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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
N. R.G. 446-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott. LU LI – Presidente dott.ssa SI UN - Giudice rel. dott. Gianluigi Canali - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da:
C.F./P.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Tinelli Giuseppe ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Orzinuovi (BS), Via Galileo Galilei n. 1; ricorrente contro
(C.F./P. Controparte_2
I.V.A. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Calvisano (BS), Piazza Cairoli n. 13/A; resistente
***
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
1 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Calvisano (BS), Piazza Cairoli n. 13/A;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (cfr. visura camerale in atti);
- il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
- ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
- sentenza e conseguente atto di precetto;
- procedimento ex art. 492 bis c.p.c. con esito negativo;
- mancato deposito bilanci a far data dall'anno 2017;
- indebitamento nei confronti dell'Erario;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
(C.F./P. I.V.A. ), nella persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Calvisano (BS), Piazza Cairoli n. 13/A;
b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa SI UN;
c) NOMINA curatore dott. soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
Persona_1
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 3.2.2026 ore 12.00, davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del
2 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 20.11.2025
Giudice estensore
SI UN
Il Presidente
LU LI
3
1986, n. 131.
N. R.G. 446-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott. LU LI – Presidente dott.ssa SI UN - Giudice rel. dott. Gianluigi Canali - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da:
C.F./P.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Tinelli Giuseppe ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Orzinuovi (BS), Via Galileo Galilei n. 1; ricorrente contro
(C.F./P. Controparte_2
I.V.A. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Calvisano (BS), Piazza Cairoli n. 13/A; resistente
***
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
1 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Calvisano (BS), Piazza Cairoli n. 13/A;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (cfr. visura camerale in atti);
- il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
- ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
- sentenza e conseguente atto di precetto;
- procedimento ex art. 492 bis c.p.c. con esito negativo;
- mancato deposito bilanci a far data dall'anno 2017;
- indebitamento nei confronti dell'Erario;
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
(C.F./P. I.V.A. ), nella persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Calvisano (BS), Piazza Cairoli n. 13/A;
b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa SI UN;
c) NOMINA curatore dott. soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
Persona_1
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 3.2.2026 ore 12.00, davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del
2 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 20.11.2025
Giudice estensore
SI UN
Il Presidente
LU LI
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