Sentenza 7 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 07/12/2023, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/12/2023
N. 01838/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2022, proposto dal prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzarolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in VA, via Emanuele Filiberto n. 3;
contro
l’Università degli Studi di VA, in persona del Magnifico Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala dell’Avvocatura dell’Università, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Francesco Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del decreto del Rettore dell’Università di VA assunto al prot.-OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posto di professore di prima fascia presso il -OMISSIS-, settore concorsuale -OMISSIS-, che ha dichiarato l'idoneità -OMISSIS-;
-di tutti gli atti della Commissione giudicatrice e in particolare:
--del verbale n. 1 del 4.11.2021;
--del verbale n. 2 del 16.11.2021;
--del verbale n. 3 del 12.1.2022;
--del verbale n. 4 del 3.2.2022;
--del verbale n. 5 del 1.3.2022, recante in allegato i giudizi complessivi su ogni candidato parimenti oggetto di contestazione;
--del verbale n. 6 del 1.3.2022, contenente l'individuazione del candidato vincitore unitamente, in allegato, ai punteggi analitici attribuiti ad ogni candidato anch’essi contestati;
-di ogni altro atto ai predetti presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa, in particolare, la deliberazione del -OMISSIS- di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- a copertura del posto messo a concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di VA e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti gli avv.ti Francesco Mazzarolli, Roberto Toniolo e Francesco Volpe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto rettorale n. 2219 del 14.6.2021 l’Università degli Studi di VA ha indetto le procedure selettive per la chiamata di n. 20 professori di prima fascia, tra le quali quella per un posto nel settore concorsuale -OMISSIS-.
Alla competizione hanno preso parte valenti studiosi della materia tra i quali il prof. -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Nella prima seduta del 4.11.2021 la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale n. -OMISSIS-, ha predeterminato i criteri di massima per la valutazione (tra l’altro) delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività didattica e di servizio agli studenti, nonché dei curricula dei candidati (cfr. il verbale n. 1/2021). E in seguito l’organo valutativo: i) ha preso visione delle domande pervenute accertando l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con i candidati (vd. il verbale n. 2 del 16.11.2021); ii) ha iniziato l’esame dei profili dei concorrenti (vd. il verbale n. 3 del 12.01.2022), proseguendolo (vd. i verbb. nn. 4 del 3.2.2022 e 5 del 1.3.2022) e poi ultimandolo con l’individuazione, all’unanimità, del vincitore nella persona -OMISSIS- (cfr. il verbale n. 6 del 1.3.2022).
Ricevuti i verbali l’Università ha infine proceduto a formalizzare l’esito del concorso con decreto rettorale n. 1080 del 18.3.2022.
2. Gli atti della serie concorsuale sono stati impugnati dal prof. -OMISSIS-, secondo graduato, con una differenza di punteggio in valore assoluto di appena 0,70 pt., il quale ha affidato le proprie contestazioni a due motivi di gravame così intitolati “ 1. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione della lex specialis del concorso con riferimento in particolare all’art. 8 del bando e agli artt. 7-12 del regolamento di Ateneo, carenza di motivazione e di istruttoria; 2. Eccesso di potere per carenza di motivazione e contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti ed errore istruttorio nella valutazione dei titoli e pubblicazioni presentati. Errata valutazione degli elementi forniti dal candidato”.
Secondo il ricorrente la Commissione di concorso, nel predeterminare la griglia dei punteggi attribuibili ai singoli elementi di valutazione dei concorrenti , avrebbe stabilito di tener conto anche dell’anzianità accademica del candidato per il giudizio da rendersi su due delle tre sub voci nelle quali si articola il (macro)criterio della “ didattica, didattica integrata e servizio agli studenti ” e di ben tre delle sei che dettagliano quello complessivo relativo al “ curriculum ”. L’aggiunta di questo parametro indeterminato, non conosciuto dalla lex concorsualis (regolamento di Ateneo e bando di concorso), avrebbe distorto la valutazione delle attività didattiche e scientifiche dei candidati, rendendo oscuro l’operato della Commissione. Il che già di per sé inficerebbe l’intera procedura concorsuale e il suo esito finale, pregiudicati anche in concreto da una valutazione comparativa dei curricula dei due concorrenti, odierni ricorrente e controinteressata, ritenuta carente sotto l’aspetto istruttorio, insufficiente e comunque inidonea a far comprendere le ragioni della preferenza accordata all’una piuttosto che all’altro candidato.
3. L’Università degli Studi di VA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso deducendone l’infondatezza in rito e nel merito. Inammissibili sarebbero le censure che, in assenza di forme di illogicità e di manifesta contraddittorietà od eccentricità dell’operato della Commissione, mirano a contestarne l’esercizio della discrezionalità valutativa. Il ricorrente non potrebbe dunque sostituire le proprie valutazioni a quelle rese dall’organo appositamente preposto ad effettuare tali giudizi aventi natura tecnico-scientifica. Nel merito l’Università ha però soprattutto rimarcato la correttezza della procedura, sostanzialmente evidenziando che la Commissione si sarebbe limitata a specificare un parametro di giudizio già presente nella disciplina contenuta nelle fonti regolamentari e speciali. Questo allo scopo di non appiattire le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, la quale, di contro, basandosi sul dato meramente cronologico dell’anzianità di servizio, avrebbe allora dovuto effettuare una semplice somma algebrica degli anni di anzianità maturati dai candidati ( id est una sorta di “aritmetica dei giudizi”), senza poter assolvere al compito essenziale di discernere l’oggettivo valore dei curricula a prescindere dall’età dei partecipanti alla selezione.
4. Anche la controinteressata si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell’impugnativa.
Il primo motivo sarebbe a suo dire anzitutto inammissibile, perché irritualmente teso a contestare dei criteri di valutazione che i candidati avrebbero accettato non avendoli a suo tempo contestati già a livello procedimentale (a pena di acquiescenza). Esso sarebbe pure infondato perché basato sull’equivoco di confondere gli elementi di valutazione della produzione didattica e scientifica del candidato con i criteri in base ai quali giudicarli, e nel non ammettere che la Commissione possa precisare i criteri valutativi definendone le relative modalità di applicazione: l’anzianità di servizio non si sarebbe aggiunta ai (pur integrabili) criteri (discrezionali) di valutazione, ma, più semplicemente, avrebbe fornito una sorta di chiave di lettura dei criteri valutativi allo scopo di porre i candidati in una posizione sostanzialmente equivalente.
Il secondo mezzo sarebbe invece escluso dal vaglio del Giudice amministrativo perché, sollecitando una valutazione comparativa tra i curricula dei due candidati odierni contraddittori, in realtà celerebbe una inammissibile pretesa di valutazione del merito insindacabile delle scelte amministrative. Né vi sarebbero oggettivi travisamenti delle risultanze istruttorie che potrebbero consentire il vaglio della discrezionalità tecnica. E in ogni caso le prospettazioni del ricorrente poggerebbero su dati erronei o quantomeno incerti e ballerini. Quanto infine alla motivazione della preferenza accordata alla controinteressata, fermo il punto che spetta alla Commissione individuare il candidato migliore, il punteggio numerico sarebbe in sé bastevole a chiarirne le ragioni in presenza della griglia di punteggi riferibili ai singoli elementi e ai corrispondenti criteri di valutazione.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 23.11.2023 le parti si sono scambiate le memorie conclusive illustrando i rispettivi punti di vista e ulteriormente approfondendoli nelle parti ritenute degne di replica a seguito di quanto emerso dalla dialettica processuale.
6. Alla detta udienza pubblica, dopo l’accurata discussione dei legali delle parti, come da verbale in atti, la causa è infine passata in decisione.
7. L’impugnativa merita accoglimento nei limiti delle considerazioni appresso delineate.
8. I due motivi di ricorso sono incentrati sulla comune questione della legittimità dell’operato della Commissione valutativa, che ha stabilito di commisurare alcuni dei criteri di valutazione alla “età accademica” degli aspiranti al ruolo di professore di prima fascia. Le doglianze sono perciò esaminabili congiuntamente.
9. In proposito occorre una breve premessa per ricordare che la procedura selettiva in esame è stata avviata in applicazione del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (in prosieguo anche “il Regolamento”), approvato con d.R. n. 112/2021. Gli artt. da 7 a 12 della fonte appena citata disciplinano gli standards qualitativi da accertare nello svolgimento delle procedure di selezione, e in particolare l’art. 7 conferisce al bando il compito di individuarli facendo riferimento “ alle pubblicazioni, al curriculum, alle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dagli articoli da 8 a 11 del presente regolamento” . Conseguentemente il bando di concorso ha previsto che la Commissione, nella sua prima seduta, potesse predeterminare i criteri per (tra l’altro) “ la valutazione degli elementi di cui all’art. 8, comma 1°, del regolamento” (art. 8 del bando) , e per l’effetto la Commissione, nel dì del suo insediamento, ha stabilito di valutare i candidati in base ai tre (macro) elementi delle:
1. pubblicazioni scientifiche (fino a 50 pt.);
2. didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (fino a 20 punti);
3. curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo (fino a 30 punti).
Queste tre voci sono state dettagliate al loro interno in varie sottosezioni, delle quali rilevano in questa sede quelle previste per gli elementi della didattica e del curriculum poco sopra numerati.
In particolare, per il criterio della “ Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti” la Commissione ha ritenuto di suddividere il punteggio massimo attribuibile all’intera voce prendendo in considerazione i seguenti tre elementi con i relativi punteggi parziali:
- “ per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli universitari di cui si è assunta la responsabilità commisurata all'anzianità accademica del candidato: Max Punti 10”;
- “ per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti commisurata all'anzianità accademica del candidato: Max Punti 9”;
-“per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: Max Punti 1”.
Analogamente, anche per il criterio del “ curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo” si è previsto che la valutazione tenesse conto delle seguenti 6 voci di dettaglio:
-“ per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; il tutto commisurato all'età accademica del candidato: Max Punti 12 ”;
-“ per titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante): Max Punti 1 ”;
-“ per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Max Punti 2 ”;
-“ per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale in maniera commisurata all'età accademica del candidato: Max Punti 8 ”;
-“ per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età accademica tenendo conto del sotto gruppo del SC -OMISSIS- di appartenenza del candidato:
1) numero totale delle citazioni;
2) indice di Hirsch;
3) numero totale delle pubblicazioni: Max Punti 3;
-“ per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità; il tutto commisurato all'età accademica del candidato: Max Punti 4 ”.
10. Ciò premesso, in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione della controinteressata che in rito ha sostenuto che il ricorrente, non contestando a suo tempo, a livello procedimentale, il verbale n. 1/2021, contenente le previsioni ritenute lesive, vi avrebbe per ciò solo prestato acquiescenza e tanto gli inibirebbe oggi di dolersi della loro applicazione con un motivo (il primo) da ritenersi sul punto complessivamente irrituale e inammissibile.
L’eccezione non merita adesione.
L’istituto dell’acquiescenza è privo, nel diritto amministrativo, di un supporto normativo in civitate positum , e la dottrina che l’ha ricostruito avvalendosi di una norma processualistica scritta per il giudizio civile distingue tra acquiescenza espressa e tacita. Nel caso di specie la prima non è attestata da alcun elemento che la documenti, mentre la seconda non può discendere dal semplice decorso del tempo dalla data di pubblicazione del verbale n. 1/2021. Questa evenienza è infatti inidonea a dimostrare una chiara ed univoca volontà del ricorrente di accettare incondizionatamente gli effetti e l’operatività del verbale (o meglio del suo contenuto). E poiché, secondo gli auspici della controinteressata, tale acquiescenza amministrativa comporterebbe una sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio, suscettibile di tradursi oggi nella inammissibilità (quantomeno) del primo motivo, a maggior ragione tale intento dismissivo non potrebbe discendere ex se da un dato di mero fatto inidoneo, per ciò solo, a dar vita ad un atto giuridicamente rilevante.
Questo anche perché la stessa controinteressata riconosce che non vi era un onere giuridico di impugnazione giurisdizionale, al quale quindi non si poteva in allora abdicare per facta concludentia .
È poi solo da aggiungere che il -OMISSIS- non aveva comunque interesse ad opporsi immediatamente, anche solo a livello procedimentale, all’introduzione del criterio qui contestato, perché come si dirà nei paragrafi successivi ad essere lesiva della sua posizione non era la previsione in sé del fattore correttivo dato dall’anzianità accademica, ma la concreta modalità applicativa che ne è successivamente scaturita.
Da qui il rigetto dell’eccezione.
11. Ciò statuito, va subito sgomberato il campo sul punto dell’astratta possibilità, per la Commissione dei concorsi a posti di professore o ricercatore, di dotarsi di criteri di valutazione dei candidati conformi a quelli previsti dal Regolamento. In questo senso depone la già citata previsione dell’art. 7 della detta fonte generale e in maniera ancor più esplicita il successivo art. 16, secondo cui “ la Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e predetermina, ai sensi del Titolo IV del presente regolamento, i criteri per:
a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 9 a 12” . Di analogo tenore è anche l’art. 8 del bando.
Sicché il fatto che la Commissione di concorso abbia previsto di “ commisurare” due dei criteri di valutazione e in particolare alcune delle voci che dettagliano i punteggi attribuibili ai detti criteri stabilendo di rapportarli alla “ età accademica del candidato” rientrava di certo tra i poteri dell’Organo valutativo, il quale non ha determinato ex novo un diverso elemento di giudizio non previsto dalla disciplina generale e speciale del concorso, ma, come affermato dalla difesa dell’Università, seguita sul punto da quella della controinteressata, ha deciso di introdurre un “ fattore di normalizzazione ” dei criteri di valutazione “istituzionali” indicante le modalità in base alle quali correggere l’applicazione dei suddetti criteri. E questo, specifica l’Università nella sua memoria di costituzione, che si richiama alle indicazioni espresse dall’A.N.V.U.R. (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario), al dichiarato scopo di non sfavorire i candidati più giovani e dunque di riequilibrare la valutazione tra i partecipanti, che potrebbe essere falsata dalla loro diversa anzianità accademica.
Da questa angolatura non può pertanto essere condivisa la prospettazione del ricorrente nella parte in cui si duole del fatto che l’introduzione di tale chiave di lettura dei criteri di valutazione dei candidati sarebbe totalmente estranea e non prevista dalla normativa generale (regolamentare) e speciale (bando) di concorso, perché questi ultimi non precludevano affatto alla Commissione di avvalersi di ulteriori parametri valutativi degli elementi già indicati dall’art. 8 del Regolamento. Non essendo decisiva a questo proposito nemmeno la finalità di un tale sistema correttivo, che come ribadito in udienza dalla difesa dell’Università assolveva a scopi equitativi o meglio, precisa anche la controinteressata, valeva a “pesare” i criteri di valutazione già espressi, allo scopo di porre i candidati in una posizione di partenza sostanzialmente equivalente.
12. Viceversa la prospettiva del ricorrente merita condivisione nella parte in cui si sostiene che il potere di valutazione discendente dall’applicazione del detto “fattore correttivo o normalizzante” ha conferito alla Commissione un margine di discrezionalità non predeterminato nemmeno nei suoi astratti presupposti e per di più non verificabile quanto alle sue modalità applicative, rendendo così impossibile valutare la coerenza e logicità applicativa del criterio e, per loro tramite, l'effettiva rispondenza della scelta compiuta dall’Amministrazione rispetto all'interesse pubblico perseguito dalla norma attributiva del potere.
12.1. In proposito il Collegio intende subito chiarire che non è in discussione lo “spessore” accademico dell’uno piuttosto che dell’altro concorrente, atteso che i profili di entrambi i professori odierni ricorrente e controinteressata sono di elevatissimo valore scientifico e didattico, come attesta il fatto stesso che all’esito della competizione il gap tra i due è risultato di appena 0,70 pt. in valore assoluto.
12.2. Né, a ben vedere, viene in rilievo nel presente giudizio la tenuta dei principi cardine che presiedono alle valutazioni della Commissione nell'ambito di procedure selettive indette dall'Università, che pacificamente costituiscono espressione di discrezionalità tecnica o meglio sono esse stesse valutazioni tecniche sindacabili dal Giudice amministrativo esclusivamente sotto il profilo della ragionevolezza, dell'adeguatezza, della proporzionalità e in relazione all'aspetto più strettamente tecnico (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, n. 9360/2021). Essendo oltretutto assodato che la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo appunto il frutto della discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del Giudice, salvo il caso in cui si ravvisi uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 4522/2022).
12.3. La peculiarità del caso in esame sta tuttavia nel fatto che la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione nel valutare e comparare i due candidati odierni contraddittori al fine di selezionare il migliore tra di loro, ha per vero operato su di un doppio livello, atteso che alla valutazione tecnico-scientifica dei tre criteri delle pubblicazioni dei concorrenti, della didattica e del loro curriculum ha fatto da contraltare, in via coeva o susseguente, la commisurazione del giudizio ad altro elemento valutativo rappresentato dall’età (o anzianità) accademica del candidato.
Della prima valutazione è noto tanto l’oggetto, essendo puntualmente definiti i macro-criteri di valutazione dei candidati, quanto le modalità applicative del giudizio da rendersi su di essi in base alle diverse sotto-voci che li dettagliano, con la specificazione dei punteggi astrattamente attribuibili.
Di contro, in merito al secondo momento della valutazione dei candidati non si conosce a priori né a cosa abbia inteso precisamente riferirsi l’Università con il richiamo alla “età accademica”, né come tale elemento abbia concretamente operato al fine di correggere o normalizzare la pur asettica valutazione didattica e scientifica dei candidati.
Difatti né il verbale n. 1/2021 né le previsioni della lex concorsualis danno una precisa definizione di età accademica, pur declinandone la rilevanza nei confronti delle componenti, invero eterogenee anche quanto alla attribuzione (e al peso) dei relativi punteggi, della “didattica” e del “ curriculum ”, ma soprattutto esse non disciplinano le modalità operative di un tale potere regolatorio, così conferendo alla Commissione un’ampia discrezionalità valutativa che, pur essendo in astratto ammissibile, in concreto, per com’è stata prevista, non risulta verificabile nelle sue modalità attuative e nei risultati ottenuti.
Dai verbali del concorso non emerge infatti l’indicazione di quale età accademica sia stata effettivamente attribuita ai due concorrenti; non si sa in che modo le rispettive “anzianità” siano state calcolate, prendendo cioè a riferimento l’anzianità di servizio o piuttosto quella scientifica (coincidente ad esempio con la data della prima pubblicazione); né è dato comprendere se è stato computato l’ingresso del candidato nel ruolo di professore di seconda fascia piuttosto che in quello di ricercatore, e tenendo conto o meno dei periodi di congedo anche per motivi di studio, dei quali la controinteressata ha pur dichiarato di avere beneficiato.
E il dato finale del punteggio numerico o del giudizio di valore (“eccellente” piuttosto che “ottimo”) non discerne i due momenti della valutazione dei candidati.
Sicché in assenza di tali dati e in presenza, al contempo, di una formula linguistica vaga (l’età accademica) e non specificata nelle sue modalità attuative, né il voto numerico né il giudizio analitico sono dunque in grado di chiarire le ragioni per cui, in applicazione del fattore correttivo, la scelta sia ricaduta sull’una piuttosto che sull’altro candidato. E invero a margine di tutte le valutazioni, sia analitiche (vedasi l’allegato al verbale n. 5/2021) sia sintetiche (cfr. l’allegato al verbale n. 6/2021), nelle quali la Commissione ha impiegato il fattore correttivo dell’età accademica, l’organo valutativo si è semplicemente limitato ad affermare che il voto numerico o il giudizio di eccellenza piuttosto che ottimale è stato “ commisurato all’età accademica del candidato ”, e tanto se da un lato impedisce di verificare la ragionevolezza e l’adeguatezza delle valutazioni della Commissione, dall’altro non basta ad integrare l’onere motivazionale minimo che possa consentire, pure solo ab extrinseco, il controllo di legittimità demandato al Giudice amministrativo.
Con specifico riguardo alla latitudine dell’obbligo motivazionale dei provvedimenti adottati a seguito di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari, è stato invero osservato in giurisprudenza che detta motivazione deve consentire un’adeguata individuazione dei criteri utilizzati e delle ragioni che hanno condotto al giudizio finale ( ex multis vd. T.A.R. Veneto, n. 748/2018), e questo in particolar modo nelle ipotesi in cui è attribuita all'Amministrazione un’ampia discrezionalità che rende necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’ iter logico seguito (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, n. 9477/2016).
La motivazione del resto non è ricostruibile nemmeno compiendo uno sforzo induttivo. Difatti, esclusa un’applicazione del fattore correttivo che traducendosi nell’automatica preferenza del candidato anagraficamente più giovane non assicurerebbe il fine perseguito dalla Commissione di discernere l’oggettivo valore dei curricula, il carattere onnicomprensivo del giudizio finale già normalizzato in base ad un’età accademica non specificata impedisce di ricostruire il funzionamento del meccanismo normalizzante sulla base dei soli dati di partenza rappresentati dagli incarichi o dalle attività organizzative o partecipative del candidato (per citare solo due delle valutazioni ove ha avuto peso il fattore normalizzante).
12.4. Non è conducente a questo proposito nemmeno il riferimento che l’Università degli Studi di VA ha effettuato riguardo alle indicazioni dell’A.N.V.U.R., che avrebbe messo in risalto come la scelta di “ normalizzare i parametri rispetto all’età accademica ha lo scopo di non sfavorire i candidati più giovani ”.
Difatti, anche lasciando in disparte l’obiezione del ricorrente, che sul punto non ha mancato di rilevare come anche l’anzianità ed esperienza nel ruolo istituzionale ben possano essere un valore aggiunto, né il Regolamento né il bando di selezione richiamano espressamente le indicazioni dell’A.N.V.U.R.
E non vi è prova che la Commissione abbia utilizzato i criteri dettati dall’A.N.V.U.R. per tutte le valutazioni che sono state commisurate all’età accademica del candidato.
Peraltro il ricorrente non viene smentito allorquando afferma che l’A.N.V.U.R. si riferisce agli indicatori normalizzati per l’età accademica quando si tratta del numero di articoli pubblicati, del numero totale di citazioni, o dei libri.
Ma nel caso di specie alla produzione scientifica del ricorrente “normalizzata” sono stati attribuiti 3 pt. alla stessa stregua della controinteressata.
E comunque, come posto in risalto dal ricorrente, l’A.N.V.U.R. propone delle specifiche regole/formule per consentire la “normalizzazione” limitatamente a tale elemento di valutazione.
E questo a maggior ragione dimostra che a fronte del generico riferimento all’età accademica quale fattore correttivo non solo della produzione scientifica ma, finanche, di altri eterogeni sub elementi (come ad esempio la didattica e il servizio agli studenti ovvero la partecipazione a congressi e convegni), si imponeva alla Commissione un dovere motivazionale più stringente atto a dar conto in maniera puntuale del percorso logico che ha portato alla scelta finale.
12.5. Quanto precede ben chiarisce l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistente e controinteressata con riguardo al divieto di sindacato del merito dell’azione amministrativa e vieppiù a quello che inibisce al Giudice di sostituirsi all’Amministrazione.
Sulla prima obiezione si osserva che non è infatti in discussione l’attribuzione ad un candidato di un voto numerico ipoteticamente sottostimato rispetto alla sua figura professionale, ma il fatto che tale presunta sub valenza sia dipesa dall’applicazione di un fattore correttivo che non essendo esplicitato né altrimenti evincibile ha finito per risolversi in una valutazione apodittica e comunque non precisamente ricostruibile attraverso procedimenti inferenziali di carattere induttivo.
Il Consiglio di Stato ha chiarito, in proposito, che la fissazione di parametri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti è uno degli aspetti più importanti delle complesse procedure di reclutamento dei professori universitari, specificando a proposito delle decisioni dell’Amministrazione che siano espressione di discrezionalità di tipo tecnico che “ l’importante è che i criteri individuati non siano né vaghi né generici ma siano idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454)” (vd. C.d.S., n. 8533/2022. Analogamente: C.d.S. n. 7586/2023 e n. 3856/2022).
E sotto l’altro aspetto, questo Tribunale non intende di certo sostituire la propria valutazione della copiosissima attività scientifica e didattica prodotta da entrambi i concorrenti a quella effettuata dalla Commissione all’uopo preposta, ma più semplicemente affermare che quest’ultima non ha sufficientemente motivato i suoi giudizi analitici e sintetici non dando conto delle ragioni che, in applicazione del fattore normalizzante, hanno portato al risultato di preferire la controinteressata al ricorrente, il quale pur la sopravanzava analiticamente (anche se di misura) in due su tre dei macro-criteri valutativi (pubblicazioni e didattica).
Quanto sin qui detto chiarisce pertanto l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate da entrambe le odierne parti resistente e controinteressata.
13. In ragione di quanto precede il ricorso va dunque accolto e per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati.
14. Le spese di giudizio, attesa la complessità della controversia e la speciale natura degli interessi in questa sede fatti valere, trovano equa compensazione tra tutte le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti e provvedimenti in epigrafe impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, la controinteressata e l’Amministrazione resistente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.