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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 16 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da
con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura speciale per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio , rep. 8625, racc. 5984, dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3,
Appellante
CONTRO
Pagina 1 , C.F. , nato a [...], il [...], residente a CP_1 C.F._1
Muravera, in Via Belvedere, s.n., rappresentato e difeso dall' avv. Michele Atzeni giusta procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio sito a Cagliari, in Via San Benedetto, n. 88
Appellato
All'udienza dell' 11 luglio 2025, depositate le note illustrative nei termini assegnati, la causa è stata tenuta a decisione i sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “In via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in
narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata Parte_1
soccombente in primo grado e conseguentemente b) annullare e riformare la sentenza n.
1420/2023, emessa e pubblicata in data 14/06/2023, dal Tribunale di Cagliari, Dottor , a Per_2
definizione del procedimento R.G. n. 4375/2017, avuto riguardo alle statuizioni per le quali
è risultata soccombente, spese di lite comprese;
c) confermare l'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 3351/2017, emessa da in data 24/03/2017, per euro 5.408,95, Pt_1
dichiarandola definitivamente valida ed efficace con conseguente condanna, del signor CP_1
al pagamento della stessa oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del
[...]
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
In via subordinata: d) accertare e dichiarare
l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor con Parte_1 CP_1
riferimento alla fattura n. 2013/023233432, relativa ai consumi del periodo 31/12/2006 –
31/10/2012, oggetto dell'ingiunzione fiscale n. 3351/2017 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo
al pagamento del credito così come rideterminato in corso di causa, oltre agli interessi da ritardato
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite,
spese vive, diritti, onorari, rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Pagina 2 Nell'interesse dell'appellato: “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, con espressa conferma
della sentenza 1420/2023, rep. 1466/2023 per il procedimento con R.G. n. 4375/2017 emessa dal
Tribunale Ordinario di Cagliari, sezione civile, Giudice Dott. Paolo Corso, contrariis rejectis:
in via principale, rigettare le domande di in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1
per i motivi suesposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del II grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
avvocato Michele Atzeni che le ha anticipate”.
Ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1420/2023, emessa e pubblicata in data Parte_1
14/06/2023, con la quale il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, aveva disposto nei seguenti termini: “ …
1. revoca l'ingiunzione di pagamento;
2. accerta che il credito di Pt_1
nei confronti di per le causali in premessa è pari a complessivi euro
[...] CP_1
2.381,71; 3. condanna a rifondere a l'importo complessivo di Parte_1 CP_1
euro 2.532,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, pari alla metà delle
spese del giudizio, rimanendo compensate le altre spese;
4. pone le spese di CTU separatamente
liquidate a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna”.
Il giudizio era originato dall'opposizione di all'ingiunzione fiscale n. 3351/2017, CP_1
con la quale gli era stato intimato il pagamento di complessivi euro 5.408,95, oltre spese di notifica,
relativi ai consumi riferiti al periodo dall'1.1.2007 al 31.10.2012 (fattura n. 130233342/2013).
L'opponente aveva preliminarmente eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione perché
eseguita in carenza di potere e l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale ex art. 2 del R.D. n. 639 del
1910, in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto di diritto privato. Nel merito aveva lamentato la mancanza di certezza e liquidità del credito, nonché la sostituzione del contatore,
avvenuta in assenza di contraddittorio con l'utente, oltre alla violazione dell'obbligo di lettura semestrale.
Con la citata sentenza il Tribunale ha ritenuto:
Pagina 3 fondata l'eccezione pregiudiziale di nullità della notifica dell'ingiunzione; validamente emessa l'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro;
parzialmente fondata, nel merito, l'opposizione in relazione agli importi richiesti nella menzionata fattura, sui seguenti rilievi:
- il primo contatore, avente matricola 99/610897, sostituito da il 7 luglio 2010 in assenza Pt_1
di contraddittorio con l'utente, non era stato reperito, essendo così inutilizzabili i consumi da questo rilevati fino alla data della sostituzione;
-il secondo contatore, avente matricola 10 TA022796, all'esito della c.t.u. svolta aveva,
effettivamente, presentato un difetto di funzionamento, ma doveva escludersi che da ciò fosse derivato un danno per l'utente, poiché, nel corso delle verifiche, aveva misurato un volume d'acqua inferiore a quello effettivo, sicché l'errore di misurazione dello strumento aveva, semmai,
determinato un vantaggio per l'utente medesimo e un danno per Sotto tale profilo era Pt_1
dunque infondato quanto esposto nell'atto introduttivo con riferimento ai consumi abnormi del nuovo misuratore installato in data 7 luglio 2010 rispetto ai consumi medi degli altri periodi;
- argomentando dal disposto dell'articolo B 16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato,
poiché aveva emesso la fattura per cui è causa in relazione ai consumi di oltre un Pt_1
quinquennio, omettendo di procedere alla fatturazione almeno due volte l'anno, così da non consentire all'utente di verificare i consumi ed eventuali perdite, ha ritenuto essere derivato un danno all'utente che ha quantificato in via equitativa nella misura del 20% dei consumi rilevati dal medesimo contatore, così decurtando tale percentuale dall'importo accertato e determinando conseguentemente il credito di nel minore importo di euro 2.381,71 rispetto al dovuto Pt_1
(euro 2.977,1). Da ultimo, ha posto le spese del giudizio a carico dell'opposta in misura pari alla metà in quanto parzialmente il soccombente.
***
ha proposto appello avverso la sentenza, articolando 5 censure. Parte_1
Pagina 4 1. Con prima censura, titolata “Sulla nuova stima dei consumi di cui alla fattura ingiunta n.
2013/023233432 eseguita dal Giudice di primo grado: A. Violazione, non corretta
interpretazione e falsa applicazione della normativa di settore posta in tema di ricalcolo
dei consumi misurati dal contatore indisponi-bile/non funzionante;
B) CTU del tutto
disattesa e insufficiente motivazione;
C) Erronea decurtazione dell'ulteriore 20%”,
l'appellante lamenta:
il Tribunale avrebbe operato un'errata interpretazione ed applicazione della normativa di settore disposta in tema di ricalcolo dei consumi misurati: segnatamente, avrebbe accertato il credito di nella misura di euro 2.977,10, quale minore importo dovuto per i soli “consumi rilevati Pt_1
dal nuovo contatore”, nel periodo 08/07/2010 – 03/10/2012, posto che “il primo contatore, con
matricola n. 99/610897 (sostituito da il 07.07.2010 in assenza del contraddittorio con Pt_1
l'utente) non è stato reperito […].
Sicchè: “nella misura in cui i consumi del periodo 01/01/2007 – 07/07/2010 (mc 1182), misurati
dal contatore n. 99/610897, non sono stati ricalcolati, ma semplicemente ritenuti non dovuti, è
chiaro che la normativa di settore è stata violata.”, essendo espressamente stabiliti i criteri di calcolo dei consumi in ipotesi di difetto presunto/presumibile (ad esempio contatore non più
disponibile) o accertato del contatore.
In proposito l'appellante richiama le previsioni dell'art. B.35.1 del R.S.I.I., secondo cui il ricalcolo deve avvenire con le seguenti modalità: “[…] ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati
negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il
Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla
ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di
utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del
meccanismo di funzionamento del contatore”. Conseguentemente, i consumi del periodosuddetto,
registrati in mc 1182 dal contatore non più disponibile, avrebbero dovuto essere, semmai ricalcolati,
Pagina 5 “ma non annullati sic et simpliciter … applicando uno dei tre menzionati criteri, come peraltro è
stato fatto con la CTU”.
In proposito l'appellante auspica che si applichi, in sostanza, l'andamento del consumo attuale,
sostenendo che sarebbe incontestato che il secondo contatore oggetto di verifica da parte del CTU
fosse fermo o non correttamente funzionante.
La censura è fondata per quanto di ragione.
- Occorre muovere dall'esame della c.t.u. che, applicando la prima regola dell' art. B35.1 (consumi storici anteriori, nella specie per un periodo di quasi sei anni) ha accertato un consumo pro die pari a 1,09 mc (il Consulente ha poi effettuato una seconda ricostruzione sul periodo dal 15 ottobre
2014 al 18 dicembre 2017 ricavando un consumo pro die di 1,07 mc, ed una terza sulla base dei consumi segnati dal nuovo contatore, risultati pari, pro die, a 1,27 mc, proponendo, da ultimo, una media tra i tre valori ed ottenendo quindi un consumo di 1,14 mc pro die).
Tali conteggi sono stati tutti inspiegabilmente disattesi dal primo Giudice, senza motivazione alcuna, a fronte del chiaro dettato della citata norma del Regolamento S.II, plurime volte applicata.
Ebbene, si ritiene corretto ricorrere alla prima delle tre ricostruzioni, perché ottenuta applicando il prioritario criterio (consumo storico) previsto dall'articolo B 35.1 cit. Risulta, quindi, che nell'arco temporale dall'1 gennaio 2007 al 7.7.2010 (riguardante il contatore non più reperito) vale a dire per giorni 1280 i consumi sono stati pari a 1395,2 mc (1280x1,09) dove 1280 è il n. di giorni corrispondente all'arco temporale considerato. Resta tuttavia da accertare il costo dei consumi predetti, tenuto conto dell'andamento degli stessi e delle voci di costo fisso in base al medesimo criterio storico. Poiché tale conteggio non è stato effettuato dal Consulente, la causa deve essere rimessa in istruttoria a tali fini.
Non è invece fondata la richiesta di ricalcolo dei consumi registrati dal secondo contatore,
risultante non perfettamente funzionante (a vantaggio dell'utente) peraltro in misura ben poco rilevante se raffrontata ai precedenti consumi storici. difatti, non può certo dolersi del Pt_1
fatto che il (secondo) contatore errasse per difetto, pretendendo importi superiori rispetto a quelli
Pagina 6 da essa stessa azionati con l'ingiunzione, tanto più in mancanza di una domanda tempestivamente proposta.
L'appellante lamenta, in ultimo, l'arbitrarietà della decurtazione del 20% applicata dal Tribunale
sull'importo accertato come dovuto.
La doglianza è fondata. Non solo, come fatto rilevare dall'appellante, anche l'utente ha l'onere di monitorare i consumi e fare le autoletture periodiche, ma, ancor prima, la normativa di settore non prevede affatto una sanzione ad opera del giudice per la pura e semplice violazione della norma. Lo
stesso Tribunale, invero, richiama la ratio della citata disposizione (in particolare quella di consentire all'utente di verificare i consumi ed eventuali perdite), volta a scongiurare eventi non verificatisi nella specie.
La decurtazione deve, dunque, essere esclusa con riferimento al consumo registrato dal secondo contatore, con conseguente debenza, da parte dell'utente, dell'importo, sempre relativo alla fattura azionata, di euro 2.977,1 (euro 2.381,71+ 20%).
II. Con ulteriore censura l'appellante lamenta la “erronea interpretazione e falsa applicazione da
parte del giudice di prime cure della documentazione prodotta, anche in occasione della CTU
e delle norme che disciplinano il riparto dell'onere della prova”. sostiene che in Pt_1
difetto di contestazioni specifiche e circostanziate, la mancata reperibilità del contatore non sarebbe sufficiente a costituire mancata prova circa l'ammontare dei metri cubi fatturati.
In disparte quanto già stabilito al punto che precede, l'assunto è, evidentemente, infondato, alla luce del principio giurisprudenziale più volte espresso sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui: “In
tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da
una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul
somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore
deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non
avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza
Pagina 7 della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la
sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso
impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).” (così da ultimo,
Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 512 del 09/01/2025). Né è dato comprendere quali dettagli, evidentemente tecnici l'utente avrebbe potuto fornire in ordine al cattivo funzionamento dello strumento.
III. L'appellante lamenta altresì, l'errato accoglimento dell'eccezione preliminare avversa
relativa al vizio di notifica dell'ingiunzione di pagamento, poiché eseguita da soggetto asseritamente non abilitato. Il Giudice avrebbe ignorato che è società “in house” Pt_1
autorizzata altresì a provvedere autonomamente alle attività di notifica tramite servizio postale avvalendosi degli strumenti e delle procedure di cui alla legge 890/1982 e succ. modifiche e integrazioni. In proposito l'appellante richiama l'articolata normativa di settore.
La doglianza resta assorbita e superata dal rilievo per cui la notificazione non ha inciso sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione quale atto contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dal gestore,
cosicché l'opposizione ha instaurato validamente un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di tale credito il cui importo, per quanto stabilito al punto I, deve essere accertato con riguardo ai consumi dall' dall'1 gennaio 2007 al 7.7.2010.
IV. Il Tribunale avrebbe, altresì, errato laddove l'accertamento negativo del credito era stato
eseguito senza la dichiarazione di debenza anche degli interessi da ritardato pagamento. La
debenza degli interessi, infatti, così come indicati nel titolo, non sarebbe mai stata contestata. In
ogni caso gli interessi sarebbe dovuti in base a quanto stabilito dalla normativa di settore, in particolare secondo le previsioni dell'articolo B 22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
La doglianza è fondata: compete infatti al gestore in caso di ritardato pagamento l'interesse ai sensi dell'art. B 22 R.S.I.I. cit.
Pagina 8 V. Da ultimo il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese di lite al 50% per poi
condannare a rifondere la restante parte all'utente, laddove, in applicazione del Pt_1
principio di soccombenza il giudice avrebbe dovuto, semmai, compensarle.
Pur dovendo differire la statuizione sulle spese alla decisione definitiva, può fin d'ora rilevarsi la fondatezza della doglianza, non potendo, certo, valutarsi come prevalentemente soccombente a cui è stata comunque riconosciuta parte del credito. Pt_1
Sul punto si richiama il principio chiarificatore affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n.
32061 del 31/10/2022, che nel dirimere il contrasto sorto fra due diversi orientamenti sviluppati nella giurisprudenza di legittimità, avente ad oggetto la possibilità o meno di porre le spese processuali a carico della parte parzialmente vittoriosa, l'uno fondato sul cosiddetto principio di causalità, l'altro sul principio di soccombenza, ha affermato che: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non
dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di
domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della
parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
***
Richiamato quanto stabilito al punto I che precede, si provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1420/2023 del Tribunale di Cagliari:
1. accerta che per il periodo dall'1 gennaio 2007 al 7 luglio 2010 i consumi sono stati pari a
1395,2 mc in base al criterio dei consumi storici posto dall'art. B 35.1 del Regolamento
Pagina 9 S.I.I.;
2. accerta che per il periodo successivo, di cui alla fattura azionata, il consumo è quello registrato dal secondo contatore e l'importo dovuto dall'utente è pari a euro 2.977,1 senza decurtazione alcuna, e con gli interessi secondo la previsione e con la decorrenza stabilite dall'art. B 22 del R.S.II.;
3. dispone sull'ulteriore corso con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
N. R.G. 16/2024
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
Pagina 10 ORDINANZA
Nella causa iscritta al n.ro 235 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa da
con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura speciale per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio , rep. 8625, racc. 5984, dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3,
Appellante
CONTRO
, C.F. , nato a [...], il [...], residente a CP_1 C.F._1
Muravera, in Via Belvedere, s.n., rappresentato e difeso dall' avv. Michele Atzeni giusta procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio sito a Cagliari, in Via San Benedetto, n. 88
Appellato
Vista la propria sentenza non definitiva in data odierna;
Ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio perché accerti l'entità degli importi dovuti dall'utente con riguardo al periodo dall'1 gennaio 2007 al 7.7.2010, relativamente al quale, in base al criterio dei consumi storici ex art. B35.1 risultano accertati consumi per 1395,2 mc.;
P.Q.M.
Nomina Consulente L'Ing. Persona_3
Pagina 11 rimette le parti davanti all' Istruttore per l'udienza del 7 ottobre 2025 al fine di valutare le richieste del CTU, salva la possibilità per anche al fine di contenere i costi del procedimento, di Pt_1
effettuare un proprio conteggio da sottoporre alla controparte entro la medesima udienza.
Manda alla Cancelleria per l'inoltro al CTU del modulo di giuramento telematico.
Si comunichi alle parti e al Consulente.
Cagliari, 23 luglio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 16 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da
con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura speciale per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio , rep. 8625, racc. 5984, dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3,
Appellante
CONTRO
Pagina 1 , C.F. , nato a [...], il [...], residente a CP_1 C.F._1
Muravera, in Via Belvedere, s.n., rappresentato e difeso dall' avv. Michele Atzeni giusta procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio sito a Cagliari, in Via San Benedetto, n. 88
Appellato
All'udienza dell' 11 luglio 2025, depositate le note illustrative nei termini assegnati, la causa è stata tenuta a decisione i sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “In via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in
narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata Parte_1
soccombente in primo grado e conseguentemente b) annullare e riformare la sentenza n.
1420/2023, emessa e pubblicata in data 14/06/2023, dal Tribunale di Cagliari, Dottor , a Per_2
definizione del procedimento R.G. n. 4375/2017, avuto riguardo alle statuizioni per le quali
è risultata soccombente, spese di lite comprese;
c) confermare l'ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 3351/2017, emessa da in data 24/03/2017, per euro 5.408,95, Pt_1
dichiarandola definitivamente valida ed efficace con conseguente condanna, del signor CP_1
al pagamento della stessa oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del
[...]
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
In via subordinata: d) accertare e dichiarare
l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor con Parte_1 CP_1
riferimento alla fattura n. 2013/023233432, relativa ai consumi del periodo 31/12/2006 –
31/10/2012, oggetto dell'ingiunzione fiscale n. 3351/2017 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo
al pagamento del credito così come rideterminato in corso di causa, oltre agli interessi da ritardato
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite,
spese vive, diritti, onorari, rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Pagina 2 Nell'interesse dell'appellato: “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, con espressa conferma
della sentenza 1420/2023, rep. 1466/2023 per il procedimento con R.G. n. 4375/2017 emessa dal
Tribunale Ordinario di Cagliari, sezione civile, Giudice Dott. Paolo Corso, contrariis rejectis:
in via principale, rigettare le domande di in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1
per i motivi suesposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del II grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
avvocato Michele Atzeni che le ha anticipate”.
Ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1420/2023, emessa e pubblicata in data Parte_1
14/06/2023, con la quale il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, aveva disposto nei seguenti termini: “ …
1. revoca l'ingiunzione di pagamento;
2. accerta che il credito di Pt_1
nei confronti di per le causali in premessa è pari a complessivi euro
[...] CP_1
2.381,71; 3. condanna a rifondere a l'importo complessivo di Parte_1 CP_1
euro 2.532,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, pari alla metà delle
spese del giudizio, rimanendo compensate le altre spese;
4. pone le spese di CTU separatamente
liquidate a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna”.
Il giudizio era originato dall'opposizione di all'ingiunzione fiscale n. 3351/2017, CP_1
con la quale gli era stato intimato il pagamento di complessivi euro 5.408,95, oltre spese di notifica,
relativi ai consumi riferiti al periodo dall'1.1.2007 al 31.10.2012 (fattura n. 130233342/2013).
L'opponente aveva preliminarmente eccepito la nullità della notifica dell'ingiunzione perché
eseguita in carenza di potere e l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale ex art. 2 del R.D. n. 639 del
1910, in quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto di diritto privato. Nel merito aveva lamentato la mancanza di certezza e liquidità del credito, nonché la sostituzione del contatore,
avvenuta in assenza di contraddittorio con l'utente, oltre alla violazione dell'obbligo di lettura semestrale.
Con la citata sentenza il Tribunale ha ritenuto:
Pagina 3 fondata l'eccezione pregiudiziale di nullità della notifica dell'ingiunzione; validamente emessa l'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro;
parzialmente fondata, nel merito, l'opposizione in relazione agli importi richiesti nella menzionata fattura, sui seguenti rilievi:
- il primo contatore, avente matricola 99/610897, sostituito da il 7 luglio 2010 in assenza Pt_1
di contraddittorio con l'utente, non era stato reperito, essendo così inutilizzabili i consumi da questo rilevati fino alla data della sostituzione;
-il secondo contatore, avente matricola 10 TA022796, all'esito della c.t.u. svolta aveva,
effettivamente, presentato un difetto di funzionamento, ma doveva escludersi che da ciò fosse derivato un danno per l'utente, poiché, nel corso delle verifiche, aveva misurato un volume d'acqua inferiore a quello effettivo, sicché l'errore di misurazione dello strumento aveva, semmai,
determinato un vantaggio per l'utente medesimo e un danno per Sotto tale profilo era Pt_1
dunque infondato quanto esposto nell'atto introduttivo con riferimento ai consumi abnormi del nuovo misuratore installato in data 7 luglio 2010 rispetto ai consumi medi degli altri periodi;
- argomentando dal disposto dell'articolo B 16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato,
poiché aveva emesso la fattura per cui è causa in relazione ai consumi di oltre un Pt_1
quinquennio, omettendo di procedere alla fatturazione almeno due volte l'anno, così da non consentire all'utente di verificare i consumi ed eventuali perdite, ha ritenuto essere derivato un danno all'utente che ha quantificato in via equitativa nella misura del 20% dei consumi rilevati dal medesimo contatore, così decurtando tale percentuale dall'importo accertato e determinando conseguentemente il credito di nel minore importo di euro 2.381,71 rispetto al dovuto Pt_1
(euro 2.977,1). Da ultimo, ha posto le spese del giudizio a carico dell'opposta in misura pari alla metà in quanto parzialmente il soccombente.
***
ha proposto appello avverso la sentenza, articolando 5 censure. Parte_1
Pagina 4 1. Con prima censura, titolata “Sulla nuova stima dei consumi di cui alla fattura ingiunta n.
2013/023233432 eseguita dal Giudice di primo grado: A. Violazione, non corretta
interpretazione e falsa applicazione della normativa di settore posta in tema di ricalcolo
dei consumi misurati dal contatore indisponi-bile/non funzionante;
B) CTU del tutto
disattesa e insufficiente motivazione;
C) Erronea decurtazione dell'ulteriore 20%”,
l'appellante lamenta:
il Tribunale avrebbe operato un'errata interpretazione ed applicazione della normativa di settore disposta in tema di ricalcolo dei consumi misurati: segnatamente, avrebbe accertato il credito di nella misura di euro 2.977,10, quale minore importo dovuto per i soli “consumi rilevati Pt_1
dal nuovo contatore”, nel periodo 08/07/2010 – 03/10/2012, posto che “il primo contatore, con
matricola n. 99/610897 (sostituito da il 07.07.2010 in assenza del contraddittorio con Pt_1
l'utente) non è stato reperito […].
Sicchè: “nella misura in cui i consumi del periodo 01/01/2007 – 07/07/2010 (mc 1182), misurati
dal contatore n. 99/610897, non sono stati ricalcolati, ma semplicemente ritenuti non dovuti, è
chiaro che la normativa di settore è stata violata.”, essendo espressamente stabiliti i criteri di calcolo dei consumi in ipotesi di difetto presunto/presumibile (ad esempio contatore non più
disponibile) o accertato del contatore.
In proposito l'appellante richiama le previsioni dell'art. B.35.1 del R.S.I.I., secondo cui il ricalcolo deve avvenire con le seguenti modalità: “[…] ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati
negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il
Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla
ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di
utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del
meccanismo di funzionamento del contatore”. Conseguentemente, i consumi del periodosuddetto,
registrati in mc 1182 dal contatore non più disponibile, avrebbero dovuto essere, semmai ricalcolati,
Pagina 5 “ma non annullati sic et simpliciter … applicando uno dei tre menzionati criteri, come peraltro è
stato fatto con la CTU”.
In proposito l'appellante auspica che si applichi, in sostanza, l'andamento del consumo attuale,
sostenendo che sarebbe incontestato che il secondo contatore oggetto di verifica da parte del CTU
fosse fermo o non correttamente funzionante.
La censura è fondata per quanto di ragione.
- Occorre muovere dall'esame della c.t.u. che, applicando la prima regola dell' art. B35.1 (consumi storici anteriori, nella specie per un periodo di quasi sei anni) ha accertato un consumo pro die pari a 1,09 mc (il Consulente ha poi effettuato una seconda ricostruzione sul periodo dal 15 ottobre
2014 al 18 dicembre 2017 ricavando un consumo pro die di 1,07 mc, ed una terza sulla base dei consumi segnati dal nuovo contatore, risultati pari, pro die, a 1,27 mc, proponendo, da ultimo, una media tra i tre valori ed ottenendo quindi un consumo di 1,14 mc pro die).
Tali conteggi sono stati tutti inspiegabilmente disattesi dal primo Giudice, senza motivazione alcuna, a fronte del chiaro dettato della citata norma del Regolamento S.II, plurime volte applicata.
Ebbene, si ritiene corretto ricorrere alla prima delle tre ricostruzioni, perché ottenuta applicando il prioritario criterio (consumo storico) previsto dall'articolo B 35.1 cit. Risulta, quindi, che nell'arco temporale dall'1 gennaio 2007 al 7.7.2010 (riguardante il contatore non più reperito) vale a dire per giorni 1280 i consumi sono stati pari a 1395,2 mc (1280x1,09) dove 1280 è il n. di giorni corrispondente all'arco temporale considerato. Resta tuttavia da accertare il costo dei consumi predetti, tenuto conto dell'andamento degli stessi e delle voci di costo fisso in base al medesimo criterio storico. Poiché tale conteggio non è stato effettuato dal Consulente, la causa deve essere rimessa in istruttoria a tali fini.
Non è invece fondata la richiesta di ricalcolo dei consumi registrati dal secondo contatore,
risultante non perfettamente funzionante (a vantaggio dell'utente) peraltro in misura ben poco rilevante se raffrontata ai precedenti consumi storici. difatti, non può certo dolersi del Pt_1
fatto che il (secondo) contatore errasse per difetto, pretendendo importi superiori rispetto a quelli
Pagina 6 da essa stessa azionati con l'ingiunzione, tanto più in mancanza di una domanda tempestivamente proposta.
L'appellante lamenta, in ultimo, l'arbitrarietà della decurtazione del 20% applicata dal Tribunale
sull'importo accertato come dovuto.
La doglianza è fondata. Non solo, come fatto rilevare dall'appellante, anche l'utente ha l'onere di monitorare i consumi e fare le autoletture periodiche, ma, ancor prima, la normativa di settore non prevede affatto una sanzione ad opera del giudice per la pura e semplice violazione della norma. Lo
stesso Tribunale, invero, richiama la ratio della citata disposizione (in particolare quella di consentire all'utente di verificare i consumi ed eventuali perdite), volta a scongiurare eventi non verificatisi nella specie.
La decurtazione deve, dunque, essere esclusa con riferimento al consumo registrato dal secondo contatore, con conseguente debenza, da parte dell'utente, dell'importo, sempre relativo alla fattura azionata, di euro 2.977,1 (euro 2.381,71+ 20%).
II. Con ulteriore censura l'appellante lamenta la “erronea interpretazione e falsa applicazione da
parte del giudice di prime cure della documentazione prodotta, anche in occasione della CTU
e delle norme che disciplinano il riparto dell'onere della prova”. sostiene che in Pt_1
difetto di contestazioni specifiche e circostanziate, la mancata reperibilità del contatore non sarebbe sufficiente a costituire mancata prova circa l'ammontare dei metri cubi fatturati.
In disparte quanto già stabilito al punto che precede, l'assunto è, evidentemente, infondato, alla luce del principio giurisprudenziale più volte espresso sul riparto dell'onere probatorio, secondo cui: “In
tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da
una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul
somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore
deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non
avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza
Pagina 7 della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la
sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso
impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).” (così da ultimo,
Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 512 del 09/01/2025). Né è dato comprendere quali dettagli, evidentemente tecnici l'utente avrebbe potuto fornire in ordine al cattivo funzionamento dello strumento.
III. L'appellante lamenta altresì, l'errato accoglimento dell'eccezione preliminare avversa
relativa al vizio di notifica dell'ingiunzione di pagamento, poiché eseguita da soggetto asseritamente non abilitato. Il Giudice avrebbe ignorato che è società “in house” Pt_1
autorizzata altresì a provvedere autonomamente alle attività di notifica tramite servizio postale avvalendosi degli strumenti e delle procedure di cui alla legge 890/1982 e succ. modifiche e integrazioni. In proposito l'appellante richiama l'articolata normativa di settore.
La doglianza resta assorbita e superata dal rilievo per cui la notificazione non ha inciso sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione quale atto contenente l'ordine di pagare una determinata somma di denaro e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dal gestore,
cosicché l'opposizione ha instaurato validamente un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di tale credito il cui importo, per quanto stabilito al punto I, deve essere accertato con riguardo ai consumi dall' dall'1 gennaio 2007 al 7.7.2010.
IV. Il Tribunale avrebbe, altresì, errato laddove l'accertamento negativo del credito era stato
eseguito senza la dichiarazione di debenza anche degli interessi da ritardato pagamento. La
debenza degli interessi, infatti, così come indicati nel titolo, non sarebbe mai stata contestata. In
ogni caso gli interessi sarebbe dovuti in base a quanto stabilito dalla normativa di settore, in particolare secondo le previsioni dell'articolo B 22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
La doglianza è fondata: compete infatti al gestore in caso di ritardato pagamento l'interesse ai sensi dell'art. B 22 R.S.I.I. cit.
Pagina 8 V. Da ultimo il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese di lite al 50% per poi
condannare a rifondere la restante parte all'utente, laddove, in applicazione del Pt_1
principio di soccombenza il giudice avrebbe dovuto, semmai, compensarle.
Pur dovendo differire la statuizione sulle spese alla decisione definitiva, può fin d'ora rilevarsi la fondatezza della doglianza, non potendo, certo, valutarsi come prevalentemente soccombente a cui è stata comunque riconosciuta parte del credito. Pt_1
Sul punto si richiama il principio chiarificatore affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n.
32061 del 31/10/2022, che nel dirimere il contrasto sorto fra due diversi orientamenti sviluppati nella giurisprudenza di legittimità, avente ad oggetto la possibilità o meno di porre le spese processuali a carico della parte parzialmente vittoriosa, l'uno fondato sul cosiddetto principio di causalità, l'altro sul principio di soccombenza, ha affermato che: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non
dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di
domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della
parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
***
Richiamato quanto stabilito al punto I che precede, si provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1420/2023 del Tribunale di Cagliari:
1. accerta che per il periodo dall'1 gennaio 2007 al 7 luglio 2010 i consumi sono stati pari a
1395,2 mc in base al criterio dei consumi storici posto dall'art. B 35.1 del Regolamento
Pagina 9 S.I.I.;
2. accerta che per il periodo successivo, di cui alla fattura azionata, il consumo è quello registrato dal secondo contatore e l'importo dovuto dall'utente è pari a euro 2.977,1 senza decurtazione alcuna, e con gli interessi secondo la previsione e con la decorrenza stabilite dall'art. B 22 del R.S.II.;
3. dispone sull'ulteriore corso con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
N. R.G. 16/2024
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
Pagina 10 ORDINANZA
Nella causa iscritta al n.ro 235 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa da
con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura speciale per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio , rep. 8625, racc. 5984, dall'avv. Francesco Pisenti ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3,
Appellante
CONTRO
, C.F. , nato a [...], il [...], residente a CP_1 C.F._1
Muravera, in Via Belvedere, s.n., rappresentato e difeso dall' avv. Michele Atzeni giusta procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio sito a Cagliari, in Via San Benedetto, n. 88
Appellato
Vista la propria sentenza non definitiva in data odierna;
Ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio perché accerti l'entità degli importi dovuti dall'utente con riguardo al periodo dall'1 gennaio 2007 al 7.7.2010, relativamente al quale, in base al criterio dei consumi storici ex art. B35.1 risultano accertati consumi per 1395,2 mc.;
P.Q.M.
Nomina Consulente L'Ing. Persona_3
Pagina 11 rimette le parti davanti all' Istruttore per l'udienza del 7 ottobre 2025 al fine di valutare le richieste del CTU, salva la possibilità per anche al fine di contenere i costi del procedimento, di Pt_1
effettuare un proprio conteggio da sottoporre alla controparte entro la medesima udienza.
Manda alla Cancelleria per l'inoltro al CTU del modulo di giuramento telematico.
Si comunichi alle parti e al Consulente.
Cagliari, 23 luglio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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