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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/10/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 106/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, all'esito dell'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. tra c.f. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dagli avv.ti IGOR GALLONETTI e LUCIANI C.F._2
NI
ATTORI
e c.f. , difesa dall'avv. GIUSEPPE SAVINI CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso il precetto notificato da in data 18.5.2022, avente a oggetto la somma di € CP_1
41.416,95 per capitale, € 4.141.70 per IVA al 10%, € 13.607,45 per interessi art.1284 comma 4 dal 7.3.2018, oltre agli accessori per un totale di € 75.712,76, fondato sulla sentenza n. 26/2022, che aveva parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dagli attori.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
1 a) sarebbero illegittimamente richiesti gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.;
b) sarebbe erroneamente indicato il dies a quo del calcolo degli interessi, individuato dalla convenuta nel 7.3.2018, mentre gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza.
Si è costituita la società convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata con riguardo al primo motivo e infondata rispetto al secondo.
Il dispositivo della sentenza, titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, è, per quanto qui di interesse, il seguente: “…Condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 41.416,95 oltre IVA e oltre interessi dalla domanda al saldo”.
Non è specificato quale sia il tasso di interesse, e se, cioè, esso debba essere quello di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. o quello di cui al comma 4 del medesimo articolo, e né è possibile integrare tale lacuna nel dispositivo leggendo la motivazione della stessa.
Ciò significa, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 12449/2024 (per cui “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.” Sez. U - , Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951 - 02), che vanno applicati gli interessi moratori al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.
Eventuali doglianze di parte convenuta relative a tale profilo – cioè al mancato riconoscimento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. – avrebbero dovuto essere proposte mediante l'impugnazione della sentenza.
2 Per quanto concerne invece il dies a quo del calcolo degli interessi, si è dato atto che la sentenza specifica che gli interessi devono essere calcolati dalla domanda (e, quindi, dalla data di deposito del ricorso monitorio, antecedente al 7.3.2018, data di decorrenza individuata dal creditore, che corrisponde alla data di emsissione del d.i.), e ogni doglianza relativa a tale profilo, anche in tal caso, avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione della sentenza ed è inammissibile in questa sede.
Le spese di lite vanno compensate attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione svolta dagli attori, accerta l'inesistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata in relazione agli interessi calcolati secondo il saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
b) rigetta nel resto l'opposizione;
c) spese compensate.
Si comunichi.
21/10/2025
Il Giudice
NL UL
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, all'esito dell'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. tra c.f. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dagli avv.ti IGOR GALLONETTI e LUCIANI C.F._2
NI
ATTORI
e c.f. , difesa dall'avv. GIUSEPPE SAVINI CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. avverso il precetto notificato da in data 18.5.2022, avente a oggetto la somma di € CP_1
41.416,95 per capitale, € 4.141.70 per IVA al 10%, € 13.607,45 per interessi art.1284 comma 4 dal 7.3.2018, oltre agli accessori per un totale di € 75.712,76, fondato sulla sentenza n. 26/2022, che aveva parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dagli attori.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
1 a) sarebbero illegittimamente richiesti gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c.;
b) sarebbe erroneamente indicato il dies a quo del calcolo degli interessi, individuato dalla convenuta nel 7.3.2018, mentre gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza.
Si è costituita la società convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è fondata con riguardo al primo motivo e infondata rispetto al secondo.
Il dispositivo della sentenza, titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, è, per quanto qui di interesse, il seguente: “…Condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 41.416,95 oltre IVA e oltre interessi dalla domanda al saldo”.
Non è specificato quale sia il tasso di interesse, e se, cioè, esso debba essere quello di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. o quello di cui al comma 4 del medesimo articolo, e né è possibile integrare tale lacuna nel dispositivo leggendo la motivazione della stessa.
Ciò significa, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 12449/2024 (per cui “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo.” Sez. U - , Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951 - 02), che vanno applicati gli interessi moratori al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.
Eventuali doglianze di parte convenuta relative a tale profilo – cioè al mancato riconoscimento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. – avrebbero dovuto essere proposte mediante l'impugnazione della sentenza.
2 Per quanto concerne invece il dies a quo del calcolo degli interessi, si è dato atto che la sentenza specifica che gli interessi devono essere calcolati dalla domanda (e, quindi, dalla data di deposito del ricorso monitorio, antecedente al 7.3.2018, data di decorrenza individuata dal creditore, che corrisponde alla data di emsissione del d.i.), e ogni doglianza relativa a tale profilo, anche in tal caso, avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione della sentenza ed è inammissibile in questa sede.
Le spese di lite vanno compensate attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione svolta dagli attori, accerta l'inesistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata in relazione agli interessi calcolati secondo il saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
b) rigetta nel resto l'opposizione;
c) spese compensate.
Si comunichi.
21/10/2025
Il Giudice
NL UL
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
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