TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G.231/2022
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 24 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.231/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo C.F._1
NI CO ed elettivamente domiciliato come in atti
attore-opponente
CONTRO
con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Oddo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata come in atti
convenuta-opposta
NONCHE' CONTRO
(P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Napoliello ed CP_3 elettivamente domiciliato come in atti
convenuto-opposto
NONCHE' CONTRO
Pag. 2 in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per Controparte_4 la carica presso la sede municipale in alla Piazza Municipio CP_4
convenuto-opposto contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, avendo Parte_1 ricevuto, in data 8 febbraio 2022, notifica di intimazione di pagamento n.
07120219013876157000 di euro 21.321,52 da parte della
[...]
(enti impositori: e Controparte_5 Controparte_2 relativa a sanzioni amministrative contestate con Controparte_4 cartella esattoriale n. 07120150065219553000 notificata, a dire dell'Ente, in data 23 ottobre 2015 e sanzione amministrativa anno 2012 contestata con cartella esattoriale 07120160075425575000 notificata, a dire dell'Ente, in data 15 novembre 2016), sul presupposto di non aver ricevuto la notifica delle sanzioni amministrative ne eccepiva la prescrizione, atteso che le sanzioni risalivano agli anni 2012 e 2014, e sul presupposto di non aver mai ricevuto le prodromiche cartelle esattoriali.
Si costituiva ritualmente in giudizio che Controparte_6 eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle attività ed al merito relative alle sanzioni amministrative, essendo legittimati passivi unicamente gli enti creditori, e, quanto alle cartelle esattoriali il mancato maturare della prescrizione stante la sospensione “ai sensi dell'art.68 comma 1 del DL 2020 e del richiamato articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, è stata disposta per legge la sospensione dei termini di prescrizione dal 8.3.20 al 31.8.2022 (per complessivi 542 giorni pari ad un anno e 177 giorni, successivamente esteso a due anni)”.
Specificava che “la cartella 07120150065219553 è stata notificata in data 23.10.15 e, pertanto, la prescrizione sarebbe naturalmente decorsa, in mancanza di eventi interruttivi, in data 23.10.20” e che in applicazione della sospensione “la prescrizione sarebbe maturata solo in data
Pag. 3 19.4.22” e che “la cartella 07120160075425575 è stata notificata in data
15.11.16 e, pertanto, la prescrizione sarebbe naturalmente decorsa, in mancanza di eventi interruttivi, in data 15.11.2021” e che in applicazione della sospensione “la prescrizione sarebbe maturata solo in data 11.5.23”.
Si costituiva in giudizio anche il che Controparte_2 impugnava i motivi di opposizione ed evidenziava che “I prodromici verbali alla cartella di pagamento relativa alla intimazione di pagamento impugnata venivano contestati nell'immediatezza al sig.
dalla per esercizio abusivo di attività commerciale, in Pt_1 Pt_2 violazione del D.lgs 114/98. Copia di detti verbali era presente presso il
Comando di Polizia Municipale. Si evidenzia che il convenuto Ente è nella impossibilità di procedere al deposito di alcuni documenti richiamati nella comparsa di costituzione in virtù di un adempimento di legge. Infatti, con determina n. 416 del 07.04.2021 - che si allega - a firma del responsabile del settore del Comune di , Controparte_2 emessa in virtù delle disposizioni di legge e della circolare AGID relativa al “Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell'archivio dei Comuni” - TITOLO IX. Polizia locale
e sicurezza pubblica - si è provveduto alla dismissione ovvero scarto e distruzione del materiale cartaceo esistente presso l'archivio storico del
Comando di Polizia Municipale in ossequio alle disposizioni ed ai termini previsti dalla circolare al Titolo IX. In virtù di quanto sopra detto si rileva che il convenuto non è nelle condizioni di poter CP_7 depositare documentazione afferente i verbali, ma di depositare le ordinanze ed il repertorio annuale per settore violazioni amministrative”. Ad ogni buon conto, chiedeva che l'Ente, “preso atto della correttezza della procedura espletata dalla P.A. (dalla regolare notifica dei verbali alla tempestiva iscrizione a ruolo), fosse tenuto indenne da una eventuale condanna alle spese di lite”.
Pag. 4 Non si costituiva in giudizio, seppur ritualmente citato, il CP_4 tanto è vero che con ordinanza del 1° luglio 2022 ne veniva
[...] dichiarata la contumacia.
Non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, esaminate le note di trattazione, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va evidenziato che sussiste la legittimazione passiva di Controparte_6
Invero, nelle opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa (ex multis, Cass., 12/02/2024, n. 3870).
Sempre in via preliminare, va precisato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, in riferimento all'onere della prova, mentre l'attore può limitarsi ad invocare la prescrizione del diritto dell'amministrazione alla riscossione, la stessa, viceversa, convenuta in senso formale, ma creditrice in senso sostanziale, è tenuta a provare la tempestività, oltre che la regolarità, della notifica dell'atto o del provvedimento a norma di legge. In particolare, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del
Pag. 5 c.d.s., qualora il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova della notifica stessa incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore (ex multis, Cass., n. 5403/2019).
Orbene, ai sensi dell'art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa si prescrive nel termine di anni cinque dal giorno in cui è stata commessa la violazione, a fronte di un sollecito di pagamento notificato nell'anno 2022, non risultano sussistere atti interruttivi della prescrizione, in riferimento ai verbali di accertamento relativi agli anni
2012 e 2014, rispetto ai quali gli Enti convenuti non hanno fornito neanche prova dell'avvenuta rituale notificazione.
In particolare, il non ha fornito la richiamata prova Controparte_4 non essendosi neanche costituito in giudizio, mentre il
[...]
, nonostante l'iter amministrativo indicato a Controparte_2 scriminante, non ha dimostrato, a fronte delle contestazioni ed eccezioni dell'attore, l'effettività e ritualità della notificazione.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione proposta appare fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza tra il e il Controparte_4 [...]
in favore dell'attore e vengono liquidate, ex Controparte_2
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla controversia.
Le spese vengono, altresì, compensate tra l'attore e l' Controparte_6 stante, tra di loro, la natura della controversia che involge
[...] questioni anche di carattere presuntivo.
PQM
Pag. 6 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.231/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- in via preliminare, accerta e dichiara la prescrizione dei crediti azionati per quanto specificato in parte motiva e, per l'effetto:
- annulla l'intimazione di pagamento n.07120219013876157000 notificata da a in data 8 Controparte_6 Parte_1 febbraio 2022, dichiarandola priva di effetti;
- condanna, in solido, il in persona del Sindaco p.t., e Controparte_4 il , in persona del Sindaco p.t., a pagare Controparte_2 in favore di le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€.264,00 per esborsi e, già dimidiate, in complessivi €.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vincenzo NI CO dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e Controparte_6
[...]
Così deciso in Lagonegro il 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G.231/2022
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 24 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.231/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo C.F._1
NI CO ed elettivamente domiciliato come in atti
attore-opponente
CONTRO
con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Oddo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata come in atti
convenuta-opposta
NONCHE' CONTRO
(P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Napoliello ed CP_3 elettivamente domiciliato come in atti
convenuto-opposto
NONCHE' CONTRO
Pag. 2 in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per Controparte_4 la carica presso la sede municipale in alla Piazza Municipio CP_4
convenuto-opposto contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, avendo Parte_1 ricevuto, in data 8 febbraio 2022, notifica di intimazione di pagamento n.
07120219013876157000 di euro 21.321,52 da parte della
[...]
(enti impositori: e Controparte_5 Controparte_2 relativa a sanzioni amministrative contestate con Controparte_4 cartella esattoriale n. 07120150065219553000 notificata, a dire dell'Ente, in data 23 ottobre 2015 e sanzione amministrativa anno 2012 contestata con cartella esattoriale 07120160075425575000 notificata, a dire dell'Ente, in data 15 novembre 2016), sul presupposto di non aver ricevuto la notifica delle sanzioni amministrative ne eccepiva la prescrizione, atteso che le sanzioni risalivano agli anni 2012 e 2014, e sul presupposto di non aver mai ricevuto le prodromiche cartelle esattoriali.
Si costituiva ritualmente in giudizio che Controparte_6 eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle attività ed al merito relative alle sanzioni amministrative, essendo legittimati passivi unicamente gli enti creditori, e, quanto alle cartelle esattoriali il mancato maturare della prescrizione stante la sospensione “ai sensi dell'art.68 comma 1 del DL 2020 e del richiamato articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, è stata disposta per legge la sospensione dei termini di prescrizione dal 8.3.20 al 31.8.2022 (per complessivi 542 giorni pari ad un anno e 177 giorni, successivamente esteso a due anni)”.
Specificava che “la cartella 07120150065219553 è stata notificata in data 23.10.15 e, pertanto, la prescrizione sarebbe naturalmente decorsa, in mancanza di eventi interruttivi, in data 23.10.20” e che in applicazione della sospensione “la prescrizione sarebbe maturata solo in data
Pag. 3 19.4.22” e che “la cartella 07120160075425575 è stata notificata in data
15.11.16 e, pertanto, la prescrizione sarebbe naturalmente decorsa, in mancanza di eventi interruttivi, in data 15.11.2021” e che in applicazione della sospensione “la prescrizione sarebbe maturata solo in data 11.5.23”.
Si costituiva in giudizio anche il che Controparte_2 impugnava i motivi di opposizione ed evidenziava che “I prodromici verbali alla cartella di pagamento relativa alla intimazione di pagamento impugnata venivano contestati nell'immediatezza al sig.
dalla per esercizio abusivo di attività commerciale, in Pt_1 Pt_2 violazione del D.lgs 114/98. Copia di detti verbali era presente presso il
Comando di Polizia Municipale. Si evidenzia che il convenuto Ente è nella impossibilità di procedere al deposito di alcuni documenti richiamati nella comparsa di costituzione in virtù di un adempimento di legge. Infatti, con determina n. 416 del 07.04.2021 - che si allega - a firma del responsabile del settore del Comune di , Controparte_2 emessa in virtù delle disposizioni di legge e della circolare AGID relativa al “Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell'archivio dei Comuni” - TITOLO IX. Polizia locale
e sicurezza pubblica - si è provveduto alla dismissione ovvero scarto e distruzione del materiale cartaceo esistente presso l'archivio storico del
Comando di Polizia Municipale in ossequio alle disposizioni ed ai termini previsti dalla circolare al Titolo IX. In virtù di quanto sopra detto si rileva che il convenuto non è nelle condizioni di poter CP_7 depositare documentazione afferente i verbali, ma di depositare le ordinanze ed il repertorio annuale per settore violazioni amministrative”. Ad ogni buon conto, chiedeva che l'Ente, “preso atto della correttezza della procedura espletata dalla P.A. (dalla regolare notifica dei verbali alla tempestiva iscrizione a ruolo), fosse tenuto indenne da una eventuale condanna alle spese di lite”.
Pag. 4 Non si costituiva in giudizio, seppur ritualmente citato, il CP_4 tanto è vero che con ordinanza del 1° luglio 2022 ne veniva
[...] dichiarata la contumacia.
Non essendovi attività istruttoria a compiersi veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, veniva fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 24 novembre 2025, esaminate le note di trattazione, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va evidenziato che sussiste la legittimazione passiva di Controparte_6
Invero, nelle opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa (ex multis, Cass., 12/02/2024, n. 3870).
Sempre in via preliminare, va precisato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, in riferimento all'onere della prova, mentre l'attore può limitarsi ad invocare la prescrizione del diritto dell'amministrazione alla riscossione, la stessa, viceversa, convenuta in senso formale, ma creditrice in senso sostanziale, è tenuta a provare la tempestività, oltre che la regolarità, della notifica dell'atto o del provvedimento a norma di legge. In particolare, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del
Pag. 5 c.d.s., qualora il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova della notifica stessa incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore (ex multis, Cass., n. 5403/2019).
Orbene, ai sensi dell'art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa si prescrive nel termine di anni cinque dal giorno in cui è stata commessa la violazione, a fronte di un sollecito di pagamento notificato nell'anno 2022, non risultano sussistere atti interruttivi della prescrizione, in riferimento ai verbali di accertamento relativi agli anni
2012 e 2014, rispetto ai quali gli Enti convenuti non hanno fornito neanche prova dell'avvenuta rituale notificazione.
In particolare, il non ha fornito la richiamata prova Controparte_4 non essendosi neanche costituito in giudizio, mentre il
[...]
, nonostante l'iter amministrativo indicato a Controparte_2 scriminante, non ha dimostrato, a fronte delle contestazioni ed eccezioni dell'attore, l'effettività e ritualità della notificazione.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione proposta appare fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza tra il e il Controparte_4 [...]
in favore dell'attore e vengono liquidate, ex Controparte_2
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla controversia.
Le spese vengono, altresì, compensate tra l'attore e l' Controparte_6 stante, tra di loro, la natura della controversia che involge
[...] questioni anche di carattere presuntivo.
PQM
Pag. 6 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.231/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- in via preliminare, accerta e dichiara la prescrizione dei crediti azionati per quanto specificato in parte motiva e, per l'effetto:
- annulla l'intimazione di pagamento n.07120219013876157000 notificata da a in data 8 Controparte_6 Parte_1 febbraio 2022, dichiarandola priva di effetti;
- condanna, in solido, il in persona del Sindaco p.t., e Controparte_4 il , in persona del Sindaco p.t., a pagare Controparte_2 in favore di le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€.264,00 per esborsi e, già dimidiate, in complessivi €.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vincenzo NI CO dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e Controparte_6
[...]
Così deciso in Lagonegro il 22 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7