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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1344/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Anita
Corigliano per parte appellante, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1344 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano;
- società appellante - contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 580/2022, emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
15.12.2022, depositata in pari data e non notificata. Conclusioni: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato evocava in Controparte_1 giudizio (d'ora innanzi, anche solo ”) innanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Pt_1
Castrovillari, assumendo di aver sottoscritto - unitamente alla moglie Controparte_2
, in data 20.11.2006, presso l'ufficio postale di Laino Borgo - n. 4 buoni postali fruttiferi di €
[...]
1.000,00 ciascuno (identificati con il n. 000011193537100200, n. 00001119353610223, n.
00001119353510246 e n. 00001119353410269). Lamentava, quindi, che - recatosi presso l'ufficio postale per conseguire il rimborso dei titoli de quibus - gli aveva rifiutato il pagamento in Pt_1 ragione dell'asserita prescrizione della relativa pretesa. Deduceva, inoltre, che i buoni erano privi di
“alcuna indicazione di un qualsiasi termine di scadenza cui ricollegare la cessazione della maturazione degli interessi e la decorrenza della prescrizione”, né gli era “stato consegnato il foglio informativo contenente le caratteristiche dell'investimento da cui ricavare tali elementi informativi”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni Parte_1 oggetto di causa, rilevando l'infondatezza della domanda, di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore delle competenze di lite.
Con sentenza n. 580/2022 - emessa il 15.12.2022, depositata in pari data e non notificata - il
Giudice di Pace di Castrovillari accoglieva la domanda attorea e condannava parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha invocato l'integrale riforma della sentenza lamentando: 1) “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 19/12/2000”; 2)
“violazione di legge. Il giudicante non ha tenuto conto che i buoni, rappresentati da documenti cartacei, hanno natura di documenti di legittimazione ex art.2002 c.c.”; 3) “errata applicazione dell'art. 1337 c.c. e 2941 c.c.” con riferimento ai doveri d'informazione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c.; 5) “violazione dell'art.2935-2946 c.c. in materia di prescrizione dell'azione pre- contrattuale”
Ha, quindi, concluso per l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis accogliere l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e comunque rigettare ogni avversa la domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art.1227 I e II comma c.p.c. Con vittoria delle spese e competenze di lite.” Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova osservare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, risulta circostanza non contestata che in data 20.11.2006 l'appellato ha sottoscritto n. 4 buoni postali fruttiferi di € 1.000,00 ciascuno.
Risulta, inoltre, dalla sentenza di primo grado che sul fronte dei buoni era riportata la dicitura “a termine” ed indicata la serie “18O” (v. sentenza allegata al fascicolo di parte appellante).
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione;
ne consegue che ad essi non sono estendibili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che tipicamente caratterizzano la disciplina dei titoli di credito (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n.
3963).
Il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Te., del Bi. e della Programmazione
Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
In particolare, è stata ritenuta non applicabile ai buoni fruttiferi postali la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass. S. U. n. 3963/2019).
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur costituendo un Parte_1 onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Ne deriva che l'appellato, avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi della serie 18O, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli, poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza ed indipendentemente dall'adempimento degli obblighi informativi e dalla consegna del foglio informativo da parte di accertare la data della loro Parte_1 scadenza e conseguentemente il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati (v. art. 8 D.M.
19 dicembre 2000 (GU Serie Generale n. 300 del 27-12-2000): “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”).
Ed infatti, ai sensi del d.m. 6 ottobre 2004, con avviso del 31 ottobre 2006 (G.U. Serie Generale
n.254 del 31-10-2006), è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'istituzione di nuove serie di buoni, tra cui quella contraddistinta con il codice 18O, con la specificazione che tutte le informazioni sarebbero state a disposizione della clientela presso ogni ufficio postale, nonché sul sito della Cassa depositi e prestiti.
Ebbene, il regolamento relativo ai buoni di detta serie, agevolmente consultabile da chiunque sia sul sito di che sul sito della Cdp, ha chiaramente previsto una scadenza di 18 mesi dalla Parte_1 sottoscrizione (art. 3), nonché la prescrizione decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (art. 10), in conformità alla disciplina contenuta nel d.m. 19 dicembre 2000.
L'appellato, esaminando i citati decreti ministeriali e consultando il regolamento relativo ai buoni di detta serie avrebbe potuto verificare che i buoni fruttiferi - come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza - sarebbero scaduti dopo 18 mesi dalla data di sottoscrizione, e di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati, sicché non può utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza dei titoli a causa della mancata consegna del foglio informativo, avendo tale documento la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia.
L'istante, inoltre, avrebbe potuto apprendere della scadenza informandosi direttamente presso gli uffici postali o, ancora, consultando altre fonti quali il sito internet di Cassa Depositi e Prestiti che è liberamente e facilmente accessibile.
Ebbene, risalendo la sottoscrizione dei buoni fruttiferi in esame al 20.11.2006 ed essendo i medesimi scaduti il 20.5.2008, va da sé che il diritto al rimborso degli stessi andava esercitato entro e non oltre il termine del 20.5.2018 (ovvero nel decennio successivo), motivo per cui - non avendo l'appellato dedotto e provato di aver richiesto il pagamento dei buoni in data antecedente allo spirare del predetto termine prescrizionale decennale - la sua pretesa non può che dirsi prescritta.
Né, d'altra parte, giova all'appellato la deduzione circa la mancata consegna del Parte_2
o, più in generale, la violazione dell'obbligo informativo, ove si consideri che
[...]
l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2015, n. 10828).
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, in riforma della gravata sentenza, la domanda di pagamento azionata da non può che essere rigettata. Controparte_1
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite ritiene questo Tribunale che - viste le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia, i recenti arresti giurisprudenziali di cui si è dato conto, l'intricato quadro normativo e la qualità delle parti - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1344/2023 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, rigetta la domanda di pagamento avanzata da . Controparte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 23 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
Proc. n. 1344/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Anita
Corigliano per parte appellante, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1344 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano;
- società appellante - contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 580/2022, emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
15.12.2022, depositata in pari data e non notificata. Conclusioni: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato evocava in Controparte_1 giudizio (d'ora innanzi, anche solo ”) innanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Pt_1
Castrovillari, assumendo di aver sottoscritto - unitamente alla moglie Controparte_2
, in data 20.11.2006, presso l'ufficio postale di Laino Borgo - n. 4 buoni postali fruttiferi di €
[...]
1.000,00 ciascuno (identificati con il n. 000011193537100200, n. 00001119353610223, n.
00001119353510246 e n. 00001119353410269). Lamentava, quindi, che - recatosi presso l'ufficio postale per conseguire il rimborso dei titoli de quibus - gli aveva rifiutato il pagamento in Pt_1 ragione dell'asserita prescrizione della relativa pretesa. Deduceva, inoltre, che i buoni erano privi di
“alcuna indicazione di un qualsiasi termine di scadenza cui ricollegare la cessazione della maturazione degli interessi e la decorrenza della prescrizione”, né gli era “stato consegnato il foglio informativo contenente le caratteristiche dell'investimento da cui ricavare tali elementi informativi”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni Parte_1 oggetto di causa, rilevando l'infondatezza della domanda, di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore delle competenze di lite.
Con sentenza n. 580/2022 - emessa il 15.12.2022, depositata in pari data e non notificata - il
Giudice di Pace di Castrovillari accoglieva la domanda attorea e condannava parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha invocato l'integrale riforma della sentenza lamentando: 1) “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 19/12/2000”; 2)
“violazione di legge. Il giudicante non ha tenuto conto che i buoni, rappresentati da documenti cartacei, hanno natura di documenti di legittimazione ex art.2002 c.c.”; 3) “errata applicazione dell'art. 1337 c.c. e 2941 c.c.” con riferimento ai doveri d'informazione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c.; 5) “violazione dell'art.2935-2946 c.c. in materia di prescrizione dell'azione pre- contrattuale”
Ha, quindi, concluso per l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis accogliere l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e comunque rigettare ogni avversa la domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art.1227 I e II comma c.p.c. Con vittoria delle spese e competenze di lite.” Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova osservare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, risulta circostanza non contestata che in data 20.11.2006 l'appellato ha sottoscritto n. 4 buoni postali fruttiferi di € 1.000,00 ciascuno.
Risulta, inoltre, dalla sentenza di primo grado che sul fronte dei buoni era riportata la dicitura “a termine” ed indicata la serie “18O” (v. sentenza allegata al fascicolo di parte appellante).
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione;
ne consegue che ad essi non sono estendibili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che tipicamente caratterizzano la disciplina dei titoli di credito (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n.
3963).
Il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Te., del Bi. e della Programmazione
Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
In particolare, è stata ritenuta non applicabile ai buoni fruttiferi postali la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass. S. U. n. 3963/2019).
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur costituendo un Parte_1 onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Ne deriva che l'appellato, avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi della serie 18O, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli, poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza ed indipendentemente dall'adempimento degli obblighi informativi e dalla consegna del foglio informativo da parte di accertare la data della loro Parte_1 scadenza e conseguentemente il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati (v. art. 8 D.M.
19 dicembre 2000 (GU Serie Generale n. 300 del 27-12-2000): “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”).
Ed infatti, ai sensi del d.m. 6 ottobre 2004, con avviso del 31 ottobre 2006 (G.U. Serie Generale
n.254 del 31-10-2006), è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'istituzione di nuove serie di buoni, tra cui quella contraddistinta con il codice 18O, con la specificazione che tutte le informazioni sarebbero state a disposizione della clientela presso ogni ufficio postale, nonché sul sito della Cassa depositi e prestiti.
Ebbene, il regolamento relativo ai buoni di detta serie, agevolmente consultabile da chiunque sia sul sito di che sul sito della Cdp, ha chiaramente previsto una scadenza di 18 mesi dalla Parte_1 sottoscrizione (art. 3), nonché la prescrizione decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (art. 10), in conformità alla disciplina contenuta nel d.m. 19 dicembre 2000.
L'appellato, esaminando i citati decreti ministeriali e consultando il regolamento relativo ai buoni di detta serie avrebbe potuto verificare che i buoni fruttiferi - come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza - sarebbero scaduti dopo 18 mesi dalla data di sottoscrizione, e di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati, sicché non può utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza dei titoli a causa della mancata consegna del foglio informativo, avendo tale documento la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia.
L'istante, inoltre, avrebbe potuto apprendere della scadenza informandosi direttamente presso gli uffici postali o, ancora, consultando altre fonti quali il sito internet di Cassa Depositi e Prestiti che è liberamente e facilmente accessibile.
Ebbene, risalendo la sottoscrizione dei buoni fruttiferi in esame al 20.11.2006 ed essendo i medesimi scaduti il 20.5.2008, va da sé che il diritto al rimborso degli stessi andava esercitato entro e non oltre il termine del 20.5.2018 (ovvero nel decennio successivo), motivo per cui - non avendo l'appellato dedotto e provato di aver richiesto il pagamento dei buoni in data antecedente allo spirare del predetto termine prescrizionale decennale - la sua pretesa non può che dirsi prescritta.
Né, d'altra parte, giova all'appellato la deduzione circa la mancata consegna del Parte_2
o, più in generale, la violazione dell'obbligo informativo, ove si consideri che
[...]
l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2015, n. 10828).
Sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, in riforma della gravata sentenza, la domanda di pagamento azionata da non può che essere rigettata. Controparte_1
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite ritiene questo Tribunale che - viste le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia, i recenti arresti giurisprudenziali di cui si è dato conto, l'intricato quadro normativo e la qualità delle parti - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1344/2023 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_1
2) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, rigetta la domanda di pagamento avanzata da . Controparte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 23 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.