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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8977/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._8 Parte_9
), (c.f. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(c.f. ), (c.f ),
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12
(c.f. , (c.f. ), Parte_13 C.F._13 Parte_14 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_15 C.F._15 Parte_16
, (c.f. ), (c.f. C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
) e (c.f. , in proprio e n.q. di C.F._18 Parte_19 C.F._19
genitore esercente la potestà sul figlio minore entrambi eredi di Persona_1
(c.f. , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_2 C.F._20
Giovanni Battista Scalia e Stefania Mannino;
- parte ricorrente -
e
1 (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 ottobre 2021 , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, e in proprio e n.q. di Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
genitore esercente la potestà sul figlio minore entrambi eredi di Persona_1
, hanno chiesto che il Persona_2 Controparte_2
(oggi ) venga condannato al pagamento delle
[...] Controparte_1 differenze retributive spettanti in forza della condanna generica contenuta nella sentenza n. 334/2018 della Corte d'Appello di Palermo, nonché della retribuzione adeguata in relazione all'anzianità di servizio maturata. A sostegno delle superiori pretese i ricorrenti, tutti docenti di scuola elementare, hanno richiamato la pronuncia della locale Corte
d'Appello nella parte in cui dichiarava in favore di tutti loro il diritto “a conseguire, dal giorno 28/09/2006, le differenze retributive derivanti dalla progressione economica connessa all'anzianità di servizio, maturata in relazione ai CCNL per tempo vigenti, considerati i contratti a termine di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell'arco di ciascun anno di servizio, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo”, hanno dedotto di aver ricevuto soltanto alcuni acconti (allegando, quindi, un inadempimento parziale di controparte) e dedotto di avere diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata alla luce della citata pronuncia giudiziale ormai passata in giudicato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito.
Con le note depositate il 29 marzo 2023 e hanno dichiarato di Pt_9 Pt_3
rinunciare ad ogni pretesa, i ricorrenti , e hanno ridotto le proprie Pt_7 Pt_13 Pt_10
2 pretese in conseguenza dei pagamenti effettuati dall'Amministrazione in corso di causa, mentre tutti gli altri hanno insistito nel ricorso.
Ciò detto, va osservato quanto segue.
L'odierna controversia, nella sostanza, ha per oggetto la quantificazione del credito di cui alla condanna generica pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 334/2018: in questo senso ed in questi limiti saranno esaminate le pretese azionate dai ricorrenti, omettendo ogni diversa ed ulteriore pronuncia relativa a questioni estranee alla causa e che potranno essere fatte eventualmente valere in diversa sede.
Ora, diversamente da quanto inteso dai ricorrenti (cfr. ricorso), secondo questo giudice la superiore pronuncia si riferisce esclusivamente alle differenze retributive maturate dal 28 settembre 2006 all'immissione in ruolo di ciascun docente, perché il precedente giudizio aveva per oggetto esclusivamente il periodo preruolo (ed il pregiudizio subito dai ricorrenti per l'impiego a tempo determinato). D'altra parte, il riconoscimento del preurolo ai fini dell'anzianità di servizio può avvenire soltanto dopo la ricostruzione di carriera operata dall'Amministrazione (circostanza neppure specificamente allegata in ricorso) e, in via giudiziale, attraverso la verifica della discriminazione secondo i principi ormai invalsi nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019, secondo cui “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare
l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”),
3 pacificamente non applicati dalla Corte d'Appello di Palermo nella sentenza richiamata dai ricorrenti.
Per le ragioni appena esposte i crediti dei ricorrenti vanno riconosciuti nei limiti di cui all'accertamento tecnico contabile disposto d'ufficio (cfr. risposta al primo quesito di cui alla relazione di ctu) e negli stessi limiti il convenuto va condannato al loro CP_1
pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui), con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.) le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere tra il Controparte_1
ed i ricorrenti e
[...] Pt_9 Pt_3
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
• di € 3.106,77, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_1
• di € 6.674,49, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_2
• di € 8.577,30, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_4
• di € 4.177,74, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_5
• di € 14.678,18, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_6
• di € 3.951,39, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_7
• di € 742,71, oltre accessori nella misura legalmente Parte_8 dovuta;
• di € 6.446,25, oltre accessori nella misura legalmente Parte_10 dovuta;
• di € 4.301,15, oltre accessori nella misura legalmente Parte_11 dovuta;
• di € 9.048,39, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_12
• di € 3.301,80, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_13
• di € 2.656,02, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_14
• di € 1.730,89, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_15
• di € 903,82, oltre accessori nella misura legalmente Parte_16 dovuta;
• di € 3.241,94, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_17
• di € 1.330,92, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_18
4 • , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_19 sul minore , entrambi nella qualità di eredi di , Persona_1 Persona_2 di € 4.135,30, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Giovanni Battista Scalia e Stefania Mannino, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. dei ricorrenti, delle spese giudiziali di quest'ultimi, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico del le spese di Controparte_1
c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8977/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._8 Parte_9
), (c.f. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(c.f. ), (c.f ),
[...] C.F._11 Parte_12 C.F._12
(c.f. , (c.f. ), Parte_13 C.F._13 Parte_14 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Parte_15 C.F._15 Parte_16
, (c.f. ), (c.f. C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
) e (c.f. , in proprio e n.q. di C.F._18 Parte_19 C.F._19
genitore esercente la potestà sul figlio minore entrambi eredi di Persona_1
(c.f. , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_2 C.F._20
Giovanni Battista Scalia e Stefania Mannino;
- parte ricorrente -
e
1 (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/03/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 ottobre 2021 , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, e in proprio e n.q. di Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
genitore esercente la potestà sul figlio minore entrambi eredi di Persona_1
, hanno chiesto che il Persona_2 Controparte_2
(oggi ) venga condannato al pagamento delle
[...] Controparte_1 differenze retributive spettanti in forza della condanna generica contenuta nella sentenza n. 334/2018 della Corte d'Appello di Palermo, nonché della retribuzione adeguata in relazione all'anzianità di servizio maturata. A sostegno delle superiori pretese i ricorrenti, tutti docenti di scuola elementare, hanno richiamato la pronuncia della locale Corte
d'Appello nella parte in cui dichiarava in favore di tutti loro il diritto “a conseguire, dal giorno 28/09/2006, le differenze retributive derivanti dalla progressione economica connessa all'anzianità di servizio, maturata in relazione ai CCNL per tempo vigenti, considerati i contratti a termine di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell'arco di ciascun anno di servizio, oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo”, hanno dedotto di aver ricevuto soltanto alcuni acconti (allegando, quindi, un inadempimento parziale di controparte) e dedotto di avere diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata alla luce della citata pronuncia giudiziale ormai passata in giudicato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
è costituito.
Con le note depositate il 29 marzo 2023 e hanno dichiarato di Pt_9 Pt_3
rinunciare ad ogni pretesa, i ricorrenti , e hanno ridotto le proprie Pt_7 Pt_13 Pt_10
2 pretese in conseguenza dei pagamenti effettuati dall'Amministrazione in corso di causa, mentre tutti gli altri hanno insistito nel ricorso.
Ciò detto, va osservato quanto segue.
L'odierna controversia, nella sostanza, ha per oggetto la quantificazione del credito di cui alla condanna generica pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 334/2018: in questo senso ed in questi limiti saranno esaminate le pretese azionate dai ricorrenti, omettendo ogni diversa ed ulteriore pronuncia relativa a questioni estranee alla causa e che potranno essere fatte eventualmente valere in diversa sede.
Ora, diversamente da quanto inteso dai ricorrenti (cfr. ricorso), secondo questo giudice la superiore pronuncia si riferisce esclusivamente alle differenze retributive maturate dal 28 settembre 2006 all'immissione in ruolo di ciascun docente, perché il precedente giudizio aveva per oggetto esclusivamente il periodo preruolo (ed il pregiudizio subito dai ricorrenti per l'impiego a tempo determinato). D'altra parte, il riconoscimento del preurolo ai fini dell'anzianità di servizio può avvenire soltanto dopo la ricostruzione di carriera operata dall'Amministrazione (circostanza neppure specificamente allegata in ricorso) e, in via giudiziale, attraverso la verifica della discriminazione secondo i principi ormai invalsi nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019, secondo cui “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare
l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”),
3 pacificamente non applicati dalla Corte d'Appello di Palermo nella sentenza richiamata dai ricorrenti.
Per le ragioni appena esposte i crediti dei ricorrenti vanno riconosciuti nei limiti di cui all'accertamento tecnico contabile disposto d'ufficio (cfr. risposta al primo quesito di cui alla relazione di ctu) e negli stessi limiti il convenuto va condannato al loro CP_1
pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui), con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.) le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere tra il Controparte_1
ed i ricorrenti e
[...] Pt_9 Pt_3
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
• di € 3.106,77, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_1
• di € 6.674,49, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_2
• di € 8.577,30, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_4
• di € 4.177,74, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_5
• di € 14.678,18, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_6
• di € 3.951,39, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_7
• di € 742,71, oltre accessori nella misura legalmente Parte_8 dovuta;
• di € 6.446,25, oltre accessori nella misura legalmente Parte_10 dovuta;
• di € 4.301,15, oltre accessori nella misura legalmente Parte_11 dovuta;
• di € 9.048,39, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_12
• di € 3.301,80, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_13
• di € 2.656,02, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_14
• di € 1.730,89, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_15
• di € 903,82, oltre accessori nella misura legalmente Parte_16 dovuta;
• di € 3.241,94, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_17
• di € 1.330,92, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
Parte_18
4 • , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_19 sul minore , entrambi nella qualità di eredi di , Persona_1 Persona_2 di € 4.135,30, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Giovanni Battista Scalia e Stefania Mannino, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. dei ricorrenti, delle spese giudiziali di quest'ultimi, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico del le spese di Controparte_1
c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5