Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo zucchero aperto alla firma in Londra il 1 dicembre 1958.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo zucchero aperto alla firma in Londra il 1 dicembre 1958.