Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5092/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Avellino n. 24/19 depositata in data 10.4.2019, vertente
TRA
, (CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Adriano Garofalo
APPELLANTE
E
(P.I.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Salzarulo
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
Pagina 1
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.2.2013, Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi la assumendo: CP_1
1- di essere proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione, sito in
Cassano Irpino alla Contrada Iardino, e di risiedervi;
2 - di avere stipulato con la compagnia nell'anno Controparte_2
2006, in relazione al suddetto fabbricato, la polizza assicurativa “Full
Casa” numero 060930844, regolarmente rinnovata di anno in anno;
3- che, a seguito delle copiose precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio del 2012 e del sovraccarico da neve, la copertura della predetta abitazione aveva riportato ingenti danni e precisamente: a) rottura e sganciamento delle pluviali e delle grondaie in rame poste lungo l'intero perimetro del tetto;
b) rottura e/o asportazione di diverse tegole del tetto;
c) sradicamento dell'antenna televisiva centralizzata;
d) abbondanti infiltrazioni, con conseguente deperimento degli intonaci delle pareti, sia all'interno che all'esterno del fabbricato e della pavimentazione in parquet di rovere dei sottostanti locali;
e) rottura della caldaia multifunzione posta a servizio dell'abitazione e situata nella parte posteriore della stessa, a seguito della rovinosa caduta al suolo dello spesso manto di neve gravante sul tetto, con conseguente interruzione dell'erogazione di calore dall'impianto di riscaldamento della casa;
f) rottura del motore elettrico di apertura del cancello principale e dell'impianto esterno di illuminazione;
4 - che con nota inviata a mezzo raccomandata a.r. del 28 febbraio 2012 aveva tempestivamente provveduto a denunciare il sinistro alla , CP_1
richiedendo un immediato sopralluogo, e nell'immediatezza del fatto dannoso aveva, altresì, provveduto ad effettuare i rilievi fotografici del
Pagina 2 caso, nonché a far visionare l'immobile da una società specializzata, la
[...]
la quale, dopo attento ed accurato sopralluogo, aveva Controparte_3
quantificato in euro 20.174,54 (IVA esclusa) i costi per la riparazione dei danni;
6 - che, a seguito della denuncia di sinistro, la cennata compagnia assicurativa aveva incaricato un proprio fiduciario, tal Persona_1
dello Studio Cincotti di Napoli, di periziare i danni;
7- che all'esito delle proprie valutazioni peritali la aveva CP_1
formulato offerta risarcitoria per complessivi € 4.100,00, limitata al ristoro dei soli danni riportati dalla copertura;
8 - che la quantificazione operata dal perito era stata immediatamente oggetto di contestazione da parte della con raccomandata a.r. Parte_1
anticipata a mezzo fax, l' 11.06.2012, siccome parziale, poiché limitata ai soli danni cagionati dal sovraccarico da neve, con immotivata esclusione di quelli determinati dalla bagnatura/allagamento conseguente alle copiose infiltrazioni e dai “fenomeni elettrici”, nonostante che anche tali rischi fossero contemplati dalle clausole della polizza assicurativa.
Tanto premesso, la domandava all'adito Tribunale di accertare e Parte_1
dichiarare che la era tenuta, in forza della polizza CP_1
assicurativa “Full Casa” n. 06093844, ad indennizzarla di tutti i danni riportati dal suo fabbricato e derivanti da “sovraccarico neve”,
“bagnatura/allagamento”, e “fenomeno elettrico” per complessivi €
16.458,50, di cui: -€ 13.958,50 per danni da sovraccarico neve e conseguente bagnatura e allagamento;
-€ 2.500,00 per danni da fenomeno elettrico, al netto della somma di € 4.100,00 già ricevuta ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, comunque contenuta nel limite di € 26.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio.
Pagina 3 La società convenuta si costituiva e contestava la domanda attorea, riconoscendo di essere tenuta per il solo danno da sovraccarico per il quale era stata formulata l'offerta di € 4.100,00 ma che, al contrario, le infiltrazioni erano state provocate dal gelo e sono escluse dalla copertura assicurativa che opera soltanto in caso di rottura delle tubazioni, così come i danni da fenomeno elettrico che vanno invece ricondotti alla stessa azione delle neve, come tali esclusi dalla copertura che contempla il solo danno da sovraccarico sui tetti. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la vittoria di spese con attribuzione.
Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta da parte attrice, all'esito della quale veniva disposta la nomina di un CTU, nella persona dell'Arch. , per la quantificazione dei Persona_2
danni. All'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa con la gravata sentenza con la quale il Tribunale di Avellino così provvedeva, “accoglie in parte la domanda e condanna al pagamento a favore di CP_1
della somma di € 7.983,55 oltre interessi dalla domanda Parte_1
sino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
spese compensate”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato in data 11.11.2019, deducendo l'erronea liquidazione del
“quantum debeatur” in relazione ai danni da bagnatura e/o allagamento derivanti da sovraccarico di neve, atteso che il giudice di primo grado aveva condannato l'assicurazione al risarcimento dei soli danni ancora da riparare all'atto della CTU, omettendo la condanna al risarcimento dei danni già riparati in via urgente dall'attrice, nonostante anche questi fossero stati accertati e liquidati dal CTU, senza contestazione di controparte.
L'appellante ha chiesto di riformare pure il capo relativo alla
Pagina 4 regolamentazione delle spese del primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni:
In via principale: - accertare e dichiarare che il danno derivante da crollo parziale del tetto e dai conseguenti fenomeni di bagnatura/allagamento indennizzabile in favore dell'attrice Parte_1
per le causali di cui in premessa ed in forza della polizza “Full
[...]
casa” n° 060930844, stipulata tra essa e la Parte_1 CP_1
ammonta a complessivi euro 20.998,55; -condannare, per l'effetto, la al pagamento a titolo di indennizzo assicurativo della somma CP_1
di euro 20.198,55, detratti l'acconto di € 4.100,00 già corrisposto in sede extragiudiziale nonché l'importo di euro 7.983,55,00 pagato dalla
Compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di 1° grado e, quindi, dell'effettivo residuo importo di euro 8.915,00. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, per la sola denegata ipotesi di rigetto dei suesposti motivi principali di appello: -riformare il capo della gravata sentenza in ordine alle spese del primo grado di giudizio, dichiarandole solo parzialmente compensate nella misura di ½ (ovvero nella diversa misura ritenuta equa o di giustizia), condannando per l'effetto la alla refusione in favore della CP_1
della residua parte delle spese di lite, da liquidarsi con Parte_1
applicazione dei parametri di legge. Con vittoria di spese e competenze del grado di appello.
- In via subordinata, per la sola ipotesi di rigetto del motivo di appello principale di cui sopra: erronea regolamentazione delle spese di primo grado per ingiusta ed illegittima integrale compensazione delle spese.>.
Si è costituita l' contestando tutti i motivi di gravame e CP_1
chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Pagina 5 e nel merito di confermare la sentenza impugnata;
in subordine di limitare il quantum debeatur, il tutto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Esaurita l'attività di trattazione ex art. 350 c.p.c., l'adìta Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
L'appello risulta fondato e deve, pertanto, accogliersi per quanto di ragione.
1. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice
Pagina 6 non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
Ne deriva che quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2. Nel merito, il giudice di prime cure ha escluso l'indennizzo per i danni derivanti da fenomeni elettrici e per la rottura della caldaia, perché non sufficientemente provati, ed ha affermato la risarcibilità a termini di polizza dei danni dedotti da bagnatura/allagamento causati da sovraccarico di neve, così argomentando: “Quanto ai danni dedotti da allagamento/bagnatura
l'art.
4.4. n. 1 della polizza al punto b) al titolo “sovraccarico di neve” prevede che “la società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti causati da sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnatura allagamento”. Tale norma sostanzialmente prevede che in caso di sovraccarico di neve sono coperti dall'indennizzo assicurativo non solo i danni causati dall'eccesso di neve al tetto e alle pareti ma anche quelli conseguenti che siano di bagnatura o allagamento…” (pag. 4).
In definitiva, il Tribunale ha riconosciuto la somma di € 7.983,55, cui è pervenuto sottraendo l'acconto di € 4.100,00 dall'importo totale di €
12.083,55 stimato dal c.t.u. per i danni dall'eccesso di neve sul tetto e dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla stessa, pari a € 11.283,55, aggiungendo ad essi il costo dell'antenna di € 800,00.
Pagina 7 3. Deve, anzitutto, rilevarsi che non è stata oggetto di impugnazione da parte della società appellata, sicché deve ritenersi passata in cosa giudicata, la statuizione relativa ai danni da risarcire, individuati in tutti quelli
“derivanti da bagnatura/allagamento”.
Sul punto, comunque, la difesa dell si è limitata a ripetere le CP_1
considerazioni espresse in primo grado, e cioè che la polizza assicurativa distingue i danni per il sovraccarico di neve da quelli per il gelo, affermando l'indennizzabilità solo per i primi;
di guisa che, ad avviso della società appellata, devono essere esclusi i danni da infiltrazioni provocati da gelo come quelli riscontrati nella fattispecie alle pareti del piano terra, posto che la garanzia “Gelo” opera solo nel diverso caso di rottura delle tubazioni all'interno dei locali.
Al riguardo il giudice di primo grado aveva così motivato:
“..l'art.
4.4 della polizza al punto b) al titolo “sovraccarico di neve” prevede che “la società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti causati da sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnatura allagamento”. Tale norma sostanzialmente prevede che in caso di sovraccarico di neve sono coperti dall'indennizzo assicurativo non solo i danni causati dall'eccesso di neve al tetto e alle pareti ma anche quelli conseguenti che siano di bagnatura o allagamento: la dizione “di” bagnatura o allagamento e non “da” sta appunto ad indicare la copertura assicurativa dei danni consistenti in bagnatura o allagamento derivanti dal sovraccarico di neve. Al contrario l'art.
4.4 al n. 3 prevede appunto i danni da bagnatura e allagamento, ovvero quelli derivati dai predetti fenomeni, che sono indennizzati solo ove dipendano dalla rottura di impianti”.
Pagina 8 Queste precise e articolate argomentazioni non sono state in alcun modo prese in considerazione né specificamente contestate dalla e CP_1
risultano pienamente condivisibili anche alla luce degli accertamenti effettuati dal c.t.u. che riconduce causalmente i danni verificatisi al primo ed al secondo piano allo stesso fenomeno scatenante, e quindi anche quelli già riparati al sovraccarico di neve: “Possiamo suddividere i danni in due parti fondamentali: quelli da sovraccarico e bagnamento …e quelli da fenomeno elettrico. I primi, a loro volta, sono anch'essi da suddividere in due gruppi: quelli non ancora riparati e quindi direttamente riscontrati e rilevati dal sottoscritto, e quelli già riparati e quindi non direttamente rilevati se non dai rilievi fotografici prodotti dalle parti ed immediatamente eseguiti dopo l'evento” (elaborato peritale, pag. 8).
Ha, quindi, fondatamente osservato l'appellante che è incorso in errore il
Tribunale nel limitare la condanna della Compagnia assicuratrice al risarcimento dei soli danni ancora da riparare (€ 12.083,55), omettendo di considerare i danni derivanti da bagnatura ed allagamento (rovina e deperimento degli intonaci interni e del parquet del piano primo), già riparati all'atto del sopralluogo effettuato dal c.t.u.
L'avvenuta riparazione dei danni è stata riscontrata dallo stesso consulente e confermata sia dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado sia dalla Relazione preliminare della redatta per Parte_2
conto dell che dava atto dell'esecuzione di lavori di bonifica CP_1
e risanamento dei locali interessati dai danni, seppur non rilevati in modo diretto ma attraverso i servizi fotografici allegati dalle parti. Per_ Il c.t.u. arch. ha constatato anche l'entità dei danni riparati sulla base delle fatture prodotte ritenendo che le categorie di prezzo dei tipi di lavori eseguiti sono congrui con i prezzi di mercato ed ammontano a € 8.915,00.
Pagina 9 Possono, pertanto, interamente recepirsi queste logiche e convincenti conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che sono state solo genericamente impugnate dalla convenuta (il “quantum debeatur…appare artatamente esagerato”, pag. 4 della comparsa di costituzione).
Ne deriva, allora, che tra i danni coperti dall'indennizzo assicurativo rientrano inevitabilmente anche quelli dei costi sostenuti per la riparazione delle conseguenze della bagnatura/allagamento, pari a € 8.915,00.
In definitiva, i danni da indennizzare sulla base della polizza assicurativa de qua, secondo la stima operata dal c.t.u., ammontano a complessivi €
16.898,55 (€ 7.983,55, riconosciuti dal primo giudice, + € 8.915,00 riconosciuti in questa sede), già detratti € 4.100,00 pagati dall'assicurazione, di cui:
- € 800,00 per sostituzione antenna;
- € 11.283,55 per danni da bagnatura/allagamento ancora da riparare all'atto delle operazioni peritali;
- € 8.915,00 per danni già riparati (Relazione peritale pag. 8).
4. Fondato risulta, di conseguenza, anche l'appello relativo alla decisione del Tribunale di compensare le spese di primo grado “in considerazione della parziale reciproca soccombenza”.
Ora, i commi 2 e 3 dell'art. 92 c.p.c. disciplinano l'eccezione alla regola della condanna alle spese in caso di soccombenza, prevedendo la possibilità che il giudice disponga la compensazione delle spese. Tale ipotesi, tuttavia, va relegata ai soli casi di soccombenza reciproca, oppure quando la questione trattata è assolutamente nuova, o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Pagina 10 Deve pacificamente escludersi la ricorrenza di quest'ultima ipotesi, neppure invocata dall'appellata, rispetto alla quale prevale una interpretazione decisamente restrittiva della locuzione sopra riportata, nel senso che “Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il merito riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (Cass. 16/05/2022, n.15611).
In ordine, poi, alla soccombenza parziale, va evidenziato che la pretesa attorea è risultata quasi interamente fondata alla luce sia dell'esito complessivo della lite che tiene conto dell'ulteriore risarcimento riconosciuto in questa sede, sia dell'esclusione, alquanto limitata, dei danni da fenomeni elettrici e per la rottura della caldaia, nonché del modesto importo di soli € 4.1000,00 pagato dall CP_4
Ne consegue che non ricorre alcuna valida ragione che possa giustificare la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, in deroga al principio generale della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c.
5. In conclusione, l'appello risulta fondato e, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi alla la maggior Parte_1
somma complessiva di € 20.998,55, in luogo di quella di € 12.083,55 accertata dal Tribunale, e la società convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 8.915,00, dovendosi detrarre sia l'acconto di €
4.100,00 che l'importo di € 7.983,55 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, come riconosciuti dal primo giudice.
Pagina 11 Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, dunque, poste a carico della società appellata e si liquidano applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, all'impegno difensivo svolto ed all'esito favorevole della lite, con esclusione della fase istruttoria in appello che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 24/19 depositata in data 10.4.2019, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto di al pagamento della somma Parte_1
complessiva di € 20.998,55 per le causali di cui in motivazione, in luogo di quella di € 12.083,55 riconosciuta dal giudice di primo grado;
per l'effetto, detratti sia l'acconto di € 4.100,00 che l'importo di € 7.983,55 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, condanna la al CP_1
pagamento della somma residua di € 8.915,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna, altresì, la società appellata al pagamento, in favore della delle spese dell'intero giudizio che si liquidano: Parte_1
- quanto al primo grado, in € 270,00 per esborsi e € 5.077,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva
e Cpa se dovuti, come per legge;
pone a carico della società convenuta anche le spese della c.t.u.;
Pagina 12 - quanto al giudizio di appello, in € 385,00 per esborsi e € 3.397,00 a titolo di compensi, oltre il rimborso al 15% sui compensi, Iva e Cpa se dovuti, come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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