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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7611 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO RI OM, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Giordano, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 3/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/11/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 7/12/2017, in Caprarica di Lecce (LE); che dalla loro unione CP_1 sono nati due figli: , il 27/07/2010 e il 9/05/2021; che l'unione matrimoniale Per_1 Per_2
è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito, con comparsa depositata in data 25/03/2025, non opponendosi CP_1 alla domanda di separazione personale formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 2/05/2025 sono comparse le parti, le quali, dopo breve discussione, hanno chiesto al Giudice delegato un rinvio al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia.
Per la successiva udienza, svoltasi in data 3/10/2025, i coniugi hanno dichiarato di non essere riusciti a trovare un'intesa; in particolare il resistente ha dichiarato di aderire alle condizioni formulate da parte ricorrente nell'atto introduttivo, fatta eccezione per l'aspetto economico, poiché le condizioni di precarietà in cui egli versa non gli consentono di contribuire attivamente.
Nell'udienza suindicata le parti hanno, inoltre, rinunciato ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che la richiesta formulata delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni formulate nel ricorso introduttivo sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei minori, il Collegio, valutate le condizioni economiche di ambedue le parti e tenuto conto del fatto che attualmente il resistente è ospite presso la Comunità Emmanuel
“Centro Tenda di Abramo”, pone a carico di l'obbligo di versare, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, un importo complessivo pari ad euro 280,00 (140,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo in materia in vigore presso questo Tribunale.
L'esito del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 18/11/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Caprarica di Lecce (LE), il 7/12/2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie C, anno 2017), alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale viene assegnata a , presso la quale saranno Parte_1 prevalentemente collocati i minori;
c) i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi genitori con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé esclusivamente in ambiente protetto – il resistente concorderà, ove ritenga, con i Servizi e il CF competenti l'attivazione dello spazio neutro - ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, con obbligatoria compresenza dei genitori paterni presso la loro abitazione;
d) il Sig. dovrà corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al CP_1 mantenimento dei minori pari ad euro 280,00 complessivi (140,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo in materia vigente presso questo Tribunale;
2) spese compensate;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7611 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO RI OM, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Giordano, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 3/10/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/11/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 7/12/2017, in Caprarica di Lecce (LE); che dalla loro unione CP_1 sono nati due figli: , il 27/07/2010 e il 9/05/2021; che l'unione matrimoniale Per_1 Per_2
è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 si è costituito, con comparsa depositata in data 25/03/2025, non opponendosi CP_1 alla domanda di separazione personale formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 2/05/2025 sono comparse le parti, le quali, dopo breve discussione, hanno chiesto al Giudice delegato un rinvio al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia.
Per la successiva udienza, svoltasi in data 3/10/2025, i coniugi hanno dichiarato di non essere riusciti a trovare un'intesa; in particolare il resistente ha dichiarato di aderire alle condizioni formulate da parte ricorrente nell'atto introduttivo, fatta eccezione per l'aspetto economico, poiché le condizioni di precarietà in cui egli versa non gli consentono di contribuire attivamente.
Nell'udienza suindicata le parti hanno, inoltre, rinunciato ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che la richiesta formulata delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni formulate nel ricorso introduttivo sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei minori, il Collegio, valutate le condizioni economiche di ambedue le parti e tenuto conto del fatto che attualmente il resistente è ospite presso la Comunità Emmanuel
“Centro Tenda di Abramo”, pone a carico di l'obbligo di versare, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, un importo complessivo pari ad euro 280,00 (140,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo in materia in vigore presso questo Tribunale.
L'esito del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 18/11/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Caprarica di Lecce (LE), il 7/12/2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie C, anno 2017), alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale viene assegnata a , presso la quale saranno Parte_1 prevalentemente collocati i minori;
c) i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi genitori con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé esclusivamente in ambiente protetto – il resistente concorderà, ove ritenga, con i Servizi e il CF competenti l'attivazione dello spazio neutro - ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, con obbligatoria compresenza dei genitori paterni presso la loro abitazione;
d) il Sig. dovrà corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al CP_1 mantenimento dei minori pari ad euro 280,00 complessivi (140,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo in materia vigente presso questo Tribunale;
2) spese compensate;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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