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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1406/2024 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1406/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Domenico Farina Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Domenico Controparte_1
MA
- Appellata -
e
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari
1 - Interveniente “ex lege” -
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza dell'8.7.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Canosa di Puglia in data 30.4.2001 e dalla loro unione non sono nati figli.
2. – Con ricorso depositato in data 16.2.2016 la moglie ha chiesto al Tribunale di Trani di dichiarare la separazione personale con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà, la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 750,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria, nonché l'assegnazione della casa coniugale con le relative pertinenze. In
particolare, la ricorrente ha dedotto che, all'inizio del 2016, il marito le ha confessato di intrattenere una relazione extraconiugale, circostanza che ha compromesso definitivamente la prosecuzione della convivenza.
3. – si è costituito in giudizio, non opponendosi alla domanda di Parte_1
separazione, ma, dopo aver ricostruito diversamente i fatti di causa, ha chiesto che la stessa fosse addebitata alla ricorrente, asserendo che quest'ultima aveva dapprima fatto venir meno l'assistenza morale, impedendogli di affrontare le difficoltà legate all'impossibilità di concepire figli, e poi intrattenuto una relazione extraconiugale. Pertanto, ha concluso per il rigetto anche delle richieste di natura patrimoniale avanzate dalla ricorrente, tenuto conto dell'indipendenza economica da tempo raggiunta dalla stessa, nonché per l'assegnazione a sé della casa coniugale e delle relative pertinenze.
4. – Con ordinanza ex art. 708 cpc del 19.7.2016 il Presidente del Tribunale di Trani ha provveduto nei seguenti termini: autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
assegnato a
[...]
la casa coniugale;
posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della moglie nella misura di € 400,00 mensili.
2 5. – Con sentenza non definitiva n. 2005/2016 il Tribunale di Trani ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
6. – Nelle more del giudizio separativo, con sentenza n. 513/2021 del 6.3.2021 il Tribunale
di Trani ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a ciò è seguita la rinuncia delle parti alla pronunzia sulle questioni economiche ed il prosieguo del giudizio unicamente ai fini della decisione sulle reciproche domande di addebito.
7. – Con sentenza n. 602/2024, pubblicata il 26.3.2024, il Tribunale di Trani ha addebitato la separazione coniugale al marito, rigettando contestualmente la sua domanda di addebito, e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
8. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma sulla Parte_1
scorta di un unico articolato motivo.
9. – All'impugnazione ha resistito la quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per tardiva proposizione dello stesso;
nel merito ha dedotto la correttezza della decisione impugnata, di cui ha conclusivamente chiesto la conferma.
10. – Con nota del 7.11.2024 il PG in sede non ha formulato alcun parere “in mancanza di
figli minori ed anche in assenza di altri interessi o motivi rilevanti per questo Ufficio”.
11. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'8.7.2025 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con un unico motivo l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale di Trani non ha accertato che il tradimento è intervenuto successivamente ad una crisi coniugale già determinata da pregresse condotte colpevoli addebitabili a , Controparte_1
così derogando al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui occorre verificare che l'infedeltà del coniuge abbia effettivamente determinato l'intollerabilità della convivenza e non ne sia stata soltanto conseguenza. Inoltre, ha lamentato l'ingiusto riparto delle spese processuali,
3 sostenendo che le stesse dovessero essere compensate o, quanto meno, liquidate in misura sensibilmente inferiore.
2. – In via pregiudiziale di rito, occorre scrutinare la tempestività dell'appello proposto da con atto di citazione anziché (rettamente) con ricorso ai sensi del combinato Parte_1
disposto di cui agli artt. 23 L. n. 74/1987 e 4 L. n. 898/1970, nella specie applicabili “ratione
temporis”. Al riguardo, è costante nella giurisprudenza il principio secondo cui l'appello avverso la sentenza di separazione personale tra coniugi è retto dal rito camerale e la sua proposizione si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, costituendo la sua notifica un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Tuttavia, “ove l'appello
sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta
predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre
che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il
relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati
dalla legge” (così, Cass. 10.1.2019 n. 403). In termini più esplicativi può dirsi che l'appello va proposto con ricorso, ma nel caso sia stato erroneamente introdotto con citazione, quest'ultimo atto può produrre gli stessi effetti del ricorso soltanto se depositato nei termini previsti dagli artt. 325 e
327 cpc, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la loro scadenza (per una specifica disamina di tale problematica, si rinvia a Cass. 14.7.2021 n. 20071, pagg. 4 e segg.). Ciò in quanto valutare la tempestività del gravame in base alle regole del rito erroneamente utilizzato comporterebbe la creazione di termini perentori nuovi, non previsti dalla legge e in contrasto con la norma di cui all'art. 152 cpc.
3. – Orbene, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 327 co. 1 cpc, è fondata ed il suo accoglimento assorbe l'esame di ogni questione di merito.
3.1. – Nella specie, la sentenza del Tribunale di Trani n. 602/2024 è stata incontestabilmente pubblicata il 26.3.2024 ed risulta aver proposto appello con atto di citazione del Parte_1
4 26.10.2024, ma iscritto a ruolo in data 30.10.2024. Ne consegue che il termine ultimo per impugnare (tenendo conto del periodo di sospensione feriale) coincide, per effetto della proroga di diritto ex art. 155 cpc, con il giorno di lunedì 28.10.2024. Di talché, il gravame è tardivo poiché il deposito dell'appello – che si perfeziona con la data di iscrizione a ruolo – è avvenuto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ossia oltre il limite temporale stabilito dall'art. 327 co. 1 cpc.
3.2. – La tardività che ne è conseguita non può ritenersi superata dalla circostanza che la sentenza risulta comunicata dalla cancelleria in data 28.3.2024, ovverosia due giorni dopo la sua pubblicazione;
né, conseguentemente, può affermarsi che il termine cd. “lungo” per proporre l'impugnazione decorra dalla comunicazione (per quanto ciò possa rilevare, nella specie, ai fini dell'ammissibilità del gravame) anziché dalla pubblicazione della sentenza. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è perspicua: “dal momento in cui il documento, conforme al modello
normativo (artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in
cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (art. 48
Dlgs 7 marzo 2005 n. 82) - il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa
data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l'ha pronunziata;
è legalmente nota a tutti;
inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all' art. 327 primo
comma cod. proc. civ.; produce tutti i suoi effetti giuridici” (così, Cass. S.U., 1°.
8.2012 n. 13794,
pag. 7).
3.3. – Infatti, la comunicazione del dispositivo o della sentenza da parte della cancelleria costituisce un adempimento meramente formale, autonomo e successivo rispetto alla pubblicazione, la quale soltanto segna il momento perfezionativo del provvedimento giurisdizionale, da cui decorrono i termini per le impugnazioni. Tale adempimento, che, quindi,
costituisce una formalità estrinseca all'atto, tanto che la sua mancanza non comporta neppure la nullità della sentenza, non incide sul decorso dei termini di legge, né può valere a differirne la decorrenza (cfr. Cass.
3.02.2022 n. 3372). Nel medesimo senso, la Corte Suprema di Cassazione-
5 Sezione Tributaria, con l'ordinanza del 29.12.2023 n. 36369, ha affermato che: “il termine di cui
all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a
prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che,
inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività
processuali a sua insaputa”.
4. – Del resto, nella fattispecie in esame, non ricorre l'ipotesi, del tutto eccezionale, della scissione fra la data di deposito e quella di pubblicazione della sentenza, le quali, invece,
coincidono, essendo entrambe risalenti al 26.3.2024, onde non si è verificata la situazione di
“scissione” temporale tra i due momenti, presa in considerazione dalle S.U. della S.C. con l'arresto n. 18569 del 2016. Nel caso di che trattasi, la presenza di un'unica data, attestante il deposito della sentenza, esclude ogni incertezza in ordine al momento perfezionativo della pubblicazione, con la conseguenza che il termine per impugnare decorre da tale data.
5. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate in base al valore indeterminabile della controversia, escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg.
10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione), in quanto non è stata svolta alcuna apprezzabile attività di trattazione della causa e né sono stati assunti mezzi di prova, e facendo applicazione dei parametri forensi minimi, in ragione della definizione in rito del giudizio.
6. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Trani n. 602/2024, pubblicata il 26.3.2024, nei confronti di , Controparte_1
con atto di citazione depositato il 30.10.2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
6 2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.473,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
7
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1406/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Domenico Farina Parte_1
- Appellante -
nei confronti di
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Domenico Controparte_1
MA
- Appellata -
e
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari
1 - Interveniente “ex lege” -
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza dell'8.7.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Canosa di Puglia in data 30.4.2001 e dalla loro unione non sono nati figli.
2. – Con ricorso depositato in data 16.2.2016 la moglie ha chiesto al Tribunale di Trani di dichiarare la separazione personale con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà, la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 750,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria, nonché l'assegnazione della casa coniugale con le relative pertinenze. In
particolare, la ricorrente ha dedotto che, all'inizio del 2016, il marito le ha confessato di intrattenere una relazione extraconiugale, circostanza che ha compromesso definitivamente la prosecuzione della convivenza.
3. – si è costituito in giudizio, non opponendosi alla domanda di Parte_1
separazione, ma, dopo aver ricostruito diversamente i fatti di causa, ha chiesto che la stessa fosse addebitata alla ricorrente, asserendo che quest'ultima aveva dapprima fatto venir meno l'assistenza morale, impedendogli di affrontare le difficoltà legate all'impossibilità di concepire figli, e poi intrattenuto una relazione extraconiugale. Pertanto, ha concluso per il rigetto anche delle richieste di natura patrimoniale avanzate dalla ricorrente, tenuto conto dell'indipendenza economica da tempo raggiunta dalla stessa, nonché per l'assegnazione a sé della casa coniugale e delle relative pertinenze.
4. – Con ordinanza ex art. 708 cpc del 19.7.2016 il Presidente del Tribunale di Trani ha provveduto nei seguenti termini: autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
assegnato a
[...]
la casa coniugale;
posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della moglie nella misura di € 400,00 mensili.
2 5. – Con sentenza non definitiva n. 2005/2016 il Tribunale di Trani ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
6. – Nelle more del giudizio separativo, con sentenza n. 513/2021 del 6.3.2021 il Tribunale
di Trani ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a ciò è seguita la rinuncia delle parti alla pronunzia sulle questioni economiche ed il prosieguo del giudizio unicamente ai fini della decisione sulle reciproche domande di addebito.
7. – Con sentenza n. 602/2024, pubblicata il 26.3.2024, il Tribunale di Trani ha addebitato la separazione coniugale al marito, rigettando contestualmente la sua domanda di addebito, e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
8. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma sulla Parte_1
scorta di un unico articolato motivo.
9. – All'impugnazione ha resistito la quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per tardiva proposizione dello stesso;
nel merito ha dedotto la correttezza della decisione impugnata, di cui ha conclusivamente chiesto la conferma.
10. – Con nota del 7.11.2024 il PG in sede non ha formulato alcun parere “in mancanza di
figli minori ed anche in assenza di altri interessi o motivi rilevanti per questo Ufficio”.
11. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'8.7.2025 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con un unico motivo l'appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale di Trani non ha accertato che il tradimento è intervenuto successivamente ad una crisi coniugale già determinata da pregresse condotte colpevoli addebitabili a , Controparte_1
così derogando al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui occorre verificare che l'infedeltà del coniuge abbia effettivamente determinato l'intollerabilità della convivenza e non ne sia stata soltanto conseguenza. Inoltre, ha lamentato l'ingiusto riparto delle spese processuali,
3 sostenendo che le stesse dovessero essere compensate o, quanto meno, liquidate in misura sensibilmente inferiore.
2. – In via pregiudiziale di rito, occorre scrutinare la tempestività dell'appello proposto da con atto di citazione anziché (rettamente) con ricorso ai sensi del combinato Parte_1
disposto di cui agli artt. 23 L. n. 74/1987 e 4 L. n. 898/1970, nella specie applicabili “ratione
temporis”. Al riguardo, è costante nella giurisprudenza il principio secondo cui l'appello avverso la sentenza di separazione personale tra coniugi è retto dal rito camerale e la sua proposizione si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, costituendo la sua notifica un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Tuttavia, “ove l'appello
sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta
predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre
che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il
relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati
dalla legge” (così, Cass. 10.1.2019 n. 403). In termini più esplicativi può dirsi che l'appello va proposto con ricorso, ma nel caso sia stato erroneamente introdotto con citazione, quest'ultimo atto può produrre gli stessi effetti del ricorso soltanto se depositato nei termini previsti dagli artt. 325 e
327 cpc, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la loro scadenza (per una specifica disamina di tale problematica, si rinvia a Cass. 14.7.2021 n. 20071, pagg. 4 e segg.). Ciò in quanto valutare la tempestività del gravame in base alle regole del rito erroneamente utilizzato comporterebbe la creazione di termini perentori nuovi, non previsti dalla legge e in contrasto con la norma di cui all'art. 152 cpc.
3. – Orbene, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 327 co. 1 cpc, è fondata ed il suo accoglimento assorbe l'esame di ogni questione di merito.
3.1. – Nella specie, la sentenza del Tribunale di Trani n. 602/2024 è stata incontestabilmente pubblicata il 26.3.2024 ed risulta aver proposto appello con atto di citazione del Parte_1
4 26.10.2024, ma iscritto a ruolo in data 30.10.2024. Ne consegue che il termine ultimo per impugnare (tenendo conto del periodo di sospensione feriale) coincide, per effetto della proroga di diritto ex art. 155 cpc, con il giorno di lunedì 28.10.2024. Di talché, il gravame è tardivo poiché il deposito dell'appello – che si perfeziona con la data di iscrizione a ruolo – è avvenuto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ossia oltre il limite temporale stabilito dall'art. 327 co. 1 cpc.
3.2. – La tardività che ne è conseguita non può ritenersi superata dalla circostanza che la sentenza risulta comunicata dalla cancelleria in data 28.3.2024, ovverosia due giorni dopo la sua pubblicazione;
né, conseguentemente, può affermarsi che il termine cd. “lungo” per proporre l'impugnazione decorra dalla comunicazione (per quanto ciò possa rilevare, nella specie, ai fini dell'ammissibilità del gravame) anziché dalla pubblicazione della sentenza. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è perspicua: “dal momento in cui il documento, conforme al modello
normativo (artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in
cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (art. 48
Dlgs 7 marzo 2005 n. 82) - il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa
data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l'ha pronunziata;
è legalmente nota a tutti;
inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all' art. 327 primo
comma cod. proc. civ.; produce tutti i suoi effetti giuridici” (così, Cass. S.U., 1°.
8.2012 n. 13794,
pag. 7).
3.3. – Infatti, la comunicazione del dispositivo o della sentenza da parte della cancelleria costituisce un adempimento meramente formale, autonomo e successivo rispetto alla pubblicazione, la quale soltanto segna il momento perfezionativo del provvedimento giurisdizionale, da cui decorrono i termini per le impugnazioni. Tale adempimento, che, quindi,
costituisce una formalità estrinseca all'atto, tanto che la sua mancanza non comporta neppure la nullità della sentenza, non incide sul decorso dei termini di legge, né può valere a differirne la decorrenza (cfr. Cass.
3.02.2022 n. 3372). Nel medesimo senso, la Corte Suprema di Cassazione-
5 Sezione Tributaria, con l'ordinanza del 29.12.2023 n. 36369, ha affermato che: “il termine di cui
all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a
prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che,
inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività
processuali a sua insaputa”.
4. – Del resto, nella fattispecie in esame, non ricorre l'ipotesi, del tutto eccezionale, della scissione fra la data di deposito e quella di pubblicazione della sentenza, le quali, invece,
coincidono, essendo entrambe risalenti al 26.3.2024, onde non si è verificata la situazione di
“scissione” temporale tra i due momenti, presa in considerazione dalle S.U. della S.C. con l'arresto n. 18569 del 2016. Nel caso di che trattasi, la presenza di un'unica data, attestante il deposito della sentenza, esclude ogni incertezza in ordine al momento perfezionativo della pubblicazione, con la conseguenza che il termine per impugnare decorre da tale data.
5. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate in base al valore indeterminabile della controversia, escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg.
10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione), in quanto non è stata svolta alcuna apprezzabile attività di trattazione della causa e né sono stati assunti mezzi di prova, e facendo applicazione dei parametri forensi minimi, in ragione della definizione in rito del giudizio.
6. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Trani n. 602/2024, pubblicata il 26.3.2024, nei confronti di , Controparte_1
con atto di citazione depositato il 30.10.2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
6 2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.473,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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