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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 62735 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
in persona Parte_1
dell'A.U. Sig. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Viale G. Mazzini 88, presso lo Studio dell'Avv. Mauro Amiconi, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona dei Commissari Controparte_1
Liquidatori, Avv. Carlo Moracci e Giovanni Rovagna, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Chelini 9, presso lo Studio dell'Avv. Carlo Moracci, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Giovanni Rovagna, ex art. 86 c.p.c.
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, parte opposta concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
proponeva opposizione al decreto Parte_1
emesso dal Tribunale di Roma in data 2 agosto 2021, e con cui le era stato ingiunto il pagamento, nei confronti del Controparte_1 [...]
, della somma di euro 161.884,54, oltre interessi e spese. CP_1
Contestava l'opponente il credito azionato in sede monitoria da controparte, eccependo il difetto di legittimazione attiva di controparte, attesa la cessazione della partita IVA, la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e la durata prevista nello Statuto;
rilevava altresì come i procuratori avessero patrocinato l'azione in proprio, ex art. 86 c.p.c., senza autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Civitavecchia;
eccepiva poi la prescrizione delle somme richieste, in riferimento sia alle quote consortili che agli interessi, contestando la ricezione della comunicazione di controparte del marzo
2011.
Contestava altresì la ripartizione degli oneri per come alla società imputata, anche di quelli successivi alla data del 28 novembre 2004, perché non approvati dall'assemblea oltre che degli interessi domandati.
Rilevava infine l'inattività del dal 2004 e concludeva CP_1
richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio il , che Controparte_1
contestava le eccezioni e deduzioni attoree e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il ha Controparte_1
posto le quote consortili scadute e non pagate dall'opponente, oltre che gli interessi maturati, per come risultanti dalla ripartizione delle spese approvate dall'assemblea del 28 novembre 2004.
Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, Parte_1
ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva di
[...]
controparte, oltre che l'inammissibilità dell'azione.
Sul punto, ed a fronte delle deduzioni dalle parti, per come tempestivamente svolte, deve innanzi tutto rilevarsi che, come da
Statuto, il risulta essere “senza fini di lucro” e volto Controparte_1
“alla realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al comprensorio, in esecuzione del piano di lottizzazione d'ufficio compilato dal . Controparte_2
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che i consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi. Ne consegue che la cancellazione del consorzio dal
Registro delle imprese non produce alcuna efficacia estintiva (C.C.
18792/21).
A ciò consegue come non debbano essere condivise le censure attoree riguardanti l'avvenuta cessazione della partita IVA, come anche la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e la conseguente estinzione, e ciò tenuto proprio conto della normativa applicabile al
Consorzio opposto, per come chiarito dalla giurisprudenza citata.
Né devono essere condivise le deduzioni dell'opponente in ordine alla durata del , per come prevista nello Statuto, tenuto conto, CP_1
come da giurisprudenza della Cassazione, che un consorzio costituito fra privati per scopi di miglioramento fondiario, rientrando tra i fenomeni genericamente associativi, è assoggettato alla disciplina della società semplice per quanto concerne la sua gestione. Ne consegue che esso deve intendersi tacitamente prorogato a tempo indeterminato allorché, scaduto il termine inizialmente stabilito per la sua durata, i consociati continuino a svolgere operazioni consortili
(C.C. 9709/90).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che, a fronte della prospettata durata di dodici anni a decorrere dalla costituzione in data 30 dicembre 1988, per come dedotto dall'opponente, in data 28 novembre 2004 si svolgeva l'assemblea consortile in cui, fra l'altro, venivano approvati il rendiconto delle gestioni 2002/2003 e
2003/2004, oltre che il preventivo della gestione 2004/2005 e quello finale, con messa in liquidazione;
deve quindi ritenersi che, anche se scaduto il termine, le operazioni consortili siano continuate, e ciò anche avuto riguardo al verbale della successiva assemblea ordinaria del , convocata per il 23 novembre 2008. CP_1 Quanto poi alla contestata legittimazione dei liquidatori ad intraprendere l'azione, si deve evidenziare che il decreto del
Presidente del Tribunale di Civitavecchia in data 23 febbraio 2017, espressamente prevedeva la nomina, quali Commissari Liquidatori, dell'Avv. Carlo Moracci e dell'Avv. Fabio Rovagna, al fine di svolgere, sotto la diretta sorveglianza del Tribunale, “tutte le attività, operazioni, incombenti, formalità e quant'altro necessario alla liquidazione del patrimonio consortile e alla definizione di tutte le attività del medesimo attualmente in corso”. CP_1
Ne discende come, atteso l'espresso riferimento al compimento di tutte le attività necessarie alla liquidazione del patrimonio consortile, le censure attoree non debbano essere condivise, dovendosi ritenere che lo svolgimento di tutto il necessario per la liquidazione del patrimonio e la definizione delle attività in corso alla data del decreto, sia comprensivo anche delle eventuali iniziative giudiziarie in al senso poste in essere;
peraltro, ad ulteriore conferma di quanto evidenziato, nel medesimo decreto, il Presidente del Tribunale di Civitavecchia metteva in luce la necessità della nomina di due “professionisti,
Avvocati, l'uno specialista nella materia del diritto civile e dell'impresa, l'altro del diritto amministrativo”.
In ordine poi all'eccepita prescrizione delle somme richieste in sede monitoria, parte opposta, a fronte dell'eccezione dell'opponente, ha rilevato come la pretesa creditoria abbia ad oggetto le quote consortili di cui controparte è debitrice nei confronti del , oltre gli CP_1
interessi nel frattempo maturati, per come derivanti dalla ripartizione delle spese approvata dall'assemblea consortile del 28 novembre
2004.
Ora, dovendo ritenersi il termine prescrizionale ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c. decorrente dalla data della citata assemblea consortile, in cui veniva approvata la ripartizione delle spese, non deve considerarsi un valido atto interruttivo la prodotta comunicazione del attestante il saldo a debito dell'opponente, alla data del CP_1
31 gennaio 2011, di euro 102.014,72, e ciò tenuto conto, anche in considerazione delle contestazioni di sul punto, che Parte_1
la ricezione della missiva in oggetto non può ritenersi provata, in assenza di ulteriori e maggiormente specifici elementi, sulla sola base della prodotta “ricevuta cumulativa”, per come allegata alla comunicazione in parola, attestante la data di spedizione del 7 marzo
2011 e la consegna il 9 marzo successivo.
Deve invece considerarsi rituale atto interruttivo della prescrizione la notifica all'opponente dell' “atto di nomina di arbitro rituale notificato ex art. 810 c.p.c. all'arbitro e alla controparte”, in data 24 febbraio
2007, e ciò tenuto conto che lo stesso ha ad oggetto la controversia, sottoposta ad arbitrato rituale ex art. 26 dello Statuto, riguardante il credito vantato dal nei confronti di per CP_1 Parte_1
come derivante dalla ripartizione delle spese approvata dall'assemblea del 28 novembre 2004.
Sul punto, deve peraltro evidenziarsi come nessun elemento sia stato introdotto nella presente sede in ordine all'effettivo svolgimento dell'arbitrato e al suo esito, laddove, ex art. 2945 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione, in caso di arbitrato, non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la relativa domanda sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.
Se quindi l'atto di nomina dell'arbitro costituisce un valido atto interruttivo, deve però evidenziarsi come, a decorrere dal febbraio
2007, nessun ulteriore atto, utilmente valutabile in tal senso, risulta compiuto dal nel decennio successivo;
sul punto, in CP_1 particolare, ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità della stessa a costituire valido atto interruttivo, non risulta provata la ricezione, da parte dell'opponente, della comunicazione in data 28 settembre 2007; peraltro, la comunicazione in data 14 gennaio 2008, ricevuta in data 18 gennaio 2008, risulta avere ad oggetto unicamente l'invio delle copie delle ricevute di presentazione alle Italiane CP_3
delle raccomandate contenenti le convocazioni alle assemblee a partire dal 1 gennaio 2003.
In ogni caso, per come emergente dalle produzioni in atti, solo con la comunicazione di posta elettronica certificata in data 11 dicembre
2018, ricevuta nella medesima data, il Consorzio opposto richiedeva il pagamento di quanto poi azionato in sede monitoria.
Ne discende come, pur volendo considerare utile atto interruttivo la citata comunicazione del 14 gennaio 2008, il termine prescrizionale decennale risulta ulteriormente decorso, attesa la successiva richiesta di pagamento del debito avanzata unicamente con la citata comunicazione di posta elettronica certificata dell'11 dicembre 2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'avanzata eccezione di prescrizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al rigetto delle avanzate eccezioni di difetto di legittimazione attiva e inammissibilità dell'azione, vengono interamente compensate fra le parti;
la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata non risultando sussistenti i presupposti giustificativi la richiesta pronuncia e tenuto anche conto della parziale soccombenza dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: I) Revoca il decreto opposto;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 62735 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
in persona Parte_1
dell'A.U. Sig. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Viale G. Mazzini 88, presso lo Studio dell'Avv. Mauro Amiconi, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona dei Commissari Controparte_1
Liquidatori, Avv. Carlo Moracci e Giovanni Rovagna, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Chelini 9, presso lo Studio dell'Avv. Carlo Moracci, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Giovanni Rovagna, ex art. 86 c.p.c.
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, parte opposta concludeva riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
proponeva opposizione al decreto Parte_1
emesso dal Tribunale di Roma in data 2 agosto 2021, e con cui le era stato ingiunto il pagamento, nei confronti del Controparte_1 [...]
, della somma di euro 161.884,54, oltre interessi e spese. CP_1
Contestava l'opponente il credito azionato in sede monitoria da controparte, eccependo il difetto di legittimazione attiva di controparte, attesa la cessazione della partita IVA, la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e la durata prevista nello Statuto;
rilevava altresì come i procuratori avessero patrocinato l'azione in proprio, ex art. 86 c.p.c., senza autorizzazione del Presidente del
Tribunale di Civitavecchia;
eccepiva poi la prescrizione delle somme richieste, in riferimento sia alle quote consortili che agli interessi, contestando la ricezione della comunicazione di controparte del marzo
2011.
Contestava altresì la ripartizione degli oneri per come alla società imputata, anche di quelli successivi alla data del 28 novembre 2004, perché non approvati dall'assemblea oltre che degli interessi domandati.
Rilevava infine l'inattività del dal 2004 e concludeva CP_1
richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio il , che Controparte_1
contestava le eccezioni e deduzioni attoree e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il ha Controparte_1
posto le quote consortili scadute e non pagate dall'opponente, oltre che gli interessi maturati, per come risultanti dalla ripartizione delle spese approvate dall'assemblea del 28 novembre 2004.
Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, Parte_1
ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva di
[...]
controparte, oltre che l'inammissibilità dell'azione.
Sul punto, ed a fronte delle deduzioni dalle parti, per come tempestivamente svolte, deve innanzi tutto rilevarsi che, come da
Statuto, il risulta essere “senza fini di lucro” e volto Controparte_1
“alla realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al comprensorio, in esecuzione del piano di lottizzazione d'ufficio compilato dal . Controparte_2
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che i consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi. Ne consegue che la cancellazione del consorzio dal
Registro delle imprese non produce alcuna efficacia estintiva (C.C.
18792/21).
A ciò consegue come non debbano essere condivise le censure attoree riguardanti l'avvenuta cessazione della partita IVA, come anche la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e la conseguente estinzione, e ciò tenuto proprio conto della normativa applicabile al
Consorzio opposto, per come chiarito dalla giurisprudenza citata.
Né devono essere condivise le deduzioni dell'opponente in ordine alla durata del , per come prevista nello Statuto, tenuto conto, CP_1
come da giurisprudenza della Cassazione, che un consorzio costituito fra privati per scopi di miglioramento fondiario, rientrando tra i fenomeni genericamente associativi, è assoggettato alla disciplina della società semplice per quanto concerne la sua gestione. Ne consegue che esso deve intendersi tacitamente prorogato a tempo indeterminato allorché, scaduto il termine inizialmente stabilito per la sua durata, i consociati continuino a svolgere operazioni consortili
(C.C. 9709/90).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che, a fronte della prospettata durata di dodici anni a decorrere dalla costituzione in data 30 dicembre 1988, per come dedotto dall'opponente, in data 28 novembre 2004 si svolgeva l'assemblea consortile in cui, fra l'altro, venivano approvati il rendiconto delle gestioni 2002/2003 e
2003/2004, oltre che il preventivo della gestione 2004/2005 e quello finale, con messa in liquidazione;
deve quindi ritenersi che, anche se scaduto il termine, le operazioni consortili siano continuate, e ciò anche avuto riguardo al verbale della successiva assemblea ordinaria del , convocata per il 23 novembre 2008. CP_1 Quanto poi alla contestata legittimazione dei liquidatori ad intraprendere l'azione, si deve evidenziare che il decreto del
Presidente del Tribunale di Civitavecchia in data 23 febbraio 2017, espressamente prevedeva la nomina, quali Commissari Liquidatori, dell'Avv. Carlo Moracci e dell'Avv. Fabio Rovagna, al fine di svolgere, sotto la diretta sorveglianza del Tribunale, “tutte le attività, operazioni, incombenti, formalità e quant'altro necessario alla liquidazione del patrimonio consortile e alla definizione di tutte le attività del medesimo attualmente in corso”. CP_1
Ne discende come, atteso l'espresso riferimento al compimento di tutte le attività necessarie alla liquidazione del patrimonio consortile, le censure attoree non debbano essere condivise, dovendosi ritenere che lo svolgimento di tutto il necessario per la liquidazione del patrimonio e la definizione delle attività in corso alla data del decreto, sia comprensivo anche delle eventuali iniziative giudiziarie in al senso poste in essere;
peraltro, ad ulteriore conferma di quanto evidenziato, nel medesimo decreto, il Presidente del Tribunale di Civitavecchia metteva in luce la necessità della nomina di due “professionisti,
Avvocati, l'uno specialista nella materia del diritto civile e dell'impresa, l'altro del diritto amministrativo”.
In ordine poi all'eccepita prescrizione delle somme richieste in sede monitoria, parte opposta, a fronte dell'eccezione dell'opponente, ha rilevato come la pretesa creditoria abbia ad oggetto le quote consortili di cui controparte è debitrice nei confronti del , oltre gli CP_1
interessi nel frattempo maturati, per come derivanti dalla ripartizione delle spese approvata dall'assemblea consortile del 28 novembre
2004.
Ora, dovendo ritenersi il termine prescrizionale ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c. decorrente dalla data della citata assemblea consortile, in cui veniva approvata la ripartizione delle spese, non deve considerarsi un valido atto interruttivo la prodotta comunicazione del attestante il saldo a debito dell'opponente, alla data del CP_1
31 gennaio 2011, di euro 102.014,72, e ciò tenuto conto, anche in considerazione delle contestazioni di sul punto, che Parte_1
la ricezione della missiva in oggetto non può ritenersi provata, in assenza di ulteriori e maggiormente specifici elementi, sulla sola base della prodotta “ricevuta cumulativa”, per come allegata alla comunicazione in parola, attestante la data di spedizione del 7 marzo
2011 e la consegna il 9 marzo successivo.
Deve invece considerarsi rituale atto interruttivo della prescrizione la notifica all'opponente dell' “atto di nomina di arbitro rituale notificato ex art. 810 c.p.c. all'arbitro e alla controparte”, in data 24 febbraio
2007, e ciò tenuto conto che lo stesso ha ad oggetto la controversia, sottoposta ad arbitrato rituale ex art. 26 dello Statuto, riguardante il credito vantato dal nei confronti di per CP_1 Parte_1
come derivante dalla ripartizione delle spese approvata dall'assemblea del 28 novembre 2004.
Sul punto, deve peraltro evidenziarsi come nessun elemento sia stato introdotto nella presente sede in ordine all'effettivo svolgimento dell'arbitrato e al suo esito, laddove, ex art. 2945 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione, in caso di arbitrato, non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la relativa domanda sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.
Se quindi l'atto di nomina dell'arbitro costituisce un valido atto interruttivo, deve però evidenziarsi come, a decorrere dal febbraio
2007, nessun ulteriore atto, utilmente valutabile in tal senso, risulta compiuto dal nel decennio successivo;
sul punto, in CP_1 particolare, ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità della stessa a costituire valido atto interruttivo, non risulta provata la ricezione, da parte dell'opponente, della comunicazione in data 28 settembre 2007; peraltro, la comunicazione in data 14 gennaio 2008, ricevuta in data 18 gennaio 2008, risulta avere ad oggetto unicamente l'invio delle copie delle ricevute di presentazione alle Italiane CP_3
delle raccomandate contenenti le convocazioni alle assemblee a partire dal 1 gennaio 2003.
In ogni caso, per come emergente dalle produzioni in atti, solo con la comunicazione di posta elettronica certificata in data 11 dicembre
2018, ricevuta nella medesima data, il Consorzio opposto richiedeva il pagamento di quanto poi azionato in sede monitoria.
Ne discende come, pur volendo considerare utile atto interruttivo la citata comunicazione del 14 gennaio 2008, il termine prescrizionale decennale risulta ulteriormente decorso, attesa la successiva richiesta di pagamento del debito avanzata unicamente con la citata comunicazione di posta elettronica certificata dell'11 dicembre 2018.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'avanzata eccezione di prescrizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al rigetto delle avanzate eccezioni di difetto di legittimazione attiva e inammissibilità dell'azione, vengono interamente compensate fra le parti;
la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata non risultando sussistenti i presupposti giustificativi la richiesta pronuncia e tenuto anche conto della parziale soccombenza dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: I) Revoca il decreto opposto;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE