Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 28 DELL'ANNO 2025
FRA
CLAUDIO LO Pt_1
E
SI SAVONA Controparte_1
IMPERIA SEDE DI SAVONA
Oggi 9.4.2025 alle ore 10.25 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. CORRIDORI LORENZO Parte_2
per la parte convenuta Controparte_2
: i funzionari e
[...] Controparte_3 CP_4
[...]
L'avv. Corridori ribadisce l'eccezione di tardività, rilevando che quando un accertatore ha in mano gli elementi che poi danno luogo al verbale di accertamento, è da tale momento che decorrono i 90 giorni. Nel caso di specie, non sono stati acquisiti elementi successivi rispetto alle dichiarazioni rese dal , e pertanto da tale momento Parte_2
doveva farsi decorrere il termine decadenziale.
Ove si ritenesse diversamente, si darebbe spazio all'amministrazione di aggirare la norma che prevede tale termine. Produce sentenza di merito a sostegno dell'assunto, n. 3507 del
2023 del Tribunale di Bari. Insiste nell'accoglimento del ricorso. Con I procuratori di si richiamano a tutto quanto dedotto. In replica, rilevano che siamo di fronte ad un unico accertamento, in cui le dichiarazioni delle parti hanno sicuramente importanza decisiva, ma devono essere poi accertati e completati da tutta una serie di pag. 1
Peraltro, nella stessa audizione, era stato proprio richiesto termine per produrre documentazione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione.
Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
pag. 2 N. R.G. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 953/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avv.to CORRIDORI LORENZO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE OPPONENTE contro
Controparte_6
(C.F./P.IVA ), rappresentato
[...] P.IVA_2
e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, previa ammissione delle istanze istruttorie infra formulate e ulteriormente formulande in corso di giudizio:
pag. 3 1) In via preliminare, sospendere inaudita altera parte o, in subordine, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti, la provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione opposta
2) In via principale, dichiarare nulle e/o annullare l'ordinanza ingiunzione opposta n. 335/2024 - prot. n. 17377 - emessa dall' di Controparte_1 CP_2
il 11.12.2024, notificata in data 16.12.2024, recante l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 10.250,00 a titolo di sanzioni amministrative e di € 21,00 a titolo di spese di notifica, nonché ogni atto amministrativo presupposto, mandando assolto il sig.
quale titolare della omonima ditta individuale da qualsivoglia pretesa Parte_2
nei suoi confronti, stante la tardività della notifica del verbale di accertamento unico delle violazioni notificato oltre il termine di cui all'art. 14 L. 689/81 con la conseguente decadenza del termine e la conseguente annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata che ne è atto consequenziale.
3) In via subordinata, annullare parzialmente l'ordinanza ingiunzione opposta n.
335/2024 - prot. n. 17377 - emessa dall' di il Controparte_1 CP_2
11.12.2024, notificata in data 16.12.2024, recante l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 10.250,00 a titolo di sanzioni amministrative e di € 21,00 a titolo di spese di notifica, rideterminando la sanzione amministrativa in misura pari al minimo edittale ritenendo sussistente la violazione dell'art. art. 1 commi 910 e 911 legge 27 dicembre 2017 n. 205 esclusivamente per il pagamento in contanti degli stipendi dovuti alla PE relativamente ai mesi di settembre (€ 849,00) Parte_3 ottobre 2020 ( € 999,00) comunque, in misura inferiore a quella indicata nella ordinanza ingiunzione opposta.
Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.1.2025, ha adito il Tribunale di Parte_2
Savona, in funzione di giudice del lavoro, per proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 335/2024 emessa dall' di Controparte_1 CP_2
l'11.12.2024, notificata in data 16.12.2024, recante l'ingiunzione di pagamento pag. 4 dell'importo di € 10.250,00 a titolo di sanzioni amministrative e di € 21,00 a titolo di spese di notifica.
L'opponente ha lamentato che:
- le sanzioni gli erano state inflitte per la ritenuta violazione: 1) dell'art. 1 legge 5 gennaio 1993, n. 4, per aver omesso la consegna della busta paga al PE
[...] all'atto della corresponsione della retribuzione, nei mesi di maggio, giugno, Pt_4 luglio, agosto 2020; 2) dell'art. 1 co. 910 e 911 della legge 205/2017 per aver corrisposto le retribuzioni attraverso il pagamento in contanti al PE in Parte_4
relazione a 4 mensilità (maggio, giugno, luglio, agosto 2020) e alla PE
[...]
in relazione a 4 mensilità (luglio, agosto, settembre, ottobre 2020). Parte_3
- tuttavia, l'ingiunzione di pagamento era illegittima, innanzitutto in quanto il verbale unico di accertamento e la successiva notificazione erano tardivi, notificati oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 l. 689/1981, con la conseguenza che, ai sensi del comma 5, la sanzione doveva ritenersi estinta.
- nel merito, non poteva ritenersi sussistente la condotta di cui all' art. 1 commi
910 e 911 legge 27 dicembre 2017 n. 205 in relazione al PE . In particolare, Pt_4
il ricorrente aveva ritenuto di dichiarare in sede ispettiva di aver corrisposto le retribuzioni in contanti, poiché gli veniva contestato di aver omesso il relativo pagamento nei confronti del lavoratore. Tuttavia, successivamente, egli era addivenuto ad una transazione con il PE dalla quale risultava che le retribuzioni per le mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, in realtà, non erano ancora stata corrisposte e venivano successivamente erogate in virtù dell'accordo raggiunto tra le parti, con modalità tracciabili.
Quanto alla PE , il ricorrente aveva sostenuto di essersi accordato Pt_3
con la PE in un periodo di difficoltà economica derivante dal Covid, per spalmare la retribuzione relativa alle mensilità contestate in quelle successive. La lavoratrice aveva però dichiarato che gli stipendi di settembre ed ottobre 2020 le erano stati consegnati in contanti ed egli non aveva prove per sconfessare tali dichiarazioni.
Tanto premesso, laddove non accolto il primo motivo di ricorso, l'ordinanza ingiunzione avrebbe comunque dovuto essere annullata e disposto il pagamento delle sanzioni previste per il pagamento in contanti delle retribuzioni concernenti la PE
, per due mensilità. Pt_3
pag. 5 Il ricorrente ha, dunque, chiesto conclusivamente di disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e, in ogni caso, ridurre la pretesa creditoria avversaria in
2.600,00 euro.
Con Si è costituito , il quale ha replicato alle avverse argomentazioni che:
- il verbale di accertamento era stato tempestivamente notificato, una volta completato l'iter di indagine;
- relativamente alla prima violazione contestata, relativa alla mancata consegna delle buste paga, il sig. aveva provveduto in data 12/03/2021 alla Parte_2
regolarizzazione – consegnando al PE le buste paga relative ai mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e a pagare la sanzione in misura minima, estinguendo il procedimento sanzionatorio.
- quanto, invece, al contestato pagamento delle retribuzioni in contanti, solo in epoca successiva alla ricezione del verbale di accertamento, il ricorrente aveva sconfessato quello che, dapprima, egli stesso aveva dichiarato confessoriamente. A sostegno di tale cambio di versione, aveva documentato la transazione raggiunta con il PE , dalla quale risultava che questi non aveva prima di allora ricevuto le Pt_4
retribuzioni per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2020, poi corrisposte in adempimento dell'accordo e con modalità tracciabili. Tuttavia, dalla stessa transazione, emergeva con tutta evidenza che per le dette mensilità, il PE reclamava differenze retributive per euro 2.696,00 netti, anziché la maggior somma risultante dalle buste paga, pari ad euro 5.076,00 netti. Era evidente che, quantomeno la differenza di euro 2.380,00 era stata dunque pagata in contanti, come affermato al momento dell'ispezione non solo dal ricorrente, ma anche dal PE stesso.
- infine, la sanzione era stata correttamente quantificata, sulla base dei dettami di legge ed in conformità alle Circolari diramate dall' , provvedendo a calcolare una CP_7
sola violazione per ogni mensilità, inPEmente dal numero di dipendenti coinvolti e senza poter operare il cumulo di cui all'art. 8 l. 689/81. Con L' ha pertanto conclusivamente richiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Alla prima udienza di trattazione, i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive difese e la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, ove viene decisa con sentenza pronunciata con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pag. 6 ***********************
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'eccezione di tardività
Innanzitutto, deve essere respinta l'eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento.
L'art. 14 co. 2 della l. 689/1981 prevede che, quando la contestazione non avvenga contestualmente all'accesso ispettivo, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, il termine di 90 giorni comincia a decorrere non già dalla violazione (dalla quale decorre il solo termine prescrizionale di cui all'art. 28 della medesima legge) bensì “dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti”.
In particolare, la Corte ha chiarito con orientamento consolidato che la decorrenza del termine in questione non può avere inizio nel momento in cui viene acquisito il “fatto nella sua materialità, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della sua idoneità ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi” (Cass. 2 luglio 1997, n.5904, Cass. 5 marzo 2003,
n. 3254); ed ha altresì precisato che tale processo valutativo, pur non essendo assoggettato ad una durata predeterminata, deve tuttavia svolgersi entro un tempo ragionevole, correlato alle caratteristiche e alla complessità della situazione concreta, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito, mediante un giudizio di fatto sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il pronto del vizio di motivazione (Cass. 1866/00;
3870/02, 11 giugno 2023, n. 9357).
Sicché, la disposizione in esame deve essere intesa nel senso che il termine di contestazione inizia a decorrere dal momento in cui l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto “ragionevolmente” essere effettuato.
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie si ritiene che il verbale di accertamento sia stato notificato tempestivamente, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
Ed infatti:
pag.
7 - L'accertamento ispettivo è scaturito dalla richiesta di intervento ispettivo presentata dal sig. in data 15.10.2020, con la quale il Parte_4
PE segnalava che non gli erano state consegnate le buste paga di maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e la retribuzione gli era stata data in
Con contanti e non con sistemi tracciati (doc. 2 );
- Ricevuta l'istanza, sono stati avviati gli accertamenti per verificare la veridicità dei fatti denunciati dal lavoratore per cui risulta essere stato effettuato un primo accesso ispettivo il 14.11.2020 (doc. 4);
- In tale sede, il datore di lavoro, , ha affermato di pagare il Parte_2 proprio PE “in contanti o con assegno. Preciso che dal mese di Pt_4
settembre 2020 ho pagato in assegno. Ad oggi ho pagato tutto al PE.
Ho rilasciato le buste paga al sig. che le ha sottoscritte. Nel periodo dal Pt_4
29/6/2020 al 31/10/2020 ho occupato alle dipendenze anche la Sig.ra
[...]
per 4 ore al giorno”.. “Alla sig. ho corrisposto € 600 Parte_3 Pt_3
circa mensili in contanti con rilascio di busta paga” (doc.3);
- Nella medesima sede, gli ispettori hanno richiesto al datore di lavoro la consegna di documenti contabili, necessari con tutta evidenza a verificare non solo la sussistenza della violazione, ma anche l'entità della stessa e la sua persistenza nel tempo (doc. 4);
- Pertanto, in data 18.12.2020, dunque in epoca assai ravvicinata rispetto al primo accesso, gli ispettori hanno acquisito presso lo studio di consulenza depositario delle scritture del sig. la documentazione utile ai fini Parte_2 della completezza dell'accertamento ossia: contratti, proroga, trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;
LUL dal mese di gennaio 2020 a Pt_4
novembre 2020, contratto di assunzione della OR (docc. 5, 6, 7, 8, Pt_3
9);
- Nonostante fossero stati richiesti, in quella data non sono stati invece prodotti i prospetti paga sottoscritti per ricevuta (a parte quelli dei mesi di ottobre e novembre 2020) e la documentazione attestante i pagamenti delle retribuzioni.
- Si ritiene, dunque, che solo da tale secondo momento, ovvero da quando le dichiarazioni rese dal datore di lavoro e dai dipendenti hanno trovato preciso pag. 8 riscontro nelle omissioni documentali, l'accertamento sia in effetti divenuto completo.
- Se è vero, infatti, che già dalle dichiarazioni era possibile apprezzare in astratto e a livello di fumus la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, è anche vero che la pur minima diligenza richiedeva agli ispettori di accertare l'effettiva mancanza di documenti contabili e delle buste paga, al fine di effettuare una contestazione ponderata e fondata, nonché di verificare la protrazione nel tempo della condotta omissiva e il riferimento ai singoli dipendenti;
- Tale attività, avvenuta a circa un mese di distanza dalle prime dichiarazioni assunte, si è svolta in tempi che sono di tutta evidenza rientranti nella fisiologia dell'accertamento e nella ragionevolezza;
- Pertanto, considerato che l'acquisizione della documentazione è avvenuta in data 18.12.2020 e che il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, che ha dato origine alla ordinanza ingiunzione impugnata, è stato notificato in data
9.3.2021, si ritiene che la contestazione sia avvenuta del tutto tempestivamente, entro i 90 giorni stabiliti dalla legge.
Nel merito: sulla ritenuta insussistenza della condotta di cui all'art. 1 commi
910 e 911 legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Superata l'eccezione preliminare, occorre considerare che il ricorrente ha affermato di aver dimostrato di non aver corrisposto le retribuzioni in contanti al PE , rappresentando di aver sottoscritto con quest'ultimo una transazione Pt_4
con la quale egli si era riconosciuto debitore delle retribuzioni di maggio (766 euro), giugno (1.992,00 euro), luglio (1.122 euro), agosto (1.196 euro) ed aveva conseguentemente corrisposto ratealmente i relativi versamenti, con pagamenti tracciati.
Relativamente alle retribuzioni della OR , il sig. ha poi Pt_3 Parte_2
sostenuto di non aver corrisposto le retribuzioni in contanti per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre 2020, ma la PE non ha confermato tale versione dei fatti ed egli non era in possesso di prove documentali per sconfessare tali dichiarazioni. Tuttavia,
l'eventuale violazione doveva ritenersi riguardare solo i mesi di settembre e ottobre 2020.
Pertanto, in via subordinata, la sanzione doveva essere rideterminata in euro 2.600,00.
Le argomentazioni dedotte dall'opponente non sono in alcun modo condivisibili.
pag. 9 Innanzitutto, relativamente al PE , occorre rilevare che, in sede ispettiva, il Pt_4
sig. aveva confessoriamente ed esplicitamente affermato di aver corrisposto al Parte_2
PE le retribuzioni in contanti, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto Pt_4
2020 (doc. 3). Tale versione dei fatti era stata riportata in termini identici dal medesimo PE, il quale nella richiesta di intervento del 15.10.2020 aveva per l'appunto dichiarato di aver ricevuto le corrispondenti retribuzioni in contanti.
La circostanza che il sig. avrebbe affermato falsamente agli ispettori la Parte_2
circostanza in quanto aveva un contenzioso in essere con il PE per stipendi arretrati e pertanto “avrebbe ammesso il pagamento in contanti per non fornire prova scritta, confessoria, del debito nei confronti del PE” è francamente inverosimile ed illogica, considerato che il PE non contestava il mancato pagamento integrale della retribuzione, bensì la mancata consegna delle buste paga e la ricezione di soldi in contanti (dunque riconoscendo di aver ricevuto somme di denaro che avrebbero semmai diminuito la posizione debitoria del datore di lavoro).
Inoltre, non è significativo che, in epoca successiva di oltre due mesi alla ricezione del verbale di accertamento, il sig. abbia sottoscritto innanzi ai sindacati una Parte_2
conciliazione con il sig. , avente proprio ad oggetto le retribuzioni delle mensilità Pt_4
di maggio, giugno, luglio, agosto 2020 per due ordini di ragioni:
- In primo luogo, la conciliazione è postuma rispetto all'accertamento e non ha in alcun modo coinvolto l'istituto convenuto, sicché non è al medesimo opponibile e non può valere a fini probatori per smentire quanto apertamente confessato dallo stesso Parte_2
innanzi agli ispettori;
- In secondo luogo, esaminando l'ammontare del credito a titolo di retribuzioni vantato dal PE in sede di transazione, pari ad euro 2.960,00 netti, si evidenzia che esso è inferiore rispetto alle retribuzioni risultanti dalle buste paga per i corrispondenti mesi, pari a 5.076,00 netti. Al riguardo è dunque facile intuire, come correttamente osservato Con dalla difesa , che quantomeno la differenza di euro 2.380,00 fosse proprio corrispondente all'ammontare delle somme ricevute in contanti dal sig. nel corso Pt_4
del rapporto di lavoro.
Relativamente alla posizione della PE , è sufficiente rilevare che le Pt_3
dichiarazioni rese dalla PE, secondo cui le mensilità di settembre e ottobre 2020, dietro sua insistenza, le furono pagate in contanti, non sono state in alcun modo smentite pag. 10 dal datore di lavoro, che anzi ha affermato di non avere documentazione atta a comprovare pagamenti effettuati con diversa modalità.
Ed invero, pur se tale aspetto non rileva ai fini della quantificazione della sanzione, neppure ha provato di aver provveduto a corrispondere alla Parte_2
PE con modalità tracciabili le retribuzioni relative ai mesi precedenti.
Alla luce delle ragioni esposte, l'opposizione non può essere accolta, neppure in relazione alla domanda subordinata, diretta ad ottenere la rideterminazione della sanzione con computo dei pagamenti in contanti riferito a due sole mensilità.
Invero, risulta provato che il datore di lavoro abbia retribuito in contanti il lavoratore nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2020, e la lavoratrice Pt_4 Pt_3
nei mesi di settembre ed ottobre 2020 (e verosimilmente anche a luglio e agosto 2020).
Pertanto, la sanzione è corretta in quanto parametrata nel minimo (1.667,67 mensili corrispondenti alla terza parte del massimo) e moltiplicata per 6 mensilità.
Pur in quanto tale aspetto non sia espressamente contestato dall'opponente, si ritiene in ogni caso utile specificare che nel caso di specie non può trovare applicazione il cumulo giuridico ex art. 8 della legge 689/1981, in quanto le violazioni contestate non integrano una unica azione od omissione, ma derivano da comportamenti distinti ed autonomi tra loro, posti in essere in momenti successivi, coincidenti con le erogazioni delle retribuzioni, ed in relazione a lavoratori diversi.
In conclusione, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere integralmente confermata e conseguentemente va revocata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento concessa con decreto del 15.1.2025.
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte ricorrente.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento, ridotti del 50% per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria. Gli importi così determinati devono essere ulteriormente
Con decurtati del 20%, in base all'art. 9 co. 2 d.lgs. 149/2015, in quanto è stato difeso dai suoi funzionari.
pag. 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 335/2024 del
11.12.2024 e per l'effetto;
2) Conferma il provvedimento impugnato e revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, concessa con decreto del 15.1.2025;
Con 3) Condanna a pagare in favore di le spese processuali che Parte_2
si liquidano in euro 1.687,00 oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Savona, 9.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Laura Serra
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