Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1981, n. 1712
CASS
Sentenza 24 marzo 1981

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La parte contro cui e proposta l'impugnazione puo valersi della possibilita offerta dall'art 334 cod proc civ di proporre impugnazione incidentale tardiva, quando l'interesse ad adire il giudice superiore sorge dall'impugnazione principale e non anche quando tale interesse sorge direttamente dalla sentenza della cui impugnazione si tratta.*

A norma dell'art 94 cod proc civ gli eredi beneficiati possono essere condannati personalmente alle spese processuali, riguardo a giudizi promossi con riferimento a rapporti gia facenti capo al de cuius soltanto per gravi motivi che il giudice deve specificare nella sentenza; ed e, pertanto, illegittima la decisione che condanni al pagamento delle spese giudiziali gli eredi che, in quanto beneficiati, sarebbero tenuti anche all'obbligazione in parole intra vires, senza alcuna specificazione, e quindi personalmente, omettendo l'indicazione dei gravi motivi.*

La notificazione della sentenza al procuratore costituito determina la decorrenza del termine breve per l'impugnazione anche riguardo alla parte che ha provveduto a tale notificazione.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1981, n. 1712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1712
    Data del deposito : 24 marzo 1981

    Testo completo