CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 724/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. – Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2 - 16100
GENOVA (GE) – rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nato in PARMA (PR), il Controparte_1 C.F._1
12/10/1980, elettivamente domiciliato presso il difensore in CORSO ITALIA 13 - 19015
LEVANTO (SP) rappresentato e difeso dall'Avv. BASSO DARIA appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'ecc.mo Parte_1
Tribunale adito in accoglimento dell'appello e previa riforma della decisione impugnata, rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza di ingiunzione opposta”.
Per l'appellato : “Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, rigettata Controparte_1
ogni contraria eccezione, difesa e domanda
1 Voglia rigettare l'appello principale perché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello promosso dall Controparte_2
, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello accogliere l'appello proposto in via
[...] incidentale e per l'effetto annullare l'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa n° 29/2023 perché illegittima e assolutamente infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessorie come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
“In via istruttoria si rinnova la richiesta di autorizzazione a produrre l'autorizzazione ministeriale all'installazione dell'AIS per fini di sicurezza considerato che l'esigenza è sorta a seguito delle difese avversarie.
Si chiede ispezione o ammissione di CTU atta a descrivere lo stato dei luoghi e per accertare se la mancata presenza della boa a terra impediva al trasgressore di comprendere il limite dell'area navigabile avuto riguardo al tragitto presuntivamente effettuato con la restituzione grafica doc. 4 avversario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 502/2024 del 12/06/2024, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da _1
, quale titolare della “Ditta Noleggio Pevea” proprietaria dell'imbarcazione
[...]
“Lupetta di Mare”, nei confronti di , Parte_1 al fine di sentir annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 29/2023 con la quale quest'ultimo aveva irrogato una sanzione amministrativa pari a 3.300,00 euro a CP_3
conduttore della predetta imbarcazione, in solido con lo stesso , sulla Controparte_1
scorta del verbale di accertamento n. 366/2022 elevato dalla Capitaneria di Porto di La
Spezia nei confronti di per aver infranto il Regolamento di esecuzione e di CP_3 organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e, in particolare, per aver navigato nella zona A prospiciente Punta Mesco. Il Tribunale così decideva: «- annulla l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano in 70,00 euro per esborsi e in 2.552,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 29/07/2024. Parte_1
2 Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto dell'appello Controparte_1
principale.
Con decreto del 9/01/2025, la Corte rinviava al 16/04/2025 per la trattazione orale dell'udienza di discussione. All'esito di tale udienza, il Collegio dava lettura del seguente dispositivo: «La Corte di Appello di Genova definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, in riforma della sentenza impugnata:
1-rigetta Parte_1
l'opposizione proposta da , avverso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
29/2023 emessa da , con la quale è Parte_1
stata irrogata nei confronti di , quale obbligato in solido, la sanzione _1 amministrativa di pagamento di € 3.000.00 (oltre le spese di notifica).
2-Condanna parte appellata a rifondere, in favore della parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2.552,00 per il compenso ex DM 55/14, oltre accessori di legge
(IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 3.352,25 per il compenso ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello»
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO E DEVE ESSERE ACCOLTO,
MENTRE, QUANTO AL COSIDDETTO APPELLO INCIDENTALE, DEVE ESSERE
CONSIDERATO ALLA STREGUA DI MERO RICHIAMO ALLE DIFESE SVOLTE IN
PRIMO GRADO AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA.
1) PRIMO MOTIVO – OMESSO ESAME E IN OGNI CASO VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA “CINQUE
TERRE”; OMESSO ESAME E IN OGNI CASO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ARTT. 9 E 9 BIS DEL D.LGS 18 DEL 16 FEBBRAIO 2011; NONCHÉ OMESSO
ESAME E IN OGNI CASO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 13, 14
LEGGE N. 689 DEL 1981.
Con il primo e unico motivo di appello, l lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado, annullando l'ordinanza di ingiunzione, ha ritenuto generica la motivazione contenuta nel verbale di accertamento
(secondo cui “non è stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto”) e ha osservato che, nel caso di specie, le violazioni contestate non potevano essere accertate mediante l'utilizzo del sistema AIS, in assenza di norma analoga a quella dettata in materia di circolazione stradale e comunque in assenza di
3 specifiche previsioni contenute nel Regolamento e nel relativo Disciplinare dell'Area
Marina Protetta.
L'appellante confuta quanto affermato dal Tribunale di La Spezia deducendo che l'art. 21 del “Disciplinare integrativo al regolamento dell'area marina protetta ”, Parte_1
facendo espresso riferimento alla legge n. 689/1981, attribuisce agli organi addetti al controllo la facoltà di utilizzare anche i sistemi AIS. L'art. 13 della legge n. 689/1981, invero, prevede che “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”. Ne consegue, ad avviso dell'appellante, che «è dunque possibile ipotizzare che i sistemi “AIS” rientrino in queste “ogni altra operazioni tecniche”» (così, pag. 4 dell'atto d'appello).
L , poi, mette in evidenza che il sistema AIS è uno strumento previsto anche Parte_1
dalla normativa euro-unitaria. Al riguardo, viene richiamato il d.lgs. n. 196/2005
(sull'“Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”) e il d.lgs. n. 18/2011 (sull'“Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione”). In particolare, viene sottolineato che, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del d.lgs. 18/2011, “L'amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie” e che, ai sensi dell'art. 9-bis del medesimo corpo normativo,
“Nell'ambito del sistema di cui al comma 1 dell'articolo 9, l'amministrazione provvede alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione di informazioni sul traffico marittimo per finalità connesse alla sicurezza della navigazione, garantendo la necessaria copertura radioelettrica”.
Chiarito ciò, l'appellante arriva a concludere che «L'argomentazione del giudice di prime cure, secondo cui non esisterebbe una disposizione analoga a quella dettata in materia di circolazione stradale, non essendo quindi previsto in alcun modo l'uso del sistema “AIS” per rilevare eventuali infrazioni, non convince. L'impiego dei sistemi tecnologici summenzionati è infatti a pieno titolo nelle facoltà dell'Amministrazione» (sic, pag. 5 dell'atto d'appello). Viene inoltre aggiunto che «Seppur non esista alcun esplicito
4 riferimento al C. d. S. per poter certificare una norma analoga a quella dettata in materia di circolazione, la Corte di Cassazione non sembra contraria all'uso dei sistemi AIS secondo quelle “finalità connesse alla sicurezza della navigazione» (a sostegno di tale tesi, viene citata la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 28497 del 24/09/2020).
L , infine, sottolinea che le ragioni per cui il verbale di accertamento non è Parte_1
stato comunicato immediatamente non sono né generiche né insufficienti, come invece affermato dal Giudice di primo grado. Quest'ultimo, in particolare, avrebbe omesso di considerare che «Il termine di novanta giorni di cui all' art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione.
In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dall' art. 14, comma 2, della l. n. 689 del
1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato» (in questi termini, Cass. Civ. n. 29068 del 19/10/2023). Stante ciò, ad avviso dell'appellante, «il Giudice di prime cure nulla ha rilevato circa l'utilizzo del tempo intercorso tra il verbale e la notifica. Il verbale appare succintamente motivato, descrive in che modo è stato effettuato l'accertamento e riporta la motivazione del ritardo;
si tratta di motivazioni di natura tecnica sull'uso di moderne tecnologie in relazione al normale agere dell'Amministrazione. Inoltre, non è contestato che quest'ultima abbia agito, in ogni caso, entro i termini di 90 giorni. Da ultimo, non si capisce come l'Amministrazione possa operare differentemente se non con l'uso, da remoto, di apparecchi tecnici. Sarebbe difficoltoso, se non addirittura in contrasto con le norme atte a salvaguardare i tratti protetti, attivare ad ogni ora del giorno un'imbarcazione delle autorità competenti al fine di sanzionare immediatamente l'imbarcazione presente nelle aree tutelate del parco» (così, pag. 7 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
5 I) Si legge nella sentenza impugnata: «La legge prevede che, quando possibile, la violazione debba essere contestata immediatamente. La regola “ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore;
la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale” (cfr. Cass. sent. n. 11184/2001). Il principio, così affermato dalla Suprema Corte in materia di violazioni del codice della Strada, ha valenza generale e assume rilievo anche in un caso come quello di specie. Nel verbale in oggetto sul punto è riportato: “non
è stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto”. Come eccepito dalla difesa di , tale motivazione è generica e, valutate _1
tutte le circostanze del caso, insufficiente a fondare il comportamento dell'amministrazione. In tal modo non s'intende negare alla Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, la possibilità (dovere) di fare ricorso a tutti i mezzi a disposizione, tra i quali anche il sistema “AIS”. E', invece, in questione il fatto che il ricorso ai dati forniti da tale sistema possa di per sé giustificare la contestazione non immediata dell'illecito. Va del resto osservato: che in materia manca una norma analoga a quella dettata in materia di circolazione stradale (cfr. art. 201 comma
1 bis lett. E del d.lgs 285/1992); che nel Regolamento e nel relativo Disciplinare dell'Area
Marina Protetta - che pure subordinano, per esigenze di monitoraggio delle attività di navigazione, l'efficacia delle autorizzazioni alle unità da diporto con propulsione a motore adibite ad attività di locazione e noleggio anche in forma occasionale alla funzionalità operativa appunto del trasmettitore AIS, prevedendo sanzioni per l'esercizio dell'attività Contr all'interno dell con unità sprovviste del relativo apparato o con apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva - non è previsto che il sistema così installato possa essere utilizzato anche agli specifici fini qui in rilievo».
II) E' evidente la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove, da un lato, ammette che l'Amministrazione si avvalga del sistema di controllo da remoto, dall'altro esige in ogni caso la contestazione immediata, che è incompatibile con l'utilizzo del sistema di controllo da remoto per l'accertamento della violazione;
da un lato, ancora, non nega «alla
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, la possibilità (dovere) di fare ricorso a tutti i mezzi a disposizione, tra i quali anche il sistema “AIS”», dall'altro, afferma «che nel Regolamento e nel relativo
Disciplinare dell'Area Marina Protetta - che pure subordinano, per esigenze di
6 monitoraggio delle attività di navigazione, l'efficacia delle autorizzazioni alle unità da diporto con propulsione a motore adibite ad attività di locazione e noleggio anche in forma occasionale alla funzionalità operativa appunto del trasmettitore AIS, prevedendo sanzioni
Contr per l'esercizio dell'attività all'interno dell con unità sprovviste del relativo apparato o con apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva - non è previsto che il sistema così installato possa essere utilizzato anche agli specifici fini qui in rilievo».
III) Dal verbale di accertamento (prod. 1 appellante) risulta:
IV) DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA
PROTETTA “CINQUE TERRE” (prod. 5 parte appellante) il quale, ai sensi dell'art. 1,
«stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area marina protetta
", da ora in poi detto “REO”, approvato con D.M. del 24.02.2015, il quale Parte_1 rimanda a decisioni dell'Ente gestore».
Articolo 3- Definizioni - Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2 del REO è disposto quanto segue. …2 Per «AIS», (Automatic Identification System), si intende: sistema che opera nella banda marittima VHF, tra imbarcazioni e centri costieri per il monitoraggio del traffico marittimo in remoto;
Articolo 12-Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.
1.Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, ai fini di incrementare le azioni di conservazione ambientale, il monitoraggio delle attività e la sicurezza della navigazione, Contr l'accesso alle zone B e C dell alle unità da diporto con propulsione a motore (anche ausiliaria) adibite ad attività di locazione e noleggio, ivi compreso il noleggio in forma occasionale, è consentito esclusivamente alle unità dotate di sistema trasmettitore A.I.S.
(trasponder) installato a bordo, in modalità di trasmissione attiva, e dotato di codice
M.M.S.I., previa autorizzazione dell'ente gestore. Le unità a noleggio dovranno essere obbligatoriamente condotte da soggetto in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ambientale dell . Parte_1
11. Fermo quanto sopra, l'efficacia delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo si intende subordinata alla funzionalità operativa del trasmettitore A.I.S.;
Contr l'esercizio dell'attività all'interno dell con unità sprovviste di apparato AIS installato a
7 bordo, di cui al comma 1 del presente articolo, oppure apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva, è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 21, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 19 , comma 1, lettera f), del presente
Disciplinare.
V) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE Controparte_5
24 febbraio 2015 (in Gazz. Uff., 16 marzo 2015, n. 62). - Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata ». (prod. Parte_1
5 parte appellata)
Articolo 22 Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da Art. 22. 1. Nelle zone
A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto a motore adibite a noleggio e locazione.
2. Nelle zone A è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il transito di natanti a remi (kayak e canoe) nel numero massimo di trenta unità al giorno, limitatamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri.
3. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di unità da diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15.
VI) Nel rispetto di tali previsioni, l'autorizzazione rilasciata all'appellato (doc. 8 appellante) prescrive:
VII) Avuto riguardo al tenore inequivocabile delle citate previsioni, cui si conforma l'autorizzazione rilasciata all'appellato, appare evidente che l'installazione del sistema di monitoraggio sulle imbarcazioni è finalizzato a verificare il rispetto delle normative vigenti nella AMP. Non avrebbe senso, altrimenti, prevedere che “eventuali manomissioni o Contr inoperatività del trasponder A.I.S. accertate durante l'esercizio all'interno dell delle
8 attività oggetto di autorizzazione comporti la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione e, ancor prima, l'installazione di un tale sistema, alla cui funzionalità operativa viene espressamente subordinata l'efficacia dell'autorizzazione, ove non potesse essere “utilizzato anche agli specifici fini qui in rilievo”, come si esprime il Contr Tribunale, cioè per verificare il rispetto della normativa vigente in ambito
VIII) Prevedere che “l'efficacia della presente autorizzazione si intende subordinata alla funzionalità operativa del trasmettitore A.I.S.” comporta, dunque, necessariamente, che detto sistema possa e debba essere utilizzato per controllare il rispetto della normativa
Contr vigente in ambito con la conseguenza che, in caso di violazione accertata per mezzo del sistema A.I.S., le relative risultanze possono e debbono essere utilizzate per l'applicazione della sanzione prevista.
IX) Quanto all'immediatezza della contestazione, si ricorda che: “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione” (Cass. Sez.
2, 19/07/2024, n. 19957, Rv. 671781 - 02).
X) Nel caso specifico, le contestazioni dell'appellato non erano riferite alle risultanze obiettive del sistema AIS (salvo la generica contestazione circa l'utilizzabilità della risultanze del sistema A.I.S.), ma ad altre questioni che sono state in questa sede reiterate dall'appellato con il cosiddetto appello incidentale, che peraltro, se come tale dovesse essere qualificato, sarebbe improcedibile stante la mancata effettuazione della notifica prevista dall'art. 436 c.p.c. (“Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato” Cass. Sez. L., 27/08/2024, n.
23159, Rv. 672227 - 01; Cass. Sez. L., 03/04/2017, n. 8595, Rv. 643895 – 01; Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 15726 del 17/05/2022 Rv. 665100 - 01). Ferma restando la possibilità di
9 attribuire ai cosiddetti motivi di appello incidentale la valenza di riproposizione in questa sede – ad opera della parte vittoriosa – delle questioni non esaminate dal giudice di primo grado (“Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c.. “Cass. Sez. 2, 18/09/2020, n. 19571, Rv. 659188 - 01).
XI) La decisione sul merito dell'opposizione avverso la sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio è dunque subordinata all'esame di tali questioni, con le quali ripropone le doglianze già sviluppate in primo grado. Controparte_1
XII) PRIMO MOTIVO – MANCATA PROVA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA,
INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA.
L'appellato deduce che l non ha provato l'attendibilità e il corretto Parte_1
funzionamento del sistema AIS. In particolare, insiste nel sostenere che la _1
strumentazione utilizzata per accertare la violazione non risulta omologata né correttamente tarata, in violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità e correttezza dell'operato della pubblica amministrazione nonché in violazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 113 del 2015 in materia stradale. Vengono quindi espresse alcune perplessità sull'attendibilità del sistema utilizzato dall , giacché: a) quest'ultimo “produceva sub. doc. 4 la schermata Parte_1 in bianco e nero del presunto tragitto dell'imbarcazione a confine con la zona B, senza indicare in quale punto sarebbe stata rilevata l'infrazione”; b) la “speed over ground” rilevata dalla Capitaneria (ovvero la velocità rispetto alla terra) “non tiene conto del moto ondoso e della spinta delle correnti e quindi era assolutamente compatibile anche con la navigazione a remi che è permessa anche in zona A”; c) “non è stata fornita la prova a conferma della presunta violazione se non la restituzione grafica del tracciato eseguita con l'AIS che lasciava perplessi considerato che la violazione era presuntivamente commessa alle ore 15.23.51, mentre per percorrere il presunto tragitto, al confine con la zona B, alla velocità di 3 nodi, era sicuramente necessario molto più tempo, nella schermata per la voce “quality – 10 minutes” viene indicata la percentuale del 64% (?) e la Parte_2 viene indicata lunga 8 mt mentre dai documenti in atti risulta di 7,5 mt.” (così, pag. 10 dell'appello incidentale). Ne consegue, ad avviso di , la necessità di dare _1 applicazione all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 150/2011, a norma del quale “il giudice
10 accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Al riguardo, la Corte rileva:
i) che le contestazioni in ordine all'utilizzabilità del sistema A.I.S. sono del tutto generiche, dal momento che lo stesso viene espressamente previsto dal Disciplinare (approvato dal
Ministero, come vedremo infra) e richiamato nell'autorizzazione rilasciato allo , la _1 cui efficacia è subordinata all'installazione e alla operatività del trasmettitore A.I.S.;
ii) che, come correttamente eccepito dalla difesa del in primo grado, “Dalla Pt_1 restituzione anche grafica del tracciato eseguito dall'unità da diporto redatto a seguito di monitoraggio con AIS è evidente come la posizione dell'intero percorso sia pienamente in zona A di riserva integrale” (pag. 6 memoria difensiva;
doc. 4 amministrazione appellata):
XIII) SECONDO MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 30
COMMA 1 BIS DELLA LEGGE 394/1991. INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA CONTESTATA. SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO
DEL DOLO O DELLA COLPA IN CAPO AL TRASGRESSORE AI FINI DELLA
CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE PREVISTA E PUNITA DALL'ART. 30 COMMA
1 LEGGE 394/1991.
L'appellato sostiene di aver ben istruito e informato l'affittuario dell'imbarcazione circa i divieti di navigazione, che comunque erano ben segnalati secondo le normative internazionali. Ne deriva, ad avviso di , che “sussisteva in capo al sig. _1 CP_3
l'elemento soggettivo del dolo o della colpa” e che pertanto nel caso di specie non doveva
11 trovare applicazione l'art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. 394/1991, che sanziona chi non è a conoscenza dei vincoli a cui è sottoposta un'area marina protetta mal segnalata. Viene quindi contestata la scelta effettuata dal che aveva deciso di procedere ai sensi Pt_1 dell'art. 30, comma 1-bis perché «l'applicazione della sanzione amministrativa, al posto di quella penale, permetteva all di perseguire anche il ricorrente con maggiori Parte_1
probabilità di riscuotere la sanzione. In forza del vincolo di solidarietà vigente solo per le sanzioni amministrative l può agire nei confronti del ricorrente il quale, in luogo Parte_1
del trasgressore, è chiamato a sopportare la sanzione pecuniaria e quelle amministrative accessorie della sospensione dell'attività e della decurtazione dei punti di premialità dal punteggio per la graduatoria annuale» (cfr. pag. 13 dell'appello incidentale).
Ciò premesso, chiede che l'art. 30, comma 1-bis, venga dichiarato nel caso di _1
specie inapplicabile, domandando diversamente che sia sollevata una questione di legittimità costituzionale, in quanto tale “norma viola il principio di colpevolezza previsto dall'art. 27 della Carta Costituzionale, dall'art. 42 del codice penale e dall'art. 3 della legge
689/1981” (v. pag. 13 dell'appello incidentale).
La Corte osserva.
i) Con l'ordinanza impugnata veniva contestata all'attuale appellato, quale obbligato in solido, la violazione - commessa in data 7/8/2022 - delle seguenti norme:
ii) Nelle controdeduzioni della Capitaneria di Porto (doc. 4 amministrazione appellante) viene evidenziato:
12 iii) La situazione di corretto segnalamento sulla quale insiste l'appellante e che comporterebbe l'applicazione della sanzione penale, con esclsuione di responsabilità in capo all'obbligato in solido, è riferita a una data diversa e successiva (giugno 2023) alla commissione dell'infrazione, come si evince dalla perizia di parte di cui di avvale l'appellato (prod. 8).
XIV) TERZO MOTIVO – INFONDATEZZA, INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE
DELL'ART. 22 DEL REO E INFONDATEZZA DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
PREVISTA DALL'ART. 21 DEL DISCIPLINARE ANNO 2022.
L'appellato si duole del fatto che «La condotta del sig. se effettivamente CP_3 commessa, avrebbe dovuto essere perseguita penalmente. L'art. 30 comma 1 bis della legge 394/1991 non era applicabile e qualsiasi ulteriore presunto e contestato illecito amministrativo era di competenza del Giudice Penale ex art. 24 legge 689/1981» (così, pag. 14 dell'appello incidentale). aggiunge che comunque la sanzione _1
amministrativa irrogata è illegittima e irragionevole, poiché secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del Disciplinare 2022 «l'importo minimo della sanzione era di €
600,00 (€ 200x3) e la sanzione, calcolata ai sensi dell'art. 16 legge 689/1981, era di €
999,00 (€ 333,00x3). Di conseguenza, ammessa e non concessa la legittimità e fondatezza della contestazione amministrativa sollevata e dello stesso art. 21 comma 7 del disciplinare, nella fattispecie la sanzione, al massimo, era di € 999,00 (€ 333,00x3 (1/3 del massimo triplicato) come effettuato per gli altri accertamenti;
[in primo grado, infatti] era prodotta sub. doc. 12 altra ordinanza di sanzione amministrativa n° 166/2022 con l'irrogazione dell'importo di € 999,00 per la stessa violazione (…) I conti effettuati nell'ordinanza ingiunzione impugnata per arrivare a comminare la sanzione di € 3.300,00 non sono comprensibili, l'importo di € 1032,00 era previsto dal comma 8 dell'art. 21 del
Disciplinare che non era applicabile nella fattispecie in quanto il sig. era _1 regolarmente autorizzato cfr. doc. 11. L'ordinanza impugnata [quindi] non applica la sanzione ridotta prevista per legge e per regolamento dello stesso in chiara Parte_1 violazione di legge» (sic, pag. 15 dell'appello incidentale).
La Corte osserva:
i) Come visto sopra, sono state contestate le violazioni previste dall'art. 30 comma 1 bis
Legge 394/1991 (da € 200 a € 1.000) e dall'art. 21 comma 8 del Disciplinare integrativo citato, che riguarda non solo il caso di “svolgimento di attività di locazione e noleggio Contr all'interno dell' senza la necessaria autorizzazione”, ma anche, comunque, il caso di
“utilizzo improprio dell'autorizzazione”, in relazione alla violazione dell'art. 22 del
13 regolamento di esecuzione e organizzazione , laddove prevede che «1. Nelle zone A non
è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto a motore adibite a noleggio e locazione» (€ 1.032);
ii) non c'è nessuna regola che imponga l'applicazione della sanzione a partire dalla misura minima prevista, come pretenderebbe l'appellato (fermo restando che nel presente caso per la violazione più grave era prevista dall'art. 21 comma 8 del Disciplinate in relazione all'art. 22 REO “la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa … pari ad euro
1.032,00” e che l'art. 8 L. 689/81 prevede che si debba avere riguardo alla sanzione prevista per la violazione più grave);
iii) l'art. 16 L. 689/1981 prevede soltanto la possibilità di un pagamento in misura ridotta, se effettuato entro un certo termine e non ha nulla a che fare con la determinazione della sanzione (“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”); iv) nel caso specifico, tenuto conto della pluralità delle violazioni contestate (violazione dell'art. 22 Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, sanzionato a norma dell'art. 21 comma 8 del Disciplinare Integrativo, nonché violazione dell'art. 30 comma 1-bis Legge
394/1991), l'amministrazione ha determinato la sanzione facendo applicazione dell'art. 8
L. 689/1981 come di seguito riportato
Quindi ha applicato l'art. 21 comma 7 del Disciplinare integrativo:
v) quindi la sanzione è stata legittimamente determinata.
XV) QUARTO MOTIVO – ESCLUSIONE DEL VINCOLO DELLA SOLIDARIETÀ IN CAPO
AL RICORRENTE EX ART. 6 LEGGE 689/1981.
L'appellato – dopo aver riportato il testo dell'art. 6 della legge n. 689/1981 (ai sensi del quale “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è
14 obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”) – deduce di aver informato «adeguatamente e in maniera più che sufficiente il sig. dei vincoli e CP_3 divieti vigenti in “zona A”», vietandogli «espressamente di navigare all'interno delle grosse boe gialle con la scritta zona A», come confermerebbe il testimone escusso in primo grado. inoltre aggiunge che «Il Tribunale della Spezia, in un ricorso uguale al _1 presente, accoglieva l'opposizione escludendo il vincolo della solidarietà», rinviando alla lettura della sentenza del Tribunale della Spezia del 04/05/2023 (doc. sub. 10) (v. pag. 16 dell'appello incidentale).
La Corte osserva i) L'Art. 6 legge 689/1981 prevede che: «Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà»
ii) In ogni caso, a pag. 6 dell'atto di opposizione, l'attuale appellato sosteneva: «Inoltre il ricorrente ed i suoi dipendenti informavano il locatario dei divieti e dei limiti stabiliti
Contr all'interno dell e adempivano ai prescritti oneri pubblicitari. Si allega copia contratto sottoscritto dal sig. al momento della conclusione del contratto con la consegna CP_3 del natante. Nel contratto è esplicitamente scritto: “il locatario dichiara di aver preso visione del codice della navigazione, delle ordinanze marittime locali (in particolar modo la nr 72/2021), del regolamento dell'AMP delle Cinque Terre, dei limiti di velocità e di distanza dalla costa ed in particolare dell'allegato 2 DM 11 del 01/09/2021 parte integrante di questo contratto. Il locatario si assume ogni responsabilità riguardante la condotta e la gestione del natante durante il periodo temporale oggetto di questo contratto che deve essere custodito a bordo insieme ai documenti per la navigazione di cui il locatario dichiara di avere preso visione e conoscenza. Il locatario assume quindi il comando del suddetto natante. Viene fissato deposito cauzionale di € 500,00. Il natante è provvisto di dispositivo A.I.S. con codice M.M.S.I. nr° 247364320; il tracciamento dei dati di navigazione è a cura della Guardia Costiera e dell'Ente Parco 5 Terre, ogni infrazione comporta gravi responsabilità amministrative e/o penali per il comandante della suddetta unità”», laddove un siffatto modo di procedere – che consiste nella sostanza nella consegna del contratto – non assicura affatto che soggetto in questione fosse Contr adeguatamente informato dei vincoli imposti all'utilizzo dell'imbarcazione nella come
15 dimostrato anche dal fatto che, come sopra evidenziato, la posizione dell'intero percorso si collocava pienamente in zona A di riserva integrale.
XVI) QUINTO MOTIVO – ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA DI IRROGAZIONE DELLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA EMANATA DOPO 11 MESI DAL PRESUNTO ILLECITO.
L'appellato denuncia il ritardo nell'adozione dell'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa. Premesso che «ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 241/1990 i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni» e che «ai sensi dell'art 37 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell'Area Marina Protetta il verbale di accertamento, elevato lo stesso giorno dell'infrazione, era trasmesso immediatamente all », deduce che l avrebbe dovuto Parte_1 _1 Parte_1
irrogare la sanzione entro 30 giorni, invece la sanzione è stata irrogata dopo 11 mesi dalla violazione e quindi oltre il termine fissato dalla legge» (così, pag. 17 dell'appello incidentale).
La Corte osserva:
i) alla presente fattispecie si applica il 2° comma dell'art. 14 della L. 689/1981 il quale prevede che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento”;
ii) il termine di 90 giorni per la notifica degli atti relativi alla violazione riguarda il processo verbale di accertamento eseguito e decorre dall'accertamento della violazione;
iii) se ne trae conferma ulteriore dalla considerazione che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni commesse si prescrive ex art. 28 L. 689/1981 nel termine di cinque anni, decorrente “dal giorno in cui è stata commessa la violazione” e non dalla notifica dell'ordinanza di irrogazione della sanzione. iv) nel caso specifico la violazione è stata commessa in data 07.08.2022 e la notifica dell'accertamento, avvenuta all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente, è avvenuto in data 06.10.2022, pertanto entro i 90 giorni di legge (doc. 1 amministrazione appellante).
XVII) SESTO MOTIVO – ILLEGITTIMITÀ DELLA MISURA DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA COMMINATA – ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 21 COMMA 7 DEL
DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA
“CINQUE TERRE” ANNO 2022 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE
689/1981 E VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA DELIBERAZIONE N° 41 DEL 02/07/2015
16 DEL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE. RICHIESTA DI
DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.
L'appellato, infine, con il sesto e ultimo motivo, lamenta «il contrasto dell'articolo 21 comma 7 del disciplinare anno 2022 con l'art. 16 della legge 689/1981 per cui “è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa”, disposizione richiamata anche dall'art. 7 della
Deliberazione del Presidente dell n° 41 del 02/07/2015 prodotta sub. doc. 5 Parte_1
“approvazione regolamento sanzioni amministrative”» (v. pag. 17 dell'appello incidentale).
sostiene che l'art. 21, comma 7, del Disciplinare, triplicando il quantum della _1 sanzione, sopprima il diritto al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n.
689/1981, soggiungendo che l non ha prodotto l'autorizzazione ministeriale Parte_1 per il Disciplinare del 2022 e che, comunque, l'eventuale autorizzazione rimane «un atto amministrativo passibile di annullamento per violazione di legge o di disapplicazione da parte del giudice ordinario» (così, pag. 18 dell'appello incidentale).
LA CORTE OSSERVA:
i) la norma invocata riguarda, come già detto sopra, la facoltà di pagamento ridotto e non attiene alla determinazione della misura della sanzione ii) l'approvazione del Disciplinare è stata prodotta dall'appellante sub 10.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
ACCOLTO, MENTRE, QUANTO AL COSIDDETTO APPELLO INCIDENTALE, DEVE
ESSERE CONSIDERATO ALLA STREGUA DI MERO RICHIAMO ALLE DIFESE
SVOLTE IN PRIMO GRADO AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
17 Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.915,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
in riforma della sentenza impugnata:
[...]
1-rigetta l'opposizione proposta da , avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. 29/2023 emessa da , con la Parte_1
quale è stata irrogata nei confronti di , quale obbligato in solido, la sanzione _1 amministrativa di pagamento di € 3.000.00 (oltre le spese di notifica).
2-condanna parte appellata a rifondere, in favore della parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2.552,00 per il compenso ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 3.352,25 per il compenso ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Genova, 16/04/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
18