stessa rimarrà in Persona_3
vita, verrà trasferito alla Sig.ra che assumerà su di sé l'obbligo di assistere Pt_1
amorevolmente la Sig.ra (madre) per tutto il tempo in cui la stessa rimarrà in Persona_3
vita.
17) I coniugi dichiarano, altresì', che non vi sono altri beni, mobili anche registrati e/o immobili da dividere;
18) I coniugi dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente Accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della separazione, di talchè gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n. 74 del 1987 (come interpretato con la circolare dd. 29 maggio 2013, n. 18);
19) Ad eccezione di quanto sopra specificato i coniugi dichiarano di non aver alcun altro rapporto economico da regolare, né alcun altro rapporto di giuridica rilevanza da definire. 20) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
21) Le spese e competenze legali restano compensate tra le parti ed entrambi i coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualunque titolo e/o ragione.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ata a SS Parte_1
LLIO (CS) il 13/01/1994 e nato a [...]_1
il 10/03/1988 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 20 novembre 2025
Il Presidente- estensore
MO TO