Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 18/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13787/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CALDEO MICHELE, con elezione di domicilio in VIA SARNO 12, OTTAVIANO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio degli avv.ti ARMANDO GAMBINO e GIALUCA CP_2
TELLONE, con elezione di domicilio in VIA A DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: trattenuta TFS CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12-6-2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di essere stato collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età in data 31-8-2022, esponeva che l' in data 8-4-2024 aveva provveduto alla liquidazione del TFS, quantificata in € CP_2
51.030,11, decurtando la somma di € 35.513,47 dovuta per il mancato pagamento delle rate insolute per il prestito ottenuto nel 2006 da parte dell'allora deduceva CP_3
l'illegittimità della trattenuta, perché le pattuizioni contrattuali prevedevano che, in caso di cessazione del servizio, le rate di ammortamento avrebbero gravato sulla pensione e non già sul trattamento di fine rapporto;
deduceva, altresì, che dall'inerzia protratta negli anni, integrando abuso del diritto, era conseguita l'estinzione del diritto di credito. Tanto premessi adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dell' al pagamento di € 35.513,47 a titolo di tfs, illegittimamente CP_2 trattenuta, oltre accessori di legge e risarcimento del maggio danno per ritardato pagamento. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la CP_2 fondatezza della domanda e ribadiva la legittimità della trattenuta ex art. 21, comma1, del T.U. n. 1032 del 1973.
***** La domanda può trovare accoglimento nei limiti segnati dalle considerazioni che seguono.
in ogni caso, per l'inerzia protratta per dieci anni nella richiesta di pagamento sin dalla prima rata si era realizzata la perdita del diritto di credito.
Va, fin da subito sgombrato il tema di indagine dall'eccezione di estinzione della credito per inerzia del creditore. Sul punto è dirimente l'arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“Se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale;
infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte (Cass. n.3172 del 07/02/2025; Cass. n.11219 del 26/04/2024). Quanto all'ulteriore motivo di censura, in punto di fatto, dalla documentazione in atti risulta che il finanziamento aveva durata 10 anni, ovvero tale era la durata del rimborso rateale dell'importo erogato con decorrenza dal mese di agosto 2006 (v. domanda di prestito del 22-3-2006 e prospetto dei pagamenti di cui alla richiesta CP_2 del 5-12-2017). E' pacifico che le rate mensili non siano mai state trattenute dalla retribuzione e che, pertanto, nulla è stato pagato per la restituzione del prestito. Opportuno, ai fini della soluzione della controversia, inquadrare la fattispecie normativa, ovvero qualificare la tipologia contrattuale utilizzata dalle parti. Trattasi, in evidenza di un contratto di mutuo, disciplinato dagli artt. 1813 e segg. C.c..
Ed essendo il contratto rimasto del tutto inadempiuto, il beneficiario non può più invocare l'applicazione delle clausole contrattuali che prevedevano termini rateali di pagamento, né ovviamente le modalità di prelievo mediante trattenute sulla retribuzione ovvero sulla pensione. Piuttosto è tenuto ad estinguere in un'unica soluzione l'intero debito scaduto (v. anche art. 1819 c.c.). Acclarato che l'istante è debitore dell' dell'intera somma oggetto del “piccolo CP_2 prestito”, si pone questione in ordine alla legittimità della compensazione che l' ha CP_2 operato al momento della liquidazione del trattamento di fine rapporto.
2 Inappropriato è il richiamo, invocato dalla difesa dell' contenuto all'art. 21 CP_2 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti dello Stato). Il dettato normativo deve ritenersi superato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 1993, che, intervenendo sull'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), ha esteso, anche con riferimento al trattamento di fine rapporto, ai dipendenti pubblici il regime di pignorabilità - meno favorevole - previsto per i lavoratori privati dall'art. 545 cod. proc. civ.. Successivamente, il Giudice delle leggi è tornato sul tema con la sentenza n. 225 del 1997, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R n. 1032/1973 nella parte in cui prevedeva, per i dipendenti dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha inteso dichiaratamente completare, anche in relazione ai crediti da danno erariale, il percorso di totale equiparazione del regime di pignorabilità (e sequestrabilità) degli emolumenti (compreso il t.f.r.) dei dipendenti pubblici e privati. Nella sentenza si legge: «Occupandosi del regime giuridico dell'indennità di fine rapporto erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (d.P.R. n. 180 del 1950), questa Corte è intervenuta, con la sentenza n. 99 del 1993, sul trattamento loro riservato, e ha esteso la sequestrabilità o pignorabilità per ogni credito, negli stessi limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile. Ciò per l'ingiustificata disparità fra i dipendenti pubblici, fino ad allora privilegiati, e quelli del comparto privato che erano sottoposti alla soggezione, sebbene limitata, del potere legalmente esercitato dai creditori ordinari. Disparità non più tollerabile, secondo tale pronuncia, per la progressiva eliminazione delle differenze in materia, quale sviluppo della tendenza a omogeneizzare i due settori» (Cass. n. 19708 del 25/07/2018). L'art. 545, 4 comma, cpc, prevede, quindi, che “Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”. Poiché nella specie l' ha operato la compensazione -che giammai potrebbe CP_2 esondare dai limiti della pignorabilità- oltre i limiti del quinto, va dichiarata l'illegittimità della trattenuta nella misura eccedente il predetto limite oltre accessori, il tutto da liquidarsi in separata sede. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara l'illegittimità della compensazione sull'importo dovuto a titolo di trattamento di fine servizio nella misura superiore ad 1/5 dell'importo complessivamente dovuto, con condanna al pagamento in favore del ricorrente della
3 parte eccedente la predetta misura oltre accessori di legge;
2) condanna l' alla CP_2 rifusione delle spese di lite in favore dell'istante nella misura di € 1.100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 18/06/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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