Articolo 55 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 54Articolo 56
Versione
6 maggio 1952
Art. 55.
(Canone)


Il canone e' commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione.
La misura del canone puo' essere stabilita in via generale in relazione alla qualita' del materiale e alle localita' di estrazione o di raccolta.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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