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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1048/2020 R.G. lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Carmen Scaringi, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale
Is. A/7 -appellante-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, con cui è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli alla via A. De Gasperi n. 55
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte il 4.6.2020 la ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza n. 5941/2019 del Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, emessa in data 26.9.2019, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla predetta ricorrente in data 30.1.2019, tendente all'accertamento della non debenza CP_ dell'importo di € 1.002,52, versato dalla società, e alla condanna dell' alla restituzione del suddetto importo in quanto indebitamente percepito, alla luce dello sgravio di dette somme ottenuto presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
oltre al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in €1.688,70, per le spese sostenute per una consulenza del lavoro, resasi necessaria per gli errori commessi dall'Ente impositore.
Deduceva in I grado la ricorrente (esercente attività di produzione cinematografica): che a partire CP_ dal gennaio 2015, riceveva dall' richieste di pagamento di contributi previdenziali in relazione ai mesi di luglio-agosto-settembre 2014, coincidenti con la lavorazione di un film girato a Napoli, a fronte di una inesistente posizione debitoria;
che era costretta di volta in volta a chiedere l'annullamento delle suddette richieste di pagamento per ottenere un Durc regolare;
che con sentenza n. 7359/16 il Tribunale di Napoli annullava l'avviso di addebito n.
37120150012485918000 emesso dall' , dichiarando non dovuto l'importo di € 26.355,02 CP_1 richiesto alla a titolo di contributi previdenziali per il suddetto periodo;
che a Parte_1 gennaio 2017 si vedeva costretta a versare indebitamente l'importo di € 1.002,52 a titolo di contributi non versati in favore dei lavoratori – al fine di ottenere il rilascio del – ancorchè Pt_2 tale somma non era dovuta, trattandosi di somma già versata all'PA (ente soppresso e poi CP_ CP_ accorpato all' ; che successivamente riceveva dall' in data 13.3.2017 altro avviso di addebito per l'importo di € 1.044,97 relativo al mese di agosto 2014 per il quale otteneva lo sgravio presso la;
che aveva pertanto diritto alla restituzione della predetta somma di € CP_2
1.002,52, in quanto somme non dovute e poi oggetto di sgravio.
La società appellante eccepiva preliminarmente la nullità della sentenza per omessa motivazione;
deduceva l'erroneità dell'impugnata sentenza ribadendo la documentata regolarità nei pagamenti dei contributi lavorativi, richiamando in particolare la citata sentenza n. 7359/16 con cui Tribunale CP_ di Napoli aveva annullato l'avviso di addebito n. 37120150012485918000 emesso dall' nei confronti della società; reiterava la fondatezza della domanda risarcitoria per le spese sostenute per la consulente del lavoro. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto.
Lette le note scritte, all'udienza del 14.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per omessa motivazione.
È priva di pregio la doglianza in ordine alla “estrema concisione” della motivazione in diritto dell'impugnata sentenza, essendo chiaro, ad avviso del Collegio, il percorso logico-giuridico che ha condotto il giudicante a rigettare la domanda di I grado, così come risulta agevole l'individuazione del thema decidendum e della causa petendi.
La controversia verte sulla asserita duplicazione del pagamento effettuato dalla società, di €
1.002,52, a titolo di contributi lavorativi relativi al mese di agosto 2014, provata sia dalla sentenza n. 7359/16 del Tribunale di Napoli sia dal successivo sgravio ottenuto della somma di € 1.044,97, CP_ richiesta dall' con il suddetto avviso di addebito n. 37120150012485918000, sempre con riferimento al medesimo periodo. CP_ Afferma parte appellante che, a riprova dell'errore commesso dall' nel richiedere le stesse somme, a seguito dell'ennesimo intervento della consulente del lavoro, l'Istituto aveva annullato il suddetto avviso di addebito “con conseguente rilascio del Durc regolare per i successivi centoventi giorni;
successivamente si è ottenuto anche lo sgravio della suddetta somma presso Equitalia Sud
s.p.a., attualmente , somma versta dalla società ben due volte Controparte_3 ma, ad oggi, non ancora restituita” (cfr. appello, p. 3-4).
Premesso che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, per la fruizione del beneficio necessita - ai sensi dell'art. 1, comma 1175 l. n. 296/2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva
(c.d. Durc). Tale norma statuisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Le modalità di rilascio del Durc (che in questo caso è un c.d. Durc “interno”, valendo esso CP_ nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal comma 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 30 gennaio
2015 (e il previgente D.M. 24 ottobre 2007).
Il D.M. prevede che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso.
La ratio della norma, secondo la Suprema Corte “è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (cfr. Cass. n.
27107/2018).
Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro.
Per giurisprudenza costante, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive
(esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass. 16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall'art. 1, comma 1175 sopra richiamato.
Nel caso in esame, è in discussione il diritto della alla restituzione della somma di € Parte_1
1.002,52, in quanto non dovuta e poi oggetto di sgravio.
Ad avviso del Collegio, nessun onere probatorio incombeva sull'Ente impositore, essendo viceversa unicamente rilevante l'assenza di prova da parte della società in ordine alla sussistenza dell'anzidetto diritto alla restituzione.
Come rilevato dal primo giudice, a fronte degli inviti del 13 e 14 ottobre 2016 a regolarizzare una inadempienza contributiva per il periodo di agosto 2014 pari ad € 999,14, la società provvedeva a versare con l'F24 del 19.1.2017, a compensazione parziale, l'importo dovuto per i contributi, sanzioni ed interessi di € 1.002,52, cioè l'oggetto dell'odierna richiesta di restituzione. Dall'F24 risulta infatti versata la minor somma di € 362,93.
Parte appellante non ha fornito prova dell'effettivo pagamento dell'importo di € 1.002,52. CP_ Né emerge dall'estratto del cassetto previdenziale prodotto in atti, l'avvenuto sgravio relativo ai contributi di agosto 2014.
Lo stesso richiamo alla sentenza n. 7359/2016 del Tribunale di Napoli (r.g. n. 28634/2015), operato dalla appellante, risulta estremamente lacunoso. Il giudice del suddetto procedimento – che annullava l'avviso di addebito n.
37120150012485918000, con il quale veniva richiesto il pagamento di modelli DM10 rettificativi CP_ per il periodo da luglio a settembre 2014, in quanto l' non aveva fornito la prova del proprio credito essendo rimasto contumace - non attesta in alcun modo pagamenti effettuati dalla appellante nell'agosto del 2014.
Peraltro, nell'atto introduttivo del giudizio r.g. n. 28634/2015, la società fa riferimento ad un Durc del 3.7.2015, rilasciato a seguito dell'annullamento di note di rettifiche, ma tale documento non è stato mai depositato dalla istante in nessuna fase del presente giudizio. Non è stata quindi provata la regolarità contributiva né l'effettivo pagamento dell'importo di € 1.002,52 per la causale della lavorazione di un lungometraggio girato a Napoli.
Deve essere altresì respinta la richiesta risarcitoria avanzata in ordine alle spese di consulenza di parte, sostenute dalla ricorrente, non ravvisandosi gli estremi di una condotta negligente da parte dell' . CP_1
In conclusione, la società appellante non ha provato la duplicazione del pagamento di € 1.002,52
e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_ condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' che liquida in complessivi € 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 14.10.2024
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1048/2020 R.G. lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Carmen Scaringi, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale
Is. A/7 -appellante-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, con cui è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli alla via A. De Gasperi n. 55
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso questa Corte il 4.6.2020 la ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza n. 5941/2019 del Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, emessa in data 26.9.2019, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla predetta ricorrente in data 30.1.2019, tendente all'accertamento della non debenza CP_ dell'importo di € 1.002,52, versato dalla società, e alla condanna dell' alla restituzione del suddetto importo in quanto indebitamente percepito, alla luce dello sgravio di dette somme ottenuto presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
oltre al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in €1.688,70, per le spese sostenute per una consulenza del lavoro, resasi necessaria per gli errori commessi dall'Ente impositore.
Deduceva in I grado la ricorrente (esercente attività di produzione cinematografica): che a partire CP_ dal gennaio 2015, riceveva dall' richieste di pagamento di contributi previdenziali in relazione ai mesi di luglio-agosto-settembre 2014, coincidenti con la lavorazione di un film girato a Napoli, a fronte di una inesistente posizione debitoria;
che era costretta di volta in volta a chiedere l'annullamento delle suddette richieste di pagamento per ottenere un Durc regolare;
che con sentenza n. 7359/16 il Tribunale di Napoli annullava l'avviso di addebito n.
37120150012485918000 emesso dall' , dichiarando non dovuto l'importo di € 26.355,02 CP_1 richiesto alla a titolo di contributi previdenziali per il suddetto periodo;
che a Parte_1 gennaio 2017 si vedeva costretta a versare indebitamente l'importo di € 1.002,52 a titolo di contributi non versati in favore dei lavoratori – al fine di ottenere il rilascio del – ancorchè Pt_2 tale somma non era dovuta, trattandosi di somma già versata all'PA (ente soppresso e poi CP_ CP_ accorpato all' ; che successivamente riceveva dall' in data 13.3.2017 altro avviso di addebito per l'importo di € 1.044,97 relativo al mese di agosto 2014 per il quale otteneva lo sgravio presso la;
che aveva pertanto diritto alla restituzione della predetta somma di € CP_2
1.002,52, in quanto somme non dovute e poi oggetto di sgravio.
La società appellante eccepiva preliminarmente la nullità della sentenza per omessa motivazione;
deduceva l'erroneità dell'impugnata sentenza ribadendo la documentata regolarità nei pagamenti dei contributi lavorativi, richiamando in particolare la citata sentenza n. 7359/16 con cui Tribunale CP_ di Napoli aveva annullato l'avviso di addebito n. 37120150012485918000 emesso dall' nei confronti della società; reiterava la fondatezza della domanda risarcitoria per le spese sostenute per la consulente del lavoro. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto.
Lette le note scritte, all'udienza del 14.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per omessa motivazione.
È priva di pregio la doglianza in ordine alla “estrema concisione” della motivazione in diritto dell'impugnata sentenza, essendo chiaro, ad avviso del Collegio, il percorso logico-giuridico che ha condotto il giudicante a rigettare la domanda di I grado, così come risulta agevole l'individuazione del thema decidendum e della causa petendi.
La controversia verte sulla asserita duplicazione del pagamento effettuato dalla società, di €
1.002,52, a titolo di contributi lavorativi relativi al mese di agosto 2014, provata sia dalla sentenza n. 7359/16 del Tribunale di Napoli sia dal successivo sgravio ottenuto della somma di € 1.044,97, CP_ richiesta dall' con il suddetto avviso di addebito n. 37120150012485918000, sempre con riferimento al medesimo periodo. CP_ Afferma parte appellante che, a riprova dell'errore commesso dall' nel richiedere le stesse somme, a seguito dell'ennesimo intervento della consulente del lavoro, l'Istituto aveva annullato il suddetto avviso di addebito “con conseguente rilascio del Durc regolare per i successivi centoventi giorni;
successivamente si è ottenuto anche lo sgravio della suddetta somma presso Equitalia Sud
s.p.a., attualmente , somma versta dalla società ben due volte Controparte_3 ma, ad oggi, non ancora restituita” (cfr. appello, p. 3-4).
Premesso che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, per la fruizione del beneficio necessita - ai sensi dell'art. 1, comma 1175 l. n. 296/2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva
(c.d. Durc). Tale norma statuisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Le modalità di rilascio del Durc (che in questo caso è un c.d. Durc “interno”, valendo esso CP_ nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal comma 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 30 gennaio
2015 (e il previgente D.M. 24 ottobre 2007).
Il D.M. prevede che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso.
La ratio della norma, secondo la Suprema Corte “è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (cfr. Cass. n.
27107/2018).
Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro.
Per giurisprudenza costante, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive
(esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass. 16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall'art. 1, comma 1175 sopra richiamato.
Nel caso in esame, è in discussione il diritto della alla restituzione della somma di € Parte_1
1.002,52, in quanto non dovuta e poi oggetto di sgravio.
Ad avviso del Collegio, nessun onere probatorio incombeva sull'Ente impositore, essendo viceversa unicamente rilevante l'assenza di prova da parte della società in ordine alla sussistenza dell'anzidetto diritto alla restituzione.
Come rilevato dal primo giudice, a fronte degli inviti del 13 e 14 ottobre 2016 a regolarizzare una inadempienza contributiva per il periodo di agosto 2014 pari ad € 999,14, la società provvedeva a versare con l'F24 del 19.1.2017, a compensazione parziale, l'importo dovuto per i contributi, sanzioni ed interessi di € 1.002,52, cioè l'oggetto dell'odierna richiesta di restituzione. Dall'F24 risulta infatti versata la minor somma di € 362,93.
Parte appellante non ha fornito prova dell'effettivo pagamento dell'importo di € 1.002,52. CP_ Né emerge dall'estratto del cassetto previdenziale prodotto in atti, l'avvenuto sgravio relativo ai contributi di agosto 2014.
Lo stesso richiamo alla sentenza n. 7359/2016 del Tribunale di Napoli (r.g. n. 28634/2015), operato dalla appellante, risulta estremamente lacunoso. Il giudice del suddetto procedimento – che annullava l'avviso di addebito n.
37120150012485918000, con il quale veniva richiesto il pagamento di modelli DM10 rettificativi CP_ per il periodo da luglio a settembre 2014, in quanto l' non aveva fornito la prova del proprio credito essendo rimasto contumace - non attesta in alcun modo pagamenti effettuati dalla appellante nell'agosto del 2014.
Peraltro, nell'atto introduttivo del giudizio r.g. n. 28634/2015, la società fa riferimento ad un Durc del 3.7.2015, rilasciato a seguito dell'annullamento di note di rettifiche, ma tale documento non è stato mai depositato dalla istante in nessuna fase del presente giudizio. Non è stata quindi provata la regolarità contributiva né l'effettivo pagamento dell'importo di € 1.002,52 per la causale della lavorazione di un lungometraggio girato a Napoli.
Deve essere altresì respinta la richiesta risarcitoria avanzata in ordine alle spese di consulenza di parte, sostenute dalla ricorrente, non ravvisandosi gli estremi di una condotta negligente da parte dell' . CP_1
In conclusione, la società appellante non ha provato la duplicazione del pagamento di € 1.002,52
e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_ condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' che liquida in complessivi € 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 14.10.2024
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente