Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni Presidente-
2) dott. Carmine Esposito
- Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1645 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio contezioso-
scioglimento del matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso giusta procura Parte 1 C.F. 1
in atti dall'avv. Luciana Petrella e domiciliato presso il suo studio in Bologna.
Viale XII Giugno nr. 7;
ricorrente
E
rappresentata e difesa giusta Controparte 1 C.F. 2
procura in atti dall'avv. Caterina Caterino del foro di Bologna;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania, interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ER parte ricorrente come da nota del 14.11.2024 qui da intendersi integralmente richiamata. ER parte resistente, la signora CP 1 come da nota depositata in data 14.11.2024. La causa veniva, quindi, riservata in decisione con
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.12.2021, l'odierna parte ricorrente, il sig. Pt 1
[...] adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio il 12.06.2014 con la signora Controparte_1 ; che dalla loro unione nasceva una figlia, Per 1 in data 17.10.2012; che pendeva dinanzi al Tribunale
,
di Bologna giudizio di separazione giudiziale, promosso dallo stesso ricorrente, ove nelle more è stata adottata pronuncia parziale sul solo status resa in data
21.03.2021; che ritenuti sussistenti i presupposti di legge per addivenire allo scioglimento del matrimonio civile, concludeva affinchè l'intestato Tribunale disponesse l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, in Ogliastro Cilento e regolamentazione del calendario di visita del genitore non collocatario;
disporre a carico del padre per il mantenimento della figlia minore la somma di €. 250,00 ovvero la maggiore o minore somma determinata secondo giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e autosufficienti, con vittoria di spese di lite. conFissata udienza presidenziale, si costituiva la signora Controparte_1 comparsa del 21.2.2022, la quale non opponendosi alla domanda sullo scioglimento del matrimonio, chiedeva disporre che la figlia minore Per 1 fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, collocandola presso la casa materna, in Ogliastro Cilento, via Visconti n. 41 (SA) “disponendosi che la responsabilità genitoriale sulla figlia venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e che le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale ER_1 si troverà di volta in volta. 3) disporre che il signor Parte 1 veda e tenga seco la figlia minore 6 giorni al mese (dal lunedì dopo la scuola alla domenica sera fino alle ore 20.00), in Ogliastro durante il periodo scolastico se in presenza, prendendola e riportandola presso l'abitazione della madre;
in via alternativa che il signor Parte 1 veda e tenga seco la figlia minore a weekend alterni (dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera) prendendola e riportandola presso l'abitazione della madre;
4) disporre che il signor Parte 1 rascorra con la figlia minore sette giorni durante le vacanze di Natale, dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 1 gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale alternata con la madre;
sei giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
5) disporre che il signor Parte_1 tenga seco la figlia, per le vacanze estive, 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, previo accordo con la madre, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
6) disporre che il signor Pt 1
[...] contribuisca al mantenimento della figlia ER_1 fintanto che la stessa non و
raggiunga l'autosufficienza economica, con il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
7) disporre a carico del signor Parte 1 e a favore della signora
Controparte_1 assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, pari ad € 500,00
(cinquecento/00), mensili, o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat”. Con vittoria di spese, competenze e onorari e con ogni riserva nel merito e in istruttori.
All'esito della udienza di comparizione, il Presidente f.f, confermava le statuizioni di cui al provvedimento presidenziale adottato dal Tribunale di Bologna e rese nel giudizio di separazione, fissando udienza di prima comparizione dinanzi al giudice istruttore.
Il suddetto provvedimento veniva nelle more reclamato dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno e, per l'effetto, riformato con rideterminazione del contributo economico nella misura di €. 350,00 mensile e regolamentazione del calendario di visita nei termini che seguono: "statuisce in tema di diritto di visita che la minore starà con il padre ad Ogliastro Cilento una volta al mese dal giovedì alla domenica, che il periodo natalizio è ripartito in due periodi 23 dicembre- 30 dicembre/31 dicembre- 6 gennaio e che in via alternata durante tali periodi la figlia starà con la madre e con il padre;
che durante le vacanze scolastiche pasquali la figlia starà un anno con la madre e un anno con il padre;
che durante l'estate il padre terrà con sé la figlia 15 giorni a luglio e 15 giorni agosto;
che a Natale, a Pasqua - laddove di spettanza- e nel periodo estivo il padre è facoltizzato a portare la minore nel suo attuale luogo di residenza;
conferma nel resto l'ordinanza presidenziale". Veniva, poi, emessa sentenza sul solo status dall'intestato Tribunale su richiesta congiunta delle parti (sentenza nr. 657/2023) e, previa rimessione della causa sul ruolo, concessi i termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c. per le richieste istruttorie.
All'esito, ritenuta la causa sufficientemente istruita e superfluo ogni ulteriore accertamento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione con provvedimento del 20.11.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale n. 657/2023 pubblicata il 21.07.2023, lo scioglimento del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi solo sulle questioni relative all'affidamento della figlia minore, ER 1 , e sulle statuizioni di carattere economico tenuto conto del thema decidendum come cristallizzato dagli scritti difensivi conclusivi.
Deve, altresì, darsi atto che al momento dell'introduzione del presente giudizio, risulta allegato pendesse giudizio di separazione giudiziale fra le odierne parti in causa (R.G. 9762/2020 Tribunale di Bologna) di cui non si conoscono gli esiti non avendo le parti prodotto la sentenza definitiva del suddetto giudizio.
Ad ogni buon conto, si ritiene che tale circostanza non osti alla presente pronuncia atteso che la contemporanea pendenza pone solo questioni di coordinamento di diritto intertemporale, quanto alla determinazione del quantum del contributo economico.
Questo Tribunale condivide ed applica l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui 'dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 1. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriale (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio' (Tribunale di Milano,
26.2.2016, edita).
Sempre in rito, si ritiene che non si ravvisa la necessità di un approfondimento istruttorio pure sollecitato dalle parti con reciproche richieste di esibizione, atteso che nel presente giudizio sono stati allegati e prodotti gli esiti dell'indagine di polizia Tributaria in ordine alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale di entrambe le parti, oltre ad una relazione dei SS territorialmente competenti, entrambi approfondimenti disposti dal Tribunale competente per la separazione fra le medesime parti per cui ampiamente utilizzabili in questa sede. Né, del resto emergono alla luce delle allegazioni delle parti elementi idonei a ritenere che gli stessi non siano più attuali e necessitino di un aggiornamento.
2. Sull'affidamento della minore ER 1 (nata α Bologna il
17.10.2012)
Ciò premesso, in ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi della minore, va premesso che non vi è contrasto in merito alla scelta dell'affido che entrambi vogliono condiviso, sebbene, siano emerse nel corso del giudizio evidenti criticità in ordine alla regolamentazione del calendario di visita del genitore non collocatario, il sig. Parte 1
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: "alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n.
16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che:" Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario ( cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che
"Sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli" (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia conforme all'interesse della minore. Né del resto, dalla relazione dei SS datata 1.04.2022 richiesta dal
Tribunale di Bologna e acquisita agli atti del presente procedimento, sono emersi elementi ostativi al criterio preferenziale dell'affido condiviso e che impongano un maggiore approfondimento.
Deve, inoltre, confermarsi il collocamento presso la madre, attualmente residente in [...].
3. Sulla regolamentazione del calendario di visita
Un aspetto su cui appare permanere un certo contrasto fra le parti è la regolamentazione del calendario di visita. Le statuizioni allo stato vigenti, sono quelli risultanti dal provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Salerno in data
28.09.2022 in forza del quale “la minore starà con il padre ad Ogliastro Cilento una volta al mese dal giovedì alla domenica, che il periodo natalizio è ripartito in due periodi 23 dicembre- 30 dicembre/31 dicembre- 6 gennaio e che in via alternata durante tali periodi la figlia starà con la madre e con il padre;
che durante le vacanze scolastiche pasquali la figlia starà un anno con la madre e un anno con il padre;
che durante l'estate il padre terrà con sé la figlia 15 giorni a luglio e 15 giorni agosto;
che a Natale, a Pasqua - laddove di spettanza- e nel periodo estivo il padre è facoltizzato a portare la minore nel suo attuale luogo di residenza".
La difesa del sig. Pt 1 insiste su una modifica di tali statuizioni conformemente a quanto stabilito in sede di separazione e recepito in fase presidenziale (tramite il rinvio alle condizioni di cui al provvedimento presidenziale del Tribunale di
Bologna del 12.12.2020 e integrato dall'ordinanza dell'1.07.2021) ai sensi del quale durante le vacanze natalizie anche a Malalbergo per dieci giorni e precisamente dalle 15.00 del 21 dicembre alle 20.00 del 31 gennaio o dalle 16.00 del 27 dicembre alle 20.00 del 6 gennaio e per il 2022 dal 27 dicembre al 9 gennaio, durante la Pasqua anche a Malalbergo, durante le vacanze estive per sette settimane e ogni quarantacinque giorni doveva stare sei giorni con il padre”. Parte resistente, invece, insiste sulla conferma di quanto statuito in sede di reclamo.
Ritiene il Tribunale che in ordine al diritto-dovere del padre di frequentare la figlia, vada adottato un calendario adeguato ad assicurare sempre fatti salvi eventuali accordi diversi dei genitori - un'equilibrata partecipazione del genitore non convivente alla vita quotidiana della minore tenuto conto della lontananza del padre e che tenga in debito conto la considerazione dell'età raggiunta allo stato da ER 1 di circa 13 anni, circostanza che le consente anche progressivamente di viaggiare autonomamente, seppur nel rispetto degli impegni scolastici che escludono che la minore possa assentarsi da scuola per un periodo continuativo di 6 giorni ogni 45 giorni.
Alla luce di tale circostanza ritiene il Tribunale che il regime vigente possa modificarsi nel senso che “Salvo diverso accordo fra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé presso la propria residenza attuale, la figlia un week-end ogni due mesi dal venerdì alla domenica e con impegno del padre condurla in Malalbergo
(BO) dopo averla prelevata da scuola e per poi riportarla presso il domicilio materno entro la domenica sera, sempre nel pieno rispetto degli impegni scolastici. A tale week-end in cui il padre è autorizzato a condurre la figlia con sé presso il suo attuale domicilio si alterna un week end al mese in cui la minore, conformemente al calendario di visita vigente, starà con il padre ad Ogliastro Cilento dal giovedì alla domenica. Durante le feste natalizie la minore trascorrerà con i genitori le vacanze ripartite in due periodi 23 dicembre- 30 dicembre/31 dicembre- 6 gennaio, operando il criterio dell'alternanza; durante, invece, le vacanze scolastiche pasquali la figlia starà un anno con la madre e un anno con il padre;
durante l'estate la minore trascorrerà, nel mese di giugno, dopo la chiusura della scuola, un periodo continuativo di giorni quindici con il padre (dal 15 al 30 giugno); 15 giorni a luglio e 15 giorni agosto, con periodi da concordare entro il 31 maggio dell'anno in corso. Si precisa che a Natale, a Pasqua - laddove di spettanza- e nel periodo estivo il padre è facoltizzato a portare la minore nel suo attuale luogo di residenza.
In tutti i casi di spostamenti della minore o il padre andrà a prendere la minore per condurla presso la propria residenza attuale, oppure, con l'accordo delle parti la minore potrà viaggiare da sola con l'assistenza prevista per i minori (in aereo o treno) sempre a spese del sig. Parte 1 o con la compagnia di un familiare".
4. Sulla determinazione del contributo economico per il mantenimento di ER 1
Altro aspetto su cui vi è contrasto fra le odierne parti in causa, è l'entità del contributo dovuto dal sig. Pt1 per il mantenimento della figlia minore, Per 1
,
convivente con la madre.
Come è noto, quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2020, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza dello stesso presso il padre che vive in provincia di Bologna con un esercizio evidentemente discontinuo del calendario di visita (un week end al mese),
e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del ricorrente, va evidenziato che lo stesso nel ricorso ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche. Tali allegazioni risultano specificamente contestate dalla controparte la quale insiste sulla circostanza che le capacità della controparte siano di fatto maggiori e di fatto occultate per sottrarsi ad un maggiore impegno economico.
Ed in effetti, come opportunamente sottolineato dalla Corte di Appello di Salerno in sede di reclamo, le risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento di separazione sono significative nel senso di far ritenere che la situazione reddituale del ricorrente, il sig. sia più florida di Pt 1
quella dedotta;
rilevano, in particolare, gli investimenti effettuati a favore di una società costituita nel 2021 e di cui egli risulta amministratore unico.
In definitiva, tenuto conto della capacità reddituale del sig. Pt_1 dell'età
raggiunta dalla minore e delle sue accresciute esigenze rispetto all'epoca della separazione, unitamente ai ridottissimi tempi di permanenza con il genitore non collocatario, va confermato il contributo mensile di €. 350,00 determinato dalla
Corte d'Appello non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che il predetto importo non sia sostenibile dal ricorrente. Detta somma andrà corrisposta alla signora Controparte 1 entro e non oltre,
,
il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura Parte 2
le spese straordinarie per la figlia, purchè del 50%, alla signora Controparte_1
documentate.
5. Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970
E' appena il caso di precisare in merito alla suddetta domanda che sebbene avanzata in occasione degli atti introduttivi, che la stessa in sede di comparsa conclusionale è stata formalmente abbandonata e rinunciata dalla resistente (cfr. comparsa conclusionale depositata in data 18.1.2025). Il Tribunale quindi nulla deve statuire in merito.
6. sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile dopo la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, così provvede:
. Affida la figlia minore ER_1 (nata in [...] il [...]) ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e prevede, quale regime frequentazione del padre con la figlia, quello di cui alla parte motiva, modificando parzialmente le statuizioni allo stato vigenti;
• Pone a carico di Parte 1 l'obbligo di corrispondere a CP_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €.
[...]
350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
Pone a carico di Parte 1 l'obbligo di contribuire nella misura del 50%,
alle spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie per la figlia, purché concordate e debitamente documentate
Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, all'esito della camera di consiglio del 10.3.2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni