TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/01/2026, n. 1666
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Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
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Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
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Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità della CI per interventi di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma in zona omogenea A

    Il Collegio ritiene che l'intervento comporti modifiche alla sagoma dell'edificio, rendendo inapplicabile la CI ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del TUED. Le modifiche, anche se minori, sono sufficienti a integrare la fattispecie che esclude l'utilizzabilità della CI per interventi in zona omogenea A con modifica della sagoma.

  • Rigettato
    Asserita illegittimità dell'esercizio del potere inibitorio e di autotutela

    Il Collegio rileva che la CI era inefficace fin dall'origine in quanto titolo inidoneo a legittimare le opere, escludendo l'applicabilità dell'art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 21-nonies. La presentazione di una CI per un intervento sottratto al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti.

  • Improcedibile
    Sopravvenuto difetto di interesse

    L'atto impugnato è stato adottato ai sensi dell'art. 28 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La sua efficacia è cessata con l'adozione del successivo provvedimento di avvio del procedimento di vincolo culturale, rendendo l'impugnazione improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Inammissibile
    Tardività della notifica del ricorso

    La delibera è stata pubblicata sull'albo pretorio dal 9 luglio al 23 luglio 2024. Il termine per impugnare, pari a sessanta giorni dalla scadenza della pubblicazione, è scaduto il 22 ottobre 2024. Il ricorso, notificato il 4 dicembre 2024, è quindi tardivo.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata

    Poiché il ricorso introduttivo contro il provvedimento inibitorio della CI è stato respinto, anche le censure di illegittimità derivata contro l'ordine di ripristino sono infondate.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative e del principio del legittimo affidamento

    A fronte dell'avvenuta adozione del precedente provvedimento inibitorio e dell'accertamento tecnico sullo stato dei luoghi, l'ordine ripristinatorio costituiva esercizio di un potere repressivo vincolato, per cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne inficia la validità.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'art. 38 del TUED

    La CI era inefficace fin dall'origine, rendendo le opere prive di titolo e inapplicabile l'art. 38 del TUED. Tale disposizione si applica a titoli abilitativi annullati, non a titoli inefficaci.

  • Rigettato
    Mancata acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza ministeriale

    Le disposizioni invocate (art. 19 L.R. Lazio n. 15/08 e art. 37 D.P.R. 380/01) si riferiscono agli interventi di restauro e risanamento conservativo, non alla ristrutturazione edilizia contestata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dello stato di fatiscenza e parziale demolizione dell'immobile

    La Soprintendenza ha considerato lo stato dell'immobile, limitando il vincolo ai prospetti esterni e prevedendo interventi ricostruttivi compatibili. Lo stato di degrado non esclude l'apposizione del vincolo culturale, specialmente se limitato a specifiche parti dell'immobile.

  • Rigettato
    Contraddittorietà dell'azione della Soprintendenza

    Le precedenti note della Soprintendenza attestavano solo l'assenza di vincoli diretti, non una valutazione di merito sul valore culturale. Il giudizio sul rilevante interesse culturale è suscettibile di evoluzione nel tempo.

  • Rigettato
    Genericità e irragionevolezza delle motivazioni a sostegno del vincolo

    La Soprintendenza ha motivato il vincolo sulla base di elementi specifici relativi alla morfologia delle bucature, agli aspetti decorativi dei prospetti e al rapporto con il contesto urbano, ritenendo che tali elementi conferiscano unicità all'edificio e ne aumentino il valore estetico dell'ambito. La presenza di un edificio moderno confinante non inficia la tutela dei tratti caratteristici della zona.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata

    Le doglianze relative alla comunicazione di avvio del procedimento sono state respinte nel merito, rendendo infondato il motivo di illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dello stato di fatiscenza e parziale demolizione dell'immobile

    La Soprintendenza ha considerato lo stato dell'immobile, limitando il vincolo ai prospetti esterni e prevedendo interventi ricostruttivi compatibili. Lo stato di degrado non è ostativo all'apposizione del vincolo, specialmente se limitato alle facciate.

  • Rigettato
    Contraddittorietà dell'azione della Soprintendenza

    Le precedenti note della Soprintendenza non contenevano valutazioni di merito sul valore culturale, ma solo attestazioni sull'assenza di vincoli diretti. Pertanto, non vi è contraddittorietà con il successivo provvedimento di vincolo.

  • Rigettato
    Genericità e irragionevolezza delle motivazioni a sostegno del vincolo

    La Soprintendenza ha fornito motivazioni specifiche relative alle caratteristiche architettoniche delle facciate e al contesto urbano, dimostrando l'unicità e l'importanza culturale dell'edificio per l'ambito in cui si inserisce.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/01/2026, n. 1666
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1666
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo