Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 01/04/2026, n. 6061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6061 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Chianello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione – U.T.G. di Roma in data 23/08/2022, e notificato al ricorrente in data 07/10/2022, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da -OMISSIS- a favore di-OMISSIS-, e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. IE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Forma oggetto di impugnazione, nel presente giudizio, il provvedimento dell’U.T.G. di Roma del 23/08/2022 con il quale è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, dalla sig.ra -OMISSIS- in favore del sig.-OMISSIS-, cittadino filippino, odierno ricorrente, per i settori di attività di cui al comma 3, lett. b e c del cit. art. 103 (‘ assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare’ ).
2. – Secondo la prospettazione contenuta in ricorso l’impugnato diniego sarebbe viziato, in sintesi, in ragione della nullità della notificazione dell’avvio del relativo procedimento amministrativo, essendo stato trasmesso, l’avviso ex art. 7 L. n. 241/90, a un indirizzo di posta elettronica ordinaria (motivo sub I); per deficit della motivazione, posto che, quanto al requisito reddituale del datore di lavoro, “ non vi è stato alcun riferimento circa l’esito [negativo] della verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate e a quale periodo d’imposta l’accertamento sia stato riferito ” (motivo sub II) e, inoltre, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, considerato peraltro che la P.A. ha provveduto, senza curarsi degli elementi sopravvenuti, “ a distanza di oltre due anni dalla presentazione dell’istanza ” (motivo sub III).
3. – Il Ministero dell’Interno, costituitosi in resistenza al gravame, ne ha chiesto la reiezione per infondatezza, preliminarmente eccependone l’irricevibilità ex art. 35, 1° comma c.p.a.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare (cfr. ordinanza n. -OMISSIS-), all’udienza pubblica del 27 febbraio 2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Va disattesa l’eccepita tardività del gravame, risultando quest’ultimo ritualmente notificato in data 6 dicembre 2022, nel termine di 60 giorni dall’invio del provvedimento di rigetto, avvenuto il 7 ottobre 2022.
6. – Nel merito, il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
7. – Quanto alla violazione delle garanzie partecipative in dipendenza della dedotta nullità della notifica del preavviso di rigetto, la censura è priva di pregio ove si consideri che la comunicazione dei motivi ostativi risulta legittimamente inviata all’unico indirizzo e-mail fornito dallo stesso ricorrente in sede di domanda.
7.1. – È evidente, al riguardo, che quest’ultimo non può invocare a suo beneficio, senza per ciò stesso andare contra factum proprium e contestualmente violare canoni di buona fede e di correttezza, un presunto vizio formale al quale egli stesso ha dato adito con l’indicazione nella relativa domanda, come domicilio al quale inoltrare le comunicazioni riguardanti il procedimento amministrativo di emersione, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata).
7.2. – In presenza di un provvedimento a carattere dovuto, in ogni caso, le censure relative a vizi formali dell'azione amministrativa non possono invalidare il diniego (art. 21-octies, L. n. 241/1990: si v., da ultimo, T.A.R. Milano, sez. III, 11/04/2025, n. 1308).
7.3. – Resta indimostrato, infatti, nella specie, che il presunto deficit partecipativo abbia in qualche misura inciso sul contenuto dispositivo del provvedimento finale, ancorato all’assenza del requisito reddituale in capo alla datrice di lavoro, atteso che, come condivisibilmente rilevato in fase cautelare, “ neanche in questa sede l’assenza del requisito reddituale riferito al 2019, anno rilevante, come si evince dall’art. 9 dm 27 maggio 2020, è stata smentita dal ricorrente, rendendo prive di rilievo le allegazioni contenute nelle osservazioni prodotte ai fini di una diversa valutazione della istanza di emersione ”.
Il motivo sub I è pertanto da respingere.
8. – Nemmeno si configura, d’altronde, il lamentato deficit della motivazione del rigetto dell’istanza (motivo sub II), la quale riposa sul presupposto che “[D] a accertamento e verifica c/o l’agenzia delle entrate risulta che il datore di lavoro non possiede il reddito imponibile richiesto per l’assunzione del lavoratore, come da normativa, (Art. 9 comma 2 del Decreto Ministero Interno del 27/05/2020) .”
8.1. – Il requisito reddituale in capo al datore di lavoro rientra tra i requisiti indefettibili di ammissibilità alla procedura di emersione: l’art. 9, comma 1, del D.M. del 27/05/2020 pretende, infatti, l’attestazione del possesso da parte del datore di lavoro di un reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, che nei casi individuati al secondo comma del medesimo articolo, ovvero per la presentazione di domande di emersione a favore di lavoratori addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, non deve essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Il requisito reddituale è previsto con il chiaro fine di impedire la regolarizzazione in presenza di rapporti di lavoro non sostenibili economicamente e, quindi, presuntivamente dichiarati strumentalmente al fine di permettere la regolarizzazione in assenza di effettività del rapporto di lavoro (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 24/03/2025, n. 5934).
8.2. – Ciò posto, vale evidenziare che l’amministrazione, a seguito del parere negativo dell'Ispettorato, ha notificato il preavviso di rigetto, così sottoponendo alle parti la questione dell'insufficienza reddituale, ma non risulta che gli interessati abbiano prodotto documentazione idonea superare il dato ostativo evidenziato dall'amministrazione.
8.3. – Assume particolare rilievo il dato che neppure in sede giudiziale – salvo la dichiarazione verbalizzata in udienza secondo cui ” il datore di lavoro è un pensionato FAO non soggetto a imposizione fiscale da parte dello Stato Italiano ” – la parte ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare, almeno a livello indiziario o in termini di principio di prova, la disponibilità da parte del datore di lavoro di un reddito coerente con il richiamato parametro normativo di riferimento, fermo restando che è onere delle parti coinvolte nel procedimento di emersione dimostrare in sede procedimentale la sussistenza dei relativi presupposti, compreso quello reddituale.
8.4. – Del resto, il provvedimento impugnato, richiamando testualmente il parere dell'Ispettorato, palesa seppure in modo sintetico le ragioni, fattuali e giuridiche, ostative all'accoglimento dell'istanza, con conseguente adeguatezza e congruità della – pur succinta – motivazione che sorregge il diniego.
9. – Il difetto, in capo al richiedente l’emersione, del requisito reddituale di ammissibilità della domanda, ne determina l’inammissibilità, a nulla rilevando il pagamento effettuato da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti, con conseguente reiezione, altresì, del motivo sub III, stante l’infondatezza della (genericamente) prospettata violazione del principio di proporzionalità.
10. – Il ricorso, sulla scorta di quanto osservato, è infondato e va respinto.
11. – Le spese possono essere compensate attesi i profili di peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
IE NO, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NO | EL ZZ |
IL SEGRETARIO