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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 822/2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Bruni;
attore
contro
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Servidio; convenuto
OGGETTO : servitù.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice in epigrafe indicata, premesso di essere proprietaria di un terreno sito in Agro di Acri, loc. Pantalia, che sul fondo in questione insisteva una stradina posta anche a servizio dei proprietari dei fondi finitimi, nel mezzo della quale era presente un canale di scolo d'acqua utilizzato per l'irrigazione dei campi, esponeva che nel mese di giugno 2017 notava che la stradina in questione aveva subito uno stravolgimento dell'originario assetto, attraverso una sbancamento e conseguente allargamento, che il canale di scolo, originariamente ricavato attraverso un solco sul terreno, era stato ricoperto e l'acqua fatta confluire all'interno di un tubo in pvc interrato, ed infine che era stato alloggiato un pozzetto in cemento. Lamentava, altresì la demolizione parte di un muretto posto in prossimità della suddetta stradina. Chiedeva accertarsi l'aggravio della servitù, il ripristino dello stato dei luoghi, in subordine l'indennità e in ogni caso il risarcimento del danno arrecato al proprio terreno.
pagina 1 di 5 Si costituiva il convenuto che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda, siccome introdotta oltre i termini perentori fissati dall'art 703 c.p.c. per agire nel merito possessorio, apparendo la domanda introdotta del tutto sovrapponibile nel contenuto alle ragioni azionate in sede possessoria, nel merito il rigetto, in quanto le modifiche apportate, peraltro con la partecipazione di altri soggetti, non avevano apportato apprezzabili lesioni al diritto dell'istante, contestando, altresì, i danni lamentati, specie quelli relativi all'asserita demolizione del muretto, nemmeno ben illustrato nella perizia di parte, trattandosi, semmai, della caduta di alcune pietre in occasione dell'accesso con mezzo meccanico da parte di soggetti terzi.
Con la memoria ex art 183, comma 1, c.p.c., l'attrice precisava che la domanda di riduzione in ripristino doveva intendersi un mero refuso, insistendo, perciò nelle ulteriori richieste.
Il giudizio veniva istruito attraverso le prove orali.
All'udienza dell'8.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190.cp.c..
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Deve osservarsi, in via preliminare, che parte attrice ha ritirato il proprio fascicolo di parte in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e che non risulta alcuna annotazione circa l'intervenuta restituzione del detto fascicolo entro il deposito delle comparse conclusionali (art
169, comma 2, c.p.c.), con la conseguenza che la decisione dovrà fondarsi sulla base delle prove e dei documenti sottoposti all'esame del Giudice al momento della decisione.
Deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità della domanda, atteso che, nonostante i fatti posti a fondamento della stessa siano sovrapponili a quelli prospettati nell'ambito della tutela possessoria, il presente giudizio non ha ad oggetto il c.d. merito possessorio, ma è volto ad accertare se le opere intraprese sul fondo di proprietà abbiano avuto l'effetto di rendete maggiormente gravoso per il fondo servente l'esercizio del diritto di servitù pacificamente riconosciuto al fondo dominante, e, dunque, un rimedio a tutela del diritto reale.
L'attrice lamenta un aggravio della servitù insistente su una porzione del fondo di proprietà, in ragione dell'allargamento di circa 3 mt. e allungamento di 19 mt di una stradina in terra battuta,
l'interramento di un tubo in pvc ove scorrono le acque che prima transitavano all'interno di un canale a cielo aperto che serve all'irrigazione dei terreni vicini.
Ai sensi dell'art. 1067 c.c., va osservato che al proprietario del fondo dominante non è precluso apportare delle innovazioni, sempre ché queste non determinino un aggravamento della servitù.
pagina 2 di 5 Tale aggravamento, tuttavia, non si determina ogni qual volta sia realizzata una innovazione, in quanto l'art. 1067 c.c. non vieta qualsiasi innovazione al proprietario del fondo dominante, ma esclusivamente quelle "che rendono più gravosa la condizione del fondo servente", il che comporta che l'aggravamento della servitù a seguito di modificazioni dello stato dei luoghi non è mai in re ipsa, ma va valutata caso per caso, dovendosi accertare se la maggiore utilità per il fondo dominante determini una indebita intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente (Cass. n.
25096/2023; n. 40319/2021).
È stato altresì affermato che la maggiore intensità di transito su una strada privata, soggetta a servitù di passaggio a favore di altro immobile, non determina di per sé l'aggravamento o la maggiore incomodità dell'esercizio della servitù precostituita sul fondo servente (Cass. n.
14015/2005).
L'innovazione, dunque, non costituisce in sé stessa aggravamento della servitù; lo costituisce solo quando cagiona un apprezzabile pregiudizio, attuale o potenziale, da giudicare caso per caso, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione (Cass. n. 1172/1963; n. 2327/1995; n. 19182/2003).
Incombe agli interessati dimostrare l'avvenuta alterazione in loro danno dell'esercizio della servitù
(Cass. n. 14015/2005).
Nel caso di specie, deve ritenersi fuor di contestazione che sul terreno dell'attrice insista una servitù di acquedotto esercitata dapprima per il tramite di un canale "a cielo aperto", idoneo a consentire il passaggio delle acque irrigue.
L'attrice lamenta l'interramento di una tubazione in "pvc", in luogo del canale, e la creazione di un pozzetto.
Viene lamentato altresì uno sbancamento del fondo con la creazione di una strada in terra battuta di 3 mt di larghezza e 29 mt di lunghezza.
L'attrice sul punto deduce che tali opere abbiano generato una intensificazione dell'onere posto a carico del fondo servente.
Tuttavia, nel quadro della previsione dell'art. 1067 comma 2, c.c. con riguardo alla sostituzione dell'originario canale con un tubo interrato e la creazione di un pozzetto, l'attrice non specifica il tipo di pregiudizio immediato che tale sostituzione abbia procurato al proprio fondo, in quanto la dedotta allegazione relativa ad una asserita “intensificazione” della servitù, senza specificare il tipo di aggravio procurato al proprio fondo, non consente di apprezzarne il pregiudizio, nemmeno pagina 3 di 5 in termini potenziali e prevedibili, atteso che le dedotte evenienze legate ad attività sostitutive o manutentive devono ritersi, al più, episodiche e solo eventuali.
Deve, altresì, rigettarsi la domanda correlata allo “sbancamento” del terreno per la lunghezza di metri venticinque e per la larghezza di metri tre nel punto in cui insisteva già una stradina in terra battuta, in quanto anche a ritenere tale innovazione vietata ex art 1067 c.c., poiché ampliativa delle modalità del diritto di passaggio, assume decisiva rilevanza la tipologia dei rimedi azionati e conseguenti all'accertamento delle attività vietate. Infatti, sul punto, l'attrice avanza, innanzitutto, il riconoscimento di un indennizzo (avendo parte attrice chiarito in sede di memorie e art 183, comma 2, c.p.c, che la richiesta di riduzione in ripristino era stata inserita per mero refuso), rimedio che tuttavia non è previsto nel caso in questione, trattandosi di una misura specificamente contemplata in determinate ipotesi (ad. es. nella costituzione di una servitù coattiva), in cui l'ordinamento prevede un meccanismo di compensazione in favore del proprietario in ragione del peso gravante sul fondo servente, ove ricorrono i presupposti.
Va disattesa, invece, la domanda di risarcimento del danno, quantificato nella misura complessiva di € 4.420,00, per le “richiamate attività” e per l'intervenuta demolizione di un muretto di contenimento, avendo parte attrice sul punto operato un generico rinvio alla perizia in atti.
Infatti, l'omessa restituzione del fascicolo di parte, per come sopra anticipato, non consente di apprezzare le modalità e i criteri utilizzati dal consulente di parte per l'accertamento e la quantificazione dei danni lamentati, peraltro astrattamente riferibili a tutta una serie di potenziali pregiudizi per come specificato in sede di capitolazione delle prove orali (cfr. cap. D).
Peraltro, con riguardo agli asseriti danni al muretto, , sentito a teste per avere Testimone_1
redatto la suddetta relazione, ha dichiarato di non conoscere lo stato dei luoghi antecedente ai fatti di causa e di avere riscontrato solo la caduta di alcune pietre del muretto in questione, sicché, in difetto di riscontri circa la consistenza del muretto in epoca ante sinistro, non potrebbero nemmeno valutarsi l'ammontare dei danni, stante la finalità riparatoria che assume la domanda risarcitoria.
In definitiva, non potendosi accogliere la domanda risarcitoria e di indennizzo per le ragioni assorbenti appena enunciate ed in difetto di una domanda di ripristino, risulta carente di interesse una pronuncia di mero accertamento di un aggravamento, vietato della servitù, siccome non funzionale ad ottenere nemmeno un ristoro di natura economica.
La peculiarità della questione trattate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ponendo la restante metà a carico dell'attrice soccombente.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa così provvede: rigetta le domande;
compensa le spese di lite nella misura del 50% e pone la restante metà a carico di parte attrice in favore di parte convenuta che liquida nella misura di € 2.113,50, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore istante.
Cosenza, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Giovanni Provazza
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