Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5999 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Chiara Loi e Graziamaria
Ledda, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/04/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moralvia Montis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Samassi.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/09/2007 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Samassi, anno 2007, numero 12, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i
SI.ri e in data 23/09/2007 in Samassi, Controparte_1 Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Samassi - Atto
N. 12 parte II serie A - anno 2007, con richiesta di trasmissione al competente
Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio.
Pag. 2 di 4 B. Confermare le condizioni assunte in sede di separazione tra i coniugi:
Per_ 1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, che provvederanno alla sua cura, educazione e istruzione, stabilendo che:
- i genitori continueranno a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
- sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- i coniugi si impegneranno a far mantenere buoni i rapporti tra il figlio e le famiglie di entrambi i genitori.
2. Il figlio vivrà con la madre nella casa di Samassi Via Cuba 14 e starà con il padre, salvo comunque ogni diverso accordo tra i coniugi e ascoltate le esigenze del figlio: durante la settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 17,00 fino alle 21,00 ed i fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10,00 fino alle 21,00 della domenica durante i mesi estivi e alle ore
20,00 durante i mesi invernali.
Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con la madre il 24 ed il
25 dicembre e con il padre il 31 dicembre ed il 1° gennaio, e viceversa alternandosi negli anni successivi.
Ancora, trascorrerà, alternativamente di anno in anno la domenica di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Il figlio trascorrerà il compleanno dei genitori con ciascuno di essi anche se il giorno dovesse cadere durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore.
Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno o comunque con adeguato anticipo tra i coniugi.
Fatta comunque salva la possibilità di modificare ciascuna delle presenti condizioni di comune accordo.
3. La casa coniugale, sita in Samassi Via Cuba 14 con le relative pertinenze, sarà assegnata alla sig.ra che ne è proprietaria e vi abiterà con CP_1 il figlio che pertanto avrà la residenza anagrafica presso la madre.
4. Il SI. corrisponderà alla SI.ra un contributo mensile Pt_1 CP_1 per il mantenimento del figlio pari ad € 400,00, da versare entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pag. 3 di 4 5. L'assegno unico universale, o quella diversa provvidenza pubblica disposta in favore della prole, sarà percepita integralmente dal SI.
per il periodo di un anno (fino al mese di agosto 2025). Pt_1
Successivamente, quindi, i genitori richiederanno e percepiranno ciascuno il 50% di propria spettanza, salvo diverso futuro accordo.
6. Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di € 300,00 Pt_1 CP_1 mensili per un anno, quale contributo al suo mantenimento ed al fine di consentirle di reperire occupazione.
A partire dal mese di agosto 2025 corrisponderà la somma di € 50,00 a titolo di assegno divorzile a favore della moglie, stante la sua riconosciuta capacità lavorativa.
In ogni caso, la SI.ra dichiara fin d'ora di consentire la CP_1 riduzione dell'assegno ad € 50,00 se dovesse riuscire a reperire idonea occupazione anche prima del mese di agosto 2025.
7. La SI.ra , già proprietaria della quota pari al 50% del terreno CP_1 edificabile in Nurachi censito al Foglio 5 Mapp. 3394, si impegna a trasferire la proprietà di detta quota immobiliare in favore del SI.
, già proprietario del restante 50% riconoscendo che detto Pt_1 immobile, sebbene congiuntamente intestato, è stato acquistato con risorse proprie del marito.
A tal fine i coniugi si impegnano a recarsi da un notaio scelto di comune accordo.
Le parti a questo fine chiedono che agli effetti fiscali il predetto trasferimento di proprietà venga dichiarato esente da ogni imposta e/o tassa ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 898 del 1970 e successive modificazioni e/o integrazioni.
8. Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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