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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/12/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2334/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO
Il GOP, avv. Chiara Malerba, all'udienza del 19/12/2025, nella causa civile in epigrafe indicata,
Considerato che
-con decreto, debitamente comunicato alle parti mediante inserimento nel fascicolo telematico, si disponeva che l'udienza dovesse tenersi a trattazione scritta;
- le parti hanno fatto pervenire, per via telematica, note scritte con cui chiedevano che la causa fosse decisa;
-letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Decide la causa come da sentenza allegata a verbale di udienza.
Potenza, li 24/12/2025
Il GOP
Avv. Chiara Malerba
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2334/2020 del ruolo generale affari contenziosi in data 01/10/2020 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 19/12/2025 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Raffaele Pettorusso, come da mandato Parte_1 in atti parte opponente contro nella Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
LI, giusta procura in atti
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 594/2020, R.G. n. 1695/2020, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della ingiungeva ad Controparte_1 esso opponente il pagamento della somma di € 31.093,98, oltre agli interessi legali dalla maturazione
2 del credito al soddisfo, dovuta a saldo del corrispettivo per l'acquisto della merce di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
Eccepiva l'opponente in via preliminare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa attestazione di conformità delle copie notificate;
sempre in via preliminare la intervenuta prescrizione del credito;
nel merito contestava la sussistenza del credito avendo provveduto a pagare la merce a mezzo di n. 2 assegni portanti rispettivamente la somma di € 11.362,00 e di € 11.110,53, mentre la residua somma non era dovuta per non aver acquistato alcuna merce dalla società opposta.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, con conseguente condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 24/2/2021 si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari atteso che quanto alla
[...] mancata attestazione della conformità delle copie notificate del ricorso e decreto ingiuntivo la stessa era priva di fondamento essendo stata, nella relata di notifica, attestata la conformità degli atti alle copie prelevate dal fascicolo telematico, quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa era infondata essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione che produceva;
nel merito chiedeva il rigetto della opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria, disconoscendo la valenza probatoria delle matrici degli assegni prodotti dall'opponente e contestando di aver ricevuto la somma indicata su tali matrici;
in ogni caso dalla documentazione prodotta in sede di procedimento monitorio e da quella ulteriore che produceva nel presente giudizio, poteva rilevarsi la sussistenza della pretesa creditoria.
Con ordinanza del 30/4/2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 11.565,00, essendo stata fornita per tale somma prova della consegna della merce al , come da documenti dallo stesso sottoscritti, nonché ammessi i Pt_1 mezzi di prova richiesti dalla società opposta.
Espletata l'istruttoria, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, veniva rinviata al 19/12/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con autorizzazione alle parti al deposito di note conclusive e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e
3 regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova
4 dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Va, in via preliminare, esaminata l'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità del ricorso e decreto ingiuntivo notificati, che va rigettata atteso che, come si rileva dalla relata di notifica di tali atti, viene espressamente attestata la conformità delle copie informatiche agli originali estratti dal fascicolo telematico iscritto al n. 1695/2020 R.G.
Ugualmente priva di fondamento l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, essendo stata fornita prova della intervenuta interruzione del termine decennale di prescrizione.
Passando al merito, dalla cospicua documentazione prodotta e dalla istruttoria espletata devesi pervenire alla decisione che il creditore opposto abbia fornito la prova non solo della fonte negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento.
Il teste escusso all'udienza del 19/5/2023, sig. della cui attendibilità non è dato Testimone_1 dubitare, dopo aver precisato di aver lavorato quale agronomo per la , nel Controparte_2 periodo indicato nelle fatture mostrategli (dall'anno 2000 al 2005), confermava che la merce riportata nelle fatture e nei documenti di trasporto, mostrati, fosse stata regolarmente fornita al sig. Parte_1
, titolare dell'omonima azienda agricola.
[...]
Va altresì, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 232 c.p.c., valutato il comportamento processuale delle parti e in particolare la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito da una parte all'altra; nel caso di specie, la mancata ingiustificata presentazione dell'opponente a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, in forza delle norme sopra richiamate, va valutata quale conferma dei fatti dedotti da parte opposta.
5 Le generiche contestazioni dell'opponente, la quale non ha fornito alcuna prova neppure in ordine alla presunta consegna degli assegni, di cui è stata fornita solo copia delle matrici, tra l'altro illeggibili, a fronte delle contestazioni e disconoscimento della società opposta in ordine alla somma portata dai predetti assegni nonché a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, devono considerarsi insufficienti a fondare la opposizione.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito;
in altri termini l'opponente, in qualità di debitore, è tenuto a contestare attivamente il decreto. (Trib. Perugia sent. n. 1774/2019; Trib. Napoli sent. n.
4082/2016; Trib. Milano sent. 2312/2020)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione avanzata, in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 594/2020- R.G. 1695/2020, emesso dal Tribunale di Potenza, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 così provvede:
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna al rimborso delle spese di giudizio in favore della società opposta, che Parte_1 liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19/12/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Così deciso in Potenza, li 24/12/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO
Il GOP, avv. Chiara Malerba, all'udienza del 19/12/2025, nella causa civile in epigrafe indicata,
Considerato che
-con decreto, debitamente comunicato alle parti mediante inserimento nel fascicolo telematico, si disponeva che l'udienza dovesse tenersi a trattazione scritta;
- le parti hanno fatto pervenire, per via telematica, note scritte con cui chiedevano che la causa fosse decisa;
-letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Decide la causa come da sentenza allegata a verbale di udienza.
Potenza, li 24/12/2025
Il GOP
Avv. Chiara Malerba
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2334/2020 del ruolo generale affari contenziosi in data 01/10/2020 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 19/12/2025 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Raffaele Pettorusso, come da mandato Parte_1 in atti parte opponente contro nella Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio
LI, giusta procura in atti
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 594/2020, R.G. n. 1695/2020, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della ingiungeva ad Controparte_1 esso opponente il pagamento della somma di € 31.093,98, oltre agli interessi legali dalla maturazione
2 del credito al soddisfo, dovuta a saldo del corrispettivo per l'acquisto della merce di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
Eccepiva l'opponente in via preliminare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa attestazione di conformità delle copie notificate;
sempre in via preliminare la intervenuta prescrizione del credito;
nel merito contestava la sussistenza del credito avendo provveduto a pagare la merce a mezzo di n. 2 assegni portanti rispettivamente la somma di € 11.362,00 e di € 11.110,53, mentre la residua somma non era dovuta per non aver acquistato alcuna merce dalla società opposta.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, con conseguente condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 24/2/2021 si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari atteso che quanto alla
[...] mancata attestazione della conformità delle copie notificate del ricorso e decreto ingiuntivo la stessa era priva di fondamento essendo stata, nella relata di notifica, attestata la conformità degli atti alle copie prelevate dal fascicolo telematico, quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa era infondata essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione che produceva;
nel merito chiedeva il rigetto della opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria, disconoscendo la valenza probatoria delle matrici degli assegni prodotti dall'opponente e contestando di aver ricevuto la somma indicata su tali matrici;
in ogni caso dalla documentazione prodotta in sede di procedimento monitorio e da quella ulteriore che produceva nel presente giudizio, poteva rilevarsi la sussistenza della pretesa creditoria.
Con ordinanza del 30/4/2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 11.565,00, essendo stata fornita per tale somma prova della consegna della merce al , come da documenti dallo stesso sottoscritti, nonché ammessi i Pt_1 mezzi di prova richiesti dalla società opposta.
Espletata l'istruttoria, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, veniva rinviata al 19/12/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con autorizzazione alle parti al deposito di note conclusive e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn.
7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e
3 regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr.
Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova
4 dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Va, in via preliminare, esaminata l'eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità del ricorso e decreto ingiuntivo notificati, che va rigettata atteso che, come si rileva dalla relata di notifica di tali atti, viene espressamente attestata la conformità delle copie informatiche agli originali estratti dal fascicolo telematico iscritto al n. 1695/2020 R.G.
Ugualmente priva di fondamento l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, essendo stata fornita prova della intervenuta interruzione del termine decennale di prescrizione.
Passando al merito, dalla cospicua documentazione prodotta e dalla istruttoria espletata devesi pervenire alla decisione che il creditore opposto abbia fornito la prova non solo della fonte negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento.
Il teste escusso all'udienza del 19/5/2023, sig. della cui attendibilità non è dato Testimone_1 dubitare, dopo aver precisato di aver lavorato quale agronomo per la , nel Controparte_2 periodo indicato nelle fatture mostrategli (dall'anno 2000 al 2005), confermava che la merce riportata nelle fatture e nei documenti di trasporto, mostrati, fosse stata regolarmente fornita al sig. Parte_1
, titolare dell'omonima azienda agricola.
[...]
Va altresì, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 232 c.p.c., valutato il comportamento processuale delle parti e in particolare la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito da una parte all'altra; nel caso di specie, la mancata ingiustificata presentazione dell'opponente a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, in forza delle norme sopra richiamate, va valutata quale conferma dei fatti dedotti da parte opposta.
5 Le generiche contestazioni dell'opponente, la quale non ha fornito alcuna prova neppure in ordine alla presunta consegna degli assegni, di cui è stata fornita solo copia delle matrici, tra l'altro illeggibili, a fronte delle contestazioni e disconoscimento della società opposta in ordine alla somma portata dai predetti assegni nonché a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, devono considerarsi insufficienti a fondare la opposizione.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito;
in altri termini l'opponente, in qualità di debitore, è tenuto a contestare attivamente il decreto. (Trib. Perugia sent. n. 1774/2019; Trib. Napoli sent. n.
4082/2016; Trib. Milano sent. 2312/2020)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione avanzata, in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 594/2020- R.G. 1695/2020, emesso dal Tribunale di Potenza, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dal sig. nei confronti della Parte_1 [...]
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 così provvede:
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna al rimborso delle spese di giudizio in favore della società opposta, che Parte_1 liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19/12/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Così deciso in Potenza, li 24/12/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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