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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8932 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, all'esito della Camera di consiglio del 16 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16588/2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Crapolicchio Silvio, Marsili Massimiliano e Crapolicchio Andrea
Silvio, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Antonio La Corte;
Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con atto di opposizione a precetto, l' (in avanti anche solo Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, domandando, previa sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di inefficacia del precetto notificato da CP_1
e la conseguente inammissibilità o infondatezza della pretesa creditoria azionata. In via
[...] subordinata, l'opponente ha chiesto la riduzione della pretesa alle sole somme provate, tenendo conto della impossibilità di comprendere le modalità di calcolo del credito precettato.
A fondamento dell'opposizione spiegata, l' a esposto di aver ricevuto la notifica del precetto Pt_1 in data 10.3.2024 per l'importo di euro 6.627,95, di cui euro 323,00 a titolo di interessi e competenze legali, dopo che la era già intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE CP_1
1007/2017 e provveduto, in seno alla stessa, alla precisazione dei crediti retributivi nei confronti dell'opponente, portati dai titoli giudiziali indicati in precetto, ricevendone la soddisfazione nell'ambito della medesima procedura, successivamente estinta con ordinanza del 9.6.2023 del g.e..
1 L a rappresentato che l'odierna opposta ha presentato, nell'ambito della procedura esecutiva Pt_1 immobiliare menzionata, ricorso ex art. 512 c.p.c. volto a conseguire l'integrazione della ordinanza che ha ammesso la conversione del pignoramento immobiliare ex art. 495 c.p.c., con riconoscimento di ulteriori crediti non soddisfatti, in particolari gli accessori dei crediti retributivi accertati dai titoli esecutivi giudiziali;
in occasione dell'udienza dell'8.6.2023, il creditore ha rinunciato, tuttavia, al ricorso.
L'opponente ha dedotto, dunque, la inammissibilità della attuale pretesa creditoria azionata nell'atto di precetto notificato, dopo l'estinzione della procedura esecutiva, in quanto, ove ritenutosi danneggiato dal suo sviluppo, il creditore avrebbe dovuto proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. di risoluzione delle controversie distributive sorte tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore esecutato.
Da ultimo, ove la pretesa di pagamento del credito retributivo non fosse considerata inammissibile,
l' ne ha eccepito la prescrizione e, in via ancora gradata, la indeterminatezza per non Pt_1 intellegibilità dei calcoli con cui il credito è stato quantificato, se raffrontati con i pagamenti già ricevuti all'esito della conversione del pignoramento immobiliare.
2. Si è costituita in giudizio domandando, previo diniego della sospensione della Controparte_1 efficacia esecutiva dei titoli giudiziali, la inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione spiegata ovvero, in subordine, il suo rigetto.
A sostegno delle conclusioni rassegnate, l'opposta ha evidenziato che le componenti creditorie
(rivalutazione ed interessi), oggetto dell'atto di precetto, sono state già indicate nella nota di precisazione dei crediti del 18.3.2019 ed anche nell'istanza ex art. 512 c.p.c., questa proposta per far valere gli accessori del credito retributivo non contemplati nella citata nota del marzo 2019.
La rinuncia all'ulteriore corso del procedimento ex art. 512 c.p.c. sarebbe stata dettata dallo scopo di non prolungare i tempi di definizione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 1007/2017 e consentire, pertanto, la più celere approvazione del piano di riparto finale. Nella nota da allegare al verbale dell'udienza dell'8.6.2023 è stata espressa, contestualmente alla rinuncia al procedimento incidentale, l'intenzione di non rinunciare alla riscossione delle ulteriori componenti creditorie, riservando la proposizione di separata iniziativa giudiziale a tale scopo.
Rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dall' l'opposta ne ha dedotto l'infondatezza, Pt_1 trattandosi di accessori del credito retributivo per le quali non è ipotizzabile l'estinzione per intervenuta prescrizione, atteso che tali voci sono già state azionate in seno alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 1007/2017; nel corso del periodo compreso tra la proposizione della iniziativa esecutiva e l'ordinanza di estinzione della procedura si è verificata, pertanto, l'interruzione della prescrizione del credito.
2 In ordine alla indeterminabilità della somma pretesa a pagamento nell'atto di precetto, l'opposta ha rilevato che la metodologia di calcolo in concreto del credito non è contemplata quale requisito di validità del precetto;
l'eventuale difformità tra il credito richiesto e quello dovuto non determinerebbe, quindi, la nullità dell'atto, in quanto la sua funzione sarebbe di preannunciare l'inizio dell'esecuzione. L inoltre, non avrebbe contestato in modo specifico gli importi indicati nel Pt_1 precetto opposto, a dimostrazione della strumentalità dell'eccezione. Da ultimo, si è esposto che l'opponente, prima della notifica dell'atto di precetto, è stata posta in condizione di conoscere le distinte componenti creditorie rivendicate, come da corrispondenza epistolare intercorsa tra le parti, ad ulteriore prova della infondatezza della eccezione di indeterminabilità del credito precetto.
3. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
4. Giova premettere un inquadramento normativo e giurisprudenziale dell'istituto della risoluzione delle controversie di cui all'art. 512 c.p.c., la cui funzione assurge ad elemento centrale nel motivare l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (art. 615, co. 1, c.p.c.).
Ai termini dell'art. 512, co. 1, c.p.c., rubricato risoluzione delle controversie, il legislatore statuisce che “se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma”.
Le controversie distributive sono quelle tra creditori concorrenti sull'esistenza del credito o sui diritti di prelazione o quelle tra debitore ed uno o più creditori sull'esistenza del credito.
Su tali controversie decide, disposti i necessari accertamenti, il giudice dell'esecuzione con ordinanza, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, la proposizione della quale dà luogo, secondo le regole generali, prima ad una fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione (che si conclude con l'ordinanza di cui all'art. 512 c.p.c.) e, poi, ad un giudizio eventuale di merito, a cognizione piena ed esauriente, incardinato su iniziativa della parte interessata (debitore, creditore concorrente o terzo assoggettato all'espropriazione) che si apre con l'opposizione da proporre nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, co. 2, e si conclude con sentenza non impugnabile.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che ai sensi della disposizione in esame, tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la causa petendi sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede (Cass. n. 19122/2020).
3 Quanto agli effetti dell'ordinanza mediante la quale viene approvato il progetto di distribuzione del ricavato, almeno nella giurisprudenza di legittimità si va affermando, negli anni più recenti, la tesi volta ad attribuire una rilevanza anche extraprocessuale a tale decisione. In sostanza, si ritiene che a seguito della chiusura del procedimento di esecuzione forzata, si deve escludere la possibilità di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita, in quanto la definizione di quel procedimento con l'approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni da parte dei creditori determina l'intangibilità della concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita (Cass. n. 4263/2019; cfr. anche, sostanzialmente in termini su tale aspetto, Cass. III, n.
15963/2021). Unica eccezione è l'ipotesi in cui la questione non fosse stata già dedotta nel corso della procedura mediante opposizione all'esecuzione (Cass. n. 23283/2024).
La modifica dell'art. 512 c.p.c., di cui all'art. 2, d.l. 14 marzo 2005 (conv. in legge 14 maggio 2005,
n. 80), si è limitata a incidere sul procedimento, e non già sull'oggetto delle controversie distributive, ovvero sull'idoneità della decisione, resa all'esito dell'eventuale opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione, a cristallizzare in maniera irretrattabile il risultato del riparto approvato dall'ordinanza in parola.
In tale direzione è stato osservato che è ormai acquisito nella più recente legislazione processuale che possa aversi una decisione su diritti soggettivi in un “ambiente” procedimentale differente da quello del giudizio ordinario di cognizione, ed a fronte di forme di cognizione di carattere sommario, e non
è ragionevole ritenere che, qualora l'ordinanza del giudice dell'esecuzione venga opposta ex art. 617, co. 2, c.p.c. la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi, suscettibile anche di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., possa considerarsi priva di effetti diversi da quelli meramente endoprocessuali.
In sostanza, le opposizioni regolate dall'art. 512 c.p.c. sono volte ad accertare il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, e hanno pertanto ad oggetto il credito nella sua esistenza, nel suo ammontare e nel suo carattere privilegiato, come emerge dal chiaro dettato letterale della norma codicistica (mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ha ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione forzata e mira a travolgere l'intero processo).
La questione che attiene alla possibilità di dedurre, nell'ambito di una controversia distributiva, contestazioni che sarebbero state proponibili mediante opposizione all'esecuzione, ad una prima lettura della disposizione novellata, non sembra essere d'ostacolo. Si considera, infatti, l'ampio oggetto delle controversie distributive, limitatamente alle contestazioni con le quali, in sede distributiva, si contesti l'an e non soltanto il quantum debeatur, trattandosi - ai sensi del comma 1 dell'art. 512 c.p.c. - di una controversia tra creditori e debitore circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, i.e. del complesso dei crediti azionati nell'ambito della procedura.
4 5. Tale conclusione risulta corroborata dalle seguenti ulteriori considerazioni.
Nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione, nell'accogliere l'istanza di conversione del pignoramento immobiliare proposta da n data 31/1/2019, sulla base delle precisazione dei Pt_1 crediti depositata anche dall'opposta il 18/3/2019 ai sensi dell'art. 569,comma 1, comprensiva anche dei crediti per rivalutazione ed interessi maturati sino al 31/1/2019, ha disposto, in accoglimento dell'istanza di rateizzazione, che la somma residua, rispetto a quella versata in sostituzione del compendio pignorato, fosse versata in 36 rate mensili, oltre interessi al tasso legale (v. ordinanza del
16-17/102019).
Quindi, all'udienza dell'8/6/2023, i procuratori dei creditori hanno approvato il progetto di distribuzione depositato in data 20/5/2023 dal custode giudiziario e chiesto l'estinzione della procedura.
Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto della regolarità dei pagamenti rateali effettuati dalla debitrice esecutata, in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza del 16/10/2019, ha assegnato ai creditori procedenti, ivi compresa l'opposta, gli importi residui a saldo sulla base del progetto di distribuzione finale presentato dal custode giudiziario ed approvato dai procuratori dei creditori, dichiarando estinto il processo esecutivo, così producendosi il principale effetto dell'ordinanza di distribuzione (v. ordinanza del 9/6/2023).
Siffatto provvedimento, avverso il quale, trattandosi di un atto dell'esecuzione, era proponibile, come si è detto, l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e l'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., in assenza di contestazioni sul riparto, acquisisce stabilità extraprocessuale, sicché, concluso il procedimento esecutivo, non possono esserne rimessi in discussione i risultati.
Tale soluzione è imposta dal principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, 2° comma, Cost., atteso che, consentire di rimettere in discussione i risultati raggiunti in sede di esecuzione forzata con un autonomo processo di cognizione, comporterebbe una notevole perdita di tempo, tanto in tale procedimento, che in sede esecutiva;
comprometterebbe quell'esigenza di certezza e stabilità che caratterizza ogni procedimento, anche in sede esecutiva;
comporterebbe una inefficienza del sistema processuale, non in grado di conseguire risultati stabili, ma precari e destinati ad essere rimessi in discussione anche a distanza di tempo.
Come evidenziato da autorevole dottrina, detta ordinanza è assistita da quella preclusione pro iudicato, che connota quei provvedimenti che, pur non essendo idonei al giudicato, realizzano risultati definitivi. Tale stabilità deriva dal mancato esperimento, in sede esecutiva, dei rimedi previsti per opporsi al piano di riparto, in particolare dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.
e dell'opposizione distributiva prevista dall'art. 512 c.p.c., sicché il provvedimento giudiziale di approvazione del piano di riparto concordato ovvero quello di redazione del piano giudiziale, sebbene
5 non idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata, deve reputarsi irretrattabile per effetto del mancato utilizzo dei rimedi oppositivi previsti, poiché, diversamente opinando, sarebbero “svuotate” di significato le norme che li prevedono.
6. Ciò premesso in termini generali sull'istituto della risoluzione delle controversie distributive, nel caso di specie, l'iniziativa giudiziale della volta a far valere gli accessori del credito CP_1 retributivo, costituiti dagli interessi e della rivalutazione monetaria, non solo non appare ritualmente proposta, dovendo essere affrontata e risolta nel contesto del procedimento incidentale di cui all'art. 512 c.p.c., ma deve essere censurata anche per la mancanza di buona fede e correttezza (art. 1175
c.c.), inverando una forma di abuso del diritto.
7. Occorre dunque premettere considerazioni di carattere generale sull'esercizio abusivo del diritto.
L'impiego dei principi di correttezza in funzione valutativa del contegno dei soggetti dell'ordinamento, anche in termini di etica dell'agire, richiama la nozione di abuso del diritto, che si realizza quando, pur rimanendo la condotta esaminata entro i limiti formali (interni) dell'esercizio di facoltà attribuite dalla legge, di fatto determini sul piano sostanziale un vantaggio ultroneo rispetto ai fini che l'esercizio di quelle facoltà mira in astratto e fisiologicamente a raggiungere ovvero un pregiudizio eccessivo nella sfera giuridico-patrimoniale della controparte, in ragione della realizzazione di contegni meramente discriminatori, vessatori o anche solo arbitrari. L'abuso può concretarsi nell'impiego distorto degli strumenti processuali, il cui rilievo non integra un'eccezione in senso stretto poiché compiuto nell'interesse generale del sistema giudiziario.
La clausola di buona fede oggettiva opera, quindi, come punto di riferimento per sanzionare i contegni abusivi, discriminatori, vessatori o arbitrari realizzati dalle parti, sia in ambito sostanziale sia in ambito processuale. In particolare, la figura dell'abuso del diritto è stata enucleata sotto il profilo della violazione del parametro di correttezza, che fungerebbe da limite-controllo dei comportamenti delle parti ovvero da elemento di raffronto determinante per la qualificazione in termini di inesigibilità della prestazione. L'integrazione di simili contegni consentirebbe a posteriori di avvalersi di specifici rimedi di natura inibitoria o risarcitoria, anche speciale, come accade per la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, ovvero incidenti sulla procedibilità della domanda giudiziale.
Secondo la giurisprudenza, l'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se
6 formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (Cass. n. 26541/2021; Cass. n. 15885/2018).
Come detto, la violazione della clausola di correttezza può manifestarsi anche sotto forma di abuso degli strumenti processuali, con particolare riferimento al frazionamento del credito, all'attivazione di plurimi procedimenti esecutivi senza una sostanziale utilità, all'esperimento di azioni palesemente pretestuose, alla resistenza in giudizio meramente dilatoria.
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie siano anche in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n. 6591/2019; Cass. n. 20714/2018; Cass. n.
17893/2018; Cass. S.U., n. 4090/2017).
8. Ciò premesso, nel caso di specie, per quanto in astratto l'estinzione della procedura esecutiva non valga ad impedire al creditore di intraprendere una nuova azione esecutiva per conseguire il residuo non soddisfatto dalla ripartizione delle somme tra i creditori concorrenti, si osserva che gli accessori dei crediti retributivi (interessi e rivalutazione monetaria) – che la preannuncia di portare CP_1 in esecuzione con l'atto di precetto opposto - rappresentano componenti del credito che avrebbero potuto e dovuto essere pretese in sede di risoluzione delle controversie distributive ex art. 512 c.p.c., anche in applicazione del canone generale di buona fede e correttezza.
9. Di tale circostanza risulta consapevole anche l'odierna opposta che, infatti, inizialmente ha individuato nel rimedio dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. lo strumento per conseguire gli accessori del credito retributivo, salvo poi rinunciare al procedimento con la nota a verbale di udienza dell'8.6.2023.
10. La decisione di rinunciare al procedimento di contestazione in ordine all'ammontare del credito, al fine dichiarato di addivenire ad una celere definizione della procedura esecutiva, ma annunciando contestualmente la proposizione di autonoma iniziativa giudiziale verso lo stesso debitore per conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi di mora di un credito retributivo già accertato, sostanzia una forma di abuso del diritto, in quanto il suo esercizio realizza una ingiustificata sproporzione tra il vantaggio recato al titolare del diritto di credito ed il sacrificio richiesto alla controparte debitrice, a fronte di altre modalità predeterminate di realizzazione di tale credito.
7 11. La rinuncia al corso del procedimento di cui all'art. 512 c.p.c. ha impedito, infatti, al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi in sede distributiva sul riconoscimento di tali spettanze, attraverso un'ordinanza che avrebbe potuto comportare una modifica del piano finale di riparto tra i creditori concorrenti intervenuti, e soddisfazione integrale delle pretese dell'odierna opposta, eventualmente seguita da una fase a cognizione piena introdotta dall'opposizione agli atti esecutivi di cui al combinato disposto dagli art. 512, co. 1, e 617, co. 2, c.p.c.
12. Il giudizio di merito eventuale, incardinato su opposizione dell' o di altro creditore Pt_1 intervenuto, si sarebbe concluso con una sentenza non impugnabile, a definizione dell'intero rapporto anche sostanziale tra le parti, la cui efficacia di giudicato extra processuale avrebbe posto al riparo il debitore da ulteriori azioni esecutive finalizzate a soddisfare un credito residuo che poteva (e doveva) essere fatto valere in seno alla procedura esecutiva estinta, con conseguente risparmio di spese legali ed altri oneri economici per l'attuale opponente. Questi oggi si vede esposto ad un'azione esecutiva evitabile, vista la non sopravvenuta sussistenza delle componenti creditorie precettate.
13. In altri termini, la scelta processuale di rinunciare al ricorso di cui all'art. 512 c.p.c., alla luce del contenzioso che in questa sede è scaturito tra le parti in causa, non può ritenersi meritoria in quanto
è stata seguita, dopo appena due anni dalla chiusura della procedura esecutiva immobiliare, da una separata iniziativa giudiziale che rischia di esporre l'opponente all'ennesima procedura esecutiva per crediti non sopravvenuti, trattandosi di accessori di un credito retributivo accertato nei titoli giudiziali già posti in esecuzione. Tali spettanze avrebbero potuto e dovuto trovare definitivo riconoscimento nel procedimento estinto, se il creditore non avesse rinunciato in quella sede all'opposizione ex art. 512 c.p.c., da lui stesso proposta.
14. Il principio di buona fede e correttezza, che si declina anche nei risvolti processuali dei rapporti tra le parti, come corollario del dovere inderogabile di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., ed il suo portato applicativo del divieto di abuso del diritto, avrebbero imposto al creditore di far valere, in sede di risoluzione delle controversie di cui all'art. 512 c.p.c., le pretese residue da soddisfare, onde evitare di assoggettare il debitore ad altra azione esecutiva per un credito esistente e già determinabile, inscrivibile nel medesimo ambito oggettivo del giudicato formatosi sui titoli giudiziali.
15. Non risulta, per contro, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, non potendosi ritenere meritevole di valutazione positiva la scelta di rinunciare all'opposizione ex art. 512 c.p.c. per consentire la più celere approvazione del piano finale di riparto, in quanto dal vantaggio tratto dal creditore alla più rapida distribuzione delle somme, è derivato uno svantaggio sproporzionato per il debitore che rischia di essere nuovamente esecutato, dovendo anche sostenere ulteriori spese di giustizia, per un credito scaturente dal medesimo fatto costitutivo posto a base del pregresso procedimento.
8 16. Il tempo intercorso tra la chiusura della procedura esecutiva immobiliare e la notifica dell'atto di precetto opposto ha determinato, inoltre, un incremento delle voci creditorie già determinabili nel precedente giudizio esecutivo, aggravando così la posizione debitoria dell'opponente, quale ulteriore svantaggio connesso alle scelte processuali del creditore opposto.
17. Ne consegue - considerato l'orientamento della giurisprudenza citata che individua nell'art. 512
c.p.c. il rimedio tipico per risolvere tutte le controversie attinenti non solo all'ammontare del credito, ma anche alla sua esistenza, sino ad investire i rapporti sostanziali tra le parti;
nonché la stigmatizzata forma di abuso dello strumento processuale, compendiatasi nel rinunciare al ricorso ex art. 512 c.p.c. per poi avanzare tali pretese con autonomo atto di precetto, e conseguente aggravio sproporzionato ed ingiustificato di costi processuali per la parte opponente - che il Tribunale adito, in funzione del
Giudice del lavoro, ritiene di accogliere l'atto di opposizione c.d. preventiva, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata nei riguardi dell' Pt_1
18. Le spese di lite vengono compensate in ragione della peculiarità e complessità dei temi trattati per la decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inammissibile la pretesa creditoria avanzata da nell'atto di precetto notificato all' la insussistenza del diritto della medesima Controparte_1 Pt_1 di procedere ad esecuzione forzata.
Compensa le spese di lite ex art. 92, co. 2, c.p.c.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Pascarella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, all'esito della Camera di consiglio del 16 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16588/2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Crapolicchio Silvio, Marsili Massimiliano e Crapolicchio Andrea
Silvio, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Antonio La Corte;
Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con atto di opposizione a precetto, l' (in avanti anche solo Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, domandando, previa sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di inefficacia del precetto notificato da CP_1
e la conseguente inammissibilità o infondatezza della pretesa creditoria azionata. In via
[...] subordinata, l'opponente ha chiesto la riduzione della pretesa alle sole somme provate, tenendo conto della impossibilità di comprendere le modalità di calcolo del credito precettato.
A fondamento dell'opposizione spiegata, l' a esposto di aver ricevuto la notifica del precetto Pt_1 in data 10.3.2024 per l'importo di euro 6.627,95, di cui euro 323,00 a titolo di interessi e competenze legali, dopo che la era già intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE CP_1
1007/2017 e provveduto, in seno alla stessa, alla precisazione dei crediti retributivi nei confronti dell'opponente, portati dai titoli giudiziali indicati in precetto, ricevendone la soddisfazione nell'ambito della medesima procedura, successivamente estinta con ordinanza del 9.6.2023 del g.e..
1 L a rappresentato che l'odierna opposta ha presentato, nell'ambito della procedura esecutiva Pt_1 immobiliare menzionata, ricorso ex art. 512 c.p.c. volto a conseguire l'integrazione della ordinanza che ha ammesso la conversione del pignoramento immobiliare ex art. 495 c.p.c., con riconoscimento di ulteriori crediti non soddisfatti, in particolari gli accessori dei crediti retributivi accertati dai titoli esecutivi giudiziali;
in occasione dell'udienza dell'8.6.2023, il creditore ha rinunciato, tuttavia, al ricorso.
L'opponente ha dedotto, dunque, la inammissibilità della attuale pretesa creditoria azionata nell'atto di precetto notificato, dopo l'estinzione della procedura esecutiva, in quanto, ove ritenutosi danneggiato dal suo sviluppo, il creditore avrebbe dovuto proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. di risoluzione delle controversie distributive sorte tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore esecutato.
Da ultimo, ove la pretesa di pagamento del credito retributivo non fosse considerata inammissibile,
l' ne ha eccepito la prescrizione e, in via ancora gradata, la indeterminatezza per non Pt_1 intellegibilità dei calcoli con cui il credito è stato quantificato, se raffrontati con i pagamenti già ricevuti all'esito della conversione del pignoramento immobiliare.
2. Si è costituita in giudizio domandando, previo diniego della sospensione della Controparte_1 efficacia esecutiva dei titoli giudiziali, la inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione spiegata ovvero, in subordine, il suo rigetto.
A sostegno delle conclusioni rassegnate, l'opposta ha evidenziato che le componenti creditorie
(rivalutazione ed interessi), oggetto dell'atto di precetto, sono state già indicate nella nota di precisazione dei crediti del 18.3.2019 ed anche nell'istanza ex art. 512 c.p.c., questa proposta per far valere gli accessori del credito retributivo non contemplati nella citata nota del marzo 2019.
La rinuncia all'ulteriore corso del procedimento ex art. 512 c.p.c. sarebbe stata dettata dallo scopo di non prolungare i tempi di definizione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 1007/2017 e consentire, pertanto, la più celere approvazione del piano di riparto finale. Nella nota da allegare al verbale dell'udienza dell'8.6.2023 è stata espressa, contestualmente alla rinuncia al procedimento incidentale, l'intenzione di non rinunciare alla riscossione delle ulteriori componenti creditorie, riservando la proposizione di separata iniziativa giudiziale a tale scopo.
Rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dall' l'opposta ne ha dedotto l'infondatezza, Pt_1 trattandosi di accessori del credito retributivo per le quali non è ipotizzabile l'estinzione per intervenuta prescrizione, atteso che tali voci sono già state azionate in seno alla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 1007/2017; nel corso del periodo compreso tra la proposizione della iniziativa esecutiva e l'ordinanza di estinzione della procedura si è verificata, pertanto, l'interruzione della prescrizione del credito.
2 In ordine alla indeterminabilità della somma pretesa a pagamento nell'atto di precetto, l'opposta ha rilevato che la metodologia di calcolo in concreto del credito non è contemplata quale requisito di validità del precetto;
l'eventuale difformità tra il credito richiesto e quello dovuto non determinerebbe, quindi, la nullità dell'atto, in quanto la sua funzione sarebbe di preannunciare l'inizio dell'esecuzione. L inoltre, non avrebbe contestato in modo specifico gli importi indicati nel Pt_1 precetto opposto, a dimostrazione della strumentalità dell'eccezione. Da ultimo, si è esposto che l'opponente, prima della notifica dell'atto di precetto, è stata posta in condizione di conoscere le distinte componenti creditorie rivendicate, come da corrispondenza epistolare intercorsa tra le parti, ad ulteriore prova della infondatezza della eccezione di indeterminabilità del credito precetto.
3. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
4. Giova premettere un inquadramento normativo e giurisprudenziale dell'istituto della risoluzione delle controversie di cui all'art. 512 c.p.c., la cui funzione assurge ad elemento centrale nel motivare l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (art. 615, co. 1, c.p.c.).
Ai termini dell'art. 512, co. 1, c.p.c., rubricato risoluzione delle controversie, il legislatore statuisce che “se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma”.
Le controversie distributive sono quelle tra creditori concorrenti sull'esistenza del credito o sui diritti di prelazione o quelle tra debitore ed uno o più creditori sull'esistenza del credito.
Su tali controversie decide, disposti i necessari accertamenti, il giudice dell'esecuzione con ordinanza, suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, la proposizione della quale dà luogo, secondo le regole generali, prima ad una fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione (che si conclude con l'ordinanza di cui all'art. 512 c.p.c.) e, poi, ad un giudizio eventuale di merito, a cognizione piena ed esauriente, incardinato su iniziativa della parte interessata (debitore, creditore concorrente o terzo assoggettato all'espropriazione) che si apre con l'opposizione da proporre nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, co. 2, e si conclude con sentenza non impugnabile.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che ai sensi della disposizione in esame, tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la causa petendi sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede (Cass. n. 19122/2020).
3 Quanto agli effetti dell'ordinanza mediante la quale viene approvato il progetto di distribuzione del ricavato, almeno nella giurisprudenza di legittimità si va affermando, negli anni più recenti, la tesi volta ad attribuire una rilevanza anche extraprocessuale a tale decisione. In sostanza, si ritiene che a seguito della chiusura del procedimento di esecuzione forzata, si deve escludere la possibilità di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita, in quanto la definizione di quel procedimento con l'approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni da parte dei creditori determina l'intangibilità della concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita (Cass. n. 4263/2019; cfr. anche, sostanzialmente in termini su tale aspetto, Cass. III, n.
15963/2021). Unica eccezione è l'ipotesi in cui la questione non fosse stata già dedotta nel corso della procedura mediante opposizione all'esecuzione (Cass. n. 23283/2024).
La modifica dell'art. 512 c.p.c., di cui all'art. 2, d.l. 14 marzo 2005 (conv. in legge 14 maggio 2005,
n. 80), si è limitata a incidere sul procedimento, e non già sull'oggetto delle controversie distributive, ovvero sull'idoneità della decisione, resa all'esito dell'eventuale opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione, a cristallizzare in maniera irretrattabile il risultato del riparto approvato dall'ordinanza in parola.
In tale direzione è stato osservato che è ormai acquisito nella più recente legislazione processuale che possa aversi una decisione su diritti soggettivi in un “ambiente” procedimentale differente da quello del giudizio ordinario di cognizione, ed a fronte di forme di cognizione di carattere sommario, e non
è ragionevole ritenere che, qualora l'ordinanza del giudice dell'esecuzione venga opposta ex art. 617, co. 2, c.p.c. la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi, suscettibile anche di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., possa considerarsi priva di effetti diversi da quelli meramente endoprocessuali.
In sostanza, le opposizioni regolate dall'art. 512 c.p.c. sono volte ad accertare il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, e hanno pertanto ad oggetto il credito nella sua esistenza, nel suo ammontare e nel suo carattere privilegiato, come emerge dal chiaro dettato letterale della norma codicistica (mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ha ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione forzata e mira a travolgere l'intero processo).
La questione che attiene alla possibilità di dedurre, nell'ambito di una controversia distributiva, contestazioni che sarebbero state proponibili mediante opposizione all'esecuzione, ad una prima lettura della disposizione novellata, non sembra essere d'ostacolo. Si considera, infatti, l'ampio oggetto delle controversie distributive, limitatamente alle contestazioni con le quali, in sede distributiva, si contesti l'an e non soltanto il quantum debeatur, trattandosi - ai sensi del comma 1 dell'art. 512 c.p.c. - di una controversia tra creditori e debitore circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, i.e. del complesso dei crediti azionati nell'ambito della procedura.
4 5. Tale conclusione risulta corroborata dalle seguenti ulteriori considerazioni.
Nel caso di specie, il Giudice dell'Esecuzione, nell'accogliere l'istanza di conversione del pignoramento immobiliare proposta da n data 31/1/2019, sulla base delle precisazione dei Pt_1 crediti depositata anche dall'opposta il 18/3/2019 ai sensi dell'art. 569,comma 1, comprensiva anche dei crediti per rivalutazione ed interessi maturati sino al 31/1/2019, ha disposto, in accoglimento dell'istanza di rateizzazione, che la somma residua, rispetto a quella versata in sostituzione del compendio pignorato, fosse versata in 36 rate mensili, oltre interessi al tasso legale (v. ordinanza del
16-17/102019).
Quindi, all'udienza dell'8/6/2023, i procuratori dei creditori hanno approvato il progetto di distribuzione depositato in data 20/5/2023 dal custode giudiziario e chiesto l'estinzione della procedura.
Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto della regolarità dei pagamenti rateali effettuati dalla debitrice esecutata, in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza del 16/10/2019, ha assegnato ai creditori procedenti, ivi compresa l'opposta, gli importi residui a saldo sulla base del progetto di distribuzione finale presentato dal custode giudiziario ed approvato dai procuratori dei creditori, dichiarando estinto il processo esecutivo, così producendosi il principale effetto dell'ordinanza di distribuzione (v. ordinanza del 9/6/2023).
Siffatto provvedimento, avverso il quale, trattandosi di un atto dell'esecuzione, era proponibile, come si è detto, l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e l'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., in assenza di contestazioni sul riparto, acquisisce stabilità extraprocessuale, sicché, concluso il procedimento esecutivo, non possono esserne rimessi in discussione i risultati.
Tale soluzione è imposta dal principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, 2° comma, Cost., atteso che, consentire di rimettere in discussione i risultati raggiunti in sede di esecuzione forzata con un autonomo processo di cognizione, comporterebbe una notevole perdita di tempo, tanto in tale procedimento, che in sede esecutiva;
comprometterebbe quell'esigenza di certezza e stabilità che caratterizza ogni procedimento, anche in sede esecutiva;
comporterebbe una inefficienza del sistema processuale, non in grado di conseguire risultati stabili, ma precari e destinati ad essere rimessi in discussione anche a distanza di tempo.
Come evidenziato da autorevole dottrina, detta ordinanza è assistita da quella preclusione pro iudicato, che connota quei provvedimenti che, pur non essendo idonei al giudicato, realizzano risultati definitivi. Tale stabilità deriva dal mancato esperimento, in sede esecutiva, dei rimedi previsti per opporsi al piano di riparto, in particolare dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.
e dell'opposizione distributiva prevista dall'art. 512 c.p.c., sicché il provvedimento giudiziale di approvazione del piano di riparto concordato ovvero quello di redazione del piano giudiziale, sebbene
5 non idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata, deve reputarsi irretrattabile per effetto del mancato utilizzo dei rimedi oppositivi previsti, poiché, diversamente opinando, sarebbero “svuotate” di significato le norme che li prevedono.
6. Ciò premesso in termini generali sull'istituto della risoluzione delle controversie distributive, nel caso di specie, l'iniziativa giudiziale della volta a far valere gli accessori del credito CP_1 retributivo, costituiti dagli interessi e della rivalutazione monetaria, non solo non appare ritualmente proposta, dovendo essere affrontata e risolta nel contesto del procedimento incidentale di cui all'art. 512 c.p.c., ma deve essere censurata anche per la mancanza di buona fede e correttezza (art. 1175
c.c.), inverando una forma di abuso del diritto.
7. Occorre dunque premettere considerazioni di carattere generale sull'esercizio abusivo del diritto.
L'impiego dei principi di correttezza in funzione valutativa del contegno dei soggetti dell'ordinamento, anche in termini di etica dell'agire, richiama la nozione di abuso del diritto, che si realizza quando, pur rimanendo la condotta esaminata entro i limiti formali (interni) dell'esercizio di facoltà attribuite dalla legge, di fatto determini sul piano sostanziale un vantaggio ultroneo rispetto ai fini che l'esercizio di quelle facoltà mira in astratto e fisiologicamente a raggiungere ovvero un pregiudizio eccessivo nella sfera giuridico-patrimoniale della controparte, in ragione della realizzazione di contegni meramente discriminatori, vessatori o anche solo arbitrari. L'abuso può concretarsi nell'impiego distorto degli strumenti processuali, il cui rilievo non integra un'eccezione in senso stretto poiché compiuto nell'interesse generale del sistema giudiziario.
La clausola di buona fede oggettiva opera, quindi, come punto di riferimento per sanzionare i contegni abusivi, discriminatori, vessatori o arbitrari realizzati dalle parti, sia in ambito sostanziale sia in ambito processuale. In particolare, la figura dell'abuso del diritto è stata enucleata sotto il profilo della violazione del parametro di correttezza, che fungerebbe da limite-controllo dei comportamenti delle parti ovvero da elemento di raffronto determinante per la qualificazione in termini di inesigibilità della prestazione. L'integrazione di simili contegni consentirebbe a posteriori di avvalersi di specifici rimedi di natura inibitoria o risarcitoria, anche speciale, come accade per la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, ovvero incidenti sulla procedibilità della domanda giudiziale.
Secondo la giurisprudenza, l'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se
6 formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (Cass. n. 26541/2021; Cass. n. 15885/2018).
Come detto, la violazione della clausola di correttezza può manifestarsi anche sotto forma di abuso degli strumenti processuali, con particolare riferimento al frazionamento del credito, all'attivazione di plurimi procedimenti esecutivi senza una sostanziale utilità, all'esperimento di azioni palesemente pretestuose, alla resistenza in giudizio meramente dilatoria.
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie siano anche in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n. 6591/2019; Cass. n. 20714/2018; Cass. n.
17893/2018; Cass. S.U., n. 4090/2017).
8. Ciò premesso, nel caso di specie, per quanto in astratto l'estinzione della procedura esecutiva non valga ad impedire al creditore di intraprendere una nuova azione esecutiva per conseguire il residuo non soddisfatto dalla ripartizione delle somme tra i creditori concorrenti, si osserva che gli accessori dei crediti retributivi (interessi e rivalutazione monetaria) – che la preannuncia di portare CP_1 in esecuzione con l'atto di precetto opposto - rappresentano componenti del credito che avrebbero potuto e dovuto essere pretese in sede di risoluzione delle controversie distributive ex art. 512 c.p.c., anche in applicazione del canone generale di buona fede e correttezza.
9. Di tale circostanza risulta consapevole anche l'odierna opposta che, infatti, inizialmente ha individuato nel rimedio dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. lo strumento per conseguire gli accessori del credito retributivo, salvo poi rinunciare al procedimento con la nota a verbale di udienza dell'8.6.2023.
10. La decisione di rinunciare al procedimento di contestazione in ordine all'ammontare del credito, al fine dichiarato di addivenire ad una celere definizione della procedura esecutiva, ma annunciando contestualmente la proposizione di autonoma iniziativa giudiziale verso lo stesso debitore per conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi di mora di un credito retributivo già accertato, sostanzia una forma di abuso del diritto, in quanto il suo esercizio realizza una ingiustificata sproporzione tra il vantaggio recato al titolare del diritto di credito ed il sacrificio richiesto alla controparte debitrice, a fronte di altre modalità predeterminate di realizzazione di tale credito.
7 11. La rinuncia al corso del procedimento di cui all'art. 512 c.p.c. ha impedito, infatti, al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi in sede distributiva sul riconoscimento di tali spettanze, attraverso un'ordinanza che avrebbe potuto comportare una modifica del piano finale di riparto tra i creditori concorrenti intervenuti, e soddisfazione integrale delle pretese dell'odierna opposta, eventualmente seguita da una fase a cognizione piena introdotta dall'opposizione agli atti esecutivi di cui al combinato disposto dagli art. 512, co. 1, e 617, co. 2, c.p.c.
12. Il giudizio di merito eventuale, incardinato su opposizione dell' o di altro creditore Pt_1 intervenuto, si sarebbe concluso con una sentenza non impugnabile, a definizione dell'intero rapporto anche sostanziale tra le parti, la cui efficacia di giudicato extra processuale avrebbe posto al riparo il debitore da ulteriori azioni esecutive finalizzate a soddisfare un credito residuo che poteva (e doveva) essere fatto valere in seno alla procedura esecutiva estinta, con conseguente risparmio di spese legali ed altri oneri economici per l'attuale opponente. Questi oggi si vede esposto ad un'azione esecutiva evitabile, vista la non sopravvenuta sussistenza delle componenti creditorie precettate.
13. In altri termini, la scelta processuale di rinunciare al ricorso di cui all'art. 512 c.p.c., alla luce del contenzioso che in questa sede è scaturito tra le parti in causa, non può ritenersi meritoria in quanto
è stata seguita, dopo appena due anni dalla chiusura della procedura esecutiva immobiliare, da una separata iniziativa giudiziale che rischia di esporre l'opponente all'ennesima procedura esecutiva per crediti non sopravvenuti, trattandosi di accessori di un credito retributivo accertato nei titoli giudiziali già posti in esecuzione. Tali spettanze avrebbero potuto e dovuto trovare definitivo riconoscimento nel procedimento estinto, se il creditore non avesse rinunciato in quella sede all'opposizione ex art. 512 c.p.c., da lui stesso proposta.
14. Il principio di buona fede e correttezza, che si declina anche nei risvolti processuali dei rapporti tra le parti, come corollario del dovere inderogabile di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., ed il suo portato applicativo del divieto di abuso del diritto, avrebbero imposto al creditore di far valere, in sede di risoluzione delle controversie di cui all'art. 512 c.p.c., le pretese residue da soddisfare, onde evitare di assoggettare il debitore ad altra azione esecutiva per un credito esistente e già determinabile, inscrivibile nel medesimo ambito oggettivo del giudicato formatosi sui titoli giudiziali.
15. Non risulta, per contro, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, non potendosi ritenere meritevole di valutazione positiva la scelta di rinunciare all'opposizione ex art. 512 c.p.c. per consentire la più celere approvazione del piano finale di riparto, in quanto dal vantaggio tratto dal creditore alla più rapida distribuzione delle somme, è derivato uno svantaggio sproporzionato per il debitore che rischia di essere nuovamente esecutato, dovendo anche sostenere ulteriori spese di giustizia, per un credito scaturente dal medesimo fatto costitutivo posto a base del pregresso procedimento.
8 16. Il tempo intercorso tra la chiusura della procedura esecutiva immobiliare e la notifica dell'atto di precetto opposto ha determinato, inoltre, un incremento delle voci creditorie già determinabili nel precedente giudizio esecutivo, aggravando così la posizione debitoria dell'opponente, quale ulteriore svantaggio connesso alle scelte processuali del creditore opposto.
17. Ne consegue - considerato l'orientamento della giurisprudenza citata che individua nell'art. 512
c.p.c. il rimedio tipico per risolvere tutte le controversie attinenti non solo all'ammontare del credito, ma anche alla sua esistenza, sino ad investire i rapporti sostanziali tra le parti;
nonché la stigmatizzata forma di abuso dello strumento processuale, compendiatasi nel rinunciare al ricorso ex art. 512 c.p.c. per poi avanzare tali pretese con autonomo atto di precetto, e conseguente aggravio sproporzionato ed ingiustificato di costi processuali per la parte opponente - che il Tribunale adito, in funzione del
Giudice del lavoro, ritiene di accogliere l'atto di opposizione c.d. preventiva, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata nei riguardi dell' Pt_1
18. Le spese di lite vengono compensate in ragione della peculiarità e complessità dei temi trattati per la decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inammissibile la pretesa creditoria avanzata da nell'atto di precetto notificato all' la insussistenza del diritto della medesima Controparte_1 Pt_1 di procedere ad esecuzione forzata.
Compensa le spese di lite ex art. 92, co. 2, c.p.c.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Pascarella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
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