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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 22806/24 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 25.3.25 vertente
TRA
( CF , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Maria Concetta Pignataro in forza di procura in atti e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De CP_1
Gasperi n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.10.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 01.09.2022 aveva presentato all' domanda testa ad ottenere CP_1
l'indennità di accompagnamento, con esito negativo.
Dedotto che aveva presentato ricorso per TP (proc. n. 11929/23 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli davano diritto all'accoglimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.10.24 e la dichiarazione è stata depositata il 16.10.24 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudice in giorni 30, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.10.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che “il CTU non ha correttamente analizzato la copiosa documentazione medica, se del caso suggerendo esami per ulteriori accertamenti, laddove ha semplicisticamente concluso che vedeva deambulare la persona e che l'Alzhaimer diagnosticata fosse demenza senile, e che la visita geriatrica non ha nessun valore medico in assenza di esami strumentali e specialistici, se del caso suggerendo esami per ulteriori accertamenti, laddove ha semplicisticamente concluso che vedeva deambulare la persona”.
Invero la doglianza attiene solo alla valutazione di un preteso mordo di Alzhaimer ma l'unico documento sul punto (relazione geriatrica ASL NA 1 del 11.7.2022) indica semplicemente “vasculopatia cerebrale e demenza tipo Alzheimer” e giammai un morbo di Alzheimer, non documentato neppure dopo concessione all'istante di apposito termine a tal fine.
Ciò posto la domanda deve dunque essere rigettata.
Le condizioni sanitarie dell'istante costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
Napoli, 25.3.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 22806/24 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 25.3.25 vertente
TRA
( CF , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Maria Concetta Pignataro in forza di procura in atti e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De CP_1
Gasperi n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.10.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 01.09.2022 aveva presentato all' domanda testa ad ottenere CP_1
l'indennità di accompagnamento, con esito negativo.
Dedotto che aveva presentato ricorso per TP (proc. n. 11929/23 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli davano diritto all'accoglimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.10.24 e la dichiarazione è stata depositata il 16.10.24 per cui detto termine essenziale, fissato dal giudice in giorni 30, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.10.24 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che “il CTU non ha correttamente analizzato la copiosa documentazione medica, se del caso suggerendo esami per ulteriori accertamenti, laddove ha semplicisticamente concluso che vedeva deambulare la persona e che l'Alzhaimer diagnosticata fosse demenza senile, e che la visita geriatrica non ha nessun valore medico in assenza di esami strumentali e specialistici, se del caso suggerendo esami per ulteriori accertamenti, laddove ha semplicisticamente concluso che vedeva deambulare la persona”.
Invero la doglianza attiene solo alla valutazione di un preteso mordo di Alzhaimer ma l'unico documento sul punto (relazione geriatrica ASL NA 1 del 11.7.2022) indica semplicemente “vasculopatia cerebrale e demenza tipo Alzheimer” e giammai un morbo di Alzheimer, non documentato neppure dopo concessione all'istante di apposito termine a tal fine.
Ciò posto la domanda deve dunque essere rigettata.
Le condizioni sanitarie dell'istante costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
Napoli, 25.3.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)