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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti
Consigliere rel. dott. Eugenio Scopelliti
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 411/2013 R.G.,promossa
DA
Pt_1 con l'avvocato Angela Maria Laganà
appellante
CONTRO
Parte_2 con l'avvocato Adele Ritorto
appellata
FATTO e DIRITTO
Pt 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2513/2012 emessa dal tribunale di Locri in data 10 gennaio 2013 che ha riconosciuto il diritto di Parte_2
[...] a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza 22 Aprile
2010.
Resisteva parte appellata.
Con ordinanza del 14 luglio 2015 il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte dell'appellata dichiarata dal suo procuratore in udienza
Il giudizio non veniva riassunto. Con decreto della Coordinatrice della Sezione, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero
d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro definitivamente " pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di Parte_2
e avverso la sentenza n. 2513/2012 emessa dal tribunale di Locri in data 10 gennaio 2013:
Dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti
Consigliere rel. dott. Eugenio Scopelliti
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 411/2013 R.G.,promossa
DA
Pt_1 con l'avvocato Angela Maria Laganà
appellante
CONTRO
Parte_2 con l'avvocato Adele Ritorto
appellata
FATTO e DIRITTO
Pt 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2513/2012 emessa dal tribunale di Locri in data 10 gennaio 2013 che ha riconosciuto il diritto di Parte_2
[...] a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza 22 Aprile
2010.
Resisteva parte appellata.
Con ordinanza del 14 luglio 2015 il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte dell'appellata dichiarata dal suo procuratore in udienza
Il giudizio non veniva riassunto. Con decreto della Coordinatrice della Sezione, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero
d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro definitivamente " pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di Parte_2
e avverso la sentenza n. 2513/2012 emessa dal tribunale di Locri in data 10 gennaio 2013:
Dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti