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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/11/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. :
- dall'Avv. Valerio Argentieri, difensore di parte ricorrente;
dall'Avv. Valerio Flacco, difensore di parte resistente,
emette la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1040 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
Codice Fiscale_1 ), elettivamente domiciliata in Pescara, Viale Parte 1
F.P. De Cecco n°24, presso lo studio dell'Avv. Valerio Arentieri, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
), elettivamente domiciliato in Ortona (CH), Controparte 1 (c.f. C.F. 2
Via Cardinale De Apruzzi n°25, presso lo studio dell'Avv. Carlo Flacco, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta resistente
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso regolarmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, premesso di essere proprietaria di fabbricato rurale, sito inParte 1
Pianella (PE), Via Vicenne Sud n° 36, sito su un terreno in Pianella in Località Vicenne Sud, ricadente in zona “agricola" del vigente PRG comunale e riportato in catasto Terreni al
Foglio di mappa n° 32, del sopra citato Comune, particelle n° 45, n° 173 e n° 449, premesso di aver avuto per svariati anni un rapporto di convivenza di fatto con Controparte_1
(rapporto cessato da oltre quindici anni alla data di introduzione del presente giudizio), premesso, tra le altre, di aver sottoscritto in 7/03/2006 una transazione dove aveva concesso al CP 1 alcune porzioni di terreni di sua proprietà, alcuni beni mobili registrati ed una somma di denaro da corrispondere la metà alla sottoscrizione dell'accordo e la restante parte entro il 31/12/2006, premesso che nell'accordo era stato stabilito convenzionalmente che il
Controparte 1 avrebbe potuto occupare una porzione del fabbricato rurale a titolo di comodato gratuito e precario, con l'impegno di riconsegnarlo libero da persone e da cose entro il termine perentorio del 31/12/2006, premesso di aver rispettato puntualmente gli impegni assunti nella scrittura privata, versando alla sottoscrizione euro 32.500,00, rendendosi disponibile al versamento della seconda trance (documentata al legale del resistente dietro esibizione di un assegno circolare), ma di aver incontrato problematiche inerenti l'accatastamento del fabbricato rurale e soprattutto per l'eliminazione di un'enfiteusi gravante sui terreni, premesso che CP 1 , nonostante ciò, aveva inteso risolvere l'atto di transazione, non rilasciando l'immobile concessogli in comodato gratuito e precario, convenendola in giudizio al fine ottenere la risoluzione del detto atto transattivo, premesso che il giudizio iscritto al n° 100030/2007 R.G., è stato definito dal Tribunale di
Pescara con sentenza n° 1956/2013, pubblicata il 30/12/2013, in forza della quale veniva rigettata la domanda azionata dal CP_1 premesso che tale sentenza, impugnata dal medesimo, veniva confermata nel giudizio iscritto al n°496/2014 dalla Corte d'Appello dell'Aquila con sentenza n°830/2019, premesso che, ciò nonostante, il resistente non aveva inteso restituire l'immobile nonostante le reiterate richieste e una doppia conforme, tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte 1 chiedendo l'accoglimento delle
,
seguenti conclusioni: “accertata l'illegittima occupazione del bene immobile come descritto in atti, condannare il Sig. Controparte 1 , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]sud n° 36/a, all'immediata restituzione dello stesso;
condannare,
altresì, il Sig. Controparte 1 al pagamento del risarcimento per occupazione illegittima, sine titulo, a far data dal 01/01/2007 alla effettiva restituzione quantificato come da perizia prodotta in € 57.600,= o nella diversa somma che sarà determinata in corso di causa;
Nel merito in via subordinata: comunque determinare gli indennizzi di legge per il pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene), per il periodo di occupazione sine titulo
(interessi del 5% annuo sul valore venale) e per danni non patrimoniali (nella misura del
10% del valore venale), con condanna del Sig. Controparte 1 al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
,2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio Controparte_1 premettendo di risiedere nell'immobile oggetto di causa dall'inizio della convivenza con la
Sig.ra Pt 1 oramai riabilitato dal fallimento da anni e di aver, egli, acquistato il terreno e costruito l'immobile intestandolo alla ricorrente, unitamente al terreno, con estrema fiducia della stessa con la quale oramai conviveva da anni, premettendo che, a seguito dei contrasti insorti, era ripassato tra le parti l'accordo transattivo del 7/03/2006, confermato anche dai due gradi di giudizio, in forza del quale, avevano composto la vertenza prevedendo all'art.3 di siffatto accordo che Parte 1 si impegna quindi "6
a versare a Controparte 1 la somma di Euro 65.000,00(sessantacinquemila) oltre a quanto appresso specificato, quale corrispettivo della metà dell'intero patrimonio. si impegna ad estinguere il mutuo gravante sull'immobile senza alcuna Parte_1 pretesa per i versamenti passati e quelli futuri, verso l'ex convivente", deducendo che, non avendo la ricorrente versato la seconda tranche di pagamento (euro 35.000), era da ritenersi valevole quanto stabilito all'art.5 del suddetto accordo, secondo cui "Quest'ultimo [...] CP 1 ) si impegna a rilasciare l'immobile, oggi abitato, antro e non oltre la data del 31.12.2006 a patto ed a condizione che corrisponda la somma Parte 1
residua di € 32.500,00", deducendo che era ritenersi legittima da parte del resistente l'occupazione dell'immobile, tanto premesso, concludeva quindi, chiedendo: “nel merito: accertare e dichiarare che il sig. Controparte 1 occupa legittimamente l'immobile in
Pianella c.da Vicenne Sud 36/A per le motivazioni di cui alle premesse;
in conseguenza rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente, sia in relazione alla richiesta di rilascio che di risarcimento, sempre per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali e accessori di legge".
3) Nel corso del giudizio, veniva disposto il mutamento del rito, tenuto conto della situazione sostanziale controversa prospettata dalle parti in giudizio (rapporto di comodato/occupazione sine titulo) e, ferme le produzioni documentali, veniva disposta Ctu al fine di verificare "il valore dell'indennità di occupazione dell'immobile, di cui si controverte, avuto riguardo alle caratteristiche del medesimo ed al suo valore di mercato;
- Tenti in ogni caso la conciliazione tra le parti".
4) Depositato l'elaborato peritale da parte dell'esperto nominato dal Tribunale, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termine per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025.
5) Ciò posto, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
rispetto 6) Va in primo luogo rilevato che non sussiste inadempimento alcuno della Pt 1
Controparte 1 . Stando al relativo assunto alla transazione ripassata con l'ex convivente difensivo, il resistente ha inteso contrastare la domanda di restituzione dell'immobile sul rilievo di non aver ricevuto il pagamento, da parte della sua ex convivente, dell'importo di euro 35.000,00, previsto nel siffatto accordo e che, di conseguenza, è perfettamente legittima la sua permanenza nell'immobile di cui si controverte.
7) Occorre premettere che la questione inerente il presunto inadempimento della Pt 1 anche rispetto al mancato versamento della seconda tranche, è stata esaminata e risolta con sentenze in primo grado di giudizio dal Tribunale di Pescara e, di seguito, dalla Corte d'Appello dell'Aquila, per effetto delle quali nessun inadempimento contrattuale è stato ascritto alla Pt 1 ed in entrambi i casi è stata rigettata la domanda proposta dal [...]
CP 1.
8) Segnatamente è stato ritenuto per effetto di quella doppia conforme che, con la scrittura privata del 2005, inerente l'atto di riconoscimento di diritti altrui, le parti in giudizio hanno dato luogo ad un sostanziale accordo divisionale dei beni comuni, in cui l'attività commerciale veniva assegnata alla Pt 1 con la casa familiare, mentre al CP 1
Sarebbero stati trasferiti, sia il terreno che circondava l'immobile (salvo alcune porzioni a ridosso del manufatto) sia "non appena possibile e comunque non oltre l'atto pubblico del terreno sopra indicato” la intestazione di una Fiat Doblò tg. CN78YE. Inoltre, il CP 1 si impegnava a rilasciare l'abitazione entro il 31/12/2006 e dovendo ricevere la somma complessiva di euro 65.000,00, suddivisa in due rate del pari importo di euro 32.500,00 da corrispondere entro il 15/04/2006 ed entro il 31/12/2006, obbligandosi la Pt 1 a continuare a corrispondere il canone di finanziamento ed il CP 1 che aveva la disponibilità del mezzo, a provvedere ai restanti costi ordinari di utilizzo del mezzo, comprese le contravvenzioni. Infine, il CP_1 rinunciava all'azione civile intrapresa e le parti rimettevano le querele reciprocamente proposte, con riconoscimento a favore del [...]
CP_1 della proprietà degli attrezzi agricoli.
9) Posto il riconoscimento della natura novativa di tale transazione (come spiegato già nel primo arresto del Tribunale, atteso che tale accordo era divenuto fonte di nuovi diritti ed obblighi, incompatibile con i rapporti preesistenti in una condizione oggettivamente diversa da quella originaria), è stato ritenuto che entrambi gli obblighi a carico della Pt 1
(trasferimento con rogito notarile del terreno attribuito al CP 1 e del veicolo) non prevedevano un termine per l'esecuzione che non fosse quello indirettamente ricavabile dall'obbligo da parte del CP 1 di rilasciare l'immobile familiare entro il 31/12/2006, obbligo cui si collegava anche la data ultima di trasferimento nella titolarità del veicolo commerciale. Inoltre, è stato rilevato in quella arresto poi confermato nel secondo grado di giudizio che la Pt 1 aveva versato il pagamento della prima tranche di euro 32.500,00 alla data prevista, ritirando la querela, pagando i canoni di finanziamento del veicolo e consentendo il prelievo di attrezzi agricoli ed il trasferimento a persona di fiducia dell'ex compagno della ditta a lei intestata di montaggio gru, la cui attività era stata in realtà svolta dal CP 1 , essendo stato quest'ultimo in precedenza dichiarato fallito, non essendo emerso un problema oggettivo per il trasferimento del terreno, legato all'esistenza di un diritto reale di enfiteusi, essendo stato esibito nel corso di quel giudizio un atto di affrancazione, dichiarandosi in quel giudizio pronta alla stipula del rogito.
10) Non ravvisandosi, dunque, inadempimento alcuno in capo all'odierna ricorrente, per converso deve ritenersi accertato l'inadempimento del CP_1 al rilascio dell'immobile, oggetto di comodato, entro il termine stabilito del 31/12/2006. Va infatti rilevato che il rapporto intercorso tra le parti in relazione all'immobile oggetto di causa va esattamente inquadrato nell'ambito della figura contrattuale del comodato con determinazione di durata,
per la quale, ai sensi dell'art. 1809 c.c., il comodatario è obbligato a restituire il bene alla scadenza del termine convenuto.
11) Considerato che tale rapporto di comodato deve intendersi risolto al 31/12/2006, ne consegue accertata la insussistenza di ogni ragione di detenzione del bene da parte del resistente e ciò a far data dall'1/01/2007. Sicché condannasi il resistente al rilascio dell'immobile.
12) L'occupazione illegittima da parte del resistente consente del pari di riconoscere all'attrice un'indennità a titolo di occupazione sine titulo.
13) Circa il relativo quantum il Ctu nominato Ing. Per_1 sulla scorta degli accertamenti effettuati, valutati i metri quadri dell'immobile (piano terra e parte piano seminterrato 180 mq piano seminterrato 45 mq), valutato il valore commerciale dell'immobile mediante
-
acquisizione dei dati dall' Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e da operatori del settore immobiliare, nonché sulla scorta di altri parametri (ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta), ha applicato il valore minimo di euro 200,00-250,00 mensili, atteso che l'appartamento all'esterno non è rifinito ed ha necessità di interventi per essere adibito ad abitazione a 66
regola d'arte".
14) Le valutazioni espresse dall'esperto nominato dal Tribunale possono essere integralmente recepite dal Tribunale. 15) Consegue la condanna del resistente alla corresponsione di euro 200,00 mensili a decorrere dall'1/01/2007 sino alla data di effettivo rilascio, a titolo di indennità di occupazione sine titulo.
16) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
17) Idem per le spese di ctu
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, dichiara accertata l'occupazione sine titulo, da parte del resistente, del fabbricato rurale descritto in atti dall'1/01/2007;
per l'effetto, condanna il resistente al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente;
condanna il resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 200,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione, a decorrere dall'1/01/2007 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 4.095,00, di cui euro 286,00 per spese ed euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), da disporsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di Ctu.
-
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 17 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. :
- dall'Avv. Valerio Argentieri, difensore di parte ricorrente;
dall'Avv. Valerio Flacco, difensore di parte resistente,
emette la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1040 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
Codice Fiscale_1 ), elettivamente domiciliata in Pescara, Viale Parte 1
F.P. De Cecco n°24, presso lo studio dell'Avv. Valerio Arentieri, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
), elettivamente domiciliato in Ortona (CH), Controparte 1 (c.f. C.F. 2
Via Cardinale De Apruzzi n°25, presso lo studio dell'Avv. Carlo Flacco, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta resistente
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso regolarmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, premesso di essere proprietaria di fabbricato rurale, sito inParte 1
Pianella (PE), Via Vicenne Sud n° 36, sito su un terreno in Pianella in Località Vicenne Sud, ricadente in zona “agricola" del vigente PRG comunale e riportato in catasto Terreni al
Foglio di mappa n° 32, del sopra citato Comune, particelle n° 45, n° 173 e n° 449, premesso di aver avuto per svariati anni un rapporto di convivenza di fatto con Controparte_1
(rapporto cessato da oltre quindici anni alla data di introduzione del presente giudizio), premesso, tra le altre, di aver sottoscritto in 7/03/2006 una transazione dove aveva concesso al CP 1 alcune porzioni di terreni di sua proprietà, alcuni beni mobili registrati ed una somma di denaro da corrispondere la metà alla sottoscrizione dell'accordo e la restante parte entro il 31/12/2006, premesso che nell'accordo era stato stabilito convenzionalmente che il
Controparte 1 avrebbe potuto occupare una porzione del fabbricato rurale a titolo di comodato gratuito e precario, con l'impegno di riconsegnarlo libero da persone e da cose entro il termine perentorio del 31/12/2006, premesso di aver rispettato puntualmente gli impegni assunti nella scrittura privata, versando alla sottoscrizione euro 32.500,00, rendendosi disponibile al versamento della seconda trance (documentata al legale del resistente dietro esibizione di un assegno circolare), ma di aver incontrato problematiche inerenti l'accatastamento del fabbricato rurale e soprattutto per l'eliminazione di un'enfiteusi gravante sui terreni, premesso che CP 1 , nonostante ciò, aveva inteso risolvere l'atto di transazione, non rilasciando l'immobile concessogli in comodato gratuito e precario, convenendola in giudizio al fine ottenere la risoluzione del detto atto transattivo, premesso che il giudizio iscritto al n° 100030/2007 R.G., è stato definito dal Tribunale di
Pescara con sentenza n° 1956/2013, pubblicata il 30/12/2013, in forza della quale veniva rigettata la domanda azionata dal CP_1 premesso che tale sentenza, impugnata dal medesimo, veniva confermata nel giudizio iscritto al n°496/2014 dalla Corte d'Appello dell'Aquila con sentenza n°830/2019, premesso che, ciò nonostante, il resistente non aveva inteso restituire l'immobile nonostante le reiterate richieste e una doppia conforme, tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte 1 chiedendo l'accoglimento delle
,
seguenti conclusioni: “accertata l'illegittima occupazione del bene immobile come descritto in atti, condannare il Sig. Controparte 1 , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]sud n° 36/a, all'immediata restituzione dello stesso;
condannare,
altresì, il Sig. Controparte 1 al pagamento del risarcimento per occupazione illegittima, sine titulo, a far data dal 01/01/2007 alla effettiva restituzione quantificato come da perizia prodotta in € 57.600,= o nella diversa somma che sarà determinata in corso di causa;
Nel merito in via subordinata: comunque determinare gli indennizzi di legge per il pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene), per il periodo di occupazione sine titulo
(interessi del 5% annuo sul valore venale) e per danni non patrimoniali (nella misura del
10% del valore venale), con condanna del Sig. Controparte 1 al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
,2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio Controparte_1 premettendo di risiedere nell'immobile oggetto di causa dall'inizio della convivenza con la
Sig.ra Pt 1 oramai riabilitato dal fallimento da anni e di aver, egli, acquistato il terreno e costruito l'immobile intestandolo alla ricorrente, unitamente al terreno, con estrema fiducia della stessa con la quale oramai conviveva da anni, premettendo che, a seguito dei contrasti insorti, era ripassato tra le parti l'accordo transattivo del 7/03/2006, confermato anche dai due gradi di giudizio, in forza del quale, avevano composto la vertenza prevedendo all'art.3 di siffatto accordo che Parte 1 si impegna quindi "6
a versare a Controparte 1 la somma di Euro 65.000,00(sessantacinquemila) oltre a quanto appresso specificato, quale corrispettivo della metà dell'intero patrimonio. si impegna ad estinguere il mutuo gravante sull'immobile senza alcuna Parte_1 pretesa per i versamenti passati e quelli futuri, verso l'ex convivente", deducendo che, non avendo la ricorrente versato la seconda tranche di pagamento (euro 35.000), era da ritenersi valevole quanto stabilito all'art.5 del suddetto accordo, secondo cui "Quest'ultimo [...] CP 1 ) si impegna a rilasciare l'immobile, oggi abitato, antro e non oltre la data del 31.12.2006 a patto ed a condizione che corrisponda la somma Parte 1
residua di € 32.500,00", deducendo che era ritenersi legittima da parte del resistente l'occupazione dell'immobile, tanto premesso, concludeva quindi, chiedendo: “nel merito: accertare e dichiarare che il sig. Controparte 1 occupa legittimamente l'immobile in
Pianella c.da Vicenne Sud 36/A per le motivazioni di cui alle premesse;
in conseguenza rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente, sia in relazione alla richiesta di rilascio che di risarcimento, sempre per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali e accessori di legge".
3) Nel corso del giudizio, veniva disposto il mutamento del rito, tenuto conto della situazione sostanziale controversa prospettata dalle parti in giudizio (rapporto di comodato/occupazione sine titulo) e, ferme le produzioni documentali, veniva disposta Ctu al fine di verificare "il valore dell'indennità di occupazione dell'immobile, di cui si controverte, avuto riguardo alle caratteristiche del medesimo ed al suo valore di mercato;
- Tenti in ogni caso la conciliazione tra le parti".
4) Depositato l'elaborato peritale da parte dell'esperto nominato dal Tribunale, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termine per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025.
5) Ciò posto, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
rispetto 6) Va in primo luogo rilevato che non sussiste inadempimento alcuno della Pt 1
Controparte 1 . Stando al relativo assunto alla transazione ripassata con l'ex convivente difensivo, il resistente ha inteso contrastare la domanda di restituzione dell'immobile sul rilievo di non aver ricevuto il pagamento, da parte della sua ex convivente, dell'importo di euro 35.000,00, previsto nel siffatto accordo e che, di conseguenza, è perfettamente legittima la sua permanenza nell'immobile di cui si controverte.
7) Occorre premettere che la questione inerente il presunto inadempimento della Pt 1 anche rispetto al mancato versamento della seconda tranche, è stata esaminata e risolta con sentenze in primo grado di giudizio dal Tribunale di Pescara e, di seguito, dalla Corte d'Appello dell'Aquila, per effetto delle quali nessun inadempimento contrattuale è stato ascritto alla Pt 1 ed in entrambi i casi è stata rigettata la domanda proposta dal [...]
CP 1.
8) Segnatamente è stato ritenuto per effetto di quella doppia conforme che, con la scrittura privata del 2005, inerente l'atto di riconoscimento di diritti altrui, le parti in giudizio hanno dato luogo ad un sostanziale accordo divisionale dei beni comuni, in cui l'attività commerciale veniva assegnata alla Pt 1 con la casa familiare, mentre al CP 1
Sarebbero stati trasferiti, sia il terreno che circondava l'immobile (salvo alcune porzioni a ridosso del manufatto) sia "non appena possibile e comunque non oltre l'atto pubblico del terreno sopra indicato” la intestazione di una Fiat Doblò tg. CN78YE. Inoltre, il CP 1 si impegnava a rilasciare l'abitazione entro il 31/12/2006 e dovendo ricevere la somma complessiva di euro 65.000,00, suddivisa in due rate del pari importo di euro 32.500,00 da corrispondere entro il 15/04/2006 ed entro il 31/12/2006, obbligandosi la Pt 1 a continuare a corrispondere il canone di finanziamento ed il CP 1 che aveva la disponibilità del mezzo, a provvedere ai restanti costi ordinari di utilizzo del mezzo, comprese le contravvenzioni. Infine, il CP_1 rinunciava all'azione civile intrapresa e le parti rimettevano le querele reciprocamente proposte, con riconoscimento a favore del [...]
CP_1 della proprietà degli attrezzi agricoli.
9) Posto il riconoscimento della natura novativa di tale transazione (come spiegato già nel primo arresto del Tribunale, atteso che tale accordo era divenuto fonte di nuovi diritti ed obblighi, incompatibile con i rapporti preesistenti in una condizione oggettivamente diversa da quella originaria), è stato ritenuto che entrambi gli obblighi a carico della Pt 1
(trasferimento con rogito notarile del terreno attribuito al CP 1 e del veicolo) non prevedevano un termine per l'esecuzione che non fosse quello indirettamente ricavabile dall'obbligo da parte del CP 1 di rilasciare l'immobile familiare entro il 31/12/2006, obbligo cui si collegava anche la data ultima di trasferimento nella titolarità del veicolo commerciale. Inoltre, è stato rilevato in quella arresto poi confermato nel secondo grado di giudizio che la Pt 1 aveva versato il pagamento della prima tranche di euro 32.500,00 alla data prevista, ritirando la querela, pagando i canoni di finanziamento del veicolo e consentendo il prelievo di attrezzi agricoli ed il trasferimento a persona di fiducia dell'ex compagno della ditta a lei intestata di montaggio gru, la cui attività era stata in realtà svolta dal CP 1 , essendo stato quest'ultimo in precedenza dichiarato fallito, non essendo emerso un problema oggettivo per il trasferimento del terreno, legato all'esistenza di un diritto reale di enfiteusi, essendo stato esibito nel corso di quel giudizio un atto di affrancazione, dichiarandosi in quel giudizio pronta alla stipula del rogito.
10) Non ravvisandosi, dunque, inadempimento alcuno in capo all'odierna ricorrente, per converso deve ritenersi accertato l'inadempimento del CP_1 al rilascio dell'immobile, oggetto di comodato, entro il termine stabilito del 31/12/2006. Va infatti rilevato che il rapporto intercorso tra le parti in relazione all'immobile oggetto di causa va esattamente inquadrato nell'ambito della figura contrattuale del comodato con determinazione di durata,
per la quale, ai sensi dell'art. 1809 c.c., il comodatario è obbligato a restituire il bene alla scadenza del termine convenuto.
11) Considerato che tale rapporto di comodato deve intendersi risolto al 31/12/2006, ne consegue accertata la insussistenza di ogni ragione di detenzione del bene da parte del resistente e ciò a far data dall'1/01/2007. Sicché condannasi il resistente al rilascio dell'immobile.
12) L'occupazione illegittima da parte del resistente consente del pari di riconoscere all'attrice un'indennità a titolo di occupazione sine titulo.
13) Circa il relativo quantum il Ctu nominato Ing. Per_1 sulla scorta degli accertamenti effettuati, valutati i metri quadri dell'immobile (piano terra e parte piano seminterrato 180 mq piano seminterrato 45 mq), valutato il valore commerciale dell'immobile mediante
-
acquisizione dei dati dall' Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e da operatori del settore immobiliare, nonché sulla scorta di altri parametri (ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta), ha applicato il valore minimo di euro 200,00-250,00 mensili, atteso che l'appartamento all'esterno non è rifinito ed ha necessità di interventi per essere adibito ad abitazione a 66
regola d'arte".
14) Le valutazioni espresse dall'esperto nominato dal Tribunale possono essere integralmente recepite dal Tribunale. 15) Consegue la condanna del resistente alla corresponsione di euro 200,00 mensili a decorrere dall'1/01/2007 sino alla data di effettivo rilascio, a titolo di indennità di occupazione sine titulo.
16) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4, co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
17) Idem per le spese di ctu
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda, dichiara accertata l'occupazione sine titulo, da parte del resistente, del fabbricato rurale descritto in atti dall'1/01/2007;
per l'effetto, condanna il resistente al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente;
condanna il resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 200,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione, a decorrere dall'1/01/2007 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 4.095,00, di cui euro 286,00 per spese ed euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), da disporsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di Ctu.
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Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 17 Novembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi