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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/10/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3066/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia fuori udienza la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3066/2024 RG promosso da
Pt_1 con gli avv.ti Sara Migliogli e Laura Ricci attrice in opposizione contro
e Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. Enrico Colangelo convenuti opposti
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 981/2024
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 981/2024 con cui le è stato Pt_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 40.888,60 a favore di e dell'ing. Controparte_1
a titolo di residuo compenso professionale derivante dall'incarico 3.11.2021, Controparte_2 avente ad oggetto: 1) la valutazione delle soluzioni volte a ottenere il massimo sviluppo dell'area ex Danieli-Edilbasso; 2) la redazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'immobile a uso direzionale;
3) la presentazione del permesso di costruire convenzionato, da compiersi entro il 31 dicembre 2021; 4) il successivo “accompagnamento” della pratica. deduce vari errori professionali asseritamente commessi da e Pt_1 Controparte_1 dall'ing. (errori analiticamente descritti a pagg.
5-9 dell'atto di citazione), a Controparte_2 causa dei quali nessun titolo autorizzativo è stato rilasciato dal Comune di Padova. In sintesi, il progetto redatto da LVL e dall'ing. sarebbe viziato e non poteva essere approvato CP_2
- se non apportando rilevanti modifiche - per contrasto con la normativa urbanistica vigente,
1 come emergerebbe dalla comunicazione di preavviso di diniego consegnata dal Parte_2 all'ing. . Nello specifico, il calcolo dei bonus relativi all'applicazione della L.R.
[...] CP_2
14/2019 risulterebbe errato;
la SLP sarebbe superiore rispetto a quella che avrebbe potuto essere approvata;
l'altezza dell'edificio sarebbe superiore al limite previsto;
il calcolo della volumetria sarebbe errato;
la distanza dai confini sarebbe inferiore rispetto a quella prevista dalle norme tecniche di attuazione – NTA;
le distanze tra le pareti finestrate degli edifici sarebbe errata, come anche l'altezza delle autorimesse. L'ing. avrebbe dovuto CP_2 attivarsi al fine di modificare il progetto secondo le indicazioni del ed integrare la Pt_2 domanda quanto prima al fine di ottenere l'approvazione della pratica prima dell'applicazione Cont delle previsioni più restrittive contenute nel piano degli interventi in corso di adozione. e l'ing. avrebbero errato anche nella valutazione degli allegati a sostegno della CP_2 domanda di permesso di costruire convenzionato: a mero titolo di esempio, il professionista avrebbe considerato superfluo l'ottenimento il parere di conformità dei vigili del fuoco, mentre il Comune di Padova nella propria comunicazione di preavviso di diniego avrebbe rilevato la Cont mancanza di tale documento. In conclusione, l'attività professionale prestata da e dall'ing.
sarebbe stata completamente inutile, in quanto non ha ottenuto il massimo CP_2 Pt_1 Pa sviluppo della cit. Area ed il progetto redatto dai convenuti opposti non ha condotto CP_3 al rilascio di alcun titolo autorizzativo necessario al fine di ottenere il mutamento di destinazione d'uso in destinazione direzionale ed il massimo sviluppo dell'area. Per tale motivo, Pt_1 era receduta dal contratto 3.11.2021 sia all'esito della riunione 10.01.2023, sia il 4.08.2023. Di qui la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale 3.11.2021 per inadempimento, quella di restituzione degli acconti pagati (complessivi euro 47.000,00), nonché quella di risarcimento dei danni (euro 81.637,30).
e l'ing. hanno contestato ogni inadempimento, Controparte_1 Controparte_2 precisando - tra l'altro - che nessuna doglianza era mai pervenuta loro nel corso dell'esecuzione dell'incarico professionale;
che la loro era un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
che la pratica per il rilascio del permesso di costruire era prossima al suo positivo epilogo;
che una modesta differenza tra cubatura proposta con il primo progetto e cubatura ottenibile, era di scarsa importanza;
Con ordinanza 16.12.2024, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non si fondava su prova scritta né di pronta soluzione;
e, respinta ogni altra istanza istruttoria, è stata ammessa esclusivamente ctu con il seguente quesito: “letti gli atti, considerate le difese delle parti, descriva il ctu il contenuto Cont dell'incarico professionale del 3.11.2021; descriva inoltre l'attività svolta da e dall'ing.
; accerti se questi ultimi abbiano commesso gli errori professionali (e/o omissioni) CP_2 descritte nell'atto di citazione in opposizione;
in caso affermativo, quantifichi l'eventuale danno
2 subito da nei limiti delle voci indicate nello stesso atto di citazione. Tenuto conto degli Pt_1 acconti versati, determini infine il ctu il credito-debito finale delle parti”.
Il ctu arch. depositava il proprio elaborato il 22.05.2025. Persona_1
Con istanza dell'8.07.2025, l'attrice opponente eccepiva la nullità della consulenza e ne chiedeva la rinnovazione.
Instaurato il contradittorio, con ordinanza 16.09.2025 tale istanza veniva rigettata con la seguente testuale motivazione.
“- letti gli atti del proc. n. 3066/2024 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna dell'11/09/2025, provvedendo sull'istanza di nullità e conseguente rinnovazione della
CTU avanzata dall'attrice-opponente in data 08/07/2025; - premesso che in data Parte_1
23/05/2025 l'architetto , CTU nominato da questo Giudice con ordinanza del Persona_1
16/12/2024, ha depositato la propria relazione conclusiva;
- considerato che l'attrice opponente ha anzitutto eccepito la nullità della consulenza per “violazione del principio del contraddittorio e/o delle regole processuali” per quattro ordini di ragioni di seguito riassunti: 1) sotto un primo profilo, in data 19/03/2025 il CTU si sarebbe recato autonomamente, senza avvisare i consulenti di parte (in violazione, dunque, del principio del contradditorio), presso gli uffici del di Padova per assumere alcune informazioni in merito all'ipotetico accoglimento della Pt_2 pratica edilizia, laddove fossero state apportate le modifiche richieste dal (cfr. pagg. Pt_2
11 e 20 della relazione conclusiva) e avrebbe utilizzato tali informazioni per raggiungere le sue conclusioni;
2) sotto un secondo profilo, viene censurato l'operato del CTU nella misura in cui questi avrebbe acquisito e comunque esaminato documentazione non prodotta in giudizio, in specie le tavole progettuali revisionate dai convenuti-opposti (cfr. pagg. 18-19 della relazione), la cui produzione sarebbe stato onere della controparte;
3) la nullità è stata eccepita anche
“per aver il CTU condotto indagini già precedentemente non ammesse da codesto Giudice”, evidenziando come la convenuta opposta avesse chiesto l'ammissione della testimonianza – rigettata da questo Giudice – dei tecnici del Comune di Padova Sigg.ri e Persona_2
ossia le medesime persone presso cui il consulente ha poi autonomamente Persona_3 acquisito informazioni;
4) considerato, infine, che ha evidenziato e illustrato altresì Parte_1
“gravi errori e contraddizioni nell'elaborato peritale” che determinerebbero, anch'essi, la nullità della consulenza;
- instaurato il contraddittorio tra le parti con decreto del 09/07/2025 di questo
Giudice, i convenuti-opposti hanno depositato memoria in data 26/08/2025. In merito all'acquisizione di informazioni presso i tecnici comunali, sostengono che quest'ultimi non avrebbero fornito alcun argomento decisivo per la consulenza, atteso che la circostanza per cui il progetto sarebbe stato approvato una volta apportate le modifiche richieste, costituirebbe una conferma del tutto ovvia;
sul punto, viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la denuncia di un vizio processuale richiede l'esposizione delle ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una
3 lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, la quale non sarebbe stata svolta da controparte nel caso di specie (laddove venisse ravvisata una nullità della CTU per violazione del contraddittorio, i convenuti-opposti peraltro instano per una rinnovazione dell'assunzione di informazioni presso il Comune con la partecipazione dei ccttpp ovvero per l'assunzione della testimonianza dei tecnici comunali indicati). Quanto alle tavole progettuali revisionate, evidenziano che il consulente le avrebbe solamente visionate e non anche acquisite e che, in ogni caso, anche un'eventuale acquisizione sarebbe stata legittima in virtù di quanto stabilito da Cass., SS.UU., n. 3086/2022, atteso che l'intervenuta modifica delle tavole progettuali risulterebbe già provata dalla mail del 06/09/2022, documento regolarmente prodotto in giudizio (cfr. doc. n. 20 della comparsa di costituzione e risposta). In relazione alla dedotta violazione dell'ordinanza con cui non era stata ammessa la testimonianza dei tecnici comunali, si argomenta come il CTU non avrebbe condotto un esame di testimoni, quanto piuttosto “chiesto una conferma del tutto inutile ed irrilevante su un fatto notorio”. Infine, in replica all'ultima censura di controparte, i convenuti opposti sottolineano la precisione e completezza dell'elaborato peritale;
- ritenuto che le eccezioni di nullità avanzate dall'attrice- opponente siano infondate e debbano pertanto essere rigettate;
- osservato, con Parte_1 riferimento all'incontro del CTU con i tecnici comunali in data 19/03/2025, che quanto da quest'ultimi riferito – ossia che “qualora si fosse rispettato quanto richiesto espressamente nel preavviso di diniego […], il progetto avrebbe avuto uno sviluppo positivo” – costituisce, a ben vedere, una massima di esperienza, ossia una generalizzazione di una regola tratta induttivamente, secondo l'id quod plerumque accidit, dall'esperienza della vita quotidiana, e in particolare quale naturale conseguenza di quel confronto tra pubblica amministrazione e privato delineato, in termini collaborativi, dal D.P.R. 380/2001 e dalla L. 241/1990.
Considerando inoltre che l'incarico conferito al ctu atteneva alla verifica degli “errori professionali (e/o omissioni) descritte nell'atto di citazione”, occorre allora fare esclusivo riferimento ai passaggi della relazione che effettivamente riguardano le valutazioni tecniche sugli elaborati progettuali, in quanto “la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se, per ipotesi, il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti” (così, da ultimo, Cass., sez. L., sent. n.
1186/2016). Va allora considerato che il punto nevralgico dell'elaborato peritale risiede nell'aver escluso o comunque ritenuto emendati eventuali errori nella documentazione progettuale a seguito delle richieste del . Va inoltre osservato che la Parte_2 questione circa le probabilità di accoglimento della pratica edilizia presentata nell'interesse di
4 costituisce una valutazione prognostica, senza tuttavia che a tal fine possano Parte_1 influire eventuali dichiarazioni o convincimenti dei tecnici comunali, i quali del resto – non essendo mai state presentate le tavole progettuali modificate – non potrebbero che riferire sul punto in termini del tutto generici (come peraltro in effetti è avvenuto); - ritenuta infondata l'eccezione di nullità per acquisizione di documentazione non prodotta dalle parti, in specie le tavole progettuali revisionate, poiché, come autorevolmente chiarito da Cass., SS.UU., sent.
n. 3086/2022, “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”: situazione che senz'altro ricorre nel presente procedimento, considerato che i convenuti-opposti hanno tempestivamente allegato la circostanza dell'intervenuta modifica della documentazione progettuali in base alle indicazioni del Comune, producendo altresì documentazione a riscontro di tali modifiche (cfr. pagg.
5-7 della comparsa di risposta); - considerato, per le ragioni di cui sopra, che risulta poi assorbita la censura in merito a un asserito “aggiramento” del rigetto dell'istanza istruttoria volta ad acquisire la testimonianza dei tecnici comunali, dato che - come detto - le eventuali dichiarazioni di questi non potrebbero investire la correttezza delle modifiche apportate, in quanto a loro mai sottoposte, trattandosi infatti – come osservato nell'ordinanza istruttoria del 16/12/2024 – di “accertamento di natura strettamente tecnica”, per l'appunto rimesso al CTU;
- ritenuto infine che l'eventuale presenza di errori e contraddizioni nella relazione conclusiva non possa in ogni caso costituire causa di nullità della consulenza;
P Q M
rigetta l'istanza di nullità e rinnovazione della CTU avanzata dall'attrice opponente ”. Pt_1
Precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata.
Dalla ctu redatta dal cit. arch. , che questo tribunale condivide in Persona_1 quanto scevra da vizi logici e giuridici, risulta infatti quanto segue. “Sulla scorta di quanto Part Cont emerso dai colloqui in data 24.12.2021, per il tramite di e dell'ing. , deposita CP_2 presso i competenti uffici del comune di Padova la richiesta di permesso a costruire convenzionato relativa al progetto per l'area ex Danieli Edilbasso. La pratica edilizia, così come depositata, sin da subito si è dimostrata carente rispetto a quanto disposto dall'amministrazione. Personalmente ritengo che la mancanza di parte della documentazione a corredo della richiesta edilizia non sia imputabile a errori o negligenza del professionista, bensì possa rientrare nell'uso abitudinario degli stessi, in particolare quando la pratica amministrativa preveda una gran mole di tavole e relazioni da allegare alla stessa domanda e nello specifico, considerati i termini ristretti imposti, al fine di evitare la succitata scadenza. Ciò comunque non inficia l'esito della richiesta considerato che, fatti salvi i termini, una volta istruita
5 la pratica i tecnici comunali incaricati richiedono, entro un tempo congruo, la dovuta integrazione della stessa pratica edilizia. Infatti, puntualmente, i tecnici istruttori nel mese di gennaio 2022, comunicano in via informale al professionista tutta una serie di problematiche in merito a quanto richiesto ma, nel contempo, invitano lo stesso a confrontarsi con essi e, cosa determinante, a presentare eventuali memorie, osservazioni e ogni altra documentazione ritenuta utile a superare i motivi di contrasto citati in tale comunicazione. Ciò non significa che tale preavviso implichi il diniego della richiesta del permesso a costruire, bensì, come tra l'altro riferito direttamente al progettista, è una normale richiesta d'integrazione della pratica che comunque avvisa che qualora non si ottemperi a quanto riportato, il diniego sarà inevitabile. Part Sugli errori progettuali ipotizzati da • Sul cambio d'uso: da a Controparte_4 direzionale/commerciale… Considerato quanto sopra e l'evolversi degli eventi non riscontro imperizia od errori sulle tavole riviste e aggiornate come richiesto dai tecnici comunali e in particolare presentate alla committente ( all. n.
2 - doc 14 attr. opponente. mail dott. Per_4
06/09/22). • Calcolo dei bonus relativi all'applicazione della L.R. 14/2019 (Veneto 2050): … A tal proposito credo che l'esiguità della differenza di volume tra quanto richiesto e quanto licenziabile non possa venir considerato come un errore qualora lo si rapporti al volume richiesto dato che tale differenza è valutabile in meno del 1% complessivo. Non ultimo, rammento che qualsiasi progettista in fase di richiesta tenta di forzare i limiti cercando così di ottenere il massimo possibile. • Calcolo del volume… Considerato quanto sopra ritengo che, superate le criticità evidenziate e sopra descritte dai tecnici comunali, il progetto così come revisionato sarebbe rientrato su quanto previsto dall'allora vigente normativa e pertanto, nulla di ciò avrebbe potuto inficiare il rilascio del permesso a costruire convenzionato. • Altezza dell'edificio Personalmente, in virtù dell'art. 23 delle N.T. A. Comunali allora vigenti (all. n. 1),
e non ultimo sulla scorta dell'art. 11 comma 2 – L.R.Ve. n. 14/2019 (all. n. 4), non riscontro criticità od errori dato che negli stessi si evidenzia che qualora si tratti di edificio con volumetria superiore ai 2.000 mc, il permesso a costruire è sempre autorizzabile purché lo stesso sia convenzionato, come previsto dall'art. 28 bis D.P.R. n. 380 del 2001 (all. n. 6). • Distanza dai confini Anche su ciò non riscontro alcuna irregolarità. • Distanza tra pareti finestrate
Considerato che l'edificio originario presentava e presumo ancora presenti il lato est finestrato e costruito lungo il confine, non vedo dove possa essere il problema dato che la sua demolizione e ricostruzione sarebbe stata comunque consentita anche fuori sagoma e superando l'altezza massima dell'edificio demolito, purché nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. • Altezza delle autorimesse Tale criticità non esiste più considerato che nelle tavole progettuali revisionate e presentate alla controparte, l'autosilos in questione è stato eliminato. • Sulla carenza di documentazione… presumo che la scelta dei progettisti sia stata quella di predisporre e presentare le tavole progettuali corredate dalla documentazione sufficiente ad attivare l'istruttoria così da evitare la scadenza e con essa i conseguenti benefici
6 previsti dalla normativa allora presente. È chiaro che una volta protocollata la richiesta nei termini prescritti, la restante documentazione poteva venir presentata, in un momento successivo, alla richiesta dei tecnici comunali come in realtà è avvenuto. Faccio presente che parte della stessa documentazione richiesta non competeva alla convenuta opposta, bensì Part alla che avrebbe dovuto commissionarla a tecnici specialisti (vedi l'art. 5 del contratto di affidamento dell'incarico professionale datato 03/11/2021 e in particolare si veda la mail dott.ssa del 6/9/22 dove si sollecita l'affidamento delle attività specialistiche)… Per_4
Considerato tutto quanto dedotto dagli atti delle parti ritengo che il rilascio del permesso a costruire del 24/12/2021 non abbia avuto seguito positivo, non tanto per gli errori e/o omissioni così come sostenuto dall'attrice opponente (visto che tali carenze non trovano riscontro) ma Part l'abbandono del progetto è da attribuirsi principalmente all'acquisto da parte della di un terreno attiguo a quello precedentemente interessato al progetto, così da poter sviluppare un nuovo progetto di più amplio respiro… A metter fine all'iter progettuale iniziale, vi è la mail datata 11/01/2023 (all. n. 7) a mezzo della quale la dott.ssa informa l'ing. Per_4 Per_5
Sicurtecno S.r.l. prevenzione incendi) di non dar corso, e quindi non iniziare l'attività
[...] specialistica di cui all'incarico sottoscritto in data 08/11/2022. È fuori dubbio che con tale mail l'attrice opponente ha deciso di sospendere e pertanto abbandonare la richiesta di permesso a costruire presentata il 24/12/2021… Considerato che nelle tavole progettuali opportunamente riviste di cui parla la dott.ssa (all.n.
2 - doc14 attrice. opponente mail Per_4 dott. 06/09/22) si cita che nelle stesse sono state recepite le modifiche condivise con il Per_4 comune, ritengo che l'opera professionale possa considerarsi esente da errori e/o omissioni…
CONCLUSIONI: Valutato quanto in atti e sulla scorta delle informazioni avute, ritengo che non ravvedendo sull'opera professionale errori tali da comprometterne il risultato e considerato che la stessa non ha avuto seguito per volere della committente, l'incarico e con esso quanto elaborato, sia da considerarsi come prestazione d'opera intellettuale (a cui è chiaramente riconducibile). Considerato ciò, ritengo che nulla sia dovuto alla 2C , in quanto gli errori dalla stessa citati, a mio avviso, sono da ritenersi irrilevanti e comunque superati non precludendo l'esito positivo della richiesta concessione”.
Nelle pagg. 12 e ss il ctu arch. ha inoltre risposto esaustivamente alle Per_1 osservazioni mosse dalle parti, concludendo nel senso che “Valutato quanto in atti e sulla scorta delle informazioni avute, nonché considerate le osservazioni prodotte dalla sola attrice opponente, ritengo che gli errori e o imperfezioni così come ravvisati e descritti dal solo CTP Part della siano stati superati e risolti negli elaborati progettuali presentati agli stessi (vedi mail
06/09/2022). Pertanto non ravvedendo sull'opera professionale errori tali da comprometterne il risultato e considerato in particolare anche quanto mi è stato riferito nell'incontro del
N, e arch. i Persona_6 Per_7 Per_8 quali mi hanno confermato che, qualora si fosse soddisfatto a quanto richiesto e descritto
7 nell'informale “preavviso di diniego” e stabilito con gli stessi, l'iter progettuale avrebbe avuto esito positivo. Visto che la stessa pratica non ha avuto seguito per volere della committente
(all.
7 - mail del 11/01/2023 – all. 8 mail del 04/08/2023) e considerando che l'incarico e con esso quanto elaborato, possa definirsi come prestazione d'opera intellettuale (a cui è chiaramente riconducibile), ritengo che la stessa prestazione sia integralmente liquidabile.
Concludendo, ritengo che nulla sia dovuto alla 2C, in quanto gli errori dalla stessa citati, a mio avviso, sono da ritenersi irrilevanti e comunque superati non precludendo l'esito positivo della richiesta concessione”.
Per quanto riguarda infine la vexata quaestio relativa alla produzione in giudizio delle tavole revisionate, oltre a quanto già evidenziato nella cit. ordinanza 16.09.2025, va aggiunto che il fatto che dette tavole revisionate fossero state depositate in non è stato Pt_2 tempestivamente contestato dall'attrice opponente.
Il rigetto dell'opposizione impone le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, comprese quelle di ctu.
P Q M
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 981/2024, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a rifondere a e le spese di giudizio, Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 liquidate complessivamente in euro 12.300 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, oltre ad euro 3.900,00 oltre accessori, per spese di ctp.
Pone infine anche le spese di ctu a carico di . Pt_1
Padova, 20 ottobre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE
Il giudice terminata la discussione orale (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.), pronunzia fuori udienza la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 3066/2024 RG promosso da
Pt_1 con gli avv.ti Sara Migliogli e Laura Ricci attrice in opposizione contro
e Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. Enrico Colangelo convenuti opposti
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 981/2024
MOTIVAZIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 981/2024 con cui le è stato Pt_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 40.888,60 a favore di e dell'ing. Controparte_1
a titolo di residuo compenso professionale derivante dall'incarico 3.11.2021, Controparte_2 avente ad oggetto: 1) la valutazione delle soluzioni volte a ottenere il massimo sviluppo dell'area ex Danieli-Edilbasso; 2) la redazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'immobile a uso direzionale;
3) la presentazione del permesso di costruire convenzionato, da compiersi entro il 31 dicembre 2021; 4) il successivo “accompagnamento” della pratica. deduce vari errori professionali asseritamente commessi da e Pt_1 Controparte_1 dall'ing. (errori analiticamente descritti a pagg.
5-9 dell'atto di citazione), a Controparte_2 causa dei quali nessun titolo autorizzativo è stato rilasciato dal Comune di Padova. In sintesi, il progetto redatto da LVL e dall'ing. sarebbe viziato e non poteva essere approvato CP_2
- se non apportando rilevanti modifiche - per contrasto con la normativa urbanistica vigente,
1 come emergerebbe dalla comunicazione di preavviso di diniego consegnata dal Parte_2 all'ing. . Nello specifico, il calcolo dei bonus relativi all'applicazione della L.R.
[...] CP_2
14/2019 risulterebbe errato;
la SLP sarebbe superiore rispetto a quella che avrebbe potuto essere approvata;
l'altezza dell'edificio sarebbe superiore al limite previsto;
il calcolo della volumetria sarebbe errato;
la distanza dai confini sarebbe inferiore rispetto a quella prevista dalle norme tecniche di attuazione – NTA;
le distanze tra le pareti finestrate degli edifici sarebbe errata, come anche l'altezza delle autorimesse. L'ing. avrebbe dovuto CP_2 attivarsi al fine di modificare il progetto secondo le indicazioni del ed integrare la Pt_2 domanda quanto prima al fine di ottenere l'approvazione della pratica prima dell'applicazione Cont delle previsioni più restrittive contenute nel piano degli interventi in corso di adozione. e l'ing. avrebbero errato anche nella valutazione degli allegati a sostegno della CP_2 domanda di permesso di costruire convenzionato: a mero titolo di esempio, il professionista avrebbe considerato superfluo l'ottenimento il parere di conformità dei vigili del fuoco, mentre il Comune di Padova nella propria comunicazione di preavviso di diniego avrebbe rilevato la Cont mancanza di tale documento. In conclusione, l'attività professionale prestata da e dall'ing.
sarebbe stata completamente inutile, in quanto non ha ottenuto il massimo CP_2 Pt_1 Pa sviluppo della cit. Area ed il progetto redatto dai convenuti opposti non ha condotto CP_3 al rilascio di alcun titolo autorizzativo necessario al fine di ottenere il mutamento di destinazione d'uso in destinazione direzionale ed il massimo sviluppo dell'area. Per tale motivo, Pt_1 era receduta dal contratto 3.11.2021 sia all'esito della riunione 10.01.2023, sia il 4.08.2023. Di qui la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale 3.11.2021 per inadempimento, quella di restituzione degli acconti pagati (complessivi euro 47.000,00), nonché quella di risarcimento dei danni (euro 81.637,30).
e l'ing. hanno contestato ogni inadempimento, Controparte_1 Controparte_2 precisando - tra l'altro - che nessuna doglianza era mai pervenuta loro nel corso dell'esecuzione dell'incarico professionale;
che la loro era un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
che la pratica per il rilascio del permesso di costruire era prossima al suo positivo epilogo;
che una modesta differenza tra cubatura proposta con il primo progetto e cubatura ottenibile, era di scarsa importanza;
Con ordinanza 16.12.2024, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non si fondava su prova scritta né di pronta soluzione;
e, respinta ogni altra istanza istruttoria, è stata ammessa esclusivamente ctu con il seguente quesito: “letti gli atti, considerate le difese delle parti, descriva il ctu il contenuto Cont dell'incarico professionale del 3.11.2021; descriva inoltre l'attività svolta da e dall'ing.
; accerti se questi ultimi abbiano commesso gli errori professionali (e/o omissioni) CP_2 descritte nell'atto di citazione in opposizione;
in caso affermativo, quantifichi l'eventuale danno
2 subito da nei limiti delle voci indicate nello stesso atto di citazione. Tenuto conto degli Pt_1 acconti versati, determini infine il ctu il credito-debito finale delle parti”.
Il ctu arch. depositava il proprio elaborato il 22.05.2025. Persona_1
Con istanza dell'8.07.2025, l'attrice opponente eccepiva la nullità della consulenza e ne chiedeva la rinnovazione.
Instaurato il contradittorio, con ordinanza 16.09.2025 tale istanza veniva rigettata con la seguente testuale motivazione.
“- letti gli atti del proc. n. 3066/2024 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna dell'11/09/2025, provvedendo sull'istanza di nullità e conseguente rinnovazione della
CTU avanzata dall'attrice-opponente in data 08/07/2025; - premesso che in data Parte_1
23/05/2025 l'architetto , CTU nominato da questo Giudice con ordinanza del Persona_1
16/12/2024, ha depositato la propria relazione conclusiva;
- considerato che l'attrice opponente ha anzitutto eccepito la nullità della consulenza per “violazione del principio del contraddittorio e/o delle regole processuali” per quattro ordini di ragioni di seguito riassunti: 1) sotto un primo profilo, in data 19/03/2025 il CTU si sarebbe recato autonomamente, senza avvisare i consulenti di parte (in violazione, dunque, del principio del contradditorio), presso gli uffici del di Padova per assumere alcune informazioni in merito all'ipotetico accoglimento della Pt_2 pratica edilizia, laddove fossero state apportate le modifiche richieste dal (cfr. pagg. Pt_2
11 e 20 della relazione conclusiva) e avrebbe utilizzato tali informazioni per raggiungere le sue conclusioni;
2) sotto un secondo profilo, viene censurato l'operato del CTU nella misura in cui questi avrebbe acquisito e comunque esaminato documentazione non prodotta in giudizio, in specie le tavole progettuali revisionate dai convenuti-opposti (cfr. pagg. 18-19 della relazione), la cui produzione sarebbe stato onere della controparte;
3) la nullità è stata eccepita anche
“per aver il CTU condotto indagini già precedentemente non ammesse da codesto Giudice”, evidenziando come la convenuta opposta avesse chiesto l'ammissione della testimonianza – rigettata da questo Giudice – dei tecnici del Comune di Padova Sigg.ri e Persona_2
ossia le medesime persone presso cui il consulente ha poi autonomamente Persona_3 acquisito informazioni;
4) considerato, infine, che ha evidenziato e illustrato altresì Parte_1
“gravi errori e contraddizioni nell'elaborato peritale” che determinerebbero, anch'essi, la nullità della consulenza;
- instaurato il contraddittorio tra le parti con decreto del 09/07/2025 di questo
Giudice, i convenuti-opposti hanno depositato memoria in data 26/08/2025. In merito all'acquisizione di informazioni presso i tecnici comunali, sostengono che quest'ultimi non avrebbero fornito alcun argomento decisivo per la consulenza, atteso che la circostanza per cui il progetto sarebbe stato approvato una volta apportate le modifiche richieste, costituirebbe una conferma del tutto ovvia;
sul punto, viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la denuncia di un vizio processuale richiede l'esposizione delle ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una
3 lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, la quale non sarebbe stata svolta da controparte nel caso di specie (laddove venisse ravvisata una nullità della CTU per violazione del contraddittorio, i convenuti-opposti peraltro instano per una rinnovazione dell'assunzione di informazioni presso il Comune con la partecipazione dei ccttpp ovvero per l'assunzione della testimonianza dei tecnici comunali indicati). Quanto alle tavole progettuali revisionate, evidenziano che il consulente le avrebbe solamente visionate e non anche acquisite e che, in ogni caso, anche un'eventuale acquisizione sarebbe stata legittima in virtù di quanto stabilito da Cass., SS.UU., n. 3086/2022, atteso che l'intervenuta modifica delle tavole progettuali risulterebbe già provata dalla mail del 06/09/2022, documento regolarmente prodotto in giudizio (cfr. doc. n. 20 della comparsa di costituzione e risposta). In relazione alla dedotta violazione dell'ordinanza con cui non era stata ammessa la testimonianza dei tecnici comunali, si argomenta come il CTU non avrebbe condotto un esame di testimoni, quanto piuttosto “chiesto una conferma del tutto inutile ed irrilevante su un fatto notorio”. Infine, in replica all'ultima censura di controparte, i convenuti opposti sottolineano la precisione e completezza dell'elaborato peritale;
- ritenuto che le eccezioni di nullità avanzate dall'attrice- opponente siano infondate e debbano pertanto essere rigettate;
- osservato, con Parte_1 riferimento all'incontro del CTU con i tecnici comunali in data 19/03/2025, che quanto da quest'ultimi riferito – ossia che “qualora si fosse rispettato quanto richiesto espressamente nel preavviso di diniego […], il progetto avrebbe avuto uno sviluppo positivo” – costituisce, a ben vedere, una massima di esperienza, ossia una generalizzazione di una regola tratta induttivamente, secondo l'id quod plerumque accidit, dall'esperienza della vita quotidiana, e in particolare quale naturale conseguenza di quel confronto tra pubblica amministrazione e privato delineato, in termini collaborativi, dal D.P.R. 380/2001 e dalla L. 241/1990.
Considerando inoltre che l'incarico conferito al ctu atteneva alla verifica degli “errori professionali (e/o omissioni) descritte nell'atto di citazione”, occorre allora fare esclusivo riferimento ai passaggi della relazione che effettivamente riguardano le valutazioni tecniche sugli elaborati progettuali, in quanto “la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se, per ipotesi, il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti” (così, da ultimo, Cass., sez. L., sent. n.
1186/2016). Va allora considerato che il punto nevralgico dell'elaborato peritale risiede nell'aver escluso o comunque ritenuto emendati eventuali errori nella documentazione progettuale a seguito delle richieste del . Va inoltre osservato che la Parte_2 questione circa le probabilità di accoglimento della pratica edilizia presentata nell'interesse di
4 costituisce una valutazione prognostica, senza tuttavia che a tal fine possano Parte_1 influire eventuali dichiarazioni o convincimenti dei tecnici comunali, i quali del resto – non essendo mai state presentate le tavole progettuali modificate – non potrebbero che riferire sul punto in termini del tutto generici (come peraltro in effetti è avvenuto); - ritenuta infondata l'eccezione di nullità per acquisizione di documentazione non prodotta dalle parti, in specie le tavole progettuali revisionate, poiché, come autorevolmente chiarito da Cass., SS.UU., sent.
n. 3086/2022, “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”: situazione che senz'altro ricorre nel presente procedimento, considerato che i convenuti-opposti hanno tempestivamente allegato la circostanza dell'intervenuta modifica della documentazione progettuali in base alle indicazioni del Comune, producendo altresì documentazione a riscontro di tali modifiche (cfr. pagg.
5-7 della comparsa di risposta); - considerato, per le ragioni di cui sopra, che risulta poi assorbita la censura in merito a un asserito “aggiramento” del rigetto dell'istanza istruttoria volta ad acquisire la testimonianza dei tecnici comunali, dato che - come detto - le eventuali dichiarazioni di questi non potrebbero investire la correttezza delle modifiche apportate, in quanto a loro mai sottoposte, trattandosi infatti – come osservato nell'ordinanza istruttoria del 16/12/2024 – di “accertamento di natura strettamente tecnica”, per l'appunto rimesso al CTU;
- ritenuto infine che l'eventuale presenza di errori e contraddizioni nella relazione conclusiva non possa in ogni caso costituire causa di nullità della consulenza;
P Q M
rigetta l'istanza di nullità e rinnovazione della CTU avanzata dall'attrice opponente ”. Pt_1
Precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata.
Dalla ctu redatta dal cit. arch. , che questo tribunale condivide in Persona_1 quanto scevra da vizi logici e giuridici, risulta infatti quanto segue. “Sulla scorta di quanto Part Cont emerso dai colloqui in data 24.12.2021, per il tramite di e dell'ing. , deposita CP_2 presso i competenti uffici del comune di Padova la richiesta di permesso a costruire convenzionato relativa al progetto per l'area ex Danieli Edilbasso. La pratica edilizia, così come depositata, sin da subito si è dimostrata carente rispetto a quanto disposto dall'amministrazione. Personalmente ritengo che la mancanza di parte della documentazione a corredo della richiesta edilizia non sia imputabile a errori o negligenza del professionista, bensì possa rientrare nell'uso abitudinario degli stessi, in particolare quando la pratica amministrativa preveda una gran mole di tavole e relazioni da allegare alla stessa domanda e nello specifico, considerati i termini ristretti imposti, al fine di evitare la succitata scadenza. Ciò comunque non inficia l'esito della richiesta considerato che, fatti salvi i termini, una volta istruita
5 la pratica i tecnici comunali incaricati richiedono, entro un tempo congruo, la dovuta integrazione della stessa pratica edilizia. Infatti, puntualmente, i tecnici istruttori nel mese di gennaio 2022, comunicano in via informale al professionista tutta una serie di problematiche in merito a quanto richiesto ma, nel contempo, invitano lo stesso a confrontarsi con essi e, cosa determinante, a presentare eventuali memorie, osservazioni e ogni altra documentazione ritenuta utile a superare i motivi di contrasto citati in tale comunicazione. Ciò non significa che tale preavviso implichi il diniego della richiesta del permesso a costruire, bensì, come tra l'altro riferito direttamente al progettista, è una normale richiesta d'integrazione della pratica che comunque avvisa che qualora non si ottemperi a quanto riportato, il diniego sarà inevitabile. Part Sugli errori progettuali ipotizzati da • Sul cambio d'uso: da a Controparte_4 direzionale/commerciale… Considerato quanto sopra e l'evolversi degli eventi non riscontro imperizia od errori sulle tavole riviste e aggiornate come richiesto dai tecnici comunali e in particolare presentate alla committente ( all. n.
2 - doc 14 attr. opponente. mail dott. Per_4
06/09/22). • Calcolo dei bonus relativi all'applicazione della L.R. 14/2019 (Veneto 2050): … A tal proposito credo che l'esiguità della differenza di volume tra quanto richiesto e quanto licenziabile non possa venir considerato come un errore qualora lo si rapporti al volume richiesto dato che tale differenza è valutabile in meno del 1% complessivo. Non ultimo, rammento che qualsiasi progettista in fase di richiesta tenta di forzare i limiti cercando così di ottenere il massimo possibile. • Calcolo del volume… Considerato quanto sopra ritengo che, superate le criticità evidenziate e sopra descritte dai tecnici comunali, il progetto così come revisionato sarebbe rientrato su quanto previsto dall'allora vigente normativa e pertanto, nulla di ciò avrebbe potuto inficiare il rilascio del permesso a costruire convenzionato. • Altezza dell'edificio Personalmente, in virtù dell'art. 23 delle N.T. A. Comunali allora vigenti (all. n. 1),
e non ultimo sulla scorta dell'art. 11 comma 2 – L.R.Ve. n. 14/2019 (all. n. 4), non riscontro criticità od errori dato che negli stessi si evidenzia che qualora si tratti di edificio con volumetria superiore ai 2.000 mc, il permesso a costruire è sempre autorizzabile purché lo stesso sia convenzionato, come previsto dall'art. 28 bis D.P.R. n. 380 del 2001 (all. n. 6). • Distanza dai confini Anche su ciò non riscontro alcuna irregolarità. • Distanza tra pareti finestrate
Considerato che l'edificio originario presentava e presumo ancora presenti il lato est finestrato e costruito lungo il confine, non vedo dove possa essere il problema dato che la sua demolizione e ricostruzione sarebbe stata comunque consentita anche fuori sagoma e superando l'altezza massima dell'edificio demolito, purché nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. • Altezza delle autorimesse Tale criticità non esiste più considerato che nelle tavole progettuali revisionate e presentate alla controparte, l'autosilos in questione è stato eliminato. • Sulla carenza di documentazione… presumo che la scelta dei progettisti sia stata quella di predisporre e presentare le tavole progettuali corredate dalla documentazione sufficiente ad attivare l'istruttoria così da evitare la scadenza e con essa i conseguenti benefici
6 previsti dalla normativa allora presente. È chiaro che una volta protocollata la richiesta nei termini prescritti, la restante documentazione poteva venir presentata, in un momento successivo, alla richiesta dei tecnici comunali come in realtà è avvenuto. Faccio presente che parte della stessa documentazione richiesta non competeva alla convenuta opposta, bensì Part alla che avrebbe dovuto commissionarla a tecnici specialisti (vedi l'art. 5 del contratto di affidamento dell'incarico professionale datato 03/11/2021 e in particolare si veda la mail dott.ssa del 6/9/22 dove si sollecita l'affidamento delle attività specialistiche)… Per_4
Considerato tutto quanto dedotto dagli atti delle parti ritengo che il rilascio del permesso a costruire del 24/12/2021 non abbia avuto seguito positivo, non tanto per gli errori e/o omissioni così come sostenuto dall'attrice opponente (visto che tali carenze non trovano riscontro) ma Part l'abbandono del progetto è da attribuirsi principalmente all'acquisto da parte della di un terreno attiguo a quello precedentemente interessato al progetto, così da poter sviluppare un nuovo progetto di più amplio respiro… A metter fine all'iter progettuale iniziale, vi è la mail datata 11/01/2023 (all. n. 7) a mezzo della quale la dott.ssa informa l'ing. Per_4 Per_5
Sicurtecno S.r.l. prevenzione incendi) di non dar corso, e quindi non iniziare l'attività
[...] specialistica di cui all'incarico sottoscritto in data 08/11/2022. È fuori dubbio che con tale mail l'attrice opponente ha deciso di sospendere e pertanto abbandonare la richiesta di permesso a costruire presentata il 24/12/2021… Considerato che nelle tavole progettuali opportunamente riviste di cui parla la dott.ssa (all.n.
2 - doc14 attrice. opponente mail Per_4 dott. 06/09/22) si cita che nelle stesse sono state recepite le modifiche condivise con il Per_4 comune, ritengo che l'opera professionale possa considerarsi esente da errori e/o omissioni…
CONCLUSIONI: Valutato quanto in atti e sulla scorta delle informazioni avute, ritengo che non ravvedendo sull'opera professionale errori tali da comprometterne il risultato e considerato che la stessa non ha avuto seguito per volere della committente, l'incarico e con esso quanto elaborato, sia da considerarsi come prestazione d'opera intellettuale (a cui è chiaramente riconducibile). Considerato ciò, ritengo che nulla sia dovuto alla 2C , in quanto gli errori dalla stessa citati, a mio avviso, sono da ritenersi irrilevanti e comunque superati non precludendo l'esito positivo della richiesta concessione”.
Nelle pagg. 12 e ss il ctu arch. ha inoltre risposto esaustivamente alle Per_1 osservazioni mosse dalle parti, concludendo nel senso che “Valutato quanto in atti e sulla scorta delle informazioni avute, nonché considerate le osservazioni prodotte dalla sola attrice opponente, ritengo che gli errori e o imperfezioni così come ravvisati e descritti dal solo CTP Part della siano stati superati e risolti negli elaborati progettuali presentati agli stessi (vedi mail
06/09/2022). Pertanto non ravvedendo sull'opera professionale errori tali da comprometterne il risultato e considerato in particolare anche quanto mi è stato riferito nell'incontro del
N, e arch. i Persona_6 Per_7 Per_8 quali mi hanno confermato che, qualora si fosse soddisfatto a quanto richiesto e descritto
7 nell'informale “preavviso di diniego” e stabilito con gli stessi, l'iter progettuale avrebbe avuto esito positivo. Visto che la stessa pratica non ha avuto seguito per volere della committente
(all.
7 - mail del 11/01/2023 – all. 8 mail del 04/08/2023) e considerando che l'incarico e con esso quanto elaborato, possa definirsi come prestazione d'opera intellettuale (a cui è chiaramente riconducibile), ritengo che la stessa prestazione sia integralmente liquidabile.
Concludendo, ritengo che nulla sia dovuto alla 2C, in quanto gli errori dalla stessa citati, a mio avviso, sono da ritenersi irrilevanti e comunque superati non precludendo l'esito positivo della richiesta concessione”.
Per quanto riguarda infine la vexata quaestio relativa alla produzione in giudizio delle tavole revisionate, oltre a quanto già evidenziato nella cit. ordinanza 16.09.2025, va aggiunto che il fatto che dette tavole revisionate fossero state depositate in non è stato Pt_2 tempestivamente contestato dall'attrice opponente.
Il rigetto dell'opposizione impone le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, comprese quelle di ctu.
P Q M
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 981/2024, che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna a rifondere a e le spese di giudizio, Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 liquidate complessivamente in euro 12.300 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, oltre ad euro 3.900,00 oltre accessori, per spese di ctp.
Pone infine anche le spese di ctu a carico di . Pt_1
Padova, 20 ottobre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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