Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 401/2025 V.G.
RE PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 401 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
) con il patrocinio Parte_1 nato in [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 dell'Avv. PIRONI ELEONORA ( Codice Fiscale_2 )
e
C.F. 3 ) con il Controparte_1 nata in [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. LANCINI MATTIA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario Parte_1 Controparte_1-visto il ricorso depositato il 28/02/2025 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11.04.2012, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 18.06.2016 e
7.02.2020, i figli Per_1e Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi Parte_1 e Controparte_1 vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, portandosi reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di domicilio e/o residenza, fermo il fatto che il luogo di residenza dei minori dovrà rimanere all'interno della provincia di Rimini.
Parte_1 Persona 3 ee Controparte_1 sono consapevoli che i figli minori 2) I signori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre Persona_4
che con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) I coniugi concordano nell'assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso dei figli minori
Per_1 e Per_2 i quali, avranno stabile dimora e residenza, anche a fini anagrafici, insieme alla madre presso l'abitazione coniugale sita in Rimini (RN), via Montescudo n. 28.
4) La responsabilità genitoriale su Per_1 e Per_2 sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1e Per_2
5) In ogni caso i genitori si terranno reciprocamente aggiornati su tutto ciò che di significativo concerna i figli, nell'esclusivo interesse di quest'ultimi.
6) La casa coniugale condotta in locazione dal sig. Parte_1 sita in Rimini (RN), via Montescudo
n. 28 identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini al foglio 98, part. 1138, sub. 9, cat. A/3, rendita catastale € 254,10 con relativa autorimessa identificata al foglio 98, part. 1138, sub. 29, cat. C/6, classe 2, rendita catastale € 65,80 viene assegnata nell'interesse dei figli, con tutti gli arredi ivi contenuti, alla sig.ra Controparte_1 che ivi vivrà unitamente agli stessi.
7) Quanto alla regolamentazione delle visite padre/figli, i coniugi concordano che il padre potrà frequentarli secondo le seguenti modalità:
Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli minori il primo e il terzo weekend di ogni mese (dalle ore
10.00 del sabato in cui il padre li preleverà dall'abitazione materna alle ore 18.00 della domenica in cui la madre li preleverà dall'abitazione paterna), con pernotto dei minori presso l'abitazione del padre.
Per il periodo natalizio i minori trascorreranno, con alternanza annuale fra ciascun genitore, il periodo dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre sino al rientro a scuola con l'altro; per il periodo pasquale i minori trascorreranno con un genitore il periodo dalla chiusura della scuola sino alla domenica e con l'altro il periodo dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola, sempre con il regime dell'alternanza annuale fra ciascun genitore. Le ulteriori festività annuali, della durata di un giorno, saranno trascorse dal minore con il genitore con il quale si trovi. I trasferimenti dei figli saranno a carico di entrambi i genitori. Quanto sopra, fatto salvo diverso accordo fra genitori.
8) Il sig. Parte_1 con decorrenza dal mese in cui egli uscirà dall'abitazione coniugale e si trasferirà in altra abitazione (adeguata alle esigenze dei minori e sita nella provincia di Rimini) e in ogni caso non oltre il 31/05/2025, verserà alla sig.ra Controparte_1 a titolo di contributo al
mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) (€ 250/00 per figlio) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (con primo aggiornamento nell'anno 2026, nel mese corrispondente a quello di decorrenza, nel 2025, dell'obbligazione di corresponsione del mantenimento) e da corrispondersi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra Controparte_1 (iban: IT 79 P 07090 24209 015010221882 IT79
P070 9024 2090 1501 0221 882). Tale contributo al mantenimento per i figli ricomprende tutto quanto
è necessario fatte salve le spese straordinarie relative ai minori, così come determinate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, che saranno ripartite nella misura del 50 % ciascuno.
9) I sigg.ri Parte_1 e Controparte_1 concordano di ripartire tra loro l'importo dell'assegno unico e universale nella misura del 50% ciascuno e ciò dal mese di febbraio 2025 compreso. Le parti, qualora possibile, anche autonomamente l'una dall'altra, provvederanno direttamente, nel mese di febbraio 2025, a richiedere all'Inps la ripartizione della somma dell'assegno unico e universale, comunicando a tale ente le coordinate iban di ciascun genitore.
CP_110) Il canone d'affitto gravante sulla casa familiare sarà interamente a carico della sig.ra
[...] che subentrerà nel relativo contratto di locazione nel mese corrispondente a quello in cui il sig. inizierà a versare il contributo al mantenimento dei figli (doc. 12). La sig.ra Parte_1
Controparte_1 altresì, si farà carico del pagamento di tutte le utenze (luce, gas, acqua) a servizio dell'abitazione che saranno alla stessa intestate.
11) I sigg.ri Parte_1 e Controparte_1 a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, intendono procedere alla definizione di ogni rapporto patrimoniale fra loro intercorrente e in qualità di coniugi in regime di comunione legale dei beni, convengono che, a seguito dell'emanazione da parte del Tribunale di Rimini di sentenza di separazione personale dei coniugi ex art. 473 bis 51, comma IV c.p.c., il veicolo Golf, Volkswagen, modello Golf targato FF250CW anno di immatricolazione 3.6.2024 attualmente intestato al sig. Parte_1 ma ricadente in comunione legale dei beni con la moglie, sarà trasferito (entro 30 giorni dall'emanazione della sentenza di separazione dei coniugi) all'intestazione esclusiva della sig.ra Controparte_1
Il trasferimento dell'intestazione avverrà con il consenso di entrambi i coniugi, i quali dichiarano di essere sin d'ora d'accordo sul fatto che il veicolo in questione sia trasferito alla sig.ra Controparte_1 la quale accetta tale trasferimento.
La cessione della quota parte di proprietà del veicolo targato FF250CW avverrà con costi, qualora esistenti e non ricadenti nel regime di esenzione fiscale ex art. 19 Legge 74/1987, a carico della sig.ra
Controparte_1 che si impegna a completare tutte le formalità amministrative necessarie per l'aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o presso l'ufficio competente e per l'effettivo trasferimento dell'intestazione del veicolo. Il Sig. Parte_1 rinuncia espressamente a ogni diritto di proprietà e di uso del veicolo a partire dalla data di perfezionamento del trasferimento.
A tal fine, entrambe le Parti si impegnano a fornire tutti i documenti necessari, tra cui il certificato di proprietà, il libretto di circolazione, e ogni altro documento richiesto per il trasferimento e a firmare i relativi atti presso il PRA o altra autorità competente.
Tale trasferimento di proprietà trova la propria ragione nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi e nell'intenzione delle parti di regolare i rapporti patrimoniali tra loro pendenti;
pertanto, le parti intendono avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 Legge 74/1987 (trattamento applicabile anche in relazione al procedimento di separazione tra coniugi), nonché di ogni altra eventuale norma di legge.
L'autoveicolo Toyota, modello Auris targata FD724HB, in comunione legale dei beni ma formalmente intestato al sig. Parte_1 rimarrà invece in uso e proprietà di quest'ultimo, così come l'autovettura Toyota, modello Auris targata FD724HB.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e rinunciano reciprocamente a chiedere contributi al mantenimento per sé.
13) I sigg.ri Parte_1 e Controparte 1 prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti ovvero documenti di identità validi per l'espatrio, così come prestano il medesimo assenso al rilascio e/o al rinnovo degli stessi documenti per 1 figli Per_1 e Per_2
14) I sigg.ri Parte_1 e Controparte_1 si danno atto reciprocamente di avere sempre provveduto alle esigenze dei figli in maniera adeguata e di non avere pretese reciproche, neppure a titolo di arretrati, in relazione al loro mantenimento né per spese ordinarie né straordinarie relative ai figli.
15) I sigg.ri Parte_1 e Controparte 1 dichiarano, fatto salvo quanto pattuito nel presente atto, di non avere altra pretesa reciproca per nessuna ragione e titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, di avere risolto fra loro ogni diversa questione di carattere economico patrimoniale e comunque di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta e/o rivendicazione per qualunque ragione e titolo.
16) Le spese legali sono interamente compensate tra le Parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.
17) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Controparte_1 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della e
domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi