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1 agosto 1974
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6 aprile 1987
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24 gennaio 2006
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Art. 21. Sanzioni disciplinari
Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi; ((14)) 2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10 , 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 ;
3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16;
5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.
6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3 , 4 , 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa.
Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
b) nella censura per i casi di maggiore gravita';
c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il n. 1 del comma 1 presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi; ((14)) 2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10 , 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 ;
3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16;
5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.
6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3 , 4 , 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa.
Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
b) nella censura per i casi di maggiore gravita';
c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il n. 1 del comma 1 presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Commentario • 1
- 1. Riordino della consulta generale per l'autotrasporto e Albo nazionaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2006 · 0.6970303
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 22/10/2015, n. 1347Provvedimento: […] La commissione provinciale competente alla tenuta dell'Albo degli autotrasporti esprimeva parere favorevole all'irrogazione della sanzione della censura ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 298 del 6 giugno 1974, in considerazione della reiterata infrazione. […] - violazione e falsa applicazione di legge: art 21 L. 298/1974 artt. 10 e 26 Reg. CE n. 561/2006; Reg. CE n. 3820/1985 e CE n. 3821/1985; art. 8 –bis L. n. 689/1981 e art. 10, lett. b) L. 241/1990; eccesso di potere sotto vati profili.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- autotrasporto·
- annullamento del provvedimento sanzionatorio·
- reiterazione delle infrazioni·
- violazione amministrativa·
- cronotachigrafo·
- principio tempus regit actum·
- spese processuali·
- censura·
- eccesso di potere·
- art. 21 L. n. 298 del 6 giugno 1974·
- regolamento CE n. 561/2006