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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5984/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza dell'08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 5984/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO Parte_1
MARAIA
CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_3
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha riferito di essere Controparte_1
1 un insegnante, con ultima sede di servizio presso “Ist. Prof.
[...]
– I.p. – C.Porta – Milano” (stato matricolare, doc. 2 Parte_2 allegato al ricorso).
Ha aggiunto di essere stato utilizzato dal Controparte_1
in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a
[...] tempo determinato (v. attestazione stato di servizio e contratti allegati al ricorso, doc. 2-11), come da elenco che segue:
- dal 22.11.17 al 31.05.18 contratto a tempo determinato presso l'I.
ER (MIIS09400A) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 01.06.17 al 30.06.2018 contratto a tempo determinato presso l'I.
ER (MIIS09400A) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 12.11.18 al 30.06.2019 contratto a tempo determinato presso I.
AR (MIIS074005) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 26.10.20 al 30.06.2021 contratto a tempo determinato presso I.T.S.
STAINER (MITF19000B) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 11.10.21 al 30.06.2022 contratto a tempo determinato presso I.T.S.
STAINER (MITF19000B) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 09.10.23 al 30.06.2024 contratto a tempo determinato presso I.S.
FR (PAIS01100C) 5 ore su 18 settimanali.
Ha sostenuto di avere dunque diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui non richiesti e, quindi, non fruiti, come da elenco che segue (doc. 12 prospetto di calcolo):
- n. 22,41 giorni per l' a.s. 2017/18;
- n. 23, 25 giorni per l' a.s. 2018/19;
- n. 24, 67 giorni per l' a.s. 2020/21;
- n. 27, 28 giorni per l' a.s. 2021/22;
- n. 27,64 giorni per l' a.s. 2023/24).
2 Ha infatti lamentato che l'indennità sostitutiva per detti giorni, per un totale di € 6.381, non gli è stata corrisposta.
In particolare, ha rilevato che il avrebbe illegittimamente negato CP_1
l'indennità perché avrebbe erroneamente considerato come giorni di ferie goduti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo tra il primo settembre e il 30 giugno destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29
CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola. Inoltre, pur in assenza di una richiesta espressa a fruire delle ferie residue, i Dirigenti
Scolastici non avrebbero invitato il ricorrente a fruirne o, ancor meno,
l'avrebbero informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, contrariamente ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Premesso ciò, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19,
2020/21, 2021/22, 2023/24, pari a n. 125, 25 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
- condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa o migliore che sarà determinata dal Giudice;
- condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di
3 indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di € 6.381,00 (seimilatrecentoottantuno/ 00 euro) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
- condannare il convenuto in persona del legale CP_1 CP_4 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Il si è (tardivamente) costituito ed ha riferito che: CP_1
“dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
MATURATO 22,41 Controparte_5
PERIODI DI ASSENZE FRUITI
DAL 23/12/2017 AL 07/01/2018 GIORNI 9 (vacanze natalizie) CP_5
DAL 16/02/2018 AL 17/02/2018 2 ) CP_5 Email_1
DAL 29/03/2018 AL 03/04/2018 4 (vacanze pasquali) CP_5
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
MATURATO 23,25 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI
DAL 23/12/2018 AL 06/01/2019 GIORNI 9 (vacanze natalizie) CP_5
DAL 04/03/2019 AL 05/03/2019 GIORNI 2 ) CP_5 Email_1
DAL 18/04/2019 AL 23/04/2019 GIORNI 4 (vacanze pasquali) CP_5
4 Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati
ANNO SCOLASTICO 2020/21
MATURATO 24,67 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI: dal 23/12/2020 al 06/01/2021: 8 gg (Vacanze natalizie)
19/02/2021: 1 gg (carnevale Ambrosiano Circolare 106)
15 marzo 2021 1 gg (disposizione sospensione delle attività Circolare
127) dal 29/03/2021 al 06/4/2021: 8 gg (vacanze pasquali Circolare 137) dal 07/04/2021 al 09/04/2021: 3 gg (sospensione attività didattica deliberata dal CDI Circolare 137)
Il docente, dopo il termine delle lezioni, è stato impegnato in alcune delle giornate di scrutini 8,9,12,13 giugno 2021 usufruendo, quindi, anche dei seguenti giorni di ferie: 15
Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati a presentare domanda di ferie (circolare 178).
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2021/22
CONTRATTO DAL 11/10/2021 AL 30/06/2022
MATURATO 26 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
5 dal 6/12/2021 al 08/12/2021 1 gg (sospensione attività +festività patronale e nazionale) dal 23/12/2021 al 07/01/2022: 12 gg (Vacanze natalizie +Circolare 132)
03/03/2022 al 04/03/2022 2 gg (carnevale Ambrosiano Circolare 194) dal 14/04/2022 al 19/4/2022: 4 gg (vacanze pasquali)
Parte ricorrente risulta inoltre aver fruito di 1 giorno di ferie su sua espressa richiesta.
Il docente, dopo il termine delle lezioni, è stato impegnato in alcune delle giornate di scrutini 8,9,10,13,14 giugno 2022 usufruendo, quindi, anche dei seguenti giorni di ferie: 11
Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati a presentare domanda di ferie (circolare 277).
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
MATURATO 24 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI
DAL 23/12/2022 AL 07/01/2023 GIORNI 9 (vacanze natalizie) CP_5
DAL 6/4/2023 AL 11/04/2023 GIORNI 4 (vacanze pasquali) CP_5
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati
Si rileva, in ogni caso, che parte ricorrente nell'a.s. di cui si tratta ha prestato servizio con contratto di 5 ore su 18 e, pertanto, nella denegata
6 ipotesi di accoglimento del ricorso, le somme dovute dovranno essere riproporzionate tenendo conto di tale orario ridotto”.
A parere dell'Amministrazione convenuta, quindi, il ricorrente non avrebbe maturato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute in quanto non vi sarebbero giorni di ferie residui non fruiti. A tale conclusione si giungerebbe computando nella somma dei giorni di ferie goduti non soltanto i giorni di ferie che sono stati espressamente richiesti dal docente, ma anche i giorni in cui vi è stata la sospensione delle lezioni durante il corso degli anni scolastici, come determinata dai calendari scolastici regionali di riferimento nonché dagli adattamenti operati ai calendari dalle istituzioni scolastiche territoriali in cui il ricorrente ha prestato servizio.
3. La difesa della parte ricorrente, parzialmente recependo le contestazioni del sulla quantificazione delle ferie riconosciute a CP_1 domanda e degli importi percepiti, ha precisato le proprie conclusioni detraendo il giorno di ferie e fruito, con conseguente scorporo di 60,61 €, così riducendo la domanda a € 6320,39.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non può in primo luogo essere condivisa l'interpretazione per cui i docenti a tempo determinato fruirebbero sempre delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, comportando, qualora le ferie non venissero richieste espressamente dall'interessato, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità.
Sulla questione deve darsi continuità all'orientamento ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, tra cui da ultimo nelle ordinanze n.
7 11968 del 7.5.2025 e n. 16715 del 17.6.2024, così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
Dalla motivazione dell'ordinanza n. 16715 del 17.6.2024 (“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.”), si desume altresì che tale principio non riguarda
8 esclusivamente il periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, ma si applica con riferimento a tutti i periodi di sospensione delle lezione verificatisi nel corso dell'anno scolastico, con le eccezioni precisate.
5. Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, il ricorrente è stato impegnato nell'attività di docenza in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti a tempo determinato, maturando il numero di giorni di ferie come dedotto in ricorso.
Il conteggio dei giorni di ferie maturati e non fruiti, come riquantificati in udienza e tenendo conto del fatto che essi già consideravano che dal
09.10.23 al 30.06.2024 il contratto è stato a tempo determinato con orario di 5 ore su 18 settimanali, risulta corretto, avendo fatto applicazione della normativa di riferimento di cui al CCNL comparto scuola applicabile al caso di specie. L'importo dell'indennità sostitutiva corrispondente non è stato specificamente contestato.
6. L' Amministrazione convenuta non ha peraltro allegato né provato di avere adeguatamente informato il docente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitato a fruirne, inidonee in tal senso essendo le circolari e l'ulteriore comunicazione prodotta dal CP_1
(doc. 19), tra l'altro diramata quasi alla fine dell'anno scolastico di riferimento.
7. Segue l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'importo richiesto, oltre rivalutazione monetaria o, se superiori, interessi legali, dal dì del dovuto al saldo,
9 trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
8. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.8.2022 e con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 trattandosi di questione seriale che nel caso non presenta specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione. Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55 del 2014 in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II Ord.,
27/07/2023, n. 22762) “l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”, presupposti che non ricorrono nel caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire € 6320,39 a titolo di indennità sostitutiva per
10 ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21,
2021/22 e 2023/24, e, conseguentemente, condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. n. 724 del
23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1880,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, l'08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
11
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza dell'08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 5984/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO Parte_1
MARAIA
CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_3
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha riferito di essere Controparte_1
1 un insegnante, con ultima sede di servizio presso “Ist. Prof.
[...]
– I.p. – C.Porta – Milano” (stato matricolare, doc. 2 Parte_2 allegato al ricorso).
Ha aggiunto di essere stato utilizzato dal Controparte_1
in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a
[...] tempo determinato (v. attestazione stato di servizio e contratti allegati al ricorso, doc. 2-11), come da elenco che segue:
- dal 22.11.17 al 31.05.18 contratto a tempo determinato presso l'I.
ER (MIIS09400A) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 01.06.17 al 30.06.2018 contratto a tempo determinato presso l'I.
ER (MIIS09400A) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 12.11.18 al 30.06.2019 contratto a tempo determinato presso I.
AR (MIIS074005) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 26.10.20 al 30.06.2021 contratto a tempo determinato presso I.T.S.
STAINER (MITF19000B) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 11.10.21 al 30.06.2022 contratto a tempo determinato presso I.T.S.
STAINER (MITF19000B) 18 ore su 18 settimanali;
- dal 09.10.23 al 30.06.2024 contratto a tempo determinato presso I.S.
FR (PAIS01100C) 5 ore su 18 settimanali.
Ha sostenuto di avere dunque diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui non richiesti e, quindi, non fruiti, come da elenco che segue (doc. 12 prospetto di calcolo):
- n. 22,41 giorni per l' a.s. 2017/18;
- n. 23, 25 giorni per l' a.s. 2018/19;
- n. 24, 67 giorni per l' a.s. 2020/21;
- n. 27, 28 giorni per l' a.s. 2021/22;
- n. 27,64 giorni per l' a.s. 2023/24).
2 Ha infatti lamentato che l'indennità sostitutiva per detti giorni, per un totale di € 6.381, non gli è stata corrisposta.
In particolare, ha rilevato che il avrebbe illegittimamente negato CP_1
l'indennità perché avrebbe erroneamente considerato come giorni di ferie goduti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo tra il primo settembre e il 30 giugno destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29
CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola. Inoltre, pur in assenza di una richiesta espressa a fruire delle ferie residue, i Dirigenti
Scolastici non avrebbero invitato il ricorrente a fruirne o, ancor meno,
l'avrebbero informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, contrariamente ai dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Premesso ciò, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19,
2020/21, 2021/22, 2023/24, pari a n. 125, 25 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
- condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa o migliore che sarà determinata dal Giudice;
- condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di
3 indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di € 6.381,00 (seimilatrecentoottantuno/ 00 euro) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
- condannare il convenuto in persona del legale CP_1 CP_4 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Il si è (tardivamente) costituito ed ha riferito che: CP_1
“dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
MATURATO 22,41 Controparte_5
PERIODI DI ASSENZE FRUITI
DAL 23/12/2017 AL 07/01/2018 GIORNI 9 (vacanze natalizie) CP_5
DAL 16/02/2018 AL 17/02/2018 2 ) CP_5 Email_1
DAL 29/03/2018 AL 03/04/2018 4 (vacanze pasquali) CP_5
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
MATURATO 23,25 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI
DAL 23/12/2018 AL 06/01/2019 GIORNI 9 (vacanze natalizie) CP_5
DAL 04/03/2019 AL 05/03/2019 GIORNI 2 ) CP_5 Email_1
DAL 18/04/2019 AL 23/04/2019 GIORNI 4 (vacanze pasquali) CP_5
4 Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati
ANNO SCOLASTICO 2020/21
MATURATO 24,67 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI: dal 23/12/2020 al 06/01/2021: 8 gg (Vacanze natalizie)
19/02/2021: 1 gg (carnevale Ambrosiano Circolare 106)
15 marzo 2021 1 gg (disposizione sospensione delle attività Circolare
127) dal 29/03/2021 al 06/4/2021: 8 gg (vacanze pasquali Circolare 137) dal 07/04/2021 al 09/04/2021: 3 gg (sospensione attività didattica deliberata dal CDI Circolare 137)
Il docente, dopo il termine delle lezioni, è stato impegnato in alcune delle giornate di scrutini 8,9,12,13 giugno 2021 usufruendo, quindi, anche dei seguenti giorni di ferie: 15
Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati a presentare domanda di ferie (circolare 178).
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2021/22
CONTRATTO DAL 11/10/2021 AL 30/06/2022
MATURATO 26 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI:
5 dal 6/12/2021 al 08/12/2021 1 gg (sospensione attività +festività patronale e nazionale) dal 23/12/2021 al 07/01/2022: 12 gg (Vacanze natalizie +Circolare 132)
03/03/2022 al 04/03/2022 2 gg (carnevale Ambrosiano Circolare 194) dal 14/04/2022 al 19/4/2022: 4 gg (vacanze pasquali)
Parte ricorrente risulta inoltre aver fruito di 1 giorno di ferie su sua espressa richiesta.
Il docente, dopo il termine delle lezioni, è stato impegnato in alcune delle giornate di scrutini 8,9,10,13,14 giugno 2022 usufruendo, quindi, anche dei seguenti giorni di ferie: 11
Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati a presentare domanda di ferie (circolare 277).
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
MATURATO 24 GIORNI DI FERIE
PERIODI DI ASSENZE FRUITI
DAL 23/12/2022 AL 07/01/2023 GIORNI 9 (vacanze natalizie) CP_5
DAL 6/4/2023 AL 11/04/2023 GIORNI 4 (vacanze pasquali) CP_5
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati
Si rileva, in ogni caso, che parte ricorrente nell'a.s. di cui si tratta ha prestato servizio con contratto di 5 ore su 18 e, pertanto, nella denegata
6 ipotesi di accoglimento del ricorso, le somme dovute dovranno essere riproporzionate tenendo conto di tale orario ridotto”.
A parere dell'Amministrazione convenuta, quindi, il ricorrente non avrebbe maturato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute in quanto non vi sarebbero giorni di ferie residui non fruiti. A tale conclusione si giungerebbe computando nella somma dei giorni di ferie goduti non soltanto i giorni di ferie che sono stati espressamente richiesti dal docente, ma anche i giorni in cui vi è stata la sospensione delle lezioni durante il corso degli anni scolastici, come determinata dai calendari scolastici regionali di riferimento nonché dagli adattamenti operati ai calendari dalle istituzioni scolastiche territoriali in cui il ricorrente ha prestato servizio.
3. La difesa della parte ricorrente, parzialmente recependo le contestazioni del sulla quantificazione delle ferie riconosciute a CP_1 domanda e degli importi percepiti, ha precisato le proprie conclusioni detraendo il giorno di ferie e fruito, con conseguente scorporo di 60,61 €, così riducendo la domanda a € 6320,39.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non può in primo luogo essere condivisa l'interpretazione per cui i docenti a tempo determinato fruirebbero sempre delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, comportando, qualora le ferie non venissero richieste espressamente dall'interessato, l'impossibilità di ottenere il pagamento della relativa indennità.
Sulla questione deve darsi continuità all'orientamento ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, tra cui da ultimo nelle ordinanze n.
7 11968 del 7.5.2025 e n. 16715 del 17.6.2024, così massimata: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
Dalla motivazione dell'ordinanza n. 16715 del 17.6.2024 (“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.”), si desume altresì che tale principio non riguarda
8 esclusivamente il periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, ma si applica con riferimento a tutti i periodi di sospensione delle lezione verificatisi nel corso dell'anno scolastico, con le eccezioni precisate.
5. Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, il ricorrente è stato impegnato nell'attività di docenza in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti a tempo determinato, maturando il numero di giorni di ferie come dedotto in ricorso.
Il conteggio dei giorni di ferie maturati e non fruiti, come riquantificati in udienza e tenendo conto del fatto che essi già consideravano che dal
09.10.23 al 30.06.2024 il contratto è stato a tempo determinato con orario di 5 ore su 18 settimanali, risulta corretto, avendo fatto applicazione della normativa di riferimento di cui al CCNL comparto scuola applicabile al caso di specie. L'importo dell'indennità sostitutiva corrispondente non è stato specificamente contestato.
6. L' Amministrazione convenuta non ha peraltro allegato né provato di avere adeguatamente informato il docente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitato a fruirne, inidonee in tal senso essendo le circolari e l'ulteriore comunicazione prodotta dal CP_1
(doc. 19), tra l'altro diramata quasi alla fine dell'anno scolastico di riferimento.
7. Segue l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'importo richiesto, oltre rivalutazione monetaria o, se superiori, interessi legali, dal dì del dovuto al saldo,
9 trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
8. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.8.2022 e con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 trattandosi di questione seriale che nel caso non presenta specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione. Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55 del 2014 in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II Ord.,
27/07/2023, n. 22762) “l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”, presupposti che non ricorrono nel caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire € 6320,39 a titolo di indennità sostitutiva per
10 ferie non godute per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21,
2021/22 e 2023/24, e, conseguentemente, condanna il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. n. 724 del
23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1880,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, l'08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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