Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei, concluso a Monrovia il 17 gennaio 1963.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei, concluso a Monrovia il 17 gennaio 1963.