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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5843 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 15 luglio 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1748 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
C.F. Parte_1 C.F._1 Elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla Via Giovanni Castellaccio n. 38, presso e nello studio dell'avv. Ambrogio Del Deo, da cui è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Talladira, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ) come da atti CP_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029813386000, in relazione in particolare ad un avviso di addebito riferito a Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale – Gestione Commercianti - per l'anno 2019 e ciò per €4.249,60, deducendo di aver avuto conoscenza della stessa, mai notificato, soltanto in data 15.12.2023 . Deduce l'insussistenza della pretesa contributiva perché era stato esentato all'iscrizione CP_ nella Gestione Commercianti dall' . Eccepisce inoltre l'omessa rituale notificazione di ogni atto esecutivo, presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, estendo ad essi la proposta opposizione. Contesta ancora la pretesa per interessi ed accessori, sia per la mancata indicazione dei criteri di calcolo sia perché ritenuta non conforme ai criteri di legge. CP_ Eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria opposta. Chiede pertanto, previa sospensiva degli atti impugnati, accertare e dichiarare l'avvenuta CP_ prescrizione e l'inesistenza di alcun obbligo nei confronti dell' ed annullare gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DELLE CONVENUTE. Si è costituito l convenuto, resistendo al ricorso e asserendo Controparte_3 l'infondatezza delle avverse deduzioni. Evidenzia, in particolare, la rituale notificazione degli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento impugnati, con conseguente inammissibilità e infondatezza dell'opposizione. Eccepisce inoltre la propria carenza di legittimazione in relazione a eventuali vizi di atti di pertinenza dell'agente per la riscossione. Chiede il rigetto del ricorso.
Si è costituita l – di seguito anche -, resistendo al Controparte_1 CP_4 ricorso. Deduce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a eventuali vizi di atti di pertinenza dell'Ente impositore nonché per le ragioni inerenti al merito della pretesa. Deduce inoltre l'infondatezza dei motivi di opposizione relativi alla foma e notificazione dell'intimazione di pagamento opposta. Chiede il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Fissato termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, costituito regolarmente il contraddittorio, ritenuto necessario fissare udienza in presenza, all'udienza del 17 dicembre 2024, sentite le parti, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 20 maggio 2025. A tale udienza, sulla base delle deduzioni di parte ricorrente circa la sussistenza di una sentenza di annullamento dell'avviso di addebito a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Dalle risultanze istruttorie in atti e, in particolare dalla documentazione depositata dagli enti convenuti è emerso quanto segue. L'intimazione di pagamento n. 07120239029813386000 risulta ritualmente notificata al ricorrente in data 15.12.2023, come da ricevuto di avvenuta consegna della raccomandata con avviso di ritorno, versata in atti dalla difesa di . La predette notifica deve ritenersi CP_4 valida ed efficace, tenuto conto che la ricevuta di ritorno in atti, recante l'indicazione dell'intimazione di pagamento a cui si riferisce, attesta che la stessa è pervenuta e consegnato a mani di soggetto incaricato alla ricezione all'indirizzo del destinatario e che ciò comporta la piena operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non risultando allegato nè, quindi, provato che il destinatario sia stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Alla accertata ritualità della notificazione consegue l'inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su asseriti vizi della notificazione dell'intimazione e degli atti presupposti nonché di quelli attinenti al quomodo degli atti della procedura esecutiva, in quanto l'opposizione risulta proposta con il deposito del ricorso in data 24.1.2024 oltre il termine di decadenza di venti giorni, stabilito dal combinato disposto di cui agli art. 617 c.p.c. e 29 d. lgs. n. 46\1999 dalla conoscenza degli atti impugnati che coincide – anche per gli atti presupposti - con la predetta data di notificazione del 15 dicembre 2023, con conseguente decadenza. CP_ Dalla produzione documentale versata in atti dall' risulta inoltre la prova della rituale notificazione dell'avviso di addebito indicato nell'intimazione di pagamento di cui sopra. In proposito deve, invero, evidenziarsi che l'opposizione fa riferimento unicamente ad un avviso di addebito riferito all'anno 2019 per i contributi IVS fissi/percentuale sul minimale inerenti la Gestione Commercianti, senza nessuna ulteriore specifica indicazione ma che l'individuazione specifica dell'avviso di addebito contestato può avvenire facilmente ove si consideri che nell'intimazione di pagamento risulta indicato un solo avviso di addebito recante n. 37120210009928914000 e relativo alla causale di cui sopra. CP_
Dalla produzione documentale emerge che tale avviso di addebito risulta notificato a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, al destinatario in data 3.1.2022 – vedi relata nel CP_ fascicolo . Tale notifica deve ritenersi valida ed efficace, tenuto conto che la relata di ritorno in atti, il cui numero coincide con quello stampigliato sugli avvisi di addebito pure in atti, attesta che le stesse sono pervenute all'indirizzo del destinatario e che ciò comporta la piena operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non risultando allegato nè, quindi, provato che il destinatario sia stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. La prova della rituale notificazione dell'avviso di addebito comporta l'inammissibilità dell'opposizione anche per i vizi di merito dedotti circa l'insussistenza dei presupposti per CP_ l'imposizione contributiva , in quanto proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999, ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso in data 24.1.2024. Per il periodo successivo alla scadenza dei predetti termini decadenziali possono ritenersi ammissibili solo i motivi di contestazione della pretesa per fatti modificativi o estintivi successivi al consolidarsi della stessa per mancata opposizione nei termini e, quindi, nel CP_ caso in esame sostanzialmente quelli inerenti la dedotta prescrizione del credito . Il motivo è infondato ove si consideri che a decorrere dalla scadenza del predetto termine di notificazione dell'avviso di addebito non risulta certamente compiuto il termine di prescrizione quinquennale, in quanto tempestivamente ed efficacemente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta in data 15.12.2023. Priva di rilevanza appare infine ogni deduzione delle parti derivante dalla pronuncia tra alcune di esse – parte opponente e della sentenza n. 1439\2025, pubblicata in data CP_2 24.2.2025 nel procedimento n. RG 3509\2024. Dall'esame della sentenza si evince, invero, che la stessa fa riferimento a un avviso di addebito - 37120230014628713 - affatto diverso da quello di cui sopra, richiamato nell'intimazione di pagamento opposta, con conseguente ininfluenza della pronuncia e del giudicato formatosi rispetto al presente giudizio. Ne consegue il rigetto dell'opposizione in parte qua. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore degli enti resistenti, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Napoli, 15.7.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 15 luglio 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1748 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024 TRA
C.F. Parte_1 C.F._1 Elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla Via Giovanni Castellaccio n. 38, presso e nello studio dell'avv. Ambrogio Del Deo, da cui è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Talladira, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ) come da atti CP_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte opponente in epigrafe indicata propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029813386000, in relazione in particolare ad un avviso di addebito riferito a Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale – Gestione Commercianti - per l'anno 2019 e ciò per €4.249,60, deducendo di aver avuto conoscenza della stessa, mai notificato, soltanto in data 15.12.2023 . Deduce l'insussistenza della pretesa contributiva perché era stato esentato all'iscrizione CP_ nella Gestione Commercianti dall' . Eccepisce inoltre l'omessa rituale notificazione di ogni atto esecutivo, presupposto all'intimazione di pagamento impugnata, estendo ad essi la proposta opposizione. Contesta ancora la pretesa per interessi ed accessori, sia per la mancata indicazione dei criteri di calcolo sia perché ritenuta non conforme ai criteri di legge. CP_ Eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria opposta. Chiede pertanto, previa sospensiva degli atti impugnati, accertare e dichiarare l'avvenuta CP_ prescrizione e l'inesistenza di alcun obbligo nei confronti dell' ed annullare gli atti impugnati.
LA COSTITUZIONE DELLE CONVENUTE. Si è costituito l convenuto, resistendo al ricorso e asserendo Controparte_3 l'infondatezza delle avverse deduzioni. Evidenzia, in particolare, la rituale notificazione degli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento impugnati, con conseguente inammissibilità e infondatezza dell'opposizione. Eccepisce inoltre la propria carenza di legittimazione in relazione a eventuali vizi di atti di pertinenza dell'agente per la riscossione. Chiede il rigetto del ricorso.
Si è costituita l – di seguito anche -, resistendo al Controparte_1 CP_4 ricorso. Deduce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a eventuali vizi di atti di pertinenza dell'Ente impositore nonché per le ragioni inerenti al merito della pretesa. Deduce inoltre l'infondatezza dei motivi di opposizione relativi alla foma e notificazione dell'intimazione di pagamento opposta. Chiede il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Fissato termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, costituito regolarmente il contraddittorio, ritenuto necessario fissare udienza in presenza, all'udienza del 17 dicembre 2024, sentite le parti, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 20 maggio 2025. A tale udienza, sulla base delle deduzioni di parte ricorrente circa la sussistenza di una sentenza di annullamento dell'avviso di addebito a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
All'esito dell'udienza odierna, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Dalle risultanze istruttorie in atti e, in particolare dalla documentazione depositata dagli enti convenuti è emerso quanto segue. L'intimazione di pagamento n. 07120239029813386000 risulta ritualmente notificata al ricorrente in data 15.12.2023, come da ricevuto di avvenuta consegna della raccomandata con avviso di ritorno, versata in atti dalla difesa di . La predette notifica deve ritenersi CP_4 valida ed efficace, tenuto conto che la ricevuta di ritorno in atti, recante l'indicazione dell'intimazione di pagamento a cui si riferisce, attesta che la stessa è pervenuta e consegnato a mani di soggetto incaricato alla ricezione all'indirizzo del destinatario e che ciò comporta la piena operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non risultando allegato nè, quindi, provato che il destinatario sia stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Alla accertata ritualità della notificazione consegue l'inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su asseriti vizi della notificazione dell'intimazione e degli atti presupposti nonché di quelli attinenti al quomodo degli atti della procedura esecutiva, in quanto l'opposizione risulta proposta con il deposito del ricorso in data 24.1.2024 oltre il termine di decadenza di venti giorni, stabilito dal combinato disposto di cui agli art. 617 c.p.c. e 29 d. lgs. n. 46\1999 dalla conoscenza degli atti impugnati che coincide – anche per gli atti presupposti - con la predetta data di notificazione del 15 dicembre 2023, con conseguente decadenza. CP_ Dalla produzione documentale versata in atti dall' risulta inoltre la prova della rituale notificazione dell'avviso di addebito indicato nell'intimazione di pagamento di cui sopra. In proposito deve, invero, evidenziarsi che l'opposizione fa riferimento unicamente ad un avviso di addebito riferito all'anno 2019 per i contributi IVS fissi/percentuale sul minimale inerenti la Gestione Commercianti, senza nessuna ulteriore specifica indicazione ma che l'individuazione specifica dell'avviso di addebito contestato può avvenire facilmente ove si consideri che nell'intimazione di pagamento risulta indicato un solo avviso di addebito recante n. 37120210009928914000 e relativo alla causale di cui sopra. CP_
Dalla produzione documentale emerge che tale avviso di addebito risulta notificato a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, al destinatario in data 3.1.2022 – vedi relata nel CP_ fascicolo . Tale notifica deve ritenersi valida ed efficace, tenuto conto che la relata di ritorno in atti, il cui numero coincide con quello stampigliato sugli avvisi di addebito pure in atti, attesta che le stesse sono pervenute all'indirizzo del destinatario e che ciò comporta la piena operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non risultando allegato nè, quindi, provato che il destinatario sia stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. La prova della rituale notificazione dell'avviso di addebito comporta l'inammissibilità dell'opposizione anche per i vizi di merito dedotti circa l'insussistenza dei presupposti per CP_ l'imposizione contributiva , in quanto proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999, ampiamente decorso al momento del deposito del ricorso in data 24.1.2024. Per il periodo successivo alla scadenza dei predetti termini decadenziali possono ritenersi ammissibili solo i motivi di contestazione della pretesa per fatti modificativi o estintivi successivi al consolidarsi della stessa per mancata opposizione nei termini e, quindi, nel CP_ caso in esame sostanzialmente quelli inerenti la dedotta prescrizione del credito . Il motivo è infondato ove si consideri che a decorrere dalla scadenza del predetto termine di notificazione dell'avviso di addebito non risulta certamente compiuto il termine di prescrizione quinquennale, in quanto tempestivamente ed efficacemente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta in data 15.12.2023. Priva di rilevanza appare infine ogni deduzione delle parti derivante dalla pronuncia tra alcune di esse – parte opponente e della sentenza n. 1439\2025, pubblicata in data CP_2 24.2.2025 nel procedimento n. RG 3509\2024. Dall'esame della sentenza si evince, invero, che la stessa fa riferimento a un avviso di addebito - 37120230014628713 - affatto diverso da quello di cui sopra, richiamato nell'intimazione di pagamento opposta, con conseguente ininfluenza della pronuncia e del giudicato formatosi rispetto al presente giudizio. Ne consegue il rigetto dell'opposizione in parte qua. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore degli enti resistenti, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Napoli, 15.7.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo