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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29902 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con Parte_1
il patrocinio dell'Avv. Valeria Sansone, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Paola Celeghini, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento di figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte del 10.9.24 la resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso depositato da in data 12.7.23 che ha Parte_1
chiesto, a modifica del contributo di mantenimento a suo carico per la figlia nata dalla relazione, cessata, con disposto nella Per_1 Controparte_1
sua contumacia dal Tribunale di Roma con decreto del 5.2.18 nella misura di euro 250,00 mensili, la riduzione del contributo ad euro 100,00 mensili,
lamentando le inesattezze riferite dalla madre della figlia, omettendo di riferire del grave incidente che lo aveva visto coinvolto nel 2007, anno di nascita della figlia e che aveva determinato un lungo periodo di cure, mentre la aveva interrotto la relazione e dal 2009 gli aveva impedito di CP_1
vedere la figlia;
che la domanda era stata accolta senza tener conto della di lui effettiva capacità economica che già a partire dall'incidente del 2007 aveva subito una notevole diminuzione e che successivamente, a causa delle sopravvenute complicazioni di salute, era ulteriormente peggiorata, sì da determinare nel settembre 2020, il riconoscimento con riduzione della capacità lavorativa all'85%, non essendo in grado di svolgere alcuna attività
lavorativa, sopravvivendo grazie all'indennità di invalidità e al reddito di cittadinanza soddisfacendo a stento le esigenze minime di vita, oltre che essendo sottoposto a continui ricoveri;
letta la comparsa di costituzione depositata da con la quale Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che sin dalla nascita il padre si era disinteressato della cura e del mantenimento della minore, non costituendosi nel procedimento di affidamento, né rispondendo, nell'anno
2019, alla richiesta di autorizzazione di documento valido per l'espatrio, per cui era stato necessario adire il Giudice tutelare, costringendola a ricorrere all'autorità giudiziaria penale, precisando che il relativo procedimento era in corso e che il ricorrente era già stato condannato per fatti analoghi,
contestando l'inabilità lavorativa, avendo lo stesso richiesto al Giudice penale di essere messo alla prova in lavori di pubblica utilità;
sentite personalmente le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, ex art.473bis .28 c.p.c. al 12.11.24 con termini a ritroso per precisazione conclusioni (che depositava la sola resistente), comparse conclusionali e memorie di replica, con remissione all'esito.
tutto ciò premesso,
OSSERVA IL COLLEGIO
Occorre premettere che, come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa 'in ogni tempo', non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (cfr., tra le altre, Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
In tal senso, l'esame del Tribunale non può risolversi in una revisio prioris istantiae dei provvedimenti in precedenza resi, all'uopo soccorrendo il diverso rimedio del reclamo dinnanzi al Giudice superiore ed essendo coperti dal giudicato, sia pure rebus sic stantibus per la particolare natura del procedimento, tutti i fatti dedotti e deducibili. La revisione del contributo di mantenimento presuppone, infatti, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno, limitandosi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr.
Cass. 18608/2021).
L'onere della prova della sopravvenienza dei fatti sopravvenuti è a carico della parte che chiede la modifica.
Nel caso di specie risultano pertanto del tutto irrilevanti ai fini del decidere le vicende narrate dal ricorrente verificatesi antecedentemente al febbraio
2018, data di definizione del procedimento di cui chiede la revisione.
Relativamente ai fatti sopravvenuti, il ricorrente - che ha incontestatamente omesso di versare alcunché per la figlia dalla nascita e all'attualità- non ha affatto provato, come era suo onere, di versare in una condizione tale da non poter provvedere al non rilevante contributo previsto.
Ed invero, dedotta in ricorso la totale inabilità lavorativa, lo stesso, sentito personalmente all'udienza del 2.4.24, ha dichiarato, sia pure in modo piuttosto confuso (il nome del datore di lavoro è stato riferito al Giudice
soltanto a seguito della consultazione di documentazione, come riportato nel verbale) di lavorare come addetto alle consegne, attività che, per massima di comune esperienza, prevede la piena possibilità di deambulare, usualmente anche con mezzi meccanici, oltre che di usare la propria forza fisica, ciò che collide con uno stato di inabilità.
Inoltre, ha dichiarato di percepire un importo di euro 350,00 a titolo di invalidità civile (provvidenza che nell'anno 2016 non percepiva), sostenendo di non percepire più il reddito di cittadinanza, contrariamente a quanto poi affermato nella dichiarazione sostitutiva del 27.6.24 depositata in atti, ove testualmente ha dichiarato la percezione dell'importo di euro 6000,00 quale reddito di cittadinanza, così non fornendo una chiara rappresentazione della propria capacità economica.
Conclusivamente, non è stata dal ricorrente fornita prova adeguata di una modifica in peius della capacità reddituale tale da legittimare, anche a fronte delle indubbiamente accresciute esigenze della figlia a cui il padre non ha mai provveduto, una riduzione del contributo di mantenimento.
Il ricorso è pertanto da respingersi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. 29902/23 così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, così liquidandole in euro 3250,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 7.1.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29902 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], con Parte_1
il patrocinio dell'Avv. Valeria Sansone, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Paola Celeghini, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento di figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte del 10.9.24 la resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso depositato da in data 12.7.23 che ha Parte_1
chiesto, a modifica del contributo di mantenimento a suo carico per la figlia nata dalla relazione, cessata, con disposto nella Per_1 Controparte_1
sua contumacia dal Tribunale di Roma con decreto del 5.2.18 nella misura di euro 250,00 mensili, la riduzione del contributo ad euro 100,00 mensili,
lamentando le inesattezze riferite dalla madre della figlia, omettendo di riferire del grave incidente che lo aveva visto coinvolto nel 2007, anno di nascita della figlia e che aveva determinato un lungo periodo di cure, mentre la aveva interrotto la relazione e dal 2009 gli aveva impedito di CP_1
vedere la figlia;
che la domanda era stata accolta senza tener conto della di lui effettiva capacità economica che già a partire dall'incidente del 2007 aveva subito una notevole diminuzione e che successivamente, a causa delle sopravvenute complicazioni di salute, era ulteriormente peggiorata, sì da determinare nel settembre 2020, il riconoscimento con riduzione della capacità lavorativa all'85%, non essendo in grado di svolgere alcuna attività
lavorativa, sopravvivendo grazie all'indennità di invalidità e al reddito di cittadinanza soddisfacendo a stento le esigenze minime di vita, oltre che essendo sottoposto a continui ricoveri;
letta la comparsa di costituzione depositata da con la quale Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che sin dalla nascita il padre si era disinteressato della cura e del mantenimento della minore, non costituendosi nel procedimento di affidamento, né rispondendo, nell'anno
2019, alla richiesta di autorizzazione di documento valido per l'espatrio, per cui era stato necessario adire il Giudice tutelare, costringendola a ricorrere all'autorità giudiziaria penale, precisando che il relativo procedimento era in corso e che il ricorrente era già stato condannato per fatti analoghi,
contestando l'inabilità lavorativa, avendo lo stesso richiesto al Giudice penale di essere messo alla prova in lavori di pubblica utilità;
sentite personalmente le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, ex art.473bis .28 c.p.c. al 12.11.24 con termini a ritroso per precisazione conclusioni (che depositava la sola resistente), comparse conclusionali e memorie di replica, con remissione all'esito.
tutto ciò premesso,
OSSERVA IL COLLEGIO
Occorre premettere che, come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa 'in ogni tempo', non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (cfr., tra le altre, Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
In tal senso, l'esame del Tribunale non può risolversi in una revisio prioris istantiae dei provvedimenti in precedenza resi, all'uopo soccorrendo il diverso rimedio del reclamo dinnanzi al Giudice superiore ed essendo coperti dal giudicato, sia pure rebus sic stantibus per la particolare natura del procedimento, tutti i fatti dedotti e deducibili. La revisione del contributo di mantenimento presuppone, infatti, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno, limitandosi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr.
Cass. 18608/2021).
L'onere della prova della sopravvenienza dei fatti sopravvenuti è a carico della parte che chiede la modifica.
Nel caso di specie risultano pertanto del tutto irrilevanti ai fini del decidere le vicende narrate dal ricorrente verificatesi antecedentemente al febbraio
2018, data di definizione del procedimento di cui chiede la revisione.
Relativamente ai fatti sopravvenuti, il ricorrente - che ha incontestatamente omesso di versare alcunché per la figlia dalla nascita e all'attualità- non ha affatto provato, come era suo onere, di versare in una condizione tale da non poter provvedere al non rilevante contributo previsto.
Ed invero, dedotta in ricorso la totale inabilità lavorativa, lo stesso, sentito personalmente all'udienza del 2.4.24, ha dichiarato, sia pure in modo piuttosto confuso (il nome del datore di lavoro è stato riferito al Giudice
soltanto a seguito della consultazione di documentazione, come riportato nel verbale) di lavorare come addetto alle consegne, attività che, per massima di comune esperienza, prevede la piena possibilità di deambulare, usualmente anche con mezzi meccanici, oltre che di usare la propria forza fisica, ciò che collide con uno stato di inabilità.
Inoltre, ha dichiarato di percepire un importo di euro 350,00 a titolo di invalidità civile (provvidenza che nell'anno 2016 non percepiva), sostenendo di non percepire più il reddito di cittadinanza, contrariamente a quanto poi affermato nella dichiarazione sostitutiva del 27.6.24 depositata in atti, ove testualmente ha dichiarato la percezione dell'importo di euro 6000,00 quale reddito di cittadinanza, così non fornendo una chiara rappresentazione della propria capacità economica.
Conclusivamente, non è stata dal ricorrente fornita prova adeguata di una modifica in peius della capacità reddituale tale da legittimare, anche a fronte delle indubbiamente accresciute esigenze della figlia a cui il padre non ha mai provveduto, una riduzione del contributo di mantenimento.
Il ricorso è pertanto da respingersi.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio recante R.G. 29902/23 così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, così liquidandole in euro 3250,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 7.1.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi