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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/05/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1 /2023 RG
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vera Colella, all'esito della camera di consiglio nel procedimento in epigrafe indicato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di I Grado iscritte ai n.r.g. 1/2023 e 9/2023, riunite con provvedimento del e promosse da:
in persona del suo Direttore Generale Parte_1
Dott. in qualità di Commissario Liquidatore della soppressa Parte_2 [...]
ex art. 42, co. 9, L.R. n. 19/2022, individuata Controparte_1
quale obbligata in solido del trasgressore Dott. nella sua qualifica di Direttore Persona_1
Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti agli atti, dall'Avv.
Antonio Dimatteo
- Ricorrente
e
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti presente agli atti, Persona_1
dall'Avv. Massimo Spinozzi
- Ricorrente
Contro
con il patrocinio Controparte_2
delle dott.sse e , giuste deleghe agli atti e domiciliato presso la Controparte_3 Controparte_4
sede di . P.le Matteotti n. 32 CP_2
- Resistente
MOTIVAZIONE
L' proponeva opposizione ex art. 22 Parte_3 Parte_4
legge 689/81 avverso l'ordinanza - ingiunzione n. prot. 15455 emessa dal Dirigente dell'
[...]
di in data 6.12.2022, con la quale veniva ingiunto al dott. Controparte_2 Controparte_2
, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell' Persona_1 Parte_4 (ora o, in via alternativa, all'obbligata in solido Parte_1 [...]
di pagare la somma di € 3.836,00 quale sanzione amministrativa a seguito della violazione Pt_4
degli artt. 7 co. 1 D.Lgs. 66/2003 e 9 co. 1 D.Lgs 66/2003, così come modificati dal D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l.n. 113 del 6 agosto 2008.
Contro la medesima ordinanza-ingiunzione proponeva altresì opposizione, con ricorso introduttivo di separato procedimento e iscritto al n. R.G. 9/2023, il dott. in qualità di Persona_1
Direttore Generale e legale rappresentante dell' al momento dei fatti sanzionati;
Parte_4
accertata la connessione tra le cause, veniva disposta la riunione dei procedimenti e la causa, di natura documentale, veniva decisa con lettura del dispositivo in data 13.03.2025.
Le violazioni contestate riguardavano l'omessa concessione dei riposi settimanali e giornalieri ai dirigenti-medici indicati nella sezione esiti del verbale unico di accertamento del giorno 11.07.2018.
I contestati illeciti amministrativi venivano accertati a seguito di attività ispettiva iniziata dall' in data 09.11.2017. All'esito dell'attività istruttoria dettagliatamente descritta a CP_2
pagina n. 2 del verbale unico di accertamento e notificazione n. PU00000/2018-696-06 datato 11 luglio 2018, l' emetteva l'opposta ordinanza – ingiunzione. Controparte_5
Prescrive il citato art. 7 (riposo giornaliero) che: “Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata da regimi di reperibilità”; l'art. 9 prevede che: “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”.
Le parti ricorrenti eccepivano l'illegittimità dell'ordinanza deducendo l'errata individuazione del soggetto trasgressore, non rientrando tra le competenze del Direttore Generale dell'Azienda il controllo e la gestione del personale assegnato alle singole Aree Vaste.
In subordine, nel merito, i ricorrenti ritenevano insussistenti i fatti contestati.
L'amministrazione convenuta sosteneva al contrario la legittimità del proprio operato e del provvedimento sanzionatorio notificato. In particolare, pur ritenendo sussistente la responsabilità del Direttore della per l'organizzazione, la definizione e Parte_5
l'assegnazione dei turni di lavoro e di riposo, l' deduceva che, Controparte_2
tuttavia, nessuna norma prevede la suddetta responsabilità come esclusiva, con conseguente liberazione del Direttore Generale rispetto agli obblighi di vigilanza e controllo. Le domande sono infondate e devono essere rigettate.
La Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito a una fattispecie simile a quella in oggetto, ha avuto modo di affermare che: “in tema di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina della concessione dei riposi settimanali ai dipendenti di una , in assenza di una delega delle Part
prerogative datoriali ai dirigenti delle strutture, sussiste la responsabilità del Direttore Generale sia per la qualifica apicale rivestita all'interno dell'azienda per il ruolo del destinatario, quale legale rappresentante dell'ente, della funzione di garanzia dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro”(Cfr. Cass. Sez.
L. Sentenza n. 3469 del 06//02/2019).
In ulteriori passaggi della sentenza citata, la Suprema Corte ha rilevato quanto segue “(…)atteso che il Direttore Generale non soltanto riveste all'interno dell' la qualifica apicale, ma, Part
trattandosi di una pubblica amministrazione, è altresì il destinatario quale legale rappresentante dell'ente, della funzione di garanzia dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme legali
e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro. La sua responsabilità non può ritenersi limitata, pertanto, a sovrintendere alla gestione complessiva dell'azienda. Di tale criterio di attribuzione soggettiva di responsabilità dell'ente pubblico si trova conferma in una specifica previsione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro del D.Lgs. n. 626 del 1994, (art. 2, lett. b)), ove il legislatore ha individuato la funzione datoriale nella persona del legale rappresentante dell'ente. La giurisprudenza di legittimità in sede di accertamento della responsabilità penale, ha riaffermato il principio secondo cui il rappresentante legale dell'azienda ha la responsabilità dell'organizzazione amministrativa e gestionale della struttura sanitaria, anche al di là degli obblighi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (Cass. n. 3961 del 2006), sicchè detto principio cardine dell'ordinamento deve considerarsi valido anche nel settore sanitario. A tal proposito, il
,D.Lgs. n. 299 del 1999che ha modificato il D.Lgs. n. 502 del 1992 . stabilisce che organi dell'azienda sono il Direttore Generale e il Collegio Sindacale (art. 3), e che il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario" partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda...ed assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza" (art. 3, comma 1 quinquies).
L'organizzazione e il funzionamento delle enti con personalità giuridica pubblica, sono Part
disciplinati con atto aziendale di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale, strumentale delle stesse rispetto al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda (Sez. Un. n.
25048 del 2016). All'atto aziendale è affidato il compito di prevedere che singole responsabilità, per specifiche materie, possano essere delegate ai dirigenti o ai collaboratori per mezzo di un provvedimento ad hoc del Direttore Generale”. Ciò posto, si osserva che l'articolo 15, comma 6 del d.lgs. 502/1992 secondo cui “Ai dirigenti con incarico di direzione con struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata.”.
Tale disposizione è stata altresì recepita dalla determina del Direttore Generale n. 834/2015 (cfr. doc. n. 8 e 9 allegati al ricorso introduttivo di per mezzo della quale è stato Parte_4
approvato il regolamento interno sull'orario di lavoro;
quest'ultimo prevede che: “L'articolazione dell'orario di servizio è effettuata attraverso il piano di lavoro predisposto, per ogni singolo dirigente, ogni mese, dal Direttore U.O.C/U.O.S.D. e controfirmato, per l'Area Ospedaliera, dalla
Direzione Sanitaria di Presidio e di cui deve rimanere traccia. (…) 5. I Direttori di delle articolano l'orario dei Dirigenti loro assegnati garantendo, un Parte_7 Pt_8
riposo giornaliero di 11 ore continuativo ogni ventiquattro ore, che non deve coincidere con il riposo e un riposo settimanale ogni sette giorni, di 24 ore consecutive”.
Ebbene, nel caso in esame, non appare raggiunta la prova che alcuna delle prerogative datoriali sia stata delegata ai direttori di struttura complessa con esclusione di ogni responsabilità del direttore
Generale dell' , in quanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, le previsioni Pt_4
di cui sopra si limitano ad individuare le competenze dei vari servizi senza, tuttavia, aggiungere niente in ordine ad eventuali deleghe e alle connesse responsabilità.
A parte le menzionate disposizioni inoltre, non si rinviene in atti alcuna accettazione della delega né appare provato che il direttore di struttura complessa avesse i poteri di spesa necessari o che fosse previsto un esonero della responsabilità del Direttore, in aperto contrasto con le norme di cui al d.lgs.n.81/2008, applicabili al caso in esame.
Quanto alla posizione del quale legale rappresentante di e di quest'ultima quale Per_1 Pt_4
obbligata in solido valgono le medesime considerazioni, potendosi integralmente richiamare quanto statuito dalla corte D'appello di Ancona con sentenza del 12.1.2024, che qui si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “………occorre, altresì, evidenziare che l' nella veste di Pt_4
datore di lavoro, è in ogni caso garante della salute e della sicurezza di tutti i propri dipendenti ex art. 2087 c.c., a prescindere dai margini di responsabilità diretta di coloro che, rivestendo al suo interno ruoli gerarchicamente sovraordinati a quelli di altri lavoratori, esercitino il controllo sull'operato di questi assumendo su di sé il rischio dei relativi risultati. In tal senso, l'art. 2, comma 1, lett.b), del d.lgs.n.81/2008, in tema di riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, offre la definizione di datore di lavoro nei seguenti termini:“..il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo…”
Con precipuo riferimento alla delega delle funzioni “datoriali” invocata dall'appellante, l'art. 16, primo comma, del citato d.lgs.n. 81/2008 ne circoscrive i limiti e le condizioni, innanzitutto imponendo la forma scritta, recante data certa, non soltanto al documento che la consacri, ma anche all'accettazione del delegato, quindi richiedendo che a quest'ultimo vengano attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
il terzo comma della disposizione in esame in ogni caso precisa che “La delega di funzioni non esclude
l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”.
Quanto alla previsione che “(…) L'articolazione dell'orario di servizio è effettuata attraverso il piano di lavoro predisposto, per ogni singolo dirigente, ogni mese, dal Direttore di U.O.C/U.O.S.D.
e controfirmato, per l'Area Ospedaliera, dalla Direzione Sanitaria di Presidio e di cui deve rimanere traccia”, deve infine osservarsi che il deposito dei piani di lavoro appare proprio mirato a garantire l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza da parte del soggetto preposto, ovvero del
Direttore Generale e di come obbligato in solido. Parte_4
Venendo alla richiesta di annullamento delle sanzioni per insussistenza dei fatti contestati, si ritengono condivisibili le osservazioni svolte da parte resistente.
In particolare, in relazione alle prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti medici in regime di libera professione secondo la modalità intra moenia, registrate nel cartellino marcatempi con i codici 7 e
9, deve darsi atto che deve in ogni caso essere rispettato il disposto quanto disposto dall'art 24 del CCNL Sanità 2020 (doc. 12 della memoria di costituzione).
Per quanto riguarda le ore di lavoro rese nel regime di Pronta Disponibilità disciplinato dall'art 17 del CCNL 3.11.2005, registrate nel cartellino con il codice 2, si osserva che anche nel caso di specie, qualora vi sia effettivo di lavoro, deve essere rispettato il riposo di ore 11 indipendentemente dalla richiesta del lavoratore e peraltro in assenza di qualsiasi accordo in ordine alla rinuncia tra quest'ultimo e il datore di lavoro.
Per quanto attiene alla violazione dell'art 9 del D.lgs. n 66/2003, sulla scorta degli esposti e del verbale ispettivo in atti (cfr.doc. 4 e 5 della memoria di costituzione) , le violazioni appaiono reiterate nel tempo e riguardanti un numero elevato di lavoratori coinvolti, non essendo pertanto nel caso di specie invocabili le esimenti individuate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n
146/1971 ovvero “la periodicità differente da quella settimanale può essere ammessa e considerata legittima: 1) nei casi di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi;
2) se non venga snaturato od eluso il rapporto -nel complesso- di un giorno di riposo e sei di lavoro;
3) se non vengono superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore, soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso”.
Non appare nemmeno possibile nel caso in esame invocare l' esimente di cu all'art. 4 della legge n
689/81, non essendo dimostrato che non fosse possibile garantire l'assistenza sanitaria con modalità alternative se non con la violazione di norme poste a tutela dell'integrità psicofisica dei medici in forza, con conseguente rischio, oltre che per la salute dei lavoratori, anche per quella dei pazienti assistiti da personale in condizioni di eccessivo affaticamento.
Infine, con riferimento alla richiesta di annullamento delle violazioni riferite ad alcune posizioni indicate, si osserva che non possono essere ritenuti legittimi riposi non consecutivi inferiori alle 11 ore addossando la responsabilità al medico che abbia deciso di trattenersi di più - il datore di lavoro ha un dovere di controllo al riguardo – ribadendosi che le ore di riposo devono tener conto delle entrate in pronta disponibilità e dell'attività resa in tale circostanza, non essendo possibile cumulare le ore di riposo interrotte da ore di attività.
Quanto infine alla dedotta insussistenza di singole violazioni ( cfr. ad esempio) dott.ssa Per_2
per i giorni 6 ottobre e 28 ottobre 2018, per errori di calcolo delle ore di riposto da parte
[...]
dell' , si osserva che in ogni caso la sanzione globalmente comminata, pari ad euro CP_2
3.836,80 per tutte le violazioni contestate, appare congrua e in linea con il disposto di cui agli artt 8
10 e 11 della l.689/1981
Tanto esposto e richiamato, le domande devono essere rigettate.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Pronunciando in via definitiva
- rigetta le domande proposte.
- condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte resistente liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte.
Motivazione in giorni sessanta.
Urbino, 13.3.2025 il Giudice
Vera Colella
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vera Colella, all'esito della camera di consiglio nel procedimento in epigrafe indicato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili di I Grado iscritte ai n.r.g. 1/2023 e 9/2023, riunite con provvedimento del e promosse da:
in persona del suo Direttore Generale Parte_1
Dott. in qualità di Commissario Liquidatore della soppressa Parte_2 [...]
ex art. 42, co. 9, L.R. n. 19/2022, individuata Controparte_1
quale obbligata in solido del trasgressore Dott. nella sua qualifica di Direttore Persona_1
Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti agli atti, dall'Avv.
Antonio Dimatteo
- Ricorrente
e
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti presente agli atti, Persona_1
dall'Avv. Massimo Spinozzi
- Ricorrente
Contro
con il patrocinio Controparte_2
delle dott.sse e , giuste deleghe agli atti e domiciliato presso la Controparte_3 Controparte_4
sede di . P.le Matteotti n. 32 CP_2
- Resistente
MOTIVAZIONE
L' proponeva opposizione ex art. 22 Parte_3 Parte_4
legge 689/81 avverso l'ordinanza - ingiunzione n. prot. 15455 emessa dal Dirigente dell'
[...]
di in data 6.12.2022, con la quale veniva ingiunto al dott. Controparte_2 Controparte_2
, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell' Persona_1 Parte_4 (ora o, in via alternativa, all'obbligata in solido Parte_1 [...]
di pagare la somma di € 3.836,00 quale sanzione amministrativa a seguito della violazione Pt_4
degli artt. 7 co. 1 D.Lgs. 66/2003 e 9 co. 1 D.Lgs 66/2003, così come modificati dal D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l.n. 113 del 6 agosto 2008.
Contro la medesima ordinanza-ingiunzione proponeva altresì opposizione, con ricorso introduttivo di separato procedimento e iscritto al n. R.G. 9/2023, il dott. in qualità di Persona_1
Direttore Generale e legale rappresentante dell' al momento dei fatti sanzionati;
Parte_4
accertata la connessione tra le cause, veniva disposta la riunione dei procedimenti e la causa, di natura documentale, veniva decisa con lettura del dispositivo in data 13.03.2025.
Le violazioni contestate riguardavano l'omessa concessione dei riposi settimanali e giornalieri ai dirigenti-medici indicati nella sezione esiti del verbale unico di accertamento del giorno 11.07.2018.
I contestati illeciti amministrativi venivano accertati a seguito di attività ispettiva iniziata dall' in data 09.11.2017. All'esito dell'attività istruttoria dettagliatamente descritta a CP_2
pagina n. 2 del verbale unico di accertamento e notificazione n. PU00000/2018-696-06 datato 11 luglio 2018, l' emetteva l'opposta ordinanza – ingiunzione. Controparte_5
Prescrive il citato art. 7 (riposo giornaliero) che: “Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata da regimi di reperibilità”; l'art. 9 prevede che: “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”.
Le parti ricorrenti eccepivano l'illegittimità dell'ordinanza deducendo l'errata individuazione del soggetto trasgressore, non rientrando tra le competenze del Direttore Generale dell'Azienda il controllo e la gestione del personale assegnato alle singole Aree Vaste.
In subordine, nel merito, i ricorrenti ritenevano insussistenti i fatti contestati.
L'amministrazione convenuta sosteneva al contrario la legittimità del proprio operato e del provvedimento sanzionatorio notificato. In particolare, pur ritenendo sussistente la responsabilità del Direttore della per l'organizzazione, la definizione e Parte_5
l'assegnazione dei turni di lavoro e di riposo, l' deduceva che, Controparte_2
tuttavia, nessuna norma prevede la suddetta responsabilità come esclusiva, con conseguente liberazione del Direttore Generale rispetto agli obblighi di vigilanza e controllo. Le domande sono infondate e devono essere rigettate.
La Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito a una fattispecie simile a quella in oggetto, ha avuto modo di affermare che: “in tema di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina della concessione dei riposi settimanali ai dipendenti di una , in assenza di una delega delle Part
prerogative datoriali ai dirigenti delle strutture, sussiste la responsabilità del Direttore Generale sia per la qualifica apicale rivestita all'interno dell'azienda per il ruolo del destinatario, quale legale rappresentante dell'ente, della funzione di garanzia dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme legali e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro”(Cfr. Cass. Sez.
L. Sentenza n. 3469 del 06//02/2019).
In ulteriori passaggi della sentenza citata, la Suprema Corte ha rilevato quanto segue “(…)atteso che il Direttore Generale non soltanto riveste all'interno dell' la qualifica apicale, ma, Part
trattandosi di una pubblica amministrazione, è altresì il destinatario quale legale rappresentante dell'ente, della funzione di garanzia dell'osservanza e della corretta applicazione delle norme legali
e contrattuali che disciplinano i rapporti di lavoro. La sua responsabilità non può ritenersi limitata, pertanto, a sovrintendere alla gestione complessiva dell'azienda. Di tale criterio di attribuzione soggettiva di responsabilità dell'ente pubblico si trova conferma in una specifica previsione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro del D.Lgs. n. 626 del 1994, (art. 2, lett. b)), ove il legislatore ha individuato la funzione datoriale nella persona del legale rappresentante dell'ente. La giurisprudenza di legittimità in sede di accertamento della responsabilità penale, ha riaffermato il principio secondo cui il rappresentante legale dell'azienda ha la responsabilità dell'organizzazione amministrativa e gestionale della struttura sanitaria, anche al di là degli obblighi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (Cass. n. 3961 del 2006), sicchè detto principio cardine dell'ordinamento deve considerarsi valido anche nel settore sanitario. A tal proposito, il
,D.Lgs. n. 299 del 1999che ha modificato il D.Lgs. n. 502 del 1992 . stabilisce che organi dell'azienda sono il Direttore Generale e il Collegio Sindacale (art. 3), e che il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario" partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda...ed assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza" (art. 3, comma 1 quinquies).
L'organizzazione e il funzionamento delle enti con personalità giuridica pubblica, sono Part
disciplinati con atto aziendale di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale, strumentale delle stesse rispetto al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda (Sez. Un. n.
25048 del 2016). All'atto aziendale è affidato il compito di prevedere che singole responsabilità, per specifiche materie, possano essere delegate ai dirigenti o ai collaboratori per mezzo di un provvedimento ad hoc del Direttore Generale”. Ciò posto, si osserva che l'articolo 15, comma 6 del d.lgs. 502/1992 secondo cui “Ai dirigenti con incarico di direzione con struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata.”.
Tale disposizione è stata altresì recepita dalla determina del Direttore Generale n. 834/2015 (cfr. doc. n. 8 e 9 allegati al ricorso introduttivo di per mezzo della quale è stato Parte_4
approvato il regolamento interno sull'orario di lavoro;
quest'ultimo prevede che: “L'articolazione dell'orario di servizio è effettuata attraverso il piano di lavoro predisposto, per ogni singolo dirigente, ogni mese, dal Direttore U.O.C/U.O.S.D. e controfirmato, per l'Area Ospedaliera, dalla
Direzione Sanitaria di Presidio e di cui deve rimanere traccia. (…) 5. I Direttori di delle articolano l'orario dei Dirigenti loro assegnati garantendo, un Parte_7 Pt_8
riposo giornaliero di 11 ore continuativo ogni ventiquattro ore, che non deve coincidere con il riposo e un riposo settimanale ogni sette giorni, di 24 ore consecutive”.
Ebbene, nel caso in esame, non appare raggiunta la prova che alcuna delle prerogative datoriali sia stata delegata ai direttori di struttura complessa con esclusione di ogni responsabilità del direttore
Generale dell' , in quanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, le previsioni Pt_4
di cui sopra si limitano ad individuare le competenze dei vari servizi senza, tuttavia, aggiungere niente in ordine ad eventuali deleghe e alle connesse responsabilità.
A parte le menzionate disposizioni inoltre, non si rinviene in atti alcuna accettazione della delega né appare provato che il direttore di struttura complessa avesse i poteri di spesa necessari o che fosse previsto un esonero della responsabilità del Direttore, in aperto contrasto con le norme di cui al d.lgs.n.81/2008, applicabili al caso in esame.
Quanto alla posizione del quale legale rappresentante di e di quest'ultima quale Per_1 Pt_4
obbligata in solido valgono le medesime considerazioni, potendosi integralmente richiamare quanto statuito dalla corte D'appello di Ancona con sentenza del 12.1.2024, che qui si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “………occorre, altresì, evidenziare che l' nella veste di Pt_4
datore di lavoro, è in ogni caso garante della salute e della sicurezza di tutti i propri dipendenti ex art. 2087 c.c., a prescindere dai margini di responsabilità diretta di coloro che, rivestendo al suo interno ruoli gerarchicamente sovraordinati a quelli di altri lavoratori, esercitino il controllo sull'operato di questi assumendo su di sé il rischio dei relativi risultati. In tal senso, l'art. 2, comma 1, lett.b), del d.lgs.n.81/2008, in tema di riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, offre la definizione di datore di lavoro nei seguenti termini:“..il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo…”
Con precipuo riferimento alla delega delle funzioni “datoriali” invocata dall'appellante, l'art. 16, primo comma, del citato d.lgs.n. 81/2008 ne circoscrive i limiti e le condizioni, innanzitutto imponendo la forma scritta, recante data certa, non soltanto al documento che la consacri, ma anche all'accettazione del delegato, quindi richiedendo che a quest'ultimo vengano attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
il terzo comma della disposizione in esame in ogni caso precisa che “La delega di funzioni non esclude
l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”.
Quanto alla previsione che “(…) L'articolazione dell'orario di servizio è effettuata attraverso il piano di lavoro predisposto, per ogni singolo dirigente, ogni mese, dal Direttore di U.O.C/U.O.S.D.
e controfirmato, per l'Area Ospedaliera, dalla Direzione Sanitaria di Presidio e di cui deve rimanere traccia”, deve infine osservarsi che il deposito dei piani di lavoro appare proprio mirato a garantire l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza da parte del soggetto preposto, ovvero del
Direttore Generale e di come obbligato in solido. Parte_4
Venendo alla richiesta di annullamento delle sanzioni per insussistenza dei fatti contestati, si ritengono condivisibili le osservazioni svolte da parte resistente.
In particolare, in relazione alle prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti medici in regime di libera professione secondo la modalità intra moenia, registrate nel cartellino marcatempi con i codici 7 e
9, deve darsi atto che deve in ogni caso essere rispettato il disposto quanto disposto dall'art 24 del CCNL Sanità 2020 (doc. 12 della memoria di costituzione).
Per quanto riguarda le ore di lavoro rese nel regime di Pronta Disponibilità disciplinato dall'art 17 del CCNL 3.11.2005, registrate nel cartellino con il codice 2, si osserva che anche nel caso di specie, qualora vi sia effettivo di lavoro, deve essere rispettato il riposo di ore 11 indipendentemente dalla richiesta del lavoratore e peraltro in assenza di qualsiasi accordo in ordine alla rinuncia tra quest'ultimo e il datore di lavoro.
Per quanto attiene alla violazione dell'art 9 del D.lgs. n 66/2003, sulla scorta degli esposti e del verbale ispettivo in atti (cfr.doc. 4 e 5 della memoria di costituzione) , le violazioni appaiono reiterate nel tempo e riguardanti un numero elevato di lavoratori coinvolti, non essendo pertanto nel caso di specie invocabili le esimenti individuate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n
146/1971 ovvero “la periodicità differente da quella settimanale può essere ammessa e considerata legittima: 1) nei casi di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi;
2) se non venga snaturato od eluso il rapporto -nel complesso- di un giorno di riposo e sei di lavoro;
3) se non vengono superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore, soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso”.
Non appare nemmeno possibile nel caso in esame invocare l' esimente di cu all'art. 4 della legge n
689/81, non essendo dimostrato che non fosse possibile garantire l'assistenza sanitaria con modalità alternative se non con la violazione di norme poste a tutela dell'integrità psicofisica dei medici in forza, con conseguente rischio, oltre che per la salute dei lavoratori, anche per quella dei pazienti assistiti da personale in condizioni di eccessivo affaticamento.
Infine, con riferimento alla richiesta di annullamento delle violazioni riferite ad alcune posizioni indicate, si osserva che non possono essere ritenuti legittimi riposi non consecutivi inferiori alle 11 ore addossando la responsabilità al medico che abbia deciso di trattenersi di più - il datore di lavoro ha un dovere di controllo al riguardo – ribadendosi che le ore di riposo devono tener conto delle entrate in pronta disponibilità e dell'attività resa in tale circostanza, non essendo possibile cumulare le ore di riposo interrotte da ore di attività.
Quanto infine alla dedotta insussistenza di singole violazioni ( cfr. ad esempio) dott.ssa Per_2
per i giorni 6 ottobre e 28 ottobre 2018, per errori di calcolo delle ore di riposto da parte
[...]
dell' , si osserva che in ogni caso la sanzione globalmente comminata, pari ad euro CP_2
3.836,80 per tutte le violazioni contestate, appare congrua e in linea con il disposto di cui agli artt 8
10 e 11 della l.689/1981
Tanto esposto e richiamato, le domande devono essere rigettate.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Pronunciando in via definitiva
- rigetta le domande proposte.
- condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte resistente liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte.
Motivazione in giorni sessanta.
Urbino, 13.3.2025 il Giudice
Vera Colella