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Sentenza 15 dicembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/12/2024, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 1163/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIA Parte_1 C.F._1
ZAMMITTI del Foro di Como, presso il cui studio in Como – Viale Varese n. 83 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024 ex artt. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte ricorrente – come da foglio separato che di seguito di riportano integralmente - e discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI Parte_1
La ricorrente , ut supra assistita, rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le Parte_1
seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- Ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, Presentazione n. 8 del 10.05.2016, Registro Generale n. 11878, Registro
pagina 1 di 4 Particolare n. 7867, effettuata in favore della sig.ra e contro il sig. sugli immobili siti Pt_1 CP_1
in Cermenate (CO), Via della Resistenza n. 28, così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Part. 753, Sub.
6, Cat. A/2 – Abitazione di tipo civile, Consistenza 6 vani, Piano T;
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Mappale 753,
Sub. 31, Cat. C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, Consistenza 26 mq., Piano S1; per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, con esonero del competente Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Como, 07.11.2024
Avv. Fabrizia Zammitti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2
l'ex marito per ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro Controparte_1
conservativo in suo favore sugli immobili facenti parte della comunione coniugale siti nel Comune di
Cermenate (CO) - Via della Resistenza n. 28 – meglio identificati di seguito – avendone ottenuto la piena proprietà in esecuzione degli accordi divorzili.
A fondamento della sua domanda, la ricorrente allegava che:
- in data 08.07.1989 i sig.ri e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Cermenate (CO);
- in data 11.05.1999, con atto a rogito del dott. Notaio in Desio, n. 87804 del Persona_1
Repertorio, trascritto a Como il successivo 21 ai nn. 10180 R.G. e 6928 R.P., i coniugi acquistavano, in regime di comunione legale dei beni, la proprietà superficiaria, per tutta la durata della concessione del diritto di superficie, dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Cermenate (CO), facenti parte del complesso residenziale alla Via della Resistenza n. 28, così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Part. 753, Sub. 6,
Cat. A/2 – Abitazione di tipo civile, Consistenza 6 vani, Piano T;
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Mappale 753,
Sub. 31, Cat. C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, Consistenza 26 mq., Piano S1;
- con Sentenza n. 3/2016 del 09.12.2015, depositata il successivo 05.01.2016, il Tribunale di Como in composizione collegiale, pronunciando la separazione personale dei coniugi, autorizzava contestualmente, in favore della sig.ra e contro il sig. il sequestro conservativo, fino alla Pt_1 CP_1
concorrenza della somma di euro 60.000,00, del diritto di proprietà dei beni immobili siti in Cermenate
pagina 2 di 4 (CO), via Della Resistenza n. 28, così come sopra meglio individuati (doc. 1);
- in data 10.05.2016 la Sentenza veniva trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari (doc. 2);
- in data 08.06.2020, mediante Accordo di Convenzione di Negoziazione Assistita dai rispettivi legali, autorizzato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como il successivo
10.06.2020, i coniugi convenivano la cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc. 3);
- tra le condizioni economiche concordate vi era, tra le altre, il trasferimento, da parte del sig. in CP_1 favore della sig.ra , della quota di sua proprietà, pari alla metà indivisa dell'intero, degli Pt_1
immobili facenti parte del complesso residenziale sito nel Comune di Cermenate, alla via della
Resistenza n. 28, così come sopra meglio individuati;
- tale trasferimento è stato effettuato in data 13.10.2021 a rogito della dott.ssa , Notaio in Persona_2
Massafra, n. 12505 del Repertorio, trascritto a Taranto il successivo 19 al n. 17922 serie IT (cfr. doc.
3).
All'udienza del 24.07.2024, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e, non essendoci istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice procedeva a rimetterla in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; la causa veniva quindi discussa oralmente all'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni come sopra riportate.
*****
Nel merito, la domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
È documentalmente provata la perdita della ragione d'essere del sequestro conservativo in esame trascritto a tutela del diritto di credito fatto valere dalla in sede di separazione personale dal Pt_1
coniuge CP_1
Come noto, tuttavia, la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo su beni immobili del debitore, disposto dal Giudice su richiesta del creditore, deve essere autorizzata da un provvedimento giurisdizionale, non potendo fondarsi nel semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente o delle parti interessate ex art. 2668 c.c. Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di cui non constano orientamenti difformi, infatti il potere di disporre la cancellazione dai registri immobiliari del se questro conservativo è sottratto al consenso del creditore procedente e rimesso al prudente apprezzamento del giudice , che è l'unico a poter valutare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 5796 del 22 maggio 1993, a cui si sono rifatte anche le circolari dell - ora incorporata all Controparte_2 CP_3
– quali la n. 5 del 18 maggio 2004 per il caso che qui interessa).
[...]
Quanto alle spese di lite, considerato che parte resistente non si è costituita e che non sussiste pagina 3 di 4 soccombenza essendo obbligatorio ed indispensabile l'accertamento giudiziario, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ORDINA al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, Presentazione n. 8 del 10.05.2016, Registro Generale n. 11878, Registro
Particolare n. 7867, effettuata in favore di e contro il , sugli Parte_1 Controparte_1
immobili siti in Cermenate (CO) - Via della Resistenza n. 28, così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Part. 753, Sub. 6, Cat.
A/2 – Abitazione di tipo civile, Consistenza 6 vani, Piano T;
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Mappale 753, Sub. 31,
Cat. C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, Consistenza 26 mq., Piano S1;
2) COMPESA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Como, il 15 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 1163/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIZIA Parte_1 C.F._1
ZAMMITTI del Foro di Como, presso il cui studio in Como – Viale Varese n. 83 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024 ex artt. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte ricorrente – come da foglio separato che di seguito di riportano integralmente - e discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI Parte_1
La ricorrente , ut supra assistita, rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le Parte_1
seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- Ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, Presentazione n. 8 del 10.05.2016, Registro Generale n. 11878, Registro
pagina 1 di 4 Particolare n. 7867, effettuata in favore della sig.ra e contro il sig. sugli immobili siti Pt_1 CP_1
in Cermenate (CO), Via della Resistenza n. 28, così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Part. 753, Sub.
6, Cat. A/2 – Abitazione di tipo civile, Consistenza 6 vani, Piano T;
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Mappale 753,
Sub. 31, Cat. C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, Consistenza 26 mq., Piano S1; per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, con esonero del competente Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Como, 07.11.2024
Avv. Fabrizia Zammitti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2
l'ex marito per ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro Controparte_1
conservativo in suo favore sugli immobili facenti parte della comunione coniugale siti nel Comune di
Cermenate (CO) - Via della Resistenza n. 28 – meglio identificati di seguito – avendone ottenuto la piena proprietà in esecuzione degli accordi divorzili.
A fondamento della sua domanda, la ricorrente allegava che:
- in data 08.07.1989 i sig.ri e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Cermenate (CO);
- in data 11.05.1999, con atto a rogito del dott. Notaio in Desio, n. 87804 del Persona_1
Repertorio, trascritto a Como il successivo 21 ai nn. 10180 R.G. e 6928 R.P., i coniugi acquistavano, in regime di comunione legale dei beni, la proprietà superficiaria, per tutta la durata della concessione del diritto di superficie, dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Cermenate (CO), facenti parte del complesso residenziale alla Via della Resistenza n. 28, così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Part. 753, Sub. 6,
Cat. A/2 – Abitazione di tipo civile, Consistenza 6 vani, Piano T;
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Mappale 753,
Sub. 31, Cat. C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, Consistenza 26 mq., Piano S1;
- con Sentenza n. 3/2016 del 09.12.2015, depositata il successivo 05.01.2016, il Tribunale di Como in composizione collegiale, pronunciando la separazione personale dei coniugi, autorizzava contestualmente, in favore della sig.ra e contro il sig. il sequestro conservativo, fino alla Pt_1 CP_1
concorrenza della somma di euro 60.000,00, del diritto di proprietà dei beni immobili siti in Cermenate
pagina 2 di 4 (CO), via Della Resistenza n. 28, così come sopra meglio individuati (doc. 1);
- in data 10.05.2016 la Sentenza veniva trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari (doc. 2);
- in data 08.06.2020, mediante Accordo di Convenzione di Negoziazione Assistita dai rispettivi legali, autorizzato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como il successivo
10.06.2020, i coniugi convenivano la cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc. 3);
- tra le condizioni economiche concordate vi era, tra le altre, il trasferimento, da parte del sig. in CP_1 favore della sig.ra , della quota di sua proprietà, pari alla metà indivisa dell'intero, degli Pt_1
immobili facenti parte del complesso residenziale sito nel Comune di Cermenate, alla via della
Resistenza n. 28, così come sopra meglio individuati;
- tale trasferimento è stato effettuato in data 13.10.2021 a rogito della dott.ssa , Notaio in Persona_2
Massafra, n. 12505 del Repertorio, trascritto a Taranto il successivo 19 al n. 17922 serie IT (cfr. doc.
3).
All'udienza del 24.07.2024, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e, non essendoci istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice procedeva a rimetterla in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; la causa veniva quindi discussa oralmente all'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni come sopra riportate.
*****
Nel merito, la domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
È documentalmente provata la perdita della ragione d'essere del sequestro conservativo in esame trascritto a tutela del diritto di credito fatto valere dalla in sede di separazione personale dal Pt_1
coniuge CP_1
Come noto, tuttavia, la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione del sequestro conservativo su beni immobili del debitore, disposto dal Giudice su richiesta del creditore, deve essere autorizzata da un provvedimento giurisdizionale, non potendo fondarsi nel semplice atto di assenso rilasciato dal creditore procedente o delle parti interessate ex art. 2668 c.c. Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di cui non constano orientamenti difformi, infatti il potere di disporre la cancellazione dai registri immobiliari del se questro conservativo è sottratto al consenso del creditore procedente e rimesso al prudente apprezzamento del giudice , che è l'unico a poter valutare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 5796 del 22 maggio 1993, a cui si sono rifatte anche le circolari dell - ora incorporata all Controparte_2 CP_3
– quali la n. 5 del 18 maggio 2004 per il caso che qui interessa).
[...]
Quanto alle spese di lite, considerato che parte resistente non si è costituita e che non sussiste pagina 3 di 4 soccombenza essendo obbligatorio ed indispensabile l'accertamento giudiziario, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ORDINA al competente Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, Presentazione n. 8 del 10.05.2016, Registro Generale n. 11878, Registro
Particolare n. 7867, effettuata in favore di e contro il , sugli Parte_1 Controparte_1
immobili siti in Cermenate (CO) - Via della Resistenza n. 28, così censiti:
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Part. 753, Sub. 6, Cat.
A/2 – Abitazione di tipo civile, Consistenza 6 vani, Piano T;
Catasto Fabbricati del Comune di Cermenate, Sezione Urbana ASN, Foglio 5, Mappale 753, Sub. 31,
Cat. C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, Consistenza 26 mq., Piano S1;
2) COMPESA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Como, il 15 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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