Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 04-06-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.1064 dell'anno 2020
OGGETTO
Differenze retributive
TRA
, , elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giuseppe Cundari e dell'Avv. Marco Ippolito Matano (C.F.:
), che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su C.F._2
foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 12-02-2020, la ricorrente in epigrafe indicata, docente di scuola superiore di I grado, assunta a tempo indeterminato dall'01.07.2016 ed attualmente in servizio presso l'IC Giannone di , esponeva CP_1 che con ricorso depositato dinanzi all'intestato Tribunale e recante R.G. n. 14151/2011, aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi di ruolo, previa disapplicazione della normativa nazionale che disciplina la progressione stipendiale del personale docente con contratti a tempo determinato, perché contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito nella Direttiva 1990/70/CE; che questo
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base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo”; che la sentenza non era stata impugnata e pertanto era passata in cosa giudicata;
che tuttavia il convenuto non aveva provveduto a corrisponderle le CP_1
differenze retributive.
Assumeva la ricorrente di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall'1-07-2016 e di aver diritto, in forza della richiamata sentenza, alla progressione economica di carriera.
Tanto premesso, l'istante chiedeva la condanna della Amministrazione resistente a pagare l'importo lordo di €.10.335,10, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ovvero l'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa;
chiedeva inoltre ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare la retribuzione della ricorrente inserendola nella fascia stipendiale 9/15 a decorrere dal 22.09.2016, corrispondente all'intera anzianità pre ruolo maturata e applicando il trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L'Amministrazione convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Disposti vari rinvii dalla Giudice precedente assegnataria del giudizio, all'esito del suo trasferimento presso altro Ufficio Giudiziario, questo Presidente di
Sezione disponeva la riassegnazione a sé medesimo del procedimento in oggetto.
Concesso all'esito il termine per il deposito di note, all'odierna udienza, questo
Giudice all'esito della discussione decideva la causa provvedendo contestualmente al deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la contumacia del merito, Controparte_1
ritualmente citato (cfr. la relata di notifica telematica prodotta in atti dalla difesa della ricorrente) e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il fondamento giuridico dell'odierna domanda giudiziale scaturisce dalla sentenza resa
2 inter partes da questo Tribunale – Sez. Lavoro – n.344/2017 di riconoscimento in capo alla , del suo diritto al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora Pt_1
fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto (cfr. sentenza prodotta in atti).
In ordine alla individuazione della progressione stipendiale, occorre precisare che le fasce di anzianità di servizio per i docenti assunti – come la ricorrente - con contratto a tempo indeterminato stipulato successivamente all'1-09-2011 come la ricorrente, sono le seguenti:
da 0 a 9 anni–> fascia 0
da 9 a 15 anni –> fascia 9
da 15 a 21 anni –> fascia 15
da 21 a 28 anni –> fascia 21
da 28 a 35 anni –> fascia 28
da 35 anni a fine servizio –> fascia 35.
Dal certificato di servizio prodotto in atti, emerge che la ha svolto, nel Pt_1
periodo pre-ruolo, nove anni di servizio con contratti a tempo determinato e precisamente per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. La ricorrente veniva immessa in ruolo nell'anno scolastico 2016/17-
Esaminando lo stato di servizio della prodotto in atti, si rileva che, negli anni Pt_1
scolastici preruolo indicati, la stessa ha lavorato per un periodo superiore ai 180 giorni.
Tale riconoscimento comporta che all'atto della immissione in ruolo, alla ricorrente spettano gli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, sommati a quelli successivi alla relativa immissione. Sicchè all'atto dell'immissione in ruolo la ricorrente aveva maturato nove anni di anzianità pregressa.
I conteggi prodotti dalla difesa della ricorrente sono corretti nell'impostazione e nello sviluppo sicchè essi sono condivisi da questo giudicante.
Quindi in accoglimento della domanda, il deve Controparte_1
essere condannato al pagamento in favore di di complessivi Parte_1
€.10.335,10 oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo.
Va altresì ordinato al il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo CP_1 pari a 9 anni e quindi l'inserimento nella fascia di progressione stipendiale 9-15 con
3 decorrenza dall'anno scolastico 2016/17.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato in data 12-02-2020, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• In accoglimento della domanda, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di , di complessivi €.10.335,10
[...] Parte_1
oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo;
• Ordina al di riconoscere ad Controparte_1 Parte_1
l'anzianità di servizio pre ruolo pari a 9 anni e quindi l'inserimento
[...]
nella fascia di progressione stipendiale 9-15 con decorrenza dall'anno scolastico 2016/17;
• Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi €.1.700,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con distrazione agli Avv. Giuseppe Cundari e Marco
Ippolito Matano dichiaratisi anticipatari.
Santa Maria Capua Vetere 04-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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