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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/11/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1951/2024 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F./P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe CC (C.F.: ) ed CodiceFiscale_1
AN CC (C.F.: , presso i quali è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 in Codogno (LO), Via Roma n. 6; attrice opponente nei confronti di: (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dagli Avv.ti Cesare C.M. Del Moro (C.F.: ) ed (C.F.: CodiceFiscale_3 Parte_2
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, CodiceFiscale_4
LA AI n. 2; convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente
“NEL MERITO REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 758/2024 – R.G. 1509/2024 Trib. Lodi RESPINGERE E RIGETTARE in ogni caso le domande tutte avanzate da nei CP_1 confronti della in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto.
- IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che la semola di mais /mangime per vacche in lattazione fornito alla da ha contaminato il latte con conferito Controparte_2 CP_3 CP_4
e da conferire al nel periodo 18/03 - 24/03/2024 nonché ha causato Controparte_5 gravi problemi di salute (come descritti nella narrativa del presente atto e come risulteranno meglio individuati all'esito dell'istruttoria) alle vacche in lattazione di proprietà dell'opponente. Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
pagina 1 di 7 tempore, all'integrale risarcimento dei danni subiti per tale causa da ad oggi CP_2 quantificati in complessivi € 39.951.50 (€ 6.951,50 + € 3.000,00 + € 20.000,00 + € 10.000,00) come spiegato in esposizione
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE nel denegato e non creduto caso in cui venisse accertata la sussistenza del (contestato) diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, disporre la compensazione tra detto credito e le somme dovute a parte opponente a titolo di risarcimento danni di cui alla sopra formulata domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In via istruttoria: (….)”. Conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più̀ utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriore eccepire dedurre e argomentare per i motivi sopra esposti
- in via preliminare concedere, per le ragioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 758/2024 – R.G.N. 1509/2024 emesso dal Tribunale di Lodi, ivi opposto, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione, bensì diretta unicamente a ritardare il pagamento del dovuto pari ad € 14.874,60, oltre alle spese della procedura ingiuntiva come liquidate in decreto e gli interessi moratori dalle scadenze all'effettivo saldo;
- nel merito in via preliminare accertare e dichiarare la nullità, o quantomeno l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza in fatto e diritto della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, delle richieste risarcitorie avanzate in via riconvenzionale da controparte perché generiche, astratte, ipotetiche ed in violazione dei requisiti prescritti dall'art. 163 c.p.c.;
- nel merito confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto e respingere, per tutte le ragioni sopra esposte - in via preliminare, pregiudiziale e di merito - tutte le eccezioni, istanze, richieste e domande riconvenzionali ex adverso formulate in quanto il tutto è infondato in fatto e in diritto;
- nel merito rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1 nei confronti della in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate, CP_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito, condannare l'opponente al solo pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo o di quella diversa inferiore somma che risulterà essere giusta e dovuta in corso di causa, oltre agli interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
- Condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Pt_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa;
- Condannare la ai sensi del DM 55 /2014 alla refusione delle spese di assistenza Pt_1 stragiudiziale (invio di due diffide e contatti telefonici con il legale di controparte), provata in atti, pari ad € 993,00 oltre al 15% di spese generali, CPA e IVA, o comunque aumentando di un terzo il compenso liquidabile da Tariffe Forensi, ai sensi dell'Art. 4 comma 8 del decreto richiamato, considerate le difese manifestatamente fondate;
pagina 2 di 7 - Condannare la ai sensi del DM 37/2018 art. 4 comma 1 bis: aumento del Pt_1 compenso del 30% quando gli atti telematici sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
- in via istruttoria: (….)”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia verte sull'opposizione con domanda riconvenzionale formulata dalla (da ora in poi , avverso il Controparte_6 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 758/2024 – R.G. 1509/2024 emesso dal Tribunale di Lodi, su domanda di (da ora in poi ), per la fornitura di Controparte_1 CP_1 mais/mangime da nutrizione per vacche da latte. Segnatamente, parte opponente ha lamentato plurimi danni, quantificati sia in relazione alla presenza di aflatossina nel latte prodotto dai capi di bestiame nutriti con la fornitura contaminata, sia ai conseguenti problemi di salute degli animali, che sono stati poi macellati;
pertanto, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento danni quantificato in Euro 39.951.50. In particolare, a fondamento delle proprie domande, l'attrice opponente ha dedotto:
- che le vacche da lattazione nutrite con il mais/mangime fornito dall'odierna opposta sono state contaminate da aflatossine, poi rilevato nel latte prodotto, tanto che lo stesso mangime non è stato ritirato dal , cliente dell'odierna opponente;
CP_5
- che le aflatossine sono micotossine con azione immunodepressiva, gravemente tossica e specialmente cancerogena, altresì trasmissibile all'uomo;
- che tale situazione è stata rilevata da analisi compiute da diversi enti certificati, e ha causato anche gravi problemi di salute al bestiame, tanto che 24 capi sono stati abbattuti;
- che l'odierna opponente ha provveduto a contestare debitamente le gravi problematiche rilevate e le perdite subìte, sospendendo altresì i pagamenti del materiale, che difatti, dopo gli accadimenti denunciati, non è più stato fornito dalla convenuta;
- che la società ha subìto notevoli danni dalla contaminazione, per perdita Parte_1 di produttività e fatturato, per sostenere le spese per curare ed abbattere gli animali, e per lo smaltimento del latte contaminato. Nel procedimento così instauratosi, con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree in ragione CP_1 delle seguenti circostanze:
- che l'esistenza del contratto e del credito non è mai stata contestata, e che l'attrice opponente non ha provato la contaminazione del latte da parte del mangime fornito;
pagina 3 di 7 - che la società agricola non ha mai contestato ex art. 1495 c.c. gli asseriti vizi del Pt_1 mangime fornito nel termine previsto;
- che le analisi del latte svolte dall'attrice opponente il 20.03.2024 sono avvenute in assenza di contradditorio tra le parti, e non sono state svolte nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge;
- che la società opponente ha omesso di rilevare che ha smaltito il mangime asseritamente contaminato mediante biogas, omettendo pertanto di dichiarare quanta energia è stata prodotta a seguito di tale trasformazione, e che guadagno ne sia derivato;
- che il compratore ha trasformato il mangime acquistato, asseritamente contaminato, ed in ragione di questo gli è preclusa una difesa che miri alla esenzione del pagamento, atteso che la trasformazione equivale ad utilizzazione. In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i difensori hanno insistito sulle proprie domande, e parte attrice ha sostenuto di aver comunicato al responsabile vendite di parte opposta la presenza di aflatossine, circostanza contestata dal difensore di parte convenuta. Il Giudice ha sottoposto alle parti proposta conciliativa di versamento da parte dell'opposta di una somma di Euro 10.000,00 a parte opponente, a tacitazione di ogni pretesa, con spese di lite compensate, rinviando all'udienza cartolare del 14.05.2025. Alla successiva predetta udienza, il Giudice ha ritenuto l'opposizione non fondata su prova scritta in relazione all' eccezione di decadenza ex art 1495 c.c., evidenziando che la contestazione dei vizi era avvenuta solo con lettera datata 06.05.2024. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato al 22.10.2025 per la precisazione delle conclusioni.
2. Qualificazione dei vizi della cosa venduta Parte attrice, nella prima memoria, deduce la qualificazione della fattispecie come vendita
“aliud pro alio”: tale prospettazione non appare meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Premesso che in tema di garanzia per vizi, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali. Invero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, il Giudice ha il compito di accertare se la vendita possa integrare il fenomeno di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. (cfr. ex multis, Cass., Ordinanza n. 28069 del 14.10.2021): nel caso di specie, ritiene questo Giudice che vada esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di cd. “aliud pro alio”. Invero, le due ipotesi sono nettamente distinte: in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a pagina 4 di 7 quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. n. 13214 del 14.05.2024; Cass. n. 8649 del 2.04.2024; Cass. n. 23604 del 2.08.2023; Cass., Ordinanza n. 28069 del 14.10.2021; Cass. n. 7557 del 23.03.2017; Cass. n. 6596 del 5.04.2016; Cass. n. 2313 del 5.02.2016; Cass. n. 28419 del 19.12.2013; Cass. n. 10916 del 18.05.2011; Cass. n. 18859 del 10.07.2008; Cass. n. 5202 del 7.03.2007; Cass. n. 11018 del 21.12.1994). Più precisamente, si parla di vizi redibitori con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando - in ragione delle alterazioni subite - la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere;
mentre sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico - sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. In virtù di detti principi, pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta nei confronti della Società venditrice si presenta come un'azione per vizi, atteso che l'attrice CP_1 opponente si duole delle alterazioni del mais/mangime acquistato per l'alimentazione delle vacche da latte, ossia di un vizio inerente al processo di produzione, di fabbricazione, di formazione ovvero di conservazione del bene. Ne conseguente l'applicazione della disciplina normativa di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., inclusa la disciplina in materia di decadenza previsa dall'art. 1495 c.c.
3. Eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. Parte opposta ha eccepito la decadenza dall'azione in capo a parte opponente ex art. 1495 c.c. Ai sensi della disposizione da ultimo citata “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”. Come correttamente evidenziato da parte opposta, la prova dell'esistenza del vizio incombe sull'attore opponente (Cass., Sez. Un., 3.5.2019, n. 11748), così come l'onere di dimostrare di aver denunciato il vizio nel termine di otto giorni dalla scoperta, trattandosi di condizione indispensabile per l'esperibilità dell'azione (ex multis Cass. 12130/2008; 13695//2007). Nel caso di specie parte opponente dichiara nel proprio atto di aver scoperto la presenza di aflatossina nel latte nelle proprie vacche in data 18/03/2024 (doc. 2 parte opponente), di contro la stessa ha denunciato i vizi a solo in data 06/05/2024 (doc. 5 parte CP_1 opponente), pertanto ben oltre il termine di 8 giorni previsto dall'art. 1495 c.c. Al riguardo parte opponente afferma genericamente che ha immediatamente reso noto la circostanza al referente di sig. prima telefonicamente e, nei giorni CP_1 Tes_1 immediatamente successivi, durante la consueta visita presso l'azienda. Deduce inoltre parte opponente che il sig. avrebbe riconosciuto i vizi del prodotto. Tes_1
pagina 5 di 7 Tuttavia, parte opponente non solo ha allegato genericamente tali circostanze (senza fornire un preciso dato temporale in cui sarebbe stati contestati telefonicamente i vizi) ma non ha provato l'avvenuto riconoscimento, contestato da parte opposta, a tal fine limitandosi a formulare un capitolo di prova irrilevante (in quanto relativo ad altra partita di prodotto difettosa estranea a quella oggetto del presente giudizio) e, pertanto, inidoneo a fornire la prova della circostanza dedotta. Pertanto, deve ritenersi che parte attrice opponente non abbia provato di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta come previsto dall'art. 1495 c.c. La tardività con cui si è proceduto alla prima contestazione impone di accogliere l'eccezione ex art 1495 c.c. di decadenza formulata dalla società opposta. L'eccezione ex art. 1495 c.c. appare estensibile anche con riguardo alla domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte opponente. Infatti, per costante giurisprudenza del Supremo Collegio, tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi della cosa venduta o per la mancanza di qualità promesse o essenziali, cioè non solo le azioni redibitorie, ma anche quella di risarcimento del danno, sono soggette alla decadenza e alla prescrizione contemplate dall'art. 1495 cod. civ. Pertanto, anche quando si domanda il solo risarcimento del danno, previa declaratoria (anche solo incidentale) di inadempienza del venditore, si fa valere la garanzia prevista e disciplinata dagli artt. 1490 ss. cod. civ., sicché debbono necessariamente ricorrere tutti i presupposti delle azioni redibitorie e quanti minoris, e quindi debbono essere osservate tutte le condizioni prescritte per tali azioni sotto pena di decadenza o prescrizione (Tribunale Milano Sezione 4 Civile Sentenza del 18 maggio 2009, n. 6619). L'accoglimento dell'eccezione di decadenza appare assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni e comporta il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, in relazione ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale), devono essere interamente poste a carico dell'attrice opponente. Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c., attesa la mancata prova della mala fede dell'opponente da parte dell'opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1) Rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto
[...] ingiuntivo n. 758/2024 – R.G. 1509/2024 emesso in data 23.08.2024 dal Tribunale di Lodi;
2) Rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale da parte opponente;
3) Condanna a rimborsare in Parte_1 favore di e spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in Euro 3.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Lodi, 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7
(C.F./P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe CC (C.F.: ) ed CodiceFiscale_1
AN CC (C.F.: , presso i quali è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 in Codogno (LO), Via Roma n. 6; attrice opponente nei confronti di: (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dagli Avv.ti Cesare C.M. Del Moro (C.F.: ) ed (C.F.: CodiceFiscale_3 Parte_2
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, CodiceFiscale_4
LA AI n. 2; convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente
“NEL MERITO REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 758/2024 – R.G. 1509/2024 Trib. Lodi RESPINGERE E RIGETTARE in ogni caso le domande tutte avanzate da nei CP_1 confronti della in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto.
- IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che la semola di mais /mangime per vacche in lattazione fornito alla da ha contaminato il latte con conferito Controparte_2 CP_3 CP_4
e da conferire al nel periodo 18/03 - 24/03/2024 nonché ha causato Controparte_5 gravi problemi di salute (come descritti nella narrativa del presente atto e come risulteranno meglio individuati all'esito dell'istruttoria) alle vacche in lattazione di proprietà dell'opponente. Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
pagina 1 di 7 tempore, all'integrale risarcimento dei danni subiti per tale causa da ad oggi CP_2 quantificati in complessivi € 39.951.50 (€ 6.951,50 + € 3.000,00 + € 20.000,00 + € 10.000,00) come spiegato in esposizione
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE nel denegato e non creduto caso in cui venisse accertata la sussistenza del (contestato) diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, disporre la compensazione tra detto credito e le somme dovute a parte opponente a titolo di risarcimento danni di cui alla sopra formulata domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In via istruttoria: (….)”. Conclusioni di parte convenuta opposta
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più̀ utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriore eccepire dedurre e argomentare per i motivi sopra esposti
- in via preliminare concedere, per le ragioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 758/2024 – R.G.N. 1509/2024 emesso dal Tribunale di Lodi, ivi opposto, non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione, bensì diretta unicamente a ritardare il pagamento del dovuto pari ad € 14.874,60, oltre alle spese della procedura ingiuntiva come liquidate in decreto e gli interessi moratori dalle scadenze all'effettivo saldo;
- nel merito in via preliminare accertare e dichiarare la nullità, o quantomeno l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza in fatto e diritto della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, delle richieste risarcitorie avanzate in via riconvenzionale da controparte perché generiche, astratte, ipotetiche ed in violazione dei requisiti prescritti dall'art. 163 c.p.c.;
- nel merito confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto e respingere, per tutte le ragioni sopra esposte - in via preliminare, pregiudiziale e di merito - tutte le eccezioni, istanze, richieste e domande riconvenzionali ex adverso formulate in quanto il tutto è infondato in fatto e in diritto;
- nel merito rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1 nei confronti della in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate, CP_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nel merito, condannare l'opponente al solo pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo o di quella diversa inferiore somma che risulterà essere giusta e dovuta in corso di causa, oltre agli interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
- Condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Pt_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa;
- Condannare la ai sensi del DM 55 /2014 alla refusione delle spese di assistenza Pt_1 stragiudiziale (invio di due diffide e contatti telefonici con il legale di controparte), provata in atti, pari ad € 993,00 oltre al 15% di spese generali, CPA e IVA, o comunque aumentando di un terzo il compenso liquidabile da Tariffe Forensi, ai sensi dell'Art. 4 comma 8 del decreto richiamato, considerate le difese manifestatamente fondate;
pagina 2 di 7 - Condannare la ai sensi del DM 37/2018 art. 4 comma 1 bis: aumento del Pt_1 compenso del 30% quando gli atti telematici sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
- in via istruttoria: (….)”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio La presente controversia verte sull'opposizione con domanda riconvenzionale formulata dalla (da ora in poi , avverso il Controparte_6 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 758/2024 – R.G. 1509/2024 emesso dal Tribunale di Lodi, su domanda di (da ora in poi ), per la fornitura di Controparte_1 CP_1 mais/mangime da nutrizione per vacche da latte. Segnatamente, parte opponente ha lamentato plurimi danni, quantificati sia in relazione alla presenza di aflatossina nel latte prodotto dai capi di bestiame nutriti con la fornitura contaminata, sia ai conseguenti problemi di salute degli animali, che sono stati poi macellati;
pertanto, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento danni quantificato in Euro 39.951.50. In particolare, a fondamento delle proprie domande, l'attrice opponente ha dedotto:
- che le vacche da lattazione nutrite con il mais/mangime fornito dall'odierna opposta sono state contaminate da aflatossine, poi rilevato nel latte prodotto, tanto che lo stesso mangime non è stato ritirato dal , cliente dell'odierna opponente;
CP_5
- che le aflatossine sono micotossine con azione immunodepressiva, gravemente tossica e specialmente cancerogena, altresì trasmissibile all'uomo;
- che tale situazione è stata rilevata da analisi compiute da diversi enti certificati, e ha causato anche gravi problemi di salute al bestiame, tanto che 24 capi sono stati abbattuti;
- che l'odierna opponente ha provveduto a contestare debitamente le gravi problematiche rilevate e le perdite subìte, sospendendo altresì i pagamenti del materiale, che difatti, dopo gli accadimenti denunciati, non è più stato fornito dalla convenuta;
- che la società ha subìto notevoli danni dalla contaminazione, per perdita Parte_1 di produttività e fatturato, per sostenere le spese per curare ed abbattere gli animali, e per lo smaltimento del latte contaminato. Nel procedimento così instauratosi, con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree in ragione CP_1 delle seguenti circostanze:
- che l'esistenza del contratto e del credito non è mai stata contestata, e che l'attrice opponente non ha provato la contaminazione del latte da parte del mangime fornito;
pagina 3 di 7 - che la società agricola non ha mai contestato ex art. 1495 c.c. gli asseriti vizi del Pt_1 mangime fornito nel termine previsto;
- che le analisi del latte svolte dall'attrice opponente il 20.03.2024 sono avvenute in assenza di contradditorio tra le parti, e non sono state svolte nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge;
- che la società opponente ha omesso di rilevare che ha smaltito il mangime asseritamente contaminato mediante biogas, omettendo pertanto di dichiarare quanta energia è stata prodotta a seguito di tale trasformazione, e che guadagno ne sia derivato;
- che il compratore ha trasformato il mangime acquistato, asseritamente contaminato, ed in ragione di questo gli è preclusa una difesa che miri alla esenzione del pagamento, atteso che la trasformazione equivale ad utilizzazione. In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, i difensori hanno insistito sulle proprie domande, e parte attrice ha sostenuto di aver comunicato al responsabile vendite di parte opposta la presenza di aflatossine, circostanza contestata dal difensore di parte convenuta. Il Giudice ha sottoposto alle parti proposta conciliativa di versamento da parte dell'opposta di una somma di Euro 10.000,00 a parte opponente, a tacitazione di ogni pretesa, con spese di lite compensate, rinviando all'udienza cartolare del 14.05.2025. Alla successiva predetta udienza, il Giudice ha ritenuto l'opposizione non fondata su prova scritta in relazione all' eccezione di decadenza ex art 1495 c.c., evidenziando che la contestazione dei vizi era avvenuta solo con lettera datata 06.05.2024. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato al 22.10.2025 per la precisazione delle conclusioni.
2. Qualificazione dei vizi della cosa venduta Parte attrice, nella prima memoria, deduce la qualificazione della fattispecie come vendita
“aliud pro alio”: tale prospettazione non appare meritevole di accoglimento per i motivi che seguono. Premesso che in tema di garanzia per vizi, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali. Invero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, il Giudice ha il compito di accertare se la vendita possa integrare il fenomeno di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. (cfr. ex multis, Cass., Ordinanza n. 28069 del 14.10.2021): nel caso di specie, ritiene questo Giudice che vada esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di cd. “aliud pro alio”. Invero, le due ipotesi sono nettamente distinte: in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a pagina 4 di 7 quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. n. 13214 del 14.05.2024; Cass. n. 8649 del 2.04.2024; Cass. n. 23604 del 2.08.2023; Cass., Ordinanza n. 28069 del 14.10.2021; Cass. n. 7557 del 23.03.2017; Cass. n. 6596 del 5.04.2016; Cass. n. 2313 del 5.02.2016; Cass. n. 28419 del 19.12.2013; Cass. n. 10916 del 18.05.2011; Cass. n. 18859 del 10.07.2008; Cass. n. 5202 del 7.03.2007; Cass. n. 11018 del 21.12.1994). Più precisamente, si parla di vizi redibitori con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando - in ragione delle alterazioni subite - la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere;
mentre sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico - sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. In virtù di detti principi, pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta nei confronti della Società venditrice si presenta come un'azione per vizi, atteso che l'attrice CP_1 opponente si duole delle alterazioni del mais/mangime acquistato per l'alimentazione delle vacche da latte, ossia di un vizio inerente al processo di produzione, di fabbricazione, di formazione ovvero di conservazione del bene. Ne conseguente l'applicazione della disciplina normativa di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., inclusa la disciplina in materia di decadenza previsa dall'art. 1495 c.c.
3. Eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. Parte opposta ha eccepito la decadenza dall'azione in capo a parte opponente ex art. 1495 c.c. Ai sensi della disposizione da ultimo citata “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”. Come correttamente evidenziato da parte opposta, la prova dell'esistenza del vizio incombe sull'attore opponente (Cass., Sez. Un., 3.5.2019, n. 11748), così come l'onere di dimostrare di aver denunciato il vizio nel termine di otto giorni dalla scoperta, trattandosi di condizione indispensabile per l'esperibilità dell'azione (ex multis Cass. 12130/2008; 13695//2007). Nel caso di specie parte opponente dichiara nel proprio atto di aver scoperto la presenza di aflatossina nel latte nelle proprie vacche in data 18/03/2024 (doc. 2 parte opponente), di contro la stessa ha denunciato i vizi a solo in data 06/05/2024 (doc. 5 parte CP_1 opponente), pertanto ben oltre il termine di 8 giorni previsto dall'art. 1495 c.c. Al riguardo parte opponente afferma genericamente che ha immediatamente reso noto la circostanza al referente di sig. prima telefonicamente e, nei giorni CP_1 Tes_1 immediatamente successivi, durante la consueta visita presso l'azienda. Deduce inoltre parte opponente che il sig. avrebbe riconosciuto i vizi del prodotto. Tes_1
pagina 5 di 7 Tuttavia, parte opponente non solo ha allegato genericamente tali circostanze (senza fornire un preciso dato temporale in cui sarebbe stati contestati telefonicamente i vizi) ma non ha provato l'avvenuto riconoscimento, contestato da parte opposta, a tal fine limitandosi a formulare un capitolo di prova irrilevante (in quanto relativo ad altra partita di prodotto difettosa estranea a quella oggetto del presente giudizio) e, pertanto, inidoneo a fornire la prova della circostanza dedotta. Pertanto, deve ritenersi che parte attrice opponente non abbia provato di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta come previsto dall'art. 1495 c.c. La tardività con cui si è proceduto alla prima contestazione impone di accogliere l'eccezione ex art 1495 c.c. di decadenza formulata dalla società opposta. L'eccezione ex art. 1495 c.c. appare estensibile anche con riguardo alla domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da parte opponente. Infatti, per costante giurisprudenza del Supremo Collegio, tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi della cosa venduta o per la mancanza di qualità promesse o essenziali, cioè non solo le azioni redibitorie, ma anche quella di risarcimento del danno, sono soggette alla decadenza e alla prescrizione contemplate dall'art. 1495 cod. civ. Pertanto, anche quando si domanda il solo risarcimento del danno, previa declaratoria (anche solo incidentale) di inadempienza del venditore, si fa valere la garanzia prevista e disciplinata dagli artt. 1490 ss. cod. civ., sicché debbono necessariamente ricorrere tutti i presupposti delle azioni redibitorie e quanti minoris, e quindi debbono essere osservate tutte le condizioni prescritte per tali azioni sotto pena di decadenza o prescrizione (Tribunale Milano Sezione 4 Civile Sentenza del 18 maggio 2009, n. 6619). L'accoglimento dell'eccezione di decadenza appare assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni e comporta il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Spese di lite In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite (liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, in relazione ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale), devono essere interamente poste a carico dell'attrice opponente. Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c., attesa la mancata prova della mala fede dell'opponente da parte dell'opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1) Rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto
[...] ingiuntivo n. 758/2024 – R.G. 1509/2024 emesso in data 23.08.2024 dal Tribunale di Lodi;
2) Rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale da parte opponente;
3) Condanna a rimborsare in Parte_1 favore di e spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in Euro 3.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Lodi, 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
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