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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 6437/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BALESTRO SILVIA e TASCA CAROLINA ); C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PECO GIULIO/ P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Fatto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Milano, Sezione Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento dell'irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno mensile di assistenza, per l'importo complessivo di € 36.870,22, richiesto in restituzione dall' con provvedimento del 18.09.2023. CP_1
La ricorrente, nata l'[...] in [...], è stata riconosciuta invalida civile totale al 100% in data 21.01.2008, ottenendo la pensione di invalidità civile (cat.
INVCIV) dal 1.11.2007 e, successivamente, l'assegno ordinario di invalidità (cat. IO) dal 1.04.2008. A seguito di domanda di aggravamento presentata il 7.11.2013, la Commissione
Medica ha ridotto il grado di invalidità al 95%, con conseguente trasformazione CP_1
della pensione di invalidità civile in assegno mensile di assistenza, incompatibile con l'assegno IO già in godimento.
Nonostante tale incompatibilità, l' ha continuato ad erogare entrambe le CP_1
prestazioni fino al 31.10.2023, per poi procedere alla riliquidazione e alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento in sede amministrativa, deducendo la buona fede nella percezione delle somme e l'errore imputabile all' , che era a CP_1
conoscenza della situazione sanitaria e previdenziale sin dalla prima liquidazione. Il ricorso amministrativo è stato respinto dal . Controparte_2
Con il presente giudizio, la sig.ra chiede: Parte_1
• l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito;
• la condanna dell alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e CP_1
rivalutazione.
L' si è costituito in giudizio, eccependo la piena ripetibilità dell'indebito ai sensi CP_1
dell'art. 2033 c.c., in quanto la prestazione assistenziale percepita non era dovuta per incompatibilità con l'assegno IO, e sostenendo l'insussistenza di un legittimo affidamento da parte della ricorrente.
Secondo l , la riduzione del grado di invalidità, richiesta dalla stessa ricorrente, CP_1
ha comportato la cessazione del diritto alla pensione di invalidità civile e la sostituzione con l'assegno mensile di assistenza, incompatibile con la prestazione previdenziale già in godimento. L' ha inoltre dedotto che la consapevolezza della non spettanza CP_1
della prestazione esclude la buona fede e legittima la ripetizione dell'indebito. diritto
La questione oggetto del presente giudizio concerne la legittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito formulata dall' nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1
per l'importo di € 36.870,22, relativo alla prestazione assistenziale di assegno
[...] mensile di assistenza (cat. INVCIV) erogata nel periodo dal 1.12.2013 al 31.10.2023, in cumulo con l'assegno ordinario di invalidità (cat. IO).
La ricorrente deduce l'irripetibilità delle somme percepite, in quanto corrisposte in buona fede, sulla base di un errore imputabile all , che ha continuato ad erogare CP_1
la prestazione assistenziale nonostante la nota incompatibilità con quella previdenziale.
L' costituitosi in giudizio, eccepisce la piena ripetibilità dell'indebito ai sensi CP_1
dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la prestazione non era dovuta e che la ricorrente non poteva confidare legittimamente nella sua spettanza, essendo consapevole della riduzione del grado di invalidità e della conseguente incompatibilità tra le prestazioni.
Va preliminarmente osservato che, in materia assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato un principio di settore che deroga alla regola generale della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., valorizzando il legittimo affidamento del percipiente e la non imputabilità dell'erogazione indebita (Cass. n.
13917/2021).
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 38 Cost. impone una tutela rafforzata per il soggetto debole del rapporto assistenziale, escludendo la ripetizione indiscriminata di somme già consumate per esigenze di vita essenziali (C. Cost. n.
8/2023).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che:
• la ricorrente ha percepito le prestazioni in modo continuativo per oltre dieci anni;
• l'erogazione è avvenuta da parte dell' in assenza di provvedimenti di CP_1
revoca espressa;
• la ricorrente ha sempre trasmesso le dichiarazioni reddituali (modelli RED), da cui emerge che le uniche entrate erano le prestazioni erogate dall' ; CP_1
• l'errore è imputabile all' che ha omesso di rilevare l'incompatibilità tra CP_1
le prestazioni, pur avendo piena conoscenza della situazione sanitaria e previdenziale della ricorrente.
Tali circostanze integrano una situazione di affidamento legittimo, idonea ad escludere la ripetibilità dell'indebito, in assenza di dolo del percipiente. La giurisprudenza ha chiarito che il dolo, ai fini della ripetizione, sussiste solo ove il percipiente sia consapevole della non spettanza della prestazione e agisca per indurre l'ente in errore (Cass. n. 8564/2016). Nel caso in esame, non emergono elementi che possano far ritenere la ricorrente consapevole dell'indebita percezione, né che abbia omesso comunicazioni o violato obblighi informativi.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi irripetibile l'indebito assistenziale oggetto di causa, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento del 18.09.2023 e della conseguente ripetizione di indebito condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 3.291,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
18/09/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 6437/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BALESTRO SILVIA e TASCA CAROLINA ); C.F._2
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti PECO GIULIO/ P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Fatto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Milano, Sezione Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento dell'irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno mensile di assistenza, per l'importo complessivo di € 36.870,22, richiesto in restituzione dall' con provvedimento del 18.09.2023. CP_1
La ricorrente, nata l'[...] in [...], è stata riconosciuta invalida civile totale al 100% in data 21.01.2008, ottenendo la pensione di invalidità civile (cat.
INVCIV) dal 1.11.2007 e, successivamente, l'assegno ordinario di invalidità (cat. IO) dal 1.04.2008. A seguito di domanda di aggravamento presentata il 7.11.2013, la Commissione
Medica ha ridotto il grado di invalidità al 95%, con conseguente trasformazione CP_1
della pensione di invalidità civile in assegno mensile di assistenza, incompatibile con l'assegno IO già in godimento.
Nonostante tale incompatibilità, l' ha continuato ad erogare entrambe le CP_1
prestazioni fino al 31.10.2023, per poi procedere alla riliquidazione e alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento in sede amministrativa, deducendo la buona fede nella percezione delle somme e l'errore imputabile all' , che era a CP_1
conoscenza della situazione sanitaria e previdenziale sin dalla prima liquidazione. Il ricorso amministrativo è stato respinto dal . Controparte_2
Con il presente giudizio, la sig.ra chiede: Parte_1
• l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito;
• la condanna dell alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e CP_1
rivalutazione.
L' si è costituito in giudizio, eccependo la piena ripetibilità dell'indebito ai sensi CP_1
dell'art. 2033 c.c., in quanto la prestazione assistenziale percepita non era dovuta per incompatibilità con l'assegno IO, e sostenendo l'insussistenza di un legittimo affidamento da parte della ricorrente.
Secondo l , la riduzione del grado di invalidità, richiesta dalla stessa ricorrente, CP_1
ha comportato la cessazione del diritto alla pensione di invalidità civile e la sostituzione con l'assegno mensile di assistenza, incompatibile con la prestazione previdenziale già in godimento. L' ha inoltre dedotto che la consapevolezza della non spettanza CP_1
della prestazione esclude la buona fede e legittima la ripetizione dell'indebito. diritto
La questione oggetto del presente giudizio concerne la legittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito formulata dall' nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1
per l'importo di € 36.870,22, relativo alla prestazione assistenziale di assegno
[...] mensile di assistenza (cat. INVCIV) erogata nel periodo dal 1.12.2013 al 31.10.2023, in cumulo con l'assegno ordinario di invalidità (cat. IO).
La ricorrente deduce l'irripetibilità delle somme percepite, in quanto corrisposte in buona fede, sulla base di un errore imputabile all , che ha continuato ad erogare CP_1
la prestazione assistenziale nonostante la nota incompatibilità con quella previdenziale.
L' costituitosi in giudizio, eccepisce la piena ripetibilità dell'indebito ai sensi CP_1
dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la prestazione non era dovuta e che la ricorrente non poteva confidare legittimamente nella sua spettanza, essendo consapevole della riduzione del grado di invalidità e della conseguente incompatibilità tra le prestazioni.
Va preliminarmente osservato che, in materia assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato un principio di settore che deroga alla regola generale della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., valorizzando il legittimo affidamento del percipiente e la non imputabilità dell'erogazione indebita (Cass. n.
13917/2021).
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 38 Cost. impone una tutela rafforzata per il soggetto debole del rapporto assistenziale, escludendo la ripetizione indiscriminata di somme già consumate per esigenze di vita essenziali (C. Cost. n.
8/2023).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che:
• la ricorrente ha percepito le prestazioni in modo continuativo per oltre dieci anni;
• l'erogazione è avvenuta da parte dell' in assenza di provvedimenti di CP_1
revoca espressa;
• la ricorrente ha sempre trasmesso le dichiarazioni reddituali (modelli RED), da cui emerge che le uniche entrate erano le prestazioni erogate dall' ; CP_1
• l'errore è imputabile all' che ha omesso di rilevare l'incompatibilità tra CP_1
le prestazioni, pur avendo piena conoscenza della situazione sanitaria e previdenziale della ricorrente.
Tali circostanze integrano una situazione di affidamento legittimo, idonea ad escludere la ripetibilità dell'indebito, in assenza di dolo del percipiente. La giurisprudenza ha chiarito che il dolo, ai fini della ripetizione, sussiste solo ove il percipiente sia consapevole della non spettanza della prestazione e agisca per indurre l'ente in errore (Cass. n. 8564/2016). Nel caso in esame, non emergono elementi che possano far ritenere la ricorrente consapevole dell'indebita percezione, né che abbia omesso comunicazioni o violato obblighi informativi.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi irripetibile l'indebito assistenziale oggetto di causa, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento del 18.09.2023 e della conseguente ripetizione di indebito condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 3.291,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
18/09/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli