Articolo 2 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158
Articolo 1Articolo 3
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26 gennaio 1972
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7 giugno 2003
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1 aprile 2023
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31 maggio 2023
Art. 2.

La societa' concessionaria dovra' avere come scopo sociale:
lo studio, la progettazione e la costruzione di una opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente;
l'esercizio del collegamento e la manutenzione dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto previsto dall'articolo 3 per quanto attiene all'esercizio ferroviario, nonche' lo svolgimento di ogni connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di eventuali contributi per lo svolgimento di attivita' connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.
Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla ((Regione siciliana)) e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita' di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo e' designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla ((Regione siciliana)) ; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente ((dalle societa' R.F.I. S.p.a.)) e ANAS S.p.a.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114 .
La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e' determinata ai sensi dell' articolo 2389 del codice civile . La remunerazione dei membri del Collegio sindacale e' determinata ai sensi dell' articolo 2402 del codice civile .
La societa' concessionaria e' autorizzata, in deroga alle limitazioni di cui all' articolo 2410 del codice civile , ad emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale versato.
Entrata in vigore il 31 maggio 2023