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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 3886/2023 promossa con ricorso del 25/09/2023 da rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Sara De Micco contro Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MONTAGNA IRENE;
CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso del 25/09/2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di separazione.
[...]
premesso di aver sposato e che dalla loro unione era nato il Parte_1 CP_1
14/06/2011 in Busto Arsizio il figlio;
che i genitori si erano consensualmente separati con Per_1
decreto omologato il 25/11/2016 prevedente un affido condiviso di con un collocamento Per_1
prevalente presso la madre e il diritto di visita del padre con obbligo a costui di contribuire al mantenimento nella misura di € 100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Esponeva la ricorrente come iscritto alla scuola pubblica avesse manifestato forti disagi Per_1
evidenziando episodi di bullismo per cui aveva richiesto di cambiare scuola iscrivendosi alla Scuola privata Middle School con sede in Busto Arsizio via Varzi n. 12.
Ciò premesso, chiedeva con provvedimento urgente di avvallare l'iscrizione alla scuola privata e, nel merito, ordinare al padre di sottoscrivere nulla osta.
Si è costituto in giudizio contestando le richieste della ex moglie e chiedendo che il CP_1
figlio venisse iscritto alla scuola è pubblica.
Istruita la causa mediante CTU con il seguente quesito “Visti gli atti ed i documenti di causa, esaminati i nuclei familiari allargati delle parti, dica il CTU se la scelta di di iscriversi a Per_1 una scuola privata corrisponda all'interesse del minore nell'ottica di una crescita armonica. Dica
1 altresì il CTU la capacità genitoriali di entrambi i genitori e se il minore sia oggetto di condizionamento negativo da parte degli stessi, indicando in tal caso rimedi e accorgimenti opportuni da adottarsi”, sulle conclusioni come riportate in premessa la stessa passava in decisione.
Ritiene innanzitutto il Tribunale che le osservazioni critiche del resistente alla CTU siano infondate e destituite di valido fondamento giuridico. Quand'anche fosse provato e ritenuto che una parte abbia avuto un collegamento con il CTU al fine di consegnare un documento all'infuori del regolare contraddittorio ciò non inficia la regolarità della CTU e soprattutto l'imparzialità del CTU, come si evince peraltro dalle valutazioni dei CCTTPP in relazione all'elaborato peritale.
La CTU ha concluso nel senso che, “relativamente al primo punto del quesito, dall'indagine svolta, per quanto concerne la scelta della scuola, si può senz'altro sostenere che l'attuale contesto scolastico frequentato dal minore è risultato conferire al ragazzino una condizione di maggiore serenità e di ritrovato entusiasmo e motivazione allo studio, nonostante le iniziali difficoltà nell'approccio a lingue straniere nuove, dove il potenziamento scolastico, nonché l'esperienza didattica a Malta, sono risultate stimolanti e positive per il ragazzino. Oggi entrambi i genitori appaiono inclini a garantire a il proseguimento in questo percorso scolastico che Per_1
certamente, pur con degli oneri economici maggiori rispetto al precedente, garantisce lo sviluppo delle competenze formative ma ha una particolare attenzione anche ai bisogni psicologici e relazionali dei minori. La scelta si è rivelata per significativa”. Ora, le critiche alla CTU, Per_1
come evidenziato, non intaccano la valutazione diagnostica peritale ma sembrano preordinate al fine di intaccare le conclusioni mai accettate dal padre che concorre al mantenimento del figlio con un importo minimo.
Il , da un lato, non ha dimostrato la sua impossibilità a mantenere il figlio iscritto nella scuola CP_1
privata che, come accertato dal CTU, appare meglio rispondere alle sue esigenze di crescita, dall'altro lato, non ha contestato le osservazioni avversarie per cui concorre al mantenimento di con Per_1 soli 100,00€ mensili pur essendo proprietario di immobile non gravato da mutuo e percependo una retribuzione di 2.000,00 € mensili.
Conseguentemente, deve affermarsi l'obbligo del padre di concorrere al 50% di tutte le spese straordinarie, scuola privata e oneri accessori relativi alla stessa, con decorrenza dalla data di iscrizione.
Le parti si rinfacciano reciprocamente l'incapacità relazionale con che allo stato rifiuta un Per_1
rapporto con il padre. Occorre tener presente come sia in piena età adolescenziale con tutti i Per_1
problemi e le difficoltà connesse a tale suo status per cui appare quasi comodo per un genitore imputare all'altro le difficoltà relazionali con il figlio non assumendosi, al contrario, in prima persona
2 l'onere di individuare le strade più opportune (che a volte ovviamente passano anche attraverso il non frapporre inutili ostacoli al desiderio del figlio anche se ciò implica una spesa economica che deve essere valutata come investimento e non come onere).
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto, il resistente deve essere condannato a rifondere alla ricorrente dette spese liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, nonché le spese di CTU.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie il ricorso della ricorrente;
condanna il resistente a rimborsare il 50% delle spese straordinarie della scuola privata Middle School con sede in Busto Arsizio, nonché a rifondere le spese di lite liquidate come in motivazione, nonché di CTU.
Busto Arsizio, 04/03/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 3886/2023 promossa con ricorso del 25/09/2023 da rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Sara De Micco contro Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MONTAGNA IRENE;
CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso del 25/09/2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la modifica delle condizioni di separazione.
[...]
premesso di aver sposato e che dalla loro unione era nato il Parte_1 CP_1
14/06/2011 in Busto Arsizio il figlio;
che i genitori si erano consensualmente separati con Per_1
decreto omologato il 25/11/2016 prevedente un affido condiviso di con un collocamento Per_1
prevalente presso la madre e il diritto di visita del padre con obbligo a costui di contribuire al mantenimento nella misura di € 100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Esponeva la ricorrente come iscritto alla scuola pubblica avesse manifestato forti disagi Per_1
evidenziando episodi di bullismo per cui aveva richiesto di cambiare scuola iscrivendosi alla Scuola privata Middle School con sede in Busto Arsizio via Varzi n. 12.
Ciò premesso, chiedeva con provvedimento urgente di avvallare l'iscrizione alla scuola privata e, nel merito, ordinare al padre di sottoscrivere nulla osta.
Si è costituto in giudizio contestando le richieste della ex moglie e chiedendo che il CP_1
figlio venisse iscritto alla scuola è pubblica.
Istruita la causa mediante CTU con il seguente quesito “Visti gli atti ed i documenti di causa, esaminati i nuclei familiari allargati delle parti, dica il CTU se la scelta di di iscriversi a Per_1 una scuola privata corrisponda all'interesse del minore nell'ottica di una crescita armonica. Dica
1 altresì il CTU la capacità genitoriali di entrambi i genitori e se il minore sia oggetto di condizionamento negativo da parte degli stessi, indicando in tal caso rimedi e accorgimenti opportuni da adottarsi”, sulle conclusioni come riportate in premessa la stessa passava in decisione.
Ritiene innanzitutto il Tribunale che le osservazioni critiche del resistente alla CTU siano infondate e destituite di valido fondamento giuridico. Quand'anche fosse provato e ritenuto che una parte abbia avuto un collegamento con il CTU al fine di consegnare un documento all'infuori del regolare contraddittorio ciò non inficia la regolarità della CTU e soprattutto l'imparzialità del CTU, come si evince peraltro dalle valutazioni dei CCTTPP in relazione all'elaborato peritale.
La CTU ha concluso nel senso che, “relativamente al primo punto del quesito, dall'indagine svolta, per quanto concerne la scelta della scuola, si può senz'altro sostenere che l'attuale contesto scolastico frequentato dal minore è risultato conferire al ragazzino una condizione di maggiore serenità e di ritrovato entusiasmo e motivazione allo studio, nonostante le iniziali difficoltà nell'approccio a lingue straniere nuove, dove il potenziamento scolastico, nonché l'esperienza didattica a Malta, sono risultate stimolanti e positive per il ragazzino. Oggi entrambi i genitori appaiono inclini a garantire a il proseguimento in questo percorso scolastico che Per_1
certamente, pur con degli oneri economici maggiori rispetto al precedente, garantisce lo sviluppo delle competenze formative ma ha una particolare attenzione anche ai bisogni psicologici e relazionali dei minori. La scelta si è rivelata per significativa”. Ora, le critiche alla CTU, Per_1
come evidenziato, non intaccano la valutazione diagnostica peritale ma sembrano preordinate al fine di intaccare le conclusioni mai accettate dal padre che concorre al mantenimento del figlio con un importo minimo.
Il , da un lato, non ha dimostrato la sua impossibilità a mantenere il figlio iscritto nella scuola CP_1
privata che, come accertato dal CTU, appare meglio rispondere alle sue esigenze di crescita, dall'altro lato, non ha contestato le osservazioni avversarie per cui concorre al mantenimento di con Per_1 soli 100,00€ mensili pur essendo proprietario di immobile non gravato da mutuo e percependo una retribuzione di 2.000,00 € mensili.
Conseguentemente, deve affermarsi l'obbligo del padre di concorrere al 50% di tutte le spese straordinarie, scuola privata e oneri accessori relativi alla stessa, con decorrenza dalla data di iscrizione.
Le parti si rinfacciano reciprocamente l'incapacità relazionale con che allo stato rifiuta un Per_1
rapporto con il padre. Occorre tener presente come sia in piena età adolescenziale con tutti i Per_1
problemi e le difficoltà connesse a tale suo status per cui appare quasi comodo per un genitore imputare all'altro le difficoltà relazionali con il figlio non assumendosi, al contrario, in prima persona
2 l'onere di individuare le strade più opportune (che a volte ovviamente passano anche attraverso il non frapporre inutili ostacoli al desiderio del figlio anche se ciò implica una spesa economica che deve essere valutata come investimento e non come onere).
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto, il resistente deve essere condannato a rifondere alla ricorrente dette spese liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, nonché le spese di CTU.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie il ricorso della ricorrente;
condanna il resistente a rimborsare il 50% delle spese straordinarie della scuola privata Middle School con sede in Busto Arsizio, nonché a rifondere le spese di lite liquidate come in motivazione, nonché di CTU.
Busto Arsizio, 04/03/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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