Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 16 aprile
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3320/2024
TRA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, n.q. di eredi di , C.F. , C.F._2 Persona_1 C.F._3 deceduto il 16 agosto 2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 17 giugno 2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, esponevano:
-in data 2 gennaio 2022 avevano presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445
c.p.c., volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del de cuius
; Persona_1
-con decreto di omologa, reso in data 10 febbraio 2024 nel procedimento recante n. 14/2023 R.G. di questo Tribunale, era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento al de cuius con decorrenza dal 12 maggio 2022 Persona_1
fino alla data del decesso (16 agosto 2022);
-il decreto di omologa era stato notificato all' in data 12 febbraio 2024 senza riscontro. CP_1
e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità CP_1
di accompagnamento spettante al de cuius ed in favore delle ricorrenti eredi nella misura di legge con decorrenza dal 12 maggio 2022 fino alla data del decesso (16 agosto 2022), con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratore antistatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio, esponeva di non aver potuto dare riconoscimento alla pretesa CP_1
avanzata dalle controparti poiché non risultavano trasmessi i Modelli AP 70 e AP 23 indispensabili per la liquidazione della prestazione.
Aggiungeva che doveva ritenersi che il termine per adempiere l'obbligo di cui all'art. 445 bis comma
5 c.p.c. decorresse solo a partire dall'inoltro all' del modello AP23. CP_1
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 16 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Nel merito, va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa del 10 febbraio 2024 - con cui è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento in capo ad dalla data di Persona_1
presentazione della domanda amministrativa fino al decesso (16 agosto 2022) - è stato notificato all' , sede di Messina e di Roma, tramite pec in data 12 febbraio 2024; risulta, poi, dalla CP_1 documentazione prodotta da parte ricorrente che il modello AP70 è stato trasmesso all' , tramite CP_1
pec, in data 28 maggio 2024.
Va rilevato che nelle note depositate in data 2 aprile 2025 parte ricorrente ha chiesto “che venga dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento della somma dovuta
(€.7.864,78) in pendenza del giudizio e specificatamente nel mese di marzo 2025”.
5.- In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- In ordine alle spese del giudizio, va rilevato che dalla documentazione emerge che il decreto di omologa del 10 febbraio 2024, reso nei confronti delle ricorrenti, è stato notificato all' a mezzo CP_1
pec il 12 febbraio 2024 e che in data 28 maggio 2024 è stata trasmesso all' il modello AP70. CP_1
In virtù del principio di soccombenza virtuale, e tenuto conto della circostanza che l' ha CP_1 liquidato la prestazione oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. dalla notifica del decreto di omologa reso nei confronti delle ricorrenti, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti CP_1
tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, quantificate nella somma CP_1 di € 2.695,50, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Messina, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga