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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2163 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ilaria Donini e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione Prot. n. 2019 -156674 -PCON – 1 del 10.02.2022 notificato in data 11.03.2022, col quale le sono stati accertati debiti contributivi per complessivi € 102.795,21. Ha quindi chiesto l'accertamento negativo del debito emerso all'esito dell'ispezione.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'avviso di accertamento impugnato concerne il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2019, e scaturisce dalla seguenti condotte: A) Omesse o errate registrazioni sul LUL delle presenze di alcuni dipendenti somministrati a Parte_2
B) Mancato rispetto delle retribuzioni minime. C) Omessa contribuzione su somme corrisposte ai lavoratori interinali per comandi in trasferta. Premesso che, con riferimento ai fatti di cui al terzo punto, l'odierna opponente ha riferito di aver già proceduto al versamento dell'importo richiesto (€ 6.594,00), relativamente agli altri due profili, i motivi di opposizione possono essere così sintetizzati:
1 - I LUL, pur essendo confezionati dalla odierna opponente in veste di datore di lavoro, scaturiscono pur sempre dalle informazioni fornite dal soggetto utilizzatore (nel caso di specie, Miomercato srl).
- “ in parte del periodo interessato dall'accertamento, … ha applicato Parte_2 il ccnl ”, che gli ispettori hanno erroneamente reputato Controparte_2 essere “una fonte negoziale collettiva sottoscritta da soggetti privi del “requisito della maggiore rappresentatività”, a differenza del CCNL CGIL
[...]
. L'opponente si duole del fatto che gli ispettori “non hanno CP_3 minimamente provato la premessa … ovvero la sussistenza del requisito di
“maggiore rappresentatività” in capo al , con CP_4 Controparte_3 conseguente disapplicazione del ccnl applicato da Controparte_5 Parte_1 per la determinazione dell'imponibile contributivo”.
[...]
L'opposizione va rigettata.
Per quanto concerne la prima doglianza, va detto che sulla società di somministrazione gravano tutti gli obblighi datoriali inerenti alla corretta compilazione dei LUL e, quindi, le connesse responsabilità. Laddove l'utilizzatore abbia fornito al somministratore informazioni errate (colposamente o dolosamente), se da tale condotta sia scaturita una responsabilità nei confronti dell e, quindi, un pregiudizio economico, potrà semmai venire a CP_1 delinearsi una responsabilità da inadempimento del primo soggetto. Tali vicende, tuttavia, non coinvolgono l nei confronti del quale il solo CP_1 interlocutore, tenuto al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili, sarà il soggetto somministratore. In sostanza, ferma restando l'eventuale responsabilità risarcitoria di Miomercato srl. nel confronti della società odierna opponente (che non costituisce oggetto del presente giudizio), è irrilevante la circostanza che l'erronea compilazione dei LUL da pate della sia derivata da erronee informazioni trasmesse dal soggetto Parte_3 utilizzatore.
Per quanto riguarda la seconda doglianza, poi, va ricordato che il D.L. n. 338/89, all'art. art. 1 stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,…”. Nel caso in cui siano intervenuti più contratti collettivi nazionali per la medesima categoria, l'art. 2 co. 25° della L. 549/1995 chiarisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro "comparativamente" più rappresentative nella categoria”. In sostanza, dovendosi individuare un unico CCNL di riferimento, non sarà sufficiente un qualsiasi contratto stipulato da sufficientemente rappresentative, ma si CP_6 dovrà fare riferimento a quello che la S.C. ha definito “contratto leader”, ossia, quello
2 stipulato dalle Organizzazioni che, rispetto alle altre (ossia, “comparativamente”), sono le più rappresentative. Non è sufficiente, quindi, che le sigle firmatarie del CCNL applicato dall'opponente siano molto rappresentative, dovendosi piuttosto procedere ad una valutazione comparativa fra queste e quelle firmatarie del CCNL indicato dall al fine di CP_1 verificare quali siano le O.O.S.S. che, avuto riguardo agli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza e riportati a pag. 15 del ricorso (numero di iscritti, diffusione territoriale etc…), siano quelle dotate di maggiore rappresentatività (Cass. 17993/2021). Poto che l'onere della prova, sul punto, grava sull , nel caso di specie si deve CP_1 ritenere che lo stesso sia stato efficacemente assolto mediante la produzione della nota del Ministero del Lavoro n. 1604 del 9.8.2019 (doc. 12 fasc. res.). Da tale documento, in fatti, emerge in modo inequivocabile che la rappresentatività complessiva delle sigle sindacali firmatarie del CCNL indicato dall ( CP_1 CP_7
) è ben maggiore di quella delle O.O.S.S. firmatarie del CCNL Controparte_8 applicato dall'opponente ( ). Controparte_2
Ciò vale sia sul versante del numero di iscritti (circa 12 milioni contro 1.365.403), che su quello della diffusione territoriale (in particolare, le O.O.S.S. in questione sono tutte parimenti diffuse sul territorio nazionale, ma il numero di sedi provinciali complessivo delle sigle è ben maggiore di quello delle Controparte_9 sedi provinciali della sola Cisal). Pure con riferimento al numero di CCNL complessivamente sottoscritti, va detto che ciascuna delle sigle sindacali indicate dall ha stipulato molti più contratti CP_1 collettivi nazionali rispetto a quelli sottoscritti dalla CISAL, che risulta firmataria di Con soli 47 CCNL (in particolare, la ne ha sottoscritti 321, la CISL 245 e la 240). CP_4
In definitiva, si deve ritenere che l abbia assolto all'onere di provare che il CP_1 contratto collettivo “leader”, da prendere in considerazione al fine di calcolare i contributi dovuti dall'opponente, è quello menzionato nel verbale di accertamento impugnato, non quello applicato dall'opponente. Anche sotto questo profilo, quindi, le doglianze della società opponente sono infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 8.500,00 oltre iva, CPA e spese generali. Trapani, 7.4.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Ilaria Donini e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione verbale unico di accertamento e CP_1 notificazione Prot. n. 2019 -156674 -PCON – 1 del 10.02.2022 notificato in data 11.03.2022, col quale le sono stati accertati debiti contributivi per complessivi € 102.795,21. Ha quindi chiesto l'accertamento negativo del debito emerso all'esito dell'ispezione.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'avviso di accertamento impugnato concerne il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2019, e scaturisce dalla seguenti condotte: A) Omesse o errate registrazioni sul LUL delle presenze di alcuni dipendenti somministrati a Parte_2
B) Mancato rispetto delle retribuzioni minime. C) Omessa contribuzione su somme corrisposte ai lavoratori interinali per comandi in trasferta. Premesso che, con riferimento ai fatti di cui al terzo punto, l'odierna opponente ha riferito di aver già proceduto al versamento dell'importo richiesto (€ 6.594,00), relativamente agli altri due profili, i motivi di opposizione possono essere così sintetizzati:
1 - I LUL, pur essendo confezionati dalla odierna opponente in veste di datore di lavoro, scaturiscono pur sempre dalle informazioni fornite dal soggetto utilizzatore (nel caso di specie, Miomercato srl).
- “ in parte del periodo interessato dall'accertamento, … ha applicato Parte_2 il ccnl ”, che gli ispettori hanno erroneamente reputato Controparte_2 essere “una fonte negoziale collettiva sottoscritta da soggetti privi del “requisito della maggiore rappresentatività”, a differenza del CCNL CGIL
[...]
. L'opponente si duole del fatto che gli ispettori “non hanno CP_3 minimamente provato la premessa … ovvero la sussistenza del requisito di
“maggiore rappresentatività” in capo al , con CP_4 Controparte_3 conseguente disapplicazione del ccnl applicato da Controparte_5 Parte_1 per la determinazione dell'imponibile contributivo”.
[...]
L'opposizione va rigettata.
Per quanto concerne la prima doglianza, va detto che sulla società di somministrazione gravano tutti gli obblighi datoriali inerenti alla corretta compilazione dei LUL e, quindi, le connesse responsabilità. Laddove l'utilizzatore abbia fornito al somministratore informazioni errate (colposamente o dolosamente), se da tale condotta sia scaturita una responsabilità nei confronti dell e, quindi, un pregiudizio economico, potrà semmai venire a CP_1 delinearsi una responsabilità da inadempimento del primo soggetto. Tali vicende, tuttavia, non coinvolgono l nei confronti del quale il solo CP_1 interlocutore, tenuto al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili, sarà il soggetto somministratore. In sostanza, ferma restando l'eventuale responsabilità risarcitoria di Miomercato srl. nel confronti della società odierna opponente (che non costituisce oggetto del presente giudizio), è irrilevante la circostanza che l'erronea compilazione dei LUL da pate della sia derivata da erronee informazioni trasmesse dal soggetto Parte_3 utilizzatore.
Per quanto riguarda la seconda doglianza, poi, va ricordato che il D.L. n. 338/89, all'art. art. 1 stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,…”. Nel caso in cui siano intervenuti più contratti collettivi nazionali per la medesima categoria, l'art. 2 co. 25° della L. 549/1995 chiarisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro "comparativamente" più rappresentative nella categoria”. In sostanza, dovendosi individuare un unico CCNL di riferimento, non sarà sufficiente un qualsiasi contratto stipulato da sufficientemente rappresentative, ma si CP_6 dovrà fare riferimento a quello che la S.C. ha definito “contratto leader”, ossia, quello
2 stipulato dalle Organizzazioni che, rispetto alle altre (ossia, “comparativamente”), sono le più rappresentative. Non è sufficiente, quindi, che le sigle firmatarie del CCNL applicato dall'opponente siano molto rappresentative, dovendosi piuttosto procedere ad una valutazione comparativa fra queste e quelle firmatarie del CCNL indicato dall al fine di CP_1 verificare quali siano le O.O.S.S. che, avuto riguardo agli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza e riportati a pag. 15 del ricorso (numero di iscritti, diffusione territoriale etc…), siano quelle dotate di maggiore rappresentatività (Cass. 17993/2021). Poto che l'onere della prova, sul punto, grava sull , nel caso di specie si deve CP_1 ritenere che lo stesso sia stato efficacemente assolto mediante la produzione della nota del Ministero del Lavoro n. 1604 del 9.8.2019 (doc. 12 fasc. res.). Da tale documento, in fatti, emerge in modo inequivocabile che la rappresentatività complessiva delle sigle sindacali firmatarie del CCNL indicato dall ( CP_1 CP_7
) è ben maggiore di quella delle O.O.S.S. firmatarie del CCNL Controparte_8 applicato dall'opponente ( ). Controparte_2
Ciò vale sia sul versante del numero di iscritti (circa 12 milioni contro 1.365.403), che su quello della diffusione territoriale (in particolare, le O.O.S.S. in questione sono tutte parimenti diffuse sul territorio nazionale, ma il numero di sedi provinciali complessivo delle sigle è ben maggiore di quello delle Controparte_9 sedi provinciali della sola Cisal). Pure con riferimento al numero di CCNL complessivamente sottoscritti, va detto che ciascuna delle sigle sindacali indicate dall ha stipulato molti più contratti CP_1 collettivi nazionali rispetto a quelli sottoscritti dalla CISAL, che risulta firmataria di Con soli 47 CCNL (in particolare, la ne ha sottoscritti 321, la CISL 245 e la 240). CP_4
In definitiva, si deve ritenere che l abbia assolto all'onere di provare che il CP_1 contratto collettivo “leader”, da prendere in considerazione al fine di calcolare i contributi dovuti dall'opponente, è quello menzionato nel verbale di accertamento impugnato, non quello applicato dall'opponente. Anche sotto questo profilo, quindi, le doglianze della società opponente sono infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 8.500,00 oltre iva, CPA e spese generali. Trapani, 7.4.2025 Il giudice
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