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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 293/2024 R.G., promossa da:
CP_1 Parte_1
(P.I. ), con sede in alla via Saragat, in persona del legale P.IVA_1 Pt_1
rappresentate p.t., e Direttore Generale Prof. , rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Vincenzo Santucci ( , C.F._1
) ed elettivamente Email_1 P.IVA_2 domiciliata nel suo studio in Via V. Veneto 2 dell'Aquila;
APPELLANTE
E
(CF e Controparte_2
P.IVA ), con sede in Roma Via Vittorio Emanuele Orlando n. 83, in P.IVA_3
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Dott.
giusti poteri conferiti con verbale del CdA del Controparte_3
19.03.2024, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Giovanni Desideri (C.F. , e.mail: C.F._2
e Paola Ranieri (C.F. , Email_2 C.F._3
e.mail: , e con domicilio digitale eletto agli Email_3
indirizzi pec e Email_4
; Email_5
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 107/2024 resa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 28 febbraio 2024.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 22.04.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la
Corte con ordinanza del 23.04.2024 tratteneva la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 107/2024 pubblicata in data 28 febbraio 2024 il Tribunale di
L'Aquila decideva in merito a domanda proposta dalla Parte_3 volta all'accertamento e alla dichiarazione
[...] dell'inadempimento di Controparte_2 all'obbligo di emissione delle note di credito per le annualità 2010, 2012, 2013, 2016 e
2017 e per gli importi indicati e, per, l'effetto alla dichiarazione di non debenza degli importi fatturati relativi alle prestazioni eccedenti il massimale autorizzato per ciascuno degli anni predetti per l'importo complessivo di € 2.563.415,39, o altra somma, maggiore o minore, eventualmente risultante quantificata in corso di giudizio anche mediante consulenza contabile d'ufficio.
1.1 A fondamento della domanda, parte attorea deduceva che la casa di cura era struttura provvisoriamente accreditata con il SSN per l'erogazione di prestazioni ospedaliere remunerate in forza dei contratti per l'erogazione di prestazioni ospedaliere stipulati per le annualità dal 2010 al 2017 e che detti contratti prevedevano tutti l'indicazione di specifici tetti di spesa per le singole annualità e che le prestazioni rese Con extra budget non erano remunerabili;
rappresentava che per l'annualità 2010 produceva prestazioni extrabudget per € 640.411,29, per l'annualità 2012 produceva pag. 2/10 prestazioni extrabudget per € 576.758,68, per l'annualità 2013 produceva prestazioni extrabudget per € 100.340,97, per l'annualità 2016 produceva prestazioni extrabudget per € 70.921,41 e per l'annualità 2017 produceva prestazioni extrabudget per €
1.132.386,67.
Riferiva quindi di aver richiesto l'emissione di note di credito in relazione alle prestazioni extra budget per complessivi € 2.563.415,39, ma tale richiesta non aveva avuto esito.
Con 1.2 Si costituiva in giudizio la casa di cura eccependo la carenza di interesse ad
Parte agire relativamente all'azione di mero accertamento proposta dalla in difetto di alcuna richiesta di pagamento, l'omessa prova del superamento del tetto di spesa, nullità dei contratti intercorsi con la Regione per contrasto con norme imperative.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata dalla
Parte per carenza della condizione dell'azione per insussistenza dell'interesse ad agire, ovvero il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna
Parte della ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno in proprio favore.
1.3 Acquisite le prove documentali, la causa veniva trattenuta a decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda per i motivi di seguito indicati.
2.1 In particolare in primo giudice dichiarava inammissibile la domanda osservando che nei giudizi di mero accertamento l'interesse ad agire sorge dalla contestazione, almeno stragiudiziale, del diritto dell'attore, in modo da richiedere un intervento giurisdizionale Con che accerti la spettanza o meno del diritto e, nel caso di specie, la non aveva mai manifestato la volontà di richiedere le somme relativamente alle quali si chiedeva l'accertamento, essendo la fatturazione un mero obbligo fiscale non implicante di per sé alcuna pretesa di pagamento.
2.2 Il Tribunale evidenziava, inoltre, l'infondatezza della domanda nel merito per difetto
Parte di prova, rilevando che la aveva prodotto in giudizio i contratti relativi alle
Con prestazioni in accreditamento rese dalla ma non aveva documentato il pagamento per ciascuna annualità di prestazioni sanitarie fino all'esaurimento del budget disponibile. Osservava, quindi, che essendo il superamento del tetto di spesa elemento pag. 3/10 costitutivo della pretesa attorea, la mancata allegazione di alcun documento relativo ai
Parte Con pagamenti effettuati dalla in favore di a fronte della rituale eccezione formulata da quest'ultima, precludeva l'accoglimento della domanda.
In conclusione, il Tribunale dichiarava inammissibili e infondate le domande proposte da condannando Parte_3 quest'ultima a rifondere in favore della Controparte_2
le spese di lite liquidate in € 18.950,00, oltre spese generali al 15%, IVA
[...]
e CPA come per legge.
3. Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l
[...]
per i motivi di seguito indicati: Parte_3
3.1 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cpc anche alla luce dell'omissione di un elemento istruttorio.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e deducendo che agli atti del giudizio era stata raccolta la contestazione del diritto fatto valere. In particolare, ha rappresentato che nel verbale della riunione del 03.09.2018 vi era la contestazione della
Struttura la quale, in merito alla richiesta di emissione delle note di credito e quindi di azzeramento della richiesta, aveva opposto che, invece, il credito era vero ed esigibile e quindi si rifiutava di emettere il documento fiscale a storno, evidenziando la volontà di voler procedere per ottenere il pagamento delle fatture non ancora pagate.
Ha inoltre argomentato che dell'interesse ad agire non poteva dubitarsi perché si trattava di una azione di adempimento contrattuale e perché, secondo le disposizioni contrattuali, il rifiuto dell'emissione delle note di credito era sanzionato con la caducazione del contratto e quindi ben si comprendeva l'interesse a conseguire un pronunciamento sul punto. Ha poi dedotto che, anche in caso di assenza di contestazione, comunque l'interesse all'accertamento invocato era evidente perché la fatturazione deve essere tenuto in considerazione nella redazione del bilancio non solo
Part da essa ma anche dall'ente sovraordinato Regione Abruzzo che, ai sensi dell'art. 29 lett. g del D.lgs. n. 118/2011, doveva apporre somme a copertura di quella posta contabile e, comunque, l'interesse lo si rinveniva anche dalle norme di carattere pag. 4/10 generale in quanto la correttezza e veridicità delle scritture contabili è un obbligo giuridico ineludibile e non solo delle parti.
3.2 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115.
Con il secondo motivo ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c. deducendo che il primo giudice non aveva fatto buon governo delle emergenze processuali perché parte appellata non solo non aveva validamente contestato il superamento del budget, limitandosi ad una generica ed ipotetica contestazione pur a fronte della puntuale deduzione in ordine al superamento del budget per ciascuna fattura, ma, inoltre aveva anche assunto posizioni difensive che postulavano proprio il superamento di quel limite. Ha argomentato, inoltre, che la contestazione di cui è onerato il convenuto deve rivestire i caratteri della puntualità e precisione, non potendosi limitare ad un rilievo generico né sostanziarsi nella deduzione di una assenza di prova senza la negazione del fatto storico e, nel caso in esame, in nessun passo della comparsa di costituzione e risposta l'appellato ha mai contestato che le fatture di cui trattasi fossero state emesse superando il limite di budget
3.3 Si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_2
contestando le avverse pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto
[...] dell'appello poiché infondato in fatto e/o in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
4. Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare, in merito all'eccezione di parte appellante relativa alla tardività della costituzione dell'appellato Controparte_2
sollevata nelle note di trattazione depositate in data 21.10.2024, si rileva che,
[...] come è noto, la costituzione dell'appellato avviene secondo le regole, le forme e i termini previsti per il giudizio di primo grado, dovendo dunque avvenire entro 20 giorni dalla prima udienza fissata nell'atto di appello;
nel caso in oggetto, parte appellata risulta essersi costituita in data 03.10.2024 per l'udienza del 22.10.2024, quindi senza il rispetto della predetta tempistica. Tuttavia, si osserva che il mancato rispetto del suddetto termine di costituzione risulta nel caso di specie del tutto irrilevante, nel senso che in caso di mancata osservanza del suddetto termine l'appellato potrà comunque costituirsi, ferme restando le preclusioni previste dalla legge in merito ai nuovi mezzi di pag. 5/10 prova reputati ammissibili e/o alla proposizione dell'appello incidentale e, nel caso di Con specie, agli atti del presente giudizio l' non risulta aver avanzato istanze di ammissione di nuovi mezzi probatori, né proposto appello incidentale.
4.2 Nel merito, l'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
4.2.1 In particolare, fondato è il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., contestando la gravata decisione nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione per mancanza di interesse ad agire.
Ed invero, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, sebbene sia condivisibile il principio secondo cui “l'interesse ad agire sorge dalla contestazione, almeno stragiudiziale, del diritto dell'attore, sì da richiedere un intervento giurisdizionale che accerti la spettanza o meno del diritto”, tuttavia, nel caso in esame, risulta evidente come vi sia stata una espressa contestazione del diritto fatto valere ed una precisa volontà di azionare la pretesa creditoria al fine di ottenere il pagamento delle fatture ancora non saldate.
Dal materiale probatorio in atti, infatti, si evince chiaramente che, a seguito di apposita Parte riunione convocata dalla in data 03.09.2018, poi aggiornata all'11.09.2018, ne Parte scaturiva il relativo verbale nel quale la illustrava l'indicazione regionale in ordine all'emissione delle note di credito a fronte del fatturato extra budget per le annualità
2010/2013 e ne esibiva il relativo documento di cui alla nota acquisita al protocollo generale n. 0158462/18 del 09.08.2018 e la struttura sanitaria, in ordine alle fatture non ancora pagate e alla relativa richiesta di emissione delle note di credito, significava “di Part non poter accogliere la richiesta avanzata dalla poiché i crediti vantati risultano ad essa dovuti;
dichiara inoltre che la pretesa creditoria è difatti fondata, è stata azionata ed è comunque azionabile”, rappresentando inoltre che parte delle fatture extra budget per complessivi € 640.411,29, relative all'annualità 2010, erano state cedute ad ed attualmente in contenzioso. Controparte_4
Giova, al riguardo, rammentare che, come noto, “l'interesse ad agire - quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. - richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
pag. 6/10 processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (cfr. Cass. n. 29474 del 21.10.2021; Cass. n. 6749 del
4 maggio 2012; Cass. n. 2051 del 27 gennaio 2011; Cass. n. 15355 del 28 giugno 2010).
Nel caso di specie, parte appellante aveva evidentemente un interesse concreto ed attuale ad un accertamento dell'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di emissione delle note di credito per le relative annualità e per gli importi indicati, nonché alla dichiarazione di non debenza degli importi fatturati relativi alle prestazioni eccedenti il massimale autorizzato, atteso che, sebbene la fatturazione sia un mero obbligo fiscale non comportante di per sé alcuna pretesa di pagamento, ciò nondimeno la medesima deve comunque essere tenuta in debita considerazione ai fini della redazione del bilancio di esercizio (ed in ciò può essere ravvisato l'interesse ad una sua eventuale eliminazione dal bilancio medesimo), vieppiù che le disposizioni contrattuali presenti nei vari contratti per l'acquisto di prestazioni ospedaliere delle relative annualità prevedono espressamente che “la mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave causa di risoluzione del presente contratto previa formale
Parte diffida….”, con conseguente sussistenza dell'interesse della al conseguimento di una pronuncia sul punto.
Giova in ogni caso aggiungere che, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte,
“l'art. 100 cod. proc. civ. comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine alla idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo l'interesse escludersi nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio. In altre parole, l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire” (cfr. Cass. ord. n. 30584 del 28.10.2021).
pag. 7/10 4.2.2 Infondato risulta essere il secondo motivo di gravame inerente all'asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., relativamente alla mancata contestazione, da parte della struttura sanitaria appellata, della circostanza del superamento del budget.
Al riguardo, giova premettere che nel sistema dell'accreditamento sanitario la circostanza inerente al superamento dei tetti di spesa costituisce fatto impeditivo rispetto alla pretesa azionata dalla struttura sanitaria e non già elemento costitutivo della pretesa azionata e, in quanto fatto impeditivo, deve essere dimostrato dalla parte che lo
Part eccepisce, ossia dall' non già dalla struttura sanitaria privata (Dlgs n. 502/1992).
Ed infatti, ancora di recente la Suprema Corte ha riaffermato i su esposti principi laddove ha precisato che “deve ritenersi che - fermo il principio, ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice" (così Cass. Sez.
3, ord. 13 febbraio 2018, n. 3403, Rv. 647598-01, ma nello stesso già Cass. Sez. 3, sent.
31 agosto 2016, n. 17437, non massimata, nonché, successivamente, Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2018, n. 15516, non massimata, Cass. Sez. 1, ord. 27 settembre 2018, n.
23324, Rv. 650933-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 16 ottobre 2019, n. 26234, Rv. 655695-01).
Si è visto, infatti, come il principio cardine che governa l'intera materia sia quello secondo cui "l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile", al punto da "conformare" lo stesso contenuto della relazione contrattuale corrente tra la struttura accreditata e l'azienda sanitaria, secondo un fenomeno che può ricostruirsi alla stregua di un'eterointegrazione del suo oggetto. Di conseguenza, se quello alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget - come affermato da questa Corte - è un diritto esistente "solo in astratto", visto che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass. Sez. 3, sent. n. 27608 del 2019, cit.), occorre fare
pag. 8/10 applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova della esigibilità del suo diritto (Cass. Sez. 1, sent. 15 ottobre 1999, n. 11629, Rv.
530666- 01)” (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 13884 del 06.07.2020; nello stesso senso Cass.
Sez. I, ord. n. 26577 del 30.09.2021).
Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, non può ritenersi che l'onere della
Parte prova del superamento del tetto di spesa sia stato assolto dalla sulla base della non Con contestazione, in quanto nella comparsa di costituzione e risposta l' oltre ad evidenziare ed eccepire la mancata prova di tale superamento, contestava la validità stessa del limite di budget che si assumeva superato, con ciò pertanto contestandone l'avvenuto superamento asserito da controparte.
Inoltre la stessa parte appellante, attrice di primo grado, depositava il verbale dell'11 Parte settembre 2018 già sopra indicato della riunione tra le parti nella quale la tornava a chiedere, come già anticipato in forma scritta, emissione di note di credito per insussistenza del credito della struttura privata per superamento del tetto di spesa e quest'ultima rilevava la legittima sussistenza dei propri crediti che sarebbero potuti essere azionati, così chiaramente contestando già in fase stragiudiziale le ragioni della Parte Con basate su asserite pretese della per prestazioni extra budget.
Pertanto anche il secondo motivo di doglianza deve ritenersi infondato, risultando
Parte sufficiente contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda della i quali pertanto non possono in alcun modo ritenersi dimostrati.
4.3 Conclusivamente l'appello, seppur parzialmente fondato limitatamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata nel presente giudizio, deve essere rigettato nel merito.
4.4 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione
- istruttoria non svoltasi in secondo grado, applicando i minimi tariffari stante le questioni trattate di non particolare complessità, vanno parzialmente compensate nella Parte misura di un quinto e poste per il resto in capo alla che risulta nel merito soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale Parte_3
pag. 9/10 rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 107/2024 resa dal Tribunale di
L'Aquila pubblicata in data 28 febbraio 2024 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
così provvede:
• Dichiara l'interesse ad agire dell' Parte_3
[...]
Parte
• Rigetta la domanda proposta dalla in primo grado;
• Condanna l al Parte_3
pagamento in favore di Controparte_2
delle spese di lite, con compensazione di 1/5, liquidate, già effettuata la compensazione, in € 15.160,00, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in € 12.515,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge, per il secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 08 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Del Bono
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