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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7799/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il 6 maggio Parte_2
1957 (c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria C.F._2
ZI GH del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo che il
Tribunale di Bologna omologhi la separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza”.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 3 giugno 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 21 ottobre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio ad SS (Perugia) in data 25 maggio 1996 e che dalla loro unione sono nati a Bologna due figli, il 14 agosto 1997, e il Persona_1 Persona_2
12 giugno 2001, entrambi maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti;
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti e confermate all'udienza del 21 ottobre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi sono previsti i trasferimenti immobiliari regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“6) TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Nell'ambito della definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i Signori:
, (c.f. ), nata a [...] il 28 luglio Parte_1 C.F._1
1963, e il signor , (c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
ED AL di AM (Bo) il 6 maggio 1957, presente non solo in proprio ma
2 anche per conto ed in rappresentanza dei figli (c.f. Persona_1
, nata il [...] in [...], residente San Lazzaro C.F._3
di Savena (Bo), Via Gaetano Pilati n. 23, e (c.f. Persona_2
), nato il [...] in [...], residente San C.F._4
ED AL di AM (Bo), Località Rioletta – Pian di Balestra, Via Pian dei
Torli n. 20, in forza di Procura Speciale in data 12 settembre 2025 a ministero del Dott. Notaio in Castiglion dei Pepoli iscritto nel ruolo del Persona_3
Distretto notarile di Bologna, Rep. Gen.n. 34235, procura che sia allega al presente verbale sotto la lettera A); intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione.
- Immobile n. 1 -
Art.1) SE ED TT
La Signora in conseguenza della separazione, con l'emanazione Parte_1
della sentenza di omologa di separazione cede e trasferisce per una metà (1/2) ciascuno ai figli e come sopra Persona_1 Persona_2
rappresentati dal padre che accettano ed acquistano, il diritto Parte_2
di nuda proprietà, riservandosi e costituendo per sé stessa il diritto di usufrutto generale e vitalizio, dell'immobile sito in Comune di San Lazzaro di Savena,
Via Gaetano Pilati n. 23, costituito da un appartamento ai piani terreno e primo con annessi quali pertinenze vani ad uso cantina e lavanderia al piano interrato, un vano ad uso soffitta nel sottotetto, oltre a un vano ad uso autorimessa al piano interrato ed un'area cortiliva in proprietà esclusiva.
Dette unità immobiliari risultano distinte al Catasto Fabbricati del Comune di
San Lazzaro di Savena come segue:
- foglio 24, particelle 976 sub 73 graffato con il sub 77 , , piano T -1-2-S1,
Categoria A/3, classe 4, vani 7,5, superficie catastale mq.107 (escluse aree
3 scoperte mq.88), rendita catastale euro 1.568,74;(appartamento con due vani uso cantina e lavanderia , un vano uso soffitta e con annessa area cortiliva esclusiva)
- foglio 24,particella 976 sub 69,, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq.16, superficie totale mq.16, rendita catastale euro 104,12.(autorimessa)
In confine con beni comuni da più lati, muri perimetrali, salvo altri. avente la comproprietà condominiale delle parti comuni a norma di legge e dei titoli di provenienza
Le suddette unità immobiliari, sono correttamente intestate in Catasto alla parte cedente, e sono raffigurate nelle planimetrie catastali a corredo delle denunce registrate in data 13 dicembre 2000 prot.n.187645, allegate al presente verbale alla lettera B e )C) per quanto riguarda l'appartamento e cantina ). all.D) per quanto riguarda l'autorimessa , tutte da far parte integrante del presente verbale
All'unità immobiliare in oggetto compete tutto quanto meglio indicato nell'atto di provenienza a rogito del Notaio di cui infra. Persona_4
Art. 2) PROVENIENZA
La proprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto di compravendita 13 marzo 2002 del Notaio con sede in Persona_4
Bologna, Rep. n. 26050-4.460 , registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 29 marzo 2002 al n.1426 serie IV e trascritto a Bologna il 2 aprile 2002 al n.15064 reg.gen e n.-10350 reg.part.
Il diritto di nuda proprietà in oggetto viene trasferito con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di fatto in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
4 Art. 3) AR E PO
La Parte cedente garantisce il rilievo delle Parti acquirenti in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio della porzione di immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa di sicurezza vigenti all'epoca della loro collocazione.
Art. 4) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente Signora
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR Parte_1
28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa , incompleta o mendace indicazione dei dati dichiara sotto la propria personale responsabilità :
1. che la costruzione del fabbricato è iniziata dopo l'1 settembre 1967;
2. che i titoli edilizi relativi all'immobile de quo sono regolari e in particolare:
a- che le porzioni immobiliari in oggetto sono state costruite in forza di originaria concessione edilizia rilasciata dal Comune di San Lazzaro di Savena in data
18/7/1997 n. 15327/97 di Prot. Gen. - P.U.T. n. 18004, prorogata fino al 4/1/2002 con apposito provvedimento rilasciato dal suddetto Comune in data 12/12/2000 prot. n. 37217, previo nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici di Bologna in data 6/7/1996 n. 11855 di prot.;
b- che per dette porzioni immobiliari è stata successivamente rilasciata dal
Comune di San Lazzaro di Savena in data 11/8/1998 una concessione edilizia in variante n. 9331/98 di Prot.Gen. - P.U.T. n. 18468, prorogata fino al 4/1/2002,
5 con apposito provvedimento rilasciato dal suddetto Comune in data 12/12/2000 prot. n. 37217, previo nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici di Bologna in data 6/7/1998 n. 8413 – 8179 di prot., con le varianti interne di cui alle Denuncie di Inizio Attività depositate al Comune di San
Lazzaro di Savena in data 14/12/2000 coi numeri 2000/37461 e 2000/37462 di
TO Generale;
c)- che per le porzioni immobiliari in oggetto è stata altresì rilasciata in data 30 novembre 2001 n. 35915 di Prot. Gen. - P.U.T. n. 20709, una concessione edilizia per variante non sostanziale seguita dal parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Bologna rilasciato in data 31 gennaio
2002 n. 1949 di TO Generale, relativamente all'autorizzazione ambientale ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 indicata in detta concessione edilizia.
d)che è stato rilasciato certificato di abitabilità in data 10 maggio 2002 prot.n.14924)
g)- che, eccettuato quanto sopra, l'immobile non ha subito interventi tali da richiedere licenze, concessioni, permessi di costruire, denunce o segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni di inizio lavori o autorizzazioni comunque denominate e che per la stessa non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori.
Art. 5) CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effettidell'art.29 co.1 Bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 e della legge 122/2010 la cedente Signora Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto
a corredo delle denunce registrate in data 13 dicembre 2000 prot.n.187645, allegate al presente verbale alla lettera B).C) e D).
6 - dichiara, e i cessionari Signori e come Persona_1 Persona_2
sopra rappresentati ne prendono atto, che i dati catastali come sopra riportati e le predette planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale,
e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Art. 6) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera E) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile in oggetto, TO .
06729-734623-2025 rilasciato in data 5.9.2025 dal Dott. Ing. Persona_5
quale tecnico abilitato.
La Parte cedente dichiara che tale attestato non è scaduto né decaduto e la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 7) ASSENZA DI MEDIATORE E DI CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) il presente trasferimento viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun
7 corrispettivo, essendosi di ciò tenuto conto negli accordi di separazione ed essendo la cessione della nuda proprietà dell'immobile a favore dei figli maggiorenni non autosufficienti elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è stabilito con espressa reciproca rinuncia a ogni eventuale futura pretesa e/o richiesta.
Art. 8) RINUNCIA ALL' PO LEGALE
La parte cedente Signora rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
Art. 9) EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Art. 10) RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione Parte_1 Parte_2
dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti si danno reciproco atto che detto trasferimento costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessiva regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi e in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio e che è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Art. 11) BENEFICI FISCALI
La Parte venditrice e la Parte acquirente espressamente convengono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 8, del Testo unico sulle imposte sui redditi (DPR 917/1986), che le detrazioni fiscali ad oggi non ancora utilizzate per interventi di ristrutturazione e/o bonus edilizi riguardanti l'unità immobiliare
8 non vengano trasferite ma rimangano in capo ed ad esclusivo vantaggio della cedente Signora Parte_1
Art. 12) R.T.I.
Le parti, di comune accordo, presentano la Relazione Tecnica Integrata relativa all' immobile in oggetto, redatta in data 29.8.2025 a cura del Geom.
[...]
esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori Parte_2
e gli ausiliari.
Art. 13) SPESE
I coniugi concordano e stabiliscono che i costi dell'Auxilium che coadiuva le parti per il presente trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo della
Signora così come saranno a carico della stessa tutte le Parte_1
eventuali spese che dovessero essere sostenute a causa o dipendenza del trasferimento, con impegno a mallevare e tenere indenne il Signor
[...]
da qualsivoglia esborso sul punto. Parte_2
- Immobile n. 2 -
Art.1) SE ED TT
La Signora in conseguenza della separazione, con l'emanazione Parte_1
della sentenza di omologa di separazione cede e trasferisce ai propri figli,il diritto di nuda proprietà in favore , e il diritto di usufrutto Persona_1
per la durata di anni 20 (venti) in favore di , figli entrambi Persona_2
come sopra rappresentati dal padre che accettano ed acquistano, Parte_2
dell'immobile sito in Comune di San ED AL di AM, Località
Rioletta – Pian di Balestra, Via Pian dei Torli s.n.c., costituito da un fabbricato al piano terra e primo piano ad uso abitazione, con annessa area di pertinenza in proprietà esclusiva.
Detta unità immobiliare risulta distinta al Catasto Fabbricati del Comune di San
ED AL di AM come segue:
9 - foglio 50, particella 364 sub 1 ( già 364 graffata con la 367), piano T1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3 , vani 6,5, superficie catastale mq. 122,
Rendita Catastale Euro 553,90;
e nel Catasto Terreni del Comune di San ED AL di AM come segue:
- foglio 50, particella 364, ente urbano, mq.48, senza reddito;
- foglio 50, particella 367, ente urbano, mq.16, senza reddito.
Con la quota indivisa in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'area cortiliva circostante il fabbricato (foglio 50, mappale 365, mq. 2.929, ente urbano, senza reddito).
In confine con parti comuni da più lati, salvo altri. avente la comproprietà per una metà della particella 365 del medesimo foglio 50 ente urbano di mq 2.929 senza reddito
La suddetta unità immobiliare urbana sopra descritta, correttamente intestata in
Catasto alla parte cedente, è esattamente raffigurata nella planimetria a corredo della denuncia registrata in data 23 agosto 2025 prot.BO161429 All F).da far parte integrante del presente verbale
Art. 2) PROVENIENZA
La proprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente in forza dei seguenti titoli:- quanto alla quota di 1/3 (un terzo) per la successione legittima in morte di nato a [...] il [...] Persona_6
e deceduto in data 26 agosto 2015 ( denuncia di successione n.2314 volume 9990 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna II in data 19 luglio 2016 trascritta a Bologna in data 16 settembre 2016 al n.28124 particolare con accettazione tacita in eredità trascritta a Bologna in data 27 aprile 2022 al n.15373 particolare, regolata solo per l'attribuzione di un legato da testamento olografo pubblicato con verbale a rogito del Notaio di Bologna in data 21 settembre Persona_7
2015 rep.n.44353, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna II in data 24 settembre 2015 al n.15784 Serie IT (trascritto a Bologna ai soli fini dell'acquisto
10 del legato in data 24 settembre 2015 al n.26738 particolare )
e quanto alla quota di 2/3 ( due terzi ) con atto di cessione di diritti reali immobiliari a titolo oneroso, a seguito di accordo di mediazione con del CP_1
Notaio dott.ssa Notaio in Medicina in data 12.4.2022 , Rep. n. Persona_8
36153- 9926 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 4 2022 al n.19852 serie IT e trascritto a Bologna in data 27 4 2022 reg.part.15374 - reg gen 21481
Il diritto di nuda proprietà e di usufrutto in oggetto vengono trasferiti con riferimento ai beni descritti a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di fatto in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Art. 3) AR E PO
La Parte cedente garantisce il rilievo delle Parti acquirenti in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio della porzione di immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa di sicurezza .
Art. 4) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente Signora
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR Parte_1
28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria
11 e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa , incompleta o mendace indicazione dei dati dichiara:
1. che la costruzione del fabbricato è iniziata dopo l'1 settembre 1967;
2. che i titoli edilizi relativi all'immobile de quo sono regolari e in particolare:
a- che il fabbricato è stato costruito in forza della licenza edilizia prot.n.504 del
15 febbraio 1968 e della relativa variante prot.n.951 del 5 giugno 1970, con autorizzazione dii abitabilità prot.n.000782 del 13 marzo 1970
b) che in data 3 marzo 2022 è stata presentata telematicamente in sanatoria CP_2
prot.n.1778/2022 del 26 marzo 2022;
c- che in data 29 aprile 2022 prot.n.3532è stata depositata con deposito Per_9
sismico con fine lavori in data 23.12.2023
e deposito sismico prot.n.3114 del 14 aprile 2022 e con dichiarazione di fine lavori prot.n.9577 del 29.11.2023
c) che in data 14.4.2022 prot.n.3114 è stata depositata Scia per cambio d'uso con proroga fine lavori prot.n.1553 del 22.2.2025 al 14.4.2026 con rilascio di abitabilità a fine lavori d che, eccettuato quanto sopra, l'immobile non ha subito interventi tali da richiedere licenze, concessioni, permessi di costruire, denunce o segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni di inizio lavori o autorizzazioni comunque denominate e che per la stessa non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori.
Art. 5) CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.29 co.1 Bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 e della legge 122/2010 la cedente Signora Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria catastale depositata in Catasto
12 a corredo della denuncia registrata in data 23 agosto 2025 prot..n.BO161429, allegata al presente verbale alla lettera F).
- dichiara, e i cessionari Signori e come Persona_1 Persona_2
sopra rappresentati ne prendono atto, che i dati catastali come sopra riportati e la predetta planimetria sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale,
e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Art. 6) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera G) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile in oggetto, TO n.
06729-732611-2025 rilasciato in data 3.9.2025 dal Dott. Ing. Persona_5
quale tecnico abilitato.
La Parte cedente dichiara che tale attestato non è scaduto né decaduto e la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 7) ASSENZA DI MEDIATORE E DI CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
13 a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) il presente trasferimento viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, essendosi di ciò tenuto conto negli accordi di separazione ed essendo la cessione dell'usufrutto e della nuda proprietà in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è stabilito con espressa reciproca rinuncia a ogni eventuale futura pretesa e/o richiesta.
Art. 8) RINUNCIA ALL' PO LEGALE
La parte cedente Signora rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
Art. 9) EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Art. 10) RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione Parte_1 Parte_2
dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti si danno reciproco atto che detto trasferimento costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessiva regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi e in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio e che è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Art. 11) BENEFICI FISCALI
La cedente Signora e i cessionari in diritto di nuda proprietà ed Parte_1
14 usufrutto ventennale Signori e Persona_1 Persona_2
espressamente convengono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 8, del Testo unico sulle imposte sui redditi (DPR 917/1986), che le detrazioni fiscali ad oggi non ancora utilizzate per interventi di ristrutturazione e/o bonus edilizi riguardanti l'unità immobiliare non vengano trasferite ma rimangano in capo ed ad esclusivo vantaggio della cedente Signora
[...]
Pt_1
Art. 12) R.T.I.
Le parti, di comune accordo, presentano la Relazione Tecnica Integrata relativa all' immobile in oggetto, redatta in data 29.8.2025 a cura del Geom.
[...]
esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori Parte_2
e gli ausiliari.
Art. 13) SPESE
I coniugi concordano e stabiliscono che i costi dell'Auxilium che coadiuva le parti per il presente trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo della
Signora così come saranno a carico della stessa tutte le Parte_1
eventuali spese che dovessero essere sostenute a causa o dipendenza del trasferimento, con impegno a mallevare e tenere indenne il Signor
[...]
da qualsivoglia esborso sul punto”; Parte_2
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative ai trasferimenti immobiliari e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dei trasferimenti immobiliari concordati dai ricorrenti, in conformità al TO sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 29 settembre 2025);
15 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 28 luglio 1963 e nato a [...] Parte_2
(Bologna) il 6 maggio 1957, i quali hanno contratto matrimonio ad SS (Perugia) il 25 maggio 1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SS al n. 47, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1996;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SS di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi, con l'obbligo del mutuo rispetto, vivranno separati, come già è ora. La
Signora rimarrà nella casa coniugale in San Lazzaro di Savena Parte_1
(Bo), Via Gaetano Pilati n. 23, Int. 2, immobile di sua esclusiva proprietà, mentre il Signor si è già trasferito altrove, di fatto in San ED Parte_2
AL di AM (Bo), Via Marconi n. 11, indirizzo di attuale residenza che si impegna a comunicare e formalizzare presso il competente Ufficio dello Stato
Civile;
2) il marito Signor ha già provveduto a prelevare dalla casa Parte_2
coniugale sita in San Lazzaro di Savena (Bo), Via Gaetano Pilati n. 23, i propri indumenti, il vestiario, i propri effetti personali e tutto quanto di sua esclusiva proprietà;
3) il mobilio, gli arredi, le suppellettili e tutto quanto si trova oggi nella casa coniugale è riconosciuto e dichiarato da entrambi i coniugi di esclusiva proprietà
16 della Signora esclusa e rinunciata qualsiasi richiesta e pretesa Parte_1
da parte del Signor Parte_2
4) i coniugi dichiarano di avere ciascuno reddito proprio e così rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta o pretesa economica a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
5) tenuto anche conto dell'età dei figli, 28 anni e 23, e della Per_1 Per_2
circostanza che è imminente la loro autonomia economica – si è Per_1
laureata il 10 ottobre 2025 mentre inizierà a breve una propria attività Per_2
autonoma nell'immobile in Rioletta, i ricorrenti provvederanno ciascuno al mantenimento ordinario dei figli per il tempo di permanenza di questi presso ciascuno di loro. Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, il tutto, per definizione e regolamentazione, come da “TO sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” in vigore avanti Codesto
Tribunale.
6) TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Nell'ambito della definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i Signori:
, (c.f. ), nata a [...] il 28 luglio Parte_1 C.F._1
1963, e il signor , (c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
ED AL di AM (Bo) il 6 maggio 1957, presente non solo in proprio ma anche per conto ed in rappresentanza dei figli (c.f. Persona_1
, nata il [...] in [...], residente San Lazzaro C.F._3
di Savena (Bo), Via Gaetano Pilati n. 23, e (c.f. Persona_2
), nato il [...] in [...], residente San C.F._4
ED AL di AM (Bo), Località Rioletta – Pian di Balestra, Via Pian dei
17 Torli n. 20, in forza di Procura Speciale in data 12 settembre 2025 a ministero del Dott. Notaio in Castiglion dei Pepoli iscritto nel ruolo del Persona_3
Distretto notarile di Bologna, Rep. Gen.n. 34235”, “intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione”. “- Immobile n. 1 – “La Signora in Parte_1
conseguenza della separazione, con l'emanazione della sentenza di omologa di separazione cede e trasferisce per una metà (1/2) ciascuno ai figli Per_1
e come sopra rappresentati dal padre
[...] Persona_2 [...]
che accettano ed acquistano, il diritto di nuda proprietà, riservandosi Parte_2
e costituendo per sé stessa il diritto di usufrutto generale e vitalizio, dell'immobile sito in Comune di San Lazzaro di Savena, Via Gaetano Pilati
n. 23, costituito da un appartamento ai piani terreno e primo con annessi quali pertinenze vani ad uso cantina e lavanderia al piano interrato, un vano ad uso soffitta nel sottotetto, oltre a un vano ad uso autorimessa al piano interrato ed un'area cortiliva in proprietà esclusiva. Dette unità immobiliari risultano distinte al Catasto Fabbricati del Comune di San Lazzaro di Savena come segue: - foglio
24, particelle 976 sub 73 graffato con il sub 77 , , piano T-1-2-S1, Categoria
A/3, classe 4, vani 7,5, superficie catastale mq.107 (escluse aree scoperte mq.88), rendita catastale euro 1.568,74;(appartamento con due vani uso cantina e lavanderia , un vano uso soffitta e con annessa area cortiliva esclusiva) - foglio
24,particella 976 sub 69,, piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq.16, superficie totale mq.16, rendita catastale euro 104,12.(autorimessa) In confine con beni comuni da più lati, muri perimetrali, salvo altri. avente la comproprietà
delle parti comuni a norma di legge e dei titoli di provenienza”. CP_3
“Le parti” “dichiarano che” “il presente trasferimento viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, essendosi di ciò tenuto conto negli accordi di separazione ed essendo la cessione della nuda proprietà dell'immobile a favore
18 dei figli maggiorenni non autosufficienti elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è stabilito con espressa reciproca rinuncia a ogni eventuale futura pretesa e/o richiesta”. “La parte cedente Signora rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del Parte_1
presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa” della separazione.
“I coniugi concordano e stabiliscono che i costi dell'Auxilium che coadiuva le parti per il presente trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo della
Signora così come saranno a carico della stessa tutte le Parte_1
eventuali spese che dovessero essere sostenute a causa o dipendenza del trasferimento, con impegno a mallevare e tenere indenne il Signor
[...]
da qualsivoglia esborso sul punto”. Parte_2
“- Immobile n. 2 –“ “La Signora in conseguenza della Parte_1
separazione, con l'emanazione della sentenza di omologa di separazione cede e trasferisce ai propri figli,il diritto di nuda proprietà in favore Per_1
, e il diritto di usufrutto per la durata di anni 20 (venti) in favore di
[...]
, figli entrambi come sopra rappresentati dal padre Persona_2 [...]
che accettano ed acquistano, dell'immobile sito in Comune di San Parte_2
ED AL di AM, Località Rioletta – Pian di Balestra, Via Pian dei
Torli s.n.c., costituito da un fabbricato al piano terra e primo piano ad uso abitazione, con annessa area di pertinenza in proprietà esclusiva. Detta unità immobiliare risulta distinta al Catasto Fabbricati del Comune di San ED
AL di AM come segue: - foglio 50, particella 364 sub 1 ( già 364 graffata con la 367), piano T1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3 , vani 6,5, superficie catastale mq. 122, Rendita Catastale Euro 553,90; e nel Catasto
Terreni del Comune di San ED AL di AM come segue:
19 - foglio 50, particella 364, ente urbano, mq.48, senza reddito;
- foglio 50, particella 367, ente urbano, mq.16, senza reddito. Con la quota indivisa in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'area cortiliva circostante il fabbricato (foglio 50, mappale 365, mq. 2.929, ente urbano, senza reddito). In confine con parti comuni da più lati, salvo altri. avente la comproprietà per una metà della particella 365 del medesimo foglio 50 ente urbano di mq 2.929 senza reddito”.
“Le parti” “dichiarano che” “il presente trasferimento viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, essendosi di ciò tenuto conto negli accordi di separazione ed essendo la cessione dell'usufrutto e della nuda proprietà in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è stabilito con espressa reciproca rinuncia a ogni eventuale futura pretesa e/o richiesta”. “La parte cedente Signora rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti Parte_1
attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”.
“I coniugi concordano e stabiliscono che i costi dell'Auxilium che coadiuva le parti per il presente trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo della
Signora così come saranno a carico della stessa tutte le Parte_1
eventuali spese che dovessero essere sostenute a causa o dipendenza del trasferimento, con impegno a mallevare e tenere indenne il Signor
[...]
da qualsivoglia esborso sul punto”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, Parte_2
previsto nel verbale dell'udienza del 21 ottobre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“7) i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni e qualsiasi rapporto e pertanto di nulla avere più reciprocamente a rivendicare o a pretendere, avendo provveduto prima di ora e qui in sede di separazione a definire ogni questione –
20 patrimoniale e non, anche non conseguente e/o afferente al rapporto coniugale - con reciproca e definitiva soddisfazione.
8) i ricorrenti coniugi concordano di volere le spese legali compensate tra loro”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 21 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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