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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1228/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf , (cf
[...] C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Giorgia DI PASQUALE del C.F._3
foro di Teramo ed elettivamente domiciliati in Giulianova presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(cf ), (cf Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), (cf C.F._5 Controparte_3 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele COLANONIO e dall'avv. Oriana DI SIPIO entrambi del foro di Pescara ed elettivamente domiciliati in Loreto Aprutino presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso sentenza n. 1437/23 del Tribunale di Pescara del 6 novembre
2023 in tema di restituzione somme.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Il Tribunale di Pescara, accogliendo la domanda proposta da , Controparte_1 CP_2
e ha condannato i convenuti, in solido e nella loro qualità di eredi con
[...] Controparte_3
1 beneficio d'inventario e quindi nei limiti del valore dei beni ereditari ricadenti nel patrimonio separato del defunto alla restituzione, in favore delle controparti rispettivamente della somma Persona_1 di € 290.000,00, di € 240.000,00 ed infine di € 80.000,00 oltre interessi legali dalle singole date degli esborsi al saldo.
Con la stessa pronunzia, gli eredi sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite.
In sintesi, a fondamento della domanda gli attori hanno dedotto:
- di aver consegnato al al fine di intraprendere vantaggiosi investimenti, ingenti somme Pt_1
di denaro attraverso assegni bancari oltre che bonifici e denaro essendosi questo qualificato come broker finanziario affermando, altresì, di avere una consolidata esperienza nel settore degli investimenti finanziari e, pertanto, di avere le capacità di conseguire elevati rendimenti;
- di aver scoperto, a seguito del decesso dello stesso, avvenuto in data 22/7/2010, che egli non aveva nessun titolo o abilitazione per lo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria.
- di aver constatato che il conto corrente del sul quale erano stati tratti gli assegni, era Pt_1
privo di fondi e che quattro mesi prima del decesso questi aveva optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni dalla coniuge spogliandosi peraltro dei propri beni in favore della moglie ed i figli.
- di aver quindi presentato denuncia-querela ai Carabinieri di Loreto Aprutino in data 5/10/2016;
- di aver successivamente intrapreso un'azione giudiziaria presso il Tribunale di Pescara, iscritta al n. 2719/19 R.G., al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di liberalità del a favore della moglie nonché dei figli;
Pt_1
- che tale dichiarazione di inefficacia è stata ottenuta a conclusione del giudizio sopra menzionato con la sentenza del Tribunale adriatico n. 902/18.
1.2. Le parti convenute si sono costituite, seppur tardivamente, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree con condanna ex art. 96 c.p.c..
A loro sostegno hanno dedotto l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda attorea insistendo di conseguenza per il suo rigetto.
In particolare, hanno evidenziato che il proprio congiunto ha sempre svolto l'attività di fotografo e che, pertanto, non è risultato in possesso di titoli per svolgere l'attività di intermediazione finanziaria di cui peraltro era possibile accertare l'esistenza mediante un semplice accesso alle banche dati pubbliche di organismi di controllo.
E' stata altresì contestata l'idoneità della documentazione depositata dagli attori ed a tal fine hanno chiesto di essere autorizzati al deposito di matrici di assegni di conto corrente emessi a valere sul c/c
2 nr. 1346853 intrattenuto dal de cuius con NI AN per dimostrare la sussistenza di un rapporto più complesso di quello rappresentato dalle controparti tanto da integrare gli estremi dell'usura quanto alla corresponsione degli interessi.
1.3. Le principali ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice possono di seguito essere così sintetizzate:
- le deposizioni testimoniali hanno supportato la fondatezza delle domande attoree;
- deve ritenersi l'avvenuta violazione del Regolamento Consob da parte del in quanto Pt_1 quest'ultimo, in base a detto regolamento, avrebbe dovuto agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, avrebbe dovuto di conseguenza formare un profilo dettagliato dei clienti e, infine, avrebbe dovuto fornire agli stessi una completa informazione dei vari prodotti finanziari;
- la mancata iscrizione da parte del all'albo dei consulenti finanziari comporta la nullità Pt_1 del contratto con conseguente diritto (secondo la disciplina dell'indebito) degli attori alla restituzione delle somme maggiorate unicamente degli interessi al tasso legale e senza rivalutazione in difetto di prova del maggior danno sofferto;
- le spese di lite sono state regolate secondo il principio della soccombenza.
1.4. La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dagli eredi del defunto mediante l'articolazione di due motivi. Persona_1
Con il primo, gli appellanti hanno lamentato di essere stati condannati alla restituzione delle somme in solido tra loro nonostante essi fossero eredi con beneficio d'inventario e pertanto responsabili nei limiti del valore dei beni ereditari ricadenti nel patrimonio separato del defunto.
Tale condanna in solido, secondo gli odierni appellanti, comporterebbe la possibilità dei creditori di agire, nei loro confronti, anche verso i propri beni personali nonostante l'espressa menzione, nel dispositivo della sentenza, della loro condanna in qualità di eredi con beneficio d'inventario e l'espresso riferimento ai conseguenti limiti di responsabilità.
La seconda doglianza ha invece riguardato il capo delle spese poste in solido a carico degli eredi senza tener conto della avvenuta accettazione con beneficio d'inventario.
Gli appellati hanno resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per l'integrale conferma della sentenza.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
3 All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, deve rilevarsi il mancato deposito ad opera degli appellanti della comparsa conclusionale.
A tal proposito deve integralmente condividersi l'assunto secondo cui tale situazione non comporta alcuna rinunzia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).
3.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Giova evidenziare che il perimetro del presente giudizio non riguarda l'accertamento della nullità dei vari contratti (inquadrabili all'interno dello schema tipico del rapporto di prestazione d'opera professionale) conclusi tra il defunto e le altre parti né tanto meno il profilo del Persona_1
quantum dovuto dagli eredi del primo a titolo di ripetizione d'indebito.
Il punto di snodo della lite risiede piuttosto nel delimitare l'orizzonte della responsabilità degli eredi del defunto tratteggiata, secondo la prospettazione degli appellanti, erroneamente Persona_1
dal giudice di prime cure.
Ed allora, tanto considerato, i motivi, in quanto diversi fra loro, possono essere vagliati partitamente ed a tale fine deve osservarsi quanto segue.
3.1. Il primo profilo di censura è infondato in diritto ed in fatto e di conseguenza deve essere rigettato.
Sul primo versante, come noto, in forza dell'art. 490 cod civ, l'accettazione con beneficio d'inventario determina la separazione del patrimonio del de cuius con quello degli eredi i quali, di conseguenza, pur subentrando integralmente nella titolarità delle situazioni giuridiche (attive e passive) facenti capo al loro dante causa possono usufruire del limite della garanzia patrimoniale rappresentata per l'appunto dall'ammontare di quanto loro pervenuto a titolo successorio.
Tali aspetti sono stati ben delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e
i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando
i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga
4 al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art.
2740, comma 2, c.c.” (cfr Cass Civ, Sez.II, 22.7.2022 n. 23398).
3.2 Passando al profilo in fatto, deve essere innanzitutto rilevato come nel primo grado di giudizio, gli odierni appellati, chiedendo al giudice di prime cure la condanna dei convenuti alla restituzione di somme ritenute indebitamente percepite, hanno insistito, al tempo stesso, affinchè tale condanna fosse pronunziata in solido e nella qualità di eredi accettanti con beneficio d'inventario del Sig.
Persona_1
Nella domanda iniziale, infatti, si è chiaramente specificato che la condanna fosse contenuta
“comunque nei limiti del valore dei beni ereditari ricadenti nel patrimonio separato del defunto
". Persona_1
Gli appellanti, di contro, e pur riconoscendo che il giudice di prime cure abbia tenuto conto della loro qualità di eredi accettanti con beneficio d'inventario e, per conseguenza, abbia limitato espressamente nella sentenza la loro responsabilità verso i creditori come da art. 490 c.c., al tempo stesso, hanno ritenuto che la condanna in solido possa andare inficiare tale limitazione.
Scendendo ancor più nel dettaglio, hanno paventato che i creditori (sulla scorta del solo dispositivo della sentenza resa) possono aggredire non solo il patrimonio separato del de cuius ma anche i propri patrimoni personali.
Essi, sostanzialmente, hanno quindi ravvisato un contrasto tra il riconoscimento operato dal giudice di prime cure della limitazione di responsabilità dovuta all'accettazione con beneficio d'inventario e la condanna in solido tanto da ritenere che “nel caso di una eredità con beneficio di inventario, anche con piu' eredi,l'obbligazione solidale tra gli eredi non puo' esistere”.
Tale assunto non persuade e di conseguenza non può essere condiviso.
E' sufficiente sul punto considerare (riproponendo ed ampliando le considerazioni in parte già enunciate in sede di inibitoria) che la condanna è stata disposta in solido e non poteva essere diversamente in quanto gli appellanti hanno sin dall'origine della lite condiviso la medesima sorte essendo stati evocati quali eredi del defunto . Persona_1
Il dato piuttosto dirimente, sul quale invero l'impugnazione non ha preso compiuta posizione (e ciò anche in sede di scritti difensivi finali), è relativo al fatto che in sede di dispositivo il primo giudice ha comunque previsto che la condanna ha riguardato la e nonché la di loro Parte_1 Pt_3 madre “nella loro qualità di eredi con beneficio Parte_2
d'inventario di e nei limiti del valore dei beni ereditari ricadenti nel patrimonio Persona_1 separato del defunto medesimo”.
Sulla scorta, dunque, delle considerazioni svolte, il motivo deve essere rigettato.
5 4. La seconda censura ha investito, come anticipato, il capo della sentenza che riguardo al regime delle spese ha applicato il criterio della soccombenza ponendo le stesse a carico degli eredi in via solidale e senza alcuna specifica indicazione circa il limite comunque rappresentato dal valore dei beni ereditari del defunto.
Nello specifico, gli appellanti hanno così dedotto “….A parere della scrivente difesa, il Giudice ha erroneamente omesso di indicare nella parte della sentenza appellata che ci occupa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 490 e 511 c.c. la dicitura << nella loro qualità di eredi con beneficio d'inventario di e nei limiti del valore dei beni ereditari ricadenti Persona_1 nel patrimonio separato del defunto medesimo>>” (cfr pag 7 dell'atto di citazione in appello).
Su tale aspetto, però, le doglianze possono invece essere condivise sebbene non possa ritenersi decisivo a sostegno delle ragioni degli appellanti il richiamo alle norme sopra citate.
Ed infatti, si è già ampiamente detto dell'art. 490 cod civ in ordine agli effetti conseguenti all'accettazione con beneficio d'inventario.
Per converso, l'art. 511 cod civ, altrettanto menzionato nel libello introduttivo, riguarda “le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità” e quindi un ambito del tutto diverso rispetto al regime delle spese di lite.
A tal fine, il parametro normativo di riferimento deve (rectius dovrebbe) individuarsi nell'art. 94 del codice di rito.
La circostanza che gli appellanti non abbiano fatto cenno alla norma non preclude (in questa fase decisoria e quindi nella pienezza del contraddittorio) la sua applicazione al caso di specie.
D'altronde, volendo operare un'esegesi del motivo proposto, l'essenza della doglianza consiste nel non aver applicato al regime delle spese di lite le regole proprie dell'accettazione con beneficio d'inventario.
La norma sopra citata infatti prevede una specifica deroga rispetto al principio della soccombenza in situazioni tipiche (tra cui quella dell'eredità accettata con beneficio d'inventario) tant'è vero che la condanna (con conseguente responsabilità patrimoniale in proprio) è subordinata all'esplicita enunciazione della sussistenza di gravi motivi a cui il primo giudice non ha fatto alcun cenno.
L'interpretazione della norma deve ritenersi costante nella giurisprudenza di legittimità.
In un arresto (risalente invero nel tempo) è stato chiarito espressamente che “a norma dell'art. 94 cod. proc. civ. gli eredi beneficiati possano essere condannati personalmente alle spese processuali, riguardo ai giudizi promossi con riferimento a rapporti già facenti capo al de cuius soltanto per gravi motivi che il giudice deve specificare nella sentenza;
è pertanto illegittima la decisione che condanni
6 al pagamento delle spese giudiziali gli eredi che, in quanto beneficiati, sarebbero tenuti anche all'obbligazione in parola entra vires, senza alcuna specificazione, e quindi personalmente, omettendo l'indicazione dei gravi motivi.”. (cfr Cass Civ, 1712/1981)
Più di recente, sempre la S.C. ha affermato che “allorquando la posizione della parte quale erede accettante con beneficio di inventario venga dedotta come tale, in correlazione con la situazione giuridica attiva o passiva azionata in giudizio, e non sia stata posta in discussione nel processo da essa o contro di essa instaurato, non è dubitabile che le conseguenze della soccombenza di detta parte e, quindi, anche della soccombenza sulle spese giudiziali, siano riferibili ad essa nella qualità, con la conseguenza che debba trovare applicazione la regola per cui l'erede non è tenuto oltre il valore dei beni a lui pervenuti (art. 490 c.c., n. 2; art. 2740 c.c.) e ciò, sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti, sia quanto all'efficacia di essa ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata (per riferimenti si veda la remota Cass. n. 3713 del 1977)”
(cfr Cass Civ, Sez III, 12.4.2017 n.9350).
Da quanto sinora esposto, pertanto, operando un'interpretazione logica del dispositivo della sentenza impugnata ed anche alla luce degli atti di parte attrice, potrebbe ritenersi che anche la condanna alle spese sia stata pronunciata nei confronti dei convenuti nella loro qualità di eredi beneficiati anche se non specificamente riportato nel secondo capo del dispositivo della sentenza.
In ogni caso non è possibile sostenere la tesi degli appellati, dedotta nella loro comparsa di costituzione e risposta, secondo cui la sentenza di primo grado effettua una distinzione tra la condanna alla restituzione delle somme che riguarderebbe i convenuti nella loro qualità di eredi beneficiati e la condanna alle spese che invece riguarderebbe i convenuti in proprio.
I convenuti, pertanto, dovevano essere condannati in qualità di eredi beneficiati, con il riconoscimento dei conseguenti limiti circa la loro responsabilità verso i creditori, anche per le spese e questo, dalla lettura della sentenza di primo grado, risulta solo in base ad un'interpretazione della stessa.
In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, questo Collegio ritiene opportuno procedere ad una riforma parziale della sentenza di primo grado in modo da rendere incontestabile il fatto che la condanna dei convenuti alle spese riguardi quest'ultimi nella loro qualità di eredi beneficiati e non in proprio.
5. Dall'accoglimento del secondo motivo consegue che le spese del presente grado, ricorrendo il requisito dei gravi ed eccezionali motivi, possono essere integralmente compensate.
PQM
7 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1437/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in parziale accoglimento dell'appello, dispone l'integrazione del secondo capo del dispositivo della sentenza di primo grado relativa alla condanna alle spese con l'aggiunta del periodo
“nella loro qualità di eredi con beneficio d'inventario di e nei limiti del valore Persona_1 dei beni ereditari ricadenti nel patrimonio separato del defunto medesimo” subito dopo le parole “condanna i convenuti in solido”;
b) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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