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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/10/2024, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 389/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 389/2014
TRA
Parte_1
(C.F. – Avv. Costantino Tindaro Scaffidi Lallaro P.IVA_1
attore
E
(C.F. – Avv. Giovanna Princiotta Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
E
(C.F. ) – Avv. Maurizio Radici PA C.F._1
convenuto
E
(C.F. ) – Avv. Carmelo Occhiuto e Controparte_3 C.F._2
Sara Maria Gullotti
convenuto
E
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._3 Controparte_5
) – Avv. Gaetano Artale C.F._4
convenuti
1 E
(C.F. ) – Avv. Laura Controparte_6 C.F._5
Scolaro
convenuto
E
(C.F. ) – Avv. Maurizio Controparte_7 C.F._6
Radici
convenuto
E
(C.F. ) – Avv. Salvatore Zaccaria Controparte_8 C.F._7
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
Condannare l'Ing. , in solido con il , a pagare PA Controparte_1
a Parte_1
(già Controparte_9
per i lavori di cui ai punti 1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,30,33,35,40 e 45 della
[...] premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 19.121,48 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare in solido l'Ing. , il sig. e il PA Controparte_3
a pagare a Controparte_1 Parte_1
(già
[...] Controparte_9
, per i lavori di cui ai punti 28 e 42 della
[...] premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 7.893,93 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare in solido l'Ing. , il Geom. e il PA CP_4
a pagare a Controparte_1 Parte_1
(già
[...] Controparte_9
, per il lavoro di cui al punto 23 della premessa
[...] dell'atto di citazione, la somma di €. 2.480,00 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
2 Condannare il Geom. in solido con il , a pagare CP_4 Controparte_1
a Parte_1
(già Controparte_9
per i lavori di cui ai punti 15,17,20,25,26,27,29,31,34,37,41 e 46 della
[...]
premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 8.255,63 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare il sig. , in solido con il , Controparte_6 Controparte_1
a pagare a Parte_1
(già
[...] Controparte_9
, per i lavori di cui ai punti 5,7,8,16,19,21,22,24 e 36 della
[...] premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 4.157,04 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare il sig. , in solido con il Controparte_7 CP_1
, a pagare a
[...] Parte_1
(già
[...] Controparte_9
, per i lavori di cui ai punti 18,38,39,43,44 e 48 della
[...] premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 18.062,10 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare il sig. in solido con il , a pagare Controparte_8 Controparte_1
a Parte_1
(già Controparte_9
per il lavoro di cui al punto 47 della premessa dell'atto di citazione, la
[...] somma di €. 1.683,56 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02
a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare l'Ing. , in solido con il , a pagare a Controparte_5 Controparte_1
Parte_1
(già Controparte_9
per il lavoro di cui al punto 50 della premessa dell'atto di citazione, la
[...] somma di €. 423,50 (IVA inclusa) e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo
231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
3 Condannare il a pagare a Controparte_1 [...]
(già Parte_1 [...]
, per i lavori di cui ai Controparte_9 punti 32 e 49 all'atto di citazione, la somma di €. 2.904,58 (IVA compresa) oltre interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre forfait 15% spese generali, Iva e Cpa).
Conclusioni del convenuto : Controparte_1
“Nell'interesse del in persona del Sindaco - legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si precisano le conclusioni, insistendo per
l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e deduzioni, articolate in tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi quivi integralmente trascritti, ed in particolare, si chiede che l'Ill.Mo Signor Giudice voglia porre in decisione la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con integrale rigetto di tutte le domande proposte nei confronti del perché Controparte_1 inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna delle controparti alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, in favore dell'Ente, oltre accessori di legge.
Conclusioni del convenuto : PA
“L'avvocato Maurizio Radici, n.q. di difensore del Sig. , precisa PA le conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo in tutte le deduzioni, eccezioni e domande proposte, segnatamente, quella riconvenzionale a suo tempo articolata, con rigetto di quelle avverse;
si insiste, altresì nella richiesta di condanna alle spese e compensi di giudizio a carico di parte soccombente”
Conclusioni del convenuto Controparte_3
1) In via preliminare, dire e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte nei confronti del Sig. Controparte_3
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal sig. CP_3
a per i lavori da Controparte_9 questi realizzati nei confronti del Comune di CP_1
Conclusioni dei convenuti e : CP_4 Controparte_5 non depositate
Conclusioni del convenuto Controparte_6
4 “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa, contesta ogni difesa avversaria perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni del convenuto : Controparte_7
1) Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del Sig.
[...]
perché inammissibili e/o manifestamente infondate in Controparte_7
fatto ed in diritto e/o non provate;
2) Nella denegata ipotesi di soccombenza dell'odierno convenuto, accogliere
l'esperita azione di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c. per la somma di
€ 18.062,10 oltre IVA ed interessi, o per quella minore o maggiore che la S.S. dovesse ritenere adeguata, e, per l'effetto, mantenere indenne il Sig.
[...]
dalla richiesta di pagamento esperita direttamente nei suoi Controparte_7 confronti delle somme indicate nell'atto di citazione, condannando il CP_1
al pagamento delle stesse o di quelli minori o maggiori che TO
[...]
Giudice dovesse stabilire in sentenza.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni del convenuto : Controparte_8 non depositate
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società Parte_1 esponeva di aver eseguito lavori di ristrutturazione, riparazione e pronto
[...] intervento su tutto il territorio del Comune di , ricevendo in pagamento degli acconti CP_1 generici, da essa imputati alle prestazioni più antiche, e rimando creditrice per un elenco di ulteriori 50 lavori specificamente indicati in citazione.
Non avendo tali lavori ricevuto copertura finanziaria con il prescritto impegno contabile ex art. 23 comma 3 D.L. 51/1989 (rectius, 66/1989), i rapporti contrattuali dovevano ritenersi intercorsi direttamente con l'amministratore, funzionario o dipendente che aveva dato l'incarico o consentito la fornitura ai sensi dell'art. 191 comma 4 D.Lgs.
267/2000, con responsabilità solidale dell'Ente limitatamente all'ingiustificato arricchimento comunque tratto.
Per tali ragioni, chiedeva la condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione
– in qualità di sindaco ( , vicesindaco ), assessori e CP_3 CP_2 Controparte_7
), addetti all'ufficio tecnico ( e ) e capo del servizio acquedotto CP_8 CP_4 CP_5
( ) – e secondo quanto meglio specificato nelle conclusioni, al Controparte_6
5 pagamento delle prestazioni effettuate, in solido con il a titolo di Controparte_1
ingiustificato arricchimento, oltre interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali.
1.2. Tutti i convenuti si costituivano contestando la fondatezza delle domande avverse e chiedendone il rigetto.
1.3. Il evidenziava che, dei 50 lavori elencati, soltanto i n. 32 e 49 Controparte_1 erano assistiti da atti di impegno finanziario e risultavano già saldati a seguito degli acconti versati, difettando viceversa per gli altri alcun procedimento amministrativo. In mancanza di volontà dell'Ente di concludere tali contratti, la scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica, con conseguente novazione soggettiva del rapporto obbligatorio, determinava l'impossibilità di applicare l'art. 2041 c.c. all'Amministrazione per difetto di sussidiarietà, potendo essere esperita azione contrattuale (come in effetti contestualmente proposta) nei confronti dell'amministratore o funzionario.
1.4. , vicesindaco all'epoca dei fatti, esponeva che, dei lavori ad PA egli imputati, non veniva prodotta alcuna fattura, ma solo una serie di schede contabili, inidonee a dimostrare sia i crediti, sia la loro origine. Contestava inoltre l'applicabilità della disciplina degli interessi sulle transazioni commerciali, stante la prospettazione attorea secondo cui il rapporto dovrebbe ritenersi intercorso direttamente con i privati.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale subordinata, spiegava azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del CP_1
.
[...]
1.5. , già sindaco, contestava la sussistenza di responsabilità Controparte_3 personale, in relazione alle due obbligazioni relative ad opere murarie e condotte fognarie per le quali era stato citato, per avere egli agito a nome e nell'interesse del in CP_1 subordine, contestava la quantificazione del credito, effettuata sulla base di schede contabili e computo metrico estimativo di parte.
1.6. già dipendente del e capo del Controparte_6 CP_1 CP_1 servizio acquedotto illo tempore, contestava di aver mai richiesto gli interventi addebitatigli, per essersi limitato, ove constatato un guasto, ad avvisare il responsabile dell'area tecnica del o, in caso di estrema urgenza, il sindaco o il vicesindaco. CP_1
In subordine, eccepiva la natura extracontrattuale della propria responsabilità, con conseguente prescrizione quinquennale dei lavori sub 5 e 7, ed in ogni caso l'inapplicabilità degli interessi previsti per le transazioni commerciali tra imprese o tra impresa e P.A.
6 1.7. e – a mezzo di separate comparse del medesimo CP_4 Controparte_5
procuratore, di identico tenore – contestavano di aver mai ordinato all'impresa lavori diversi da quelli risultanti dai verbali di somma urgenza;
eccepivano la mancanza di prova dei crediti e delle voci necessarie alla loro quantificazione;
sollevavano eccezione di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. per eventuali vizi e difformità; contestavano altresì l'applicabilità degli interessi previsti per le transazioni commerciali.
Chiedevano dunque il rigetto delle domande e formulavano domanda riconvenzionale subordinata di manleva nei confronti del , per il suo Controparte_1 ingiustificato arricchimento.
1.8. , assessore al bilancio all'epoca dei fatti, convenuto per la sola Controparte_8 somma di € 1.683,00 per aver commissionato una grata per la raccolta delle acque, eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del giudice di pace, non derogabile per la sola proposizione cumulativa di più domande, in difetto di connessione per oggetto o per titolo.
Nel merito, contestava di aver commissionato il lavoro in questione e, in subordine, contestava la quantificazione dell'importo preteso, trattandosi di una semplice grata.
Eccepiva altresì il concorso di colpa dell'attore ex art. 1127 c.c. per aver eseguito numerosi lavori per ben 6 anni, dal 2006 al 2012, in difetto dei presupposti di legge.
1.9. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. L'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di
Pace, sollevata dal convenuto , è fondata. Controparte_8
La consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene infatti che “La proposizione cumulativa di cause contro più soggetti non è sufficiente a costituire un vincolo di connessione tra le stesse - né rileva che vi sia una mera connessione probatoria tra i comportamenti agli stessi attribuiti - a tal fine essendo invece necessario che le cause siano connesse per l'oggetto o per il titolo.” (Cass. 347/2000).
Tale commessione, nel caso di specie, difetta, trattandosi di un rapporto contrattuale del tutto autonomo rispetto agli altri indicati in citazione, e come tale considerato dalla stessa parte attrice, sicchè non sussistono i presupposti di cui all'art. 33 c.p.c.
7 3. La domanda principale proposta da parte attrice direttamente nei confronti del
Comune di , in solido con gli altri convenuti, è fondata limitatamente ai lavori sub CP_1
32 e 49, mentre è infondata per il resto.
L'art. 191 comma 4 D.Lgs. 267/2000, già vigente all'epoca dei fatti (anni 2006-
2012), stabilisce che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. La norma si pone peraltro in continuità con l'art. 23 D.L. 66/1989, convertito in legge dalla L. 144/1989, poi formalmente abrogato dall'art. 23 comma 1 lett. n) D.Lgs. 77/1995, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del medesimo decreto, e infine rifluito nella disposizione in argomento.
Tutte le disposizioni succedutesi nel tempo sono univoche nel senso della configurazione di un rapporto contrattuale diretto fra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario;
si tratta, in sostanza, di una novazione soggettiva del rapporto obbligatorio, i cui effetti si producono non già in capo all'Amministrazione, bensì nella sfera giuridica del soggetto che ha agito in nome e per conto della stessa. Essa comporta, pertanto, una scissione del rapporto di immedesimazione organica, in virtù del quale, normalmente, gli atti compiuti dagli amministratori di una persona giuridica producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica di quest'ultima.
Orbene, l'art. 2042 c.c. esclude l'azione di ingiustificato arricchimento in presenza di altra azione tipica. Secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, “in questi casi, il privato - professionista o fornitore del servizio - si reputa in generale non legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, per difetto del requisito di sussidiarietà (v. Cass. n. 30109-18, Cass. n. 28860-15); egli difatti è legittimato a esercitare l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti dello stesso ente solo utendo iuribus dell'amministratore suo debitore, e quindi in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., con gli oneri probatori a ciò correlati (di recente Cass. n. 5665-
21 nel solco di C. cost. n. 446- 95)” (Cass. 10432/2022).
Il fondamento di tale esclusione si rinviene nel fatto che “l'esistenza di una obbligazione dello stesso funzionario responsabile e di un'azione titolata del contraente nei confronti del predetto impedisce la esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento direttamente nei confronti dell'ente locale, da parte del terzo, che può
8 richiedere quanto pretende direttamente da chi è responsabile della spesa illegittimamente disposta … La ratio legis del D.L. n. 66 del 1989, citato art. 23 è quella di liberare l'ente locale da ogni obbligazione titolata, che si fondi sulla delibera illegittima, nella quale non sia indicata la copertura di spesa, non esclude comunque il principio generale per il quale se l'attività del funzionario ha dato luogo ad un arricchimento senza causa con un acquisizione di un bene o servizio per il comune, quest'ultimo può rispondere a titolo di arricchimento senza causa, nei confronti di colui che ha determinato o ha contribuito a determinare tale vantaggio all'ente locale.” (Cass.
1163/2007).
Dunque, prosegue l'arreso in esame, “il funzionario che si pretenda danneggiato dalla scelta dell'ente locale dell'omessa iscrizione tra i debiti fuori bilancio della obbligazione che la legge ha trasferito a suo carico, è tutelato comunque dalla facoltà di esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento contro l'ente locale, il cui accoglimento soltanto può imporre di iscrivere come fuori bilancio il debito del comune accertato solo verso il funzionario stesso ex art. 2041 c.c..”, e detta tutela non è rimessa all'arbitrio dell'Amministrazione interessata, “poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041
c.c., nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole” (Cass. S.U. 10798/2015).
Soltanto nell'ambito di questa vicenda si innesta la generale possibilità per il creditore, ai sensi dell'art. 2900 c.c., di surrogarsi nei diritti del suo debitore.
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha dichiarato di voler agire nei confronti del surrogandosi alla posizione dei convenuti, bensì direttamente in CP_1 proprio, delineando una responsabilità solidale fra funzionario o amministratore (che risponde a titolo contrattuale) e Amministrazione “arricchita” che si appalesa incompatibile con il disposto dell'art. 2042 c.c.
L'attrice invoca l'inciso dell'art. 191 comma 4 D.Lgs. 267/2000 secondo cui la responsabilità diretta di amministratori e funzionari sussiste “per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e”, deducendo che i debiti in questione, pur non essendo stati riconosciuti, sarebbero però stati riconoscibili, in quanto effettuati “nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Tale argomentazione non è accoglibile per un duplice ordine di motivi.
9 In primo luogo, essa non condurrebbe in ogni caso ad una responsabilità solidale, bensì ad una scissione del rapporto: per la parte riconoscibile (e solamente “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente”, come recita la lett. e) vi sarebbe rapporto contrattuale diretto con l'Ente, per quella non riconoscibile (oltre che per la parte eccedente l'utilità o arricchimento per l'Ente), il rapporto intercorrerebbe direttamente con il funzionario o amministratore.
In secundis, nell'ipotesi di mancanza di forma scritta il riconoscimento del debito non potrà dunque avere luogo, essendo esso possibile solo nel caso in cui sia valido il rapporto fondamentale e vi sia tuttavia stata “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191” (art. 194 comma 1 lett. e), cioè mancanza di impegno contabile (art. 191 comma 1), ordinazione priva dei necessari riferimenti (art. 191 comma 2) o si sia trattato di lavori di somma urgenza (comma 3), ma non anche quando difetti la forma scritta.
La ricognizione di debito, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto l'effetto confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio, per cui non può operare in presenza di contratto nullo, per il quale opererà il meccanismo ope legis di novazione soggettiva.
Tali presupposti, per ammissione dello stesso sussistono unicamente in CP_1 relazione ai lavori sub 32 e 49, per i quali la domanda va accolta per come infra meglio specificato;
quanto al resto, la domanda principale proposta da parte attrice nei confronti del deve invece essere rigettata. Controparte_1
4. Alla luce di quanto esposto al punto che precede, consegue altresì il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da trattandosi Controparte_6 pacificamente di responsabilità contrattuale, il cui termine è decennale, e non extracontrattuale, di durata quinquennale.
5. Le domande proposte nei confronti dei convenuti e CP_3 CP_2 [...]
sono fondate, mentre risultano infondate quelle proposte nei confronti dei CP_7 convenuti e . CP_4 CP_5 Controparte_6
In primo luogo, si evidenzia che l'imputazione dei pagamenti ricevuti in acconto risulta correttamente effettuata dall'attrice, ex art. 1193 c.c., a quelli contabilizzati, ed in mancanza a quelli più antichi.
Dalle risultanze dell'istruttoria è inoltre emerso che soltanto con riferimento al convenuto il teste , all'udienza del 15/03/2017, “riferisce che CP_2 Testimone_1
10 l'ing. si recava sul luogo dei lavori, prendeva contatti con il titolare PA dell'impresa e commissionava le singole operazioni da fare”, mentre, per tutti gli altri convenuti, i testi hanno riferito soltanto di una loro presenza e supervisione.
La portata delle dichiarazioni testimoniali deve essere valutata alla luce di una corretta esegesi del peculiare istituto della novazione soggettiva ex art. 191 comma 4
D.Lgs. 267/2000, che si riferisce a coloro che hanno “consentito la fornitura” o “reso possibili le singole prestazioni”.
L'intento del legislatore non è quello di sanzionare chiunque abbia collaborato con l'impresa esecutrice, agevolandone l'attività sul piano materiale o sotto i profili della supervisione e coordinamento, bensì di ricondurre il rapporto a chi lo abbia “consentito”
o “reso possibile” sotto il profilo genetico;
si tratta, cioè, del soggetto che sarebbe stato ordinariamente considerato contraente, ove non fosse esistito un rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione.
Così ricostruita la ratio legis, benchè la disciplina sia unitaria per amministratori, funzionari o dipendenti, è evidente che il “peso” dei singoli comportamenti non può essere considerato identico per tutti, ma debba essere diversamente valutato a seconda dei ruoli: difatti, un conto è che ai lavori presenzi e il soggetto che riveste una posizione apicale, quale il sindaco, o comunque di assoluto rilievo politico nell'amministrazione dell'Ente, come il vicesindaco o un assessore;
un altro che sia dimostrata la supervisione di un funzionario o dipendente che ai primi deve comunque ordinariamente fare riferimento.
Nel primo caso, ove manchi la prova diretta del conferimento dell'incarico, essa può comunque ritenersi raggiunta per via indiziaria, avuto riguardo alla presenza sui luoghi, alla consapevolezza dell'esistenza e della consistenza degli interventi ed all'assunzione di un'attività di supervisione e controllo;
nel secondo, tali elementi non sembrano da soli sufficienti a comprovare l'avvenuto conferimento dell'incarico, ex ante, da parte del funzionario o dipendente, apparendo invece necessario un quid pluris, assente nel caso di specie, consistente nella dimostrazione che i lavori o le forniture in questione non fossero state autorizzate dalla sovraordinata autorità politica.
Per tali ragioni, alla luce degli elementi concretamente raccolti, la prova può dirsi raggiunta con riferimento alle persone che ricoprivano la carica di sindaco, vicesindaco e assessore, ma non anche nei riguardi dei funzionari o dipendenti.
6.1. Per quanto riguarda il quantum debeatur, i convenuti si sono limitati ad una generica contestazione, non idonea a scalfire la quantificazione delle singole prestazioni
11 effettuata da parte attrice, che appare ragionevole rispetto alla natura ed all'entità dei lavori eseguiti.
6.2. L'eccezione di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. sollevata dal convenuto risulta inammissibile in quanto formulata in forma generica ed in via meramente CP_4
ipotetica, senza alcun riferimento a vizi o difformità effettivamente verificatisi o comunque ritenuti sussistenti dalla parte. Si tratta quindi, con ogni evidenza, di un'eccezione meramente esplorativa, priva degli elementi costitutivi minimi affinché possa ritenersi valutabile.
6.3. In conclusione, i convenuti sopra indicati dovranno essere condannati al pagamento dei seguenti importi:
- : € 19.121,48 oltre iva;
PA
- e in solido: € 7.893,93 oltre iva PA Controparte_3
- e in solido: € 2.480,00 oltre iva PA CP_4
- : € 8.255,63 oltre iva;
CP_4
- : € 2.904,58 iva inclusa. Controparte_1
7. Quanto agli interessi, il dovrà corrispondere gli interessi Controparte_1 moratori per le transazioni commerciali ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, applicabile alle transazioni fra imprese e Amministrazioni.
Gli altri convenuti saranno invece tenuti al pagamento degli interessi al tasso legale e non a quello moratorio previsto per le transazioni commerciali: trattandosi di rapporti contrattuali che devono ritenersi sorti direttamente in capo agli amministratori, e non nei confronti dell'Ente, difetta nei loro confronti il presupposto soggettivo per l'applicazione del D.Lgs. 231/2002.
8. Le domande riconvenzionali subordinate proposte dai convenuti e CP_2 CP_4 nei confronti del sono parzialmente fondate. Controparte_1
Non v'è dubbio che, trattandosi di interventi effettuati su beni di proprietà del esso ne abbia tratto un arricchimento, risultando perciò tenuto ad indennizzare CP_1 gli amministratori della correlata diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento ricevuto.
Tale arricchimento non può tuttavia riguardare l'intera somma, che comprende ovviamente anche l'utile d'impresa. Questo, negli appalti pubblici, viene normalmente quantificato nella misura del 10% dei costi sostenuti;
si può quindi ritenere che il valore dell'arricchimento possa essere ricavato scorporando da ciascun importo un valore
12 corrispondente al 10%, con esclusione dell'iva, che non costituisce un arricchimento in capo all'Ente
Le domande riconvenzionali possono perciò essere accolte nei confronti di tale limite, entro il quale il dovrà indennizzare i suoi amministratori soccombenti, e CP_1
precisamente:
- : € 17.383,16, oltre quota parte della somma di € 7.176,30 alla PA
quale lo stesso è tenuto in solido con;
Controparte_3
- e in solido: € 2.254,54; PA CP_4
- : € 7.505,19; CP_4
9. Le spese fra parte attrice ed il devono essere interamente Controparte_1 compensate, stante il limitato accoglimento della domanda.
Le spese fra le altre parti del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass. S.U.17405/2012):
- in favore di ed a carico Parte_1
di (50%), (25%) e (25%), nella PA Controparte_3 CP_4 misura di € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, €
2.500,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.200,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 740,00.
- in favore di ed a carico di Controparte_8 Parte_1
, nella misura di € 425,00 per la fase di studio, € 425,00
[...] per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.550,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore di ed a carico di Controparte_6 [...]
, nella misura di € 425,00 per la fase di studio, € Parte_1
425,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione e nulla per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
13 - in favore di ed a carico di Controparte_5 Parte_1
, nella misura di € 300,00 per la fase di studio, € 300,00
[...] per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione e nulla per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.050,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore di ed a carico di Controparte_7 [...]
, nella misura di € 1.000,00 per la fase di studio, € Parte_1
900,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.900,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore di e , ed a carico del , PA CP_4 Controparte_1
nella misura del 90% di quanto gli stessi dovranno corrispondere a parte attrice a titolo di spese legali, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 389/2014 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna PA
al pagamento della somma di € 19.121,48 più iva in favore di
[...]
, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
2) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e PA
, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 7.893,93 Controparte_3 più iva in favore di , Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e PA
, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 2.480 più iva CP_4 in favore di , oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
4) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al CP_4 pagamento della somma di € 8.255,63 più iva in favore di
[...]
, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
14 5) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il al pagamento della somma di € 2.904,58 in favore di Controparte_1 [...]
, oltre interessi ex art. 5 Parte_1
D.Lgs. 231/2002 dalla domanda al soddisfo;
6) dichiara l'incompetenza per valore del tribunale in favore del giudice di pace con riferimento alla domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto
; Controparte_8
7) accoglie parzialmente le domande riconvenzionali subordinate di ingiustificato arricchimento proposte da e nei confronti del PA CP_4
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo ad indennizzare i primi, Controparte_1
comunque nei limiti di quanto da essi effettivamente corrisposto a parte attrice, dei seguenti importi:
a. : € 17.383,16, oltre quota parte della somma di € 7.176,30 PA
alla quale lo stesso è tenuto in solido con;
Controparte_3
b. e in solido: € 2.254,54; PA CP_4
c. : € 7.505,19; CP_4
8) condanna , e , nella misura, PA Controparte_3 CP_4
rispettivamente, del 50% il primo e del 25% ciascuno gli alti, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 7.200,00 per compensi ed € 740,00 per
[...] anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
9) condanna di , alla Parte_1
rifusione delle spese di giudizio in favore di , che liquida in Controparte_8 complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
10) condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese di giudizio in favore di che Controparte_6 liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
11) condanna di , alla Parte_1
rifusione delle spese di giudizio in favore di , che liquida in Controparte_5 complessivi € 1.050,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
15 12) condanna di , alla Parte_1
rifusione delle spese di giudizio in favore di , che Controparte_7 liquida in complessivi € 5.900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
13) condanna il alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1
e , che liquida nella misura del 90% di quanto PA CP_4 gli stessi dovranno corrispondere a parte attrice a titolo di spese legali, in base alle proporzioni stabilite al punto 8) del dispositivo, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 15/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 389/2014
TRA
Parte_1
(C.F. – Avv. Costantino Tindaro Scaffidi Lallaro P.IVA_1
attore
E
(C.F. – Avv. Giovanna Princiotta Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
E
(C.F. ) – Avv. Maurizio Radici PA C.F._1
convenuto
E
(C.F. ) – Avv. Carmelo Occhiuto e Controparte_3 C.F._2
Sara Maria Gullotti
convenuto
E
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._3 Controparte_5
) – Avv. Gaetano Artale C.F._4
convenuti
1 E
(C.F. ) – Avv. Laura Controparte_6 C.F._5
Scolaro
convenuto
E
(C.F. ) – Avv. Maurizio Controparte_7 C.F._6
Radici
convenuto
E
(C.F. ) – Avv. Salvatore Zaccaria Controparte_8 C.F._7
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
Condannare l'Ing. , in solido con il , a pagare PA Controparte_1
a Parte_1
(già Controparte_9
per i lavori di cui ai punti 1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,30,33,35,40 e 45 della
[...] premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 19.121,48 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare in solido l'Ing. , il sig. e il PA Controparte_3
a pagare a Controparte_1 Parte_1
(già
[...] Controparte_9
, per i lavori di cui ai punti 28 e 42 della
[...] premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 7.893,93 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare in solido l'Ing. , il Geom. e il PA CP_4
a pagare a Controparte_1 Parte_1
(già
[...] Controparte_9
, per il lavoro di cui al punto 23 della premessa
[...] dell'atto di citazione, la somma di €. 2.480,00 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
2 Condannare il Geom. in solido con il , a pagare CP_4 Controparte_1
a Parte_1
(già Controparte_9
per i lavori di cui ai punti 15,17,20,25,26,27,29,31,34,37,41 e 46 della
[...]
premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 8.255,63 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare il sig. , in solido con il , Controparte_6 Controparte_1
a pagare a Parte_1
(già
[...] Controparte_9
, per i lavori di cui ai punti 5,7,8,16,19,21,22,24 e 36 della
[...] premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 4.157,04 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare il sig. , in solido con il Controparte_7 CP_1
, a pagare a
[...] Parte_1
(già
[...] Controparte_9
, per i lavori di cui ai punti 18,38,39,43,44 e 48 della
[...] premessa dell'atto di citazione, la somma di €. 18.062,10 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare il sig. in solido con il , a pagare Controparte_8 Controparte_1
a Parte_1
(già Controparte_9
per il lavoro di cui al punto 47 della premessa dell'atto di citazione, la
[...] somma di €. 1.683,56 oltre IVA e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02
a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Condannare l'Ing. , in solido con il , a pagare a Controparte_5 Controparte_1
Parte_1
(già Controparte_9
per il lavoro di cui al punto 50 della premessa dell'atto di citazione, la
[...] somma di €. 423,50 (IVA inclusa) e interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo
231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
3 Condannare il a pagare a Controparte_1 [...]
(già Parte_1 [...]
, per i lavori di cui ai Controparte_9 punti 32 e 49 all'atto di citazione, la somma di €. 2.904,58 (IVA compresa) oltre interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lvo 231/02 a decorrere dal 30° giorno successivo alla prestazione dei singoli servizi/opere
Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre forfait 15% spese generali, Iva e Cpa).
Conclusioni del convenuto : Controparte_1
“Nell'interesse del in persona del Sindaco - legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si precisano le conclusioni, insistendo per
l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e deduzioni, articolate in tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi quivi integralmente trascritti, ed in particolare, si chiede che l'Ill.Mo Signor Giudice voglia porre in decisione la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con integrale rigetto di tutte le domande proposte nei confronti del perché Controparte_1 inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna delle controparti alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, in favore dell'Ente, oltre accessori di legge.
Conclusioni del convenuto : PA
“L'avvocato Maurizio Radici, n.q. di difensore del Sig. , precisa PA le conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo in tutte le deduzioni, eccezioni e domande proposte, segnatamente, quella riconvenzionale a suo tempo articolata, con rigetto di quelle avverse;
si insiste, altresì nella richiesta di condanna alle spese e compensi di giudizio a carico di parte soccombente”
Conclusioni del convenuto Controparte_3
1) In via preliminare, dire e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte nei confronti del Sig. Controparte_3
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal sig. CP_3
a per i lavori da Controparte_9 questi realizzati nei confronti del Comune di CP_1
Conclusioni dei convenuti e : CP_4 Controparte_5 non depositate
Conclusioni del convenuto Controparte_6
4 “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa, contesta ogni difesa avversaria perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni del convenuto : Controparte_7
1) Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del Sig.
[...]
perché inammissibili e/o manifestamente infondate in Controparte_7
fatto ed in diritto e/o non provate;
2) Nella denegata ipotesi di soccombenza dell'odierno convenuto, accogliere
l'esperita azione di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c. per la somma di
€ 18.062,10 oltre IVA ed interessi, o per quella minore o maggiore che la S.S. dovesse ritenere adeguata, e, per l'effetto, mantenere indenne il Sig.
[...]
dalla richiesta di pagamento esperita direttamente nei suoi Controparte_7 confronti delle somme indicate nell'atto di citazione, condannando il CP_1
al pagamento delle stesse o di quelli minori o maggiori che TO
[...]
Giudice dovesse stabilire in sentenza.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni del convenuto : Controparte_8 non depositate
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società Parte_1 esponeva di aver eseguito lavori di ristrutturazione, riparazione e pronto
[...] intervento su tutto il territorio del Comune di , ricevendo in pagamento degli acconti CP_1 generici, da essa imputati alle prestazioni più antiche, e rimando creditrice per un elenco di ulteriori 50 lavori specificamente indicati in citazione.
Non avendo tali lavori ricevuto copertura finanziaria con il prescritto impegno contabile ex art. 23 comma 3 D.L. 51/1989 (rectius, 66/1989), i rapporti contrattuali dovevano ritenersi intercorsi direttamente con l'amministratore, funzionario o dipendente che aveva dato l'incarico o consentito la fornitura ai sensi dell'art. 191 comma 4 D.Lgs.
267/2000, con responsabilità solidale dell'Ente limitatamente all'ingiustificato arricchimento comunque tratto.
Per tali ragioni, chiedeva la condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione
– in qualità di sindaco ( , vicesindaco ), assessori e CP_3 CP_2 Controparte_7
), addetti all'ufficio tecnico ( e ) e capo del servizio acquedotto CP_8 CP_4 CP_5
( ) – e secondo quanto meglio specificato nelle conclusioni, al Controparte_6
5 pagamento delle prestazioni effettuate, in solido con il a titolo di Controparte_1
ingiustificato arricchimento, oltre interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali.
1.2. Tutti i convenuti si costituivano contestando la fondatezza delle domande avverse e chiedendone il rigetto.
1.3. Il evidenziava che, dei 50 lavori elencati, soltanto i n. 32 e 49 Controparte_1 erano assistiti da atti di impegno finanziario e risultavano già saldati a seguito degli acconti versati, difettando viceversa per gli altri alcun procedimento amministrativo. In mancanza di volontà dell'Ente di concludere tali contratti, la scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica, con conseguente novazione soggettiva del rapporto obbligatorio, determinava l'impossibilità di applicare l'art. 2041 c.c. all'Amministrazione per difetto di sussidiarietà, potendo essere esperita azione contrattuale (come in effetti contestualmente proposta) nei confronti dell'amministratore o funzionario.
1.4. , vicesindaco all'epoca dei fatti, esponeva che, dei lavori ad PA egli imputati, non veniva prodotta alcuna fattura, ma solo una serie di schede contabili, inidonee a dimostrare sia i crediti, sia la loro origine. Contestava inoltre l'applicabilità della disciplina degli interessi sulle transazioni commerciali, stante la prospettazione attorea secondo cui il rapporto dovrebbe ritenersi intercorso direttamente con i privati.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale subordinata, spiegava azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del CP_1
.
[...]
1.5. , già sindaco, contestava la sussistenza di responsabilità Controparte_3 personale, in relazione alle due obbligazioni relative ad opere murarie e condotte fognarie per le quali era stato citato, per avere egli agito a nome e nell'interesse del in CP_1 subordine, contestava la quantificazione del credito, effettuata sulla base di schede contabili e computo metrico estimativo di parte.
1.6. già dipendente del e capo del Controparte_6 CP_1 CP_1 servizio acquedotto illo tempore, contestava di aver mai richiesto gli interventi addebitatigli, per essersi limitato, ove constatato un guasto, ad avvisare il responsabile dell'area tecnica del o, in caso di estrema urgenza, il sindaco o il vicesindaco. CP_1
In subordine, eccepiva la natura extracontrattuale della propria responsabilità, con conseguente prescrizione quinquennale dei lavori sub 5 e 7, ed in ogni caso l'inapplicabilità degli interessi previsti per le transazioni commerciali tra imprese o tra impresa e P.A.
6 1.7. e – a mezzo di separate comparse del medesimo CP_4 Controparte_5
procuratore, di identico tenore – contestavano di aver mai ordinato all'impresa lavori diversi da quelli risultanti dai verbali di somma urgenza;
eccepivano la mancanza di prova dei crediti e delle voci necessarie alla loro quantificazione;
sollevavano eccezione di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. per eventuali vizi e difformità; contestavano altresì l'applicabilità degli interessi previsti per le transazioni commerciali.
Chiedevano dunque il rigetto delle domande e formulavano domanda riconvenzionale subordinata di manleva nei confronti del , per il suo Controparte_1 ingiustificato arricchimento.
1.8. , assessore al bilancio all'epoca dei fatti, convenuto per la sola Controparte_8 somma di € 1.683,00 per aver commissionato una grata per la raccolta delle acque, eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del giudice di pace, non derogabile per la sola proposizione cumulativa di più domande, in difetto di connessione per oggetto o per titolo.
Nel merito, contestava di aver commissionato il lavoro in questione e, in subordine, contestava la quantificazione dell'importo preteso, trattandosi di una semplice grata.
Eccepiva altresì il concorso di colpa dell'attore ex art. 1127 c.c. per aver eseguito numerosi lavori per ben 6 anni, dal 2006 al 2012, in difetto dei presupposti di legge.
1.9. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. L'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di
Pace, sollevata dal convenuto , è fondata. Controparte_8
La consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene infatti che “La proposizione cumulativa di cause contro più soggetti non è sufficiente a costituire un vincolo di connessione tra le stesse - né rileva che vi sia una mera connessione probatoria tra i comportamenti agli stessi attribuiti - a tal fine essendo invece necessario che le cause siano connesse per l'oggetto o per il titolo.” (Cass. 347/2000).
Tale commessione, nel caso di specie, difetta, trattandosi di un rapporto contrattuale del tutto autonomo rispetto agli altri indicati in citazione, e come tale considerato dalla stessa parte attrice, sicchè non sussistono i presupposti di cui all'art. 33 c.p.c.
7 3. La domanda principale proposta da parte attrice direttamente nei confronti del
Comune di , in solido con gli altri convenuti, è fondata limitatamente ai lavori sub CP_1
32 e 49, mentre è infondata per il resto.
L'art. 191 comma 4 D.Lgs. 267/2000, già vigente all'epoca dei fatti (anni 2006-
2012), stabilisce che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. La norma si pone peraltro in continuità con l'art. 23 D.L. 66/1989, convertito in legge dalla L. 144/1989, poi formalmente abrogato dall'art. 23 comma 1 lett. n) D.Lgs. 77/1995, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del medesimo decreto, e infine rifluito nella disposizione in argomento.
Tutte le disposizioni succedutesi nel tempo sono univoche nel senso della configurazione di un rapporto contrattuale diretto fra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario;
si tratta, in sostanza, di una novazione soggettiva del rapporto obbligatorio, i cui effetti si producono non già in capo all'Amministrazione, bensì nella sfera giuridica del soggetto che ha agito in nome e per conto della stessa. Essa comporta, pertanto, una scissione del rapporto di immedesimazione organica, in virtù del quale, normalmente, gli atti compiuti dagli amministratori di una persona giuridica producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica di quest'ultima.
Orbene, l'art. 2042 c.c. esclude l'azione di ingiustificato arricchimento in presenza di altra azione tipica. Secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, “in questi casi, il privato - professionista o fornitore del servizio - si reputa in generale non legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, per difetto del requisito di sussidiarietà (v. Cass. n. 30109-18, Cass. n. 28860-15); egli difatti è legittimato a esercitare l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti dello stesso ente solo utendo iuribus dell'amministratore suo debitore, e quindi in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., con gli oneri probatori a ciò correlati (di recente Cass. n. 5665-
21 nel solco di C. cost. n. 446- 95)” (Cass. 10432/2022).
Il fondamento di tale esclusione si rinviene nel fatto che “l'esistenza di una obbligazione dello stesso funzionario responsabile e di un'azione titolata del contraente nei confronti del predetto impedisce la esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento direttamente nei confronti dell'ente locale, da parte del terzo, che può
8 richiedere quanto pretende direttamente da chi è responsabile della spesa illegittimamente disposta … La ratio legis del D.L. n. 66 del 1989, citato art. 23 è quella di liberare l'ente locale da ogni obbligazione titolata, che si fondi sulla delibera illegittima, nella quale non sia indicata la copertura di spesa, non esclude comunque il principio generale per il quale se l'attività del funzionario ha dato luogo ad un arricchimento senza causa con un acquisizione di un bene o servizio per il comune, quest'ultimo può rispondere a titolo di arricchimento senza causa, nei confronti di colui che ha determinato o ha contribuito a determinare tale vantaggio all'ente locale.” (Cass.
1163/2007).
Dunque, prosegue l'arreso in esame, “il funzionario che si pretenda danneggiato dalla scelta dell'ente locale dell'omessa iscrizione tra i debiti fuori bilancio della obbligazione che la legge ha trasferito a suo carico, è tutelato comunque dalla facoltà di esercitare l'azione di ingiustificato arricchimento contro l'ente locale, il cui accoglimento soltanto può imporre di iscrivere come fuori bilancio il debito del comune accertato solo verso il funzionario stesso ex art. 2041 c.c..”, e detta tutela non è rimessa all'arbitrio dell'Amministrazione interessata, “poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041
c.c., nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole” (Cass. S.U. 10798/2015).
Soltanto nell'ambito di questa vicenda si innesta la generale possibilità per il creditore, ai sensi dell'art. 2900 c.c., di surrogarsi nei diritti del suo debitore.
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha dichiarato di voler agire nei confronti del surrogandosi alla posizione dei convenuti, bensì direttamente in CP_1 proprio, delineando una responsabilità solidale fra funzionario o amministratore (che risponde a titolo contrattuale) e Amministrazione “arricchita” che si appalesa incompatibile con il disposto dell'art. 2042 c.c.
L'attrice invoca l'inciso dell'art. 191 comma 4 D.Lgs. 267/2000 secondo cui la responsabilità diretta di amministratori e funzionari sussiste “per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e”, deducendo che i debiti in questione, pur non essendo stati riconosciuti, sarebbero però stati riconoscibili, in quanto effettuati “nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Tale argomentazione non è accoglibile per un duplice ordine di motivi.
9 In primo luogo, essa non condurrebbe in ogni caso ad una responsabilità solidale, bensì ad una scissione del rapporto: per la parte riconoscibile (e solamente “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente”, come recita la lett. e) vi sarebbe rapporto contrattuale diretto con l'Ente, per quella non riconoscibile (oltre che per la parte eccedente l'utilità o arricchimento per l'Ente), il rapporto intercorrerebbe direttamente con il funzionario o amministratore.
In secundis, nell'ipotesi di mancanza di forma scritta il riconoscimento del debito non potrà dunque avere luogo, essendo esso possibile solo nel caso in cui sia valido il rapporto fondamentale e vi sia tuttavia stata “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191” (art. 194 comma 1 lett. e), cioè mancanza di impegno contabile (art. 191 comma 1), ordinazione priva dei necessari riferimenti (art. 191 comma 2) o si sia trattato di lavori di somma urgenza (comma 3), ma non anche quando difetti la forma scritta.
La ricognizione di debito, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto l'effetto confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio, per cui non può operare in presenza di contratto nullo, per il quale opererà il meccanismo ope legis di novazione soggettiva.
Tali presupposti, per ammissione dello stesso sussistono unicamente in CP_1 relazione ai lavori sub 32 e 49, per i quali la domanda va accolta per come infra meglio specificato;
quanto al resto, la domanda principale proposta da parte attrice nei confronti del deve invece essere rigettata. Controparte_1
4. Alla luce di quanto esposto al punto che precede, consegue altresì il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da trattandosi Controparte_6 pacificamente di responsabilità contrattuale, il cui termine è decennale, e non extracontrattuale, di durata quinquennale.
5. Le domande proposte nei confronti dei convenuti e CP_3 CP_2 [...]
sono fondate, mentre risultano infondate quelle proposte nei confronti dei CP_7 convenuti e . CP_4 CP_5 Controparte_6
In primo luogo, si evidenzia che l'imputazione dei pagamenti ricevuti in acconto risulta correttamente effettuata dall'attrice, ex art. 1193 c.c., a quelli contabilizzati, ed in mancanza a quelli più antichi.
Dalle risultanze dell'istruttoria è inoltre emerso che soltanto con riferimento al convenuto il teste , all'udienza del 15/03/2017, “riferisce che CP_2 Testimone_1
10 l'ing. si recava sul luogo dei lavori, prendeva contatti con il titolare PA dell'impresa e commissionava le singole operazioni da fare”, mentre, per tutti gli altri convenuti, i testi hanno riferito soltanto di una loro presenza e supervisione.
La portata delle dichiarazioni testimoniali deve essere valutata alla luce di una corretta esegesi del peculiare istituto della novazione soggettiva ex art. 191 comma 4
D.Lgs. 267/2000, che si riferisce a coloro che hanno “consentito la fornitura” o “reso possibili le singole prestazioni”.
L'intento del legislatore non è quello di sanzionare chiunque abbia collaborato con l'impresa esecutrice, agevolandone l'attività sul piano materiale o sotto i profili della supervisione e coordinamento, bensì di ricondurre il rapporto a chi lo abbia “consentito”
o “reso possibile” sotto il profilo genetico;
si tratta, cioè, del soggetto che sarebbe stato ordinariamente considerato contraente, ove non fosse esistito un rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione.
Così ricostruita la ratio legis, benchè la disciplina sia unitaria per amministratori, funzionari o dipendenti, è evidente che il “peso” dei singoli comportamenti non può essere considerato identico per tutti, ma debba essere diversamente valutato a seconda dei ruoli: difatti, un conto è che ai lavori presenzi e il soggetto che riveste una posizione apicale, quale il sindaco, o comunque di assoluto rilievo politico nell'amministrazione dell'Ente, come il vicesindaco o un assessore;
un altro che sia dimostrata la supervisione di un funzionario o dipendente che ai primi deve comunque ordinariamente fare riferimento.
Nel primo caso, ove manchi la prova diretta del conferimento dell'incarico, essa può comunque ritenersi raggiunta per via indiziaria, avuto riguardo alla presenza sui luoghi, alla consapevolezza dell'esistenza e della consistenza degli interventi ed all'assunzione di un'attività di supervisione e controllo;
nel secondo, tali elementi non sembrano da soli sufficienti a comprovare l'avvenuto conferimento dell'incarico, ex ante, da parte del funzionario o dipendente, apparendo invece necessario un quid pluris, assente nel caso di specie, consistente nella dimostrazione che i lavori o le forniture in questione non fossero state autorizzate dalla sovraordinata autorità politica.
Per tali ragioni, alla luce degli elementi concretamente raccolti, la prova può dirsi raggiunta con riferimento alle persone che ricoprivano la carica di sindaco, vicesindaco e assessore, ma non anche nei riguardi dei funzionari o dipendenti.
6.1. Per quanto riguarda il quantum debeatur, i convenuti si sono limitati ad una generica contestazione, non idonea a scalfire la quantificazione delle singole prestazioni
11 effettuata da parte attrice, che appare ragionevole rispetto alla natura ed all'entità dei lavori eseguiti.
6.2. L'eccezione di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. sollevata dal convenuto risulta inammissibile in quanto formulata in forma generica ed in via meramente CP_4
ipotetica, senza alcun riferimento a vizi o difformità effettivamente verificatisi o comunque ritenuti sussistenti dalla parte. Si tratta quindi, con ogni evidenza, di un'eccezione meramente esplorativa, priva degli elementi costitutivi minimi affinché possa ritenersi valutabile.
6.3. In conclusione, i convenuti sopra indicati dovranno essere condannati al pagamento dei seguenti importi:
- : € 19.121,48 oltre iva;
PA
- e in solido: € 7.893,93 oltre iva PA Controparte_3
- e in solido: € 2.480,00 oltre iva PA CP_4
- : € 8.255,63 oltre iva;
CP_4
- : € 2.904,58 iva inclusa. Controparte_1
7. Quanto agli interessi, il dovrà corrispondere gli interessi Controparte_1 moratori per le transazioni commerciali ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, applicabile alle transazioni fra imprese e Amministrazioni.
Gli altri convenuti saranno invece tenuti al pagamento degli interessi al tasso legale e non a quello moratorio previsto per le transazioni commerciali: trattandosi di rapporti contrattuali che devono ritenersi sorti direttamente in capo agli amministratori, e non nei confronti dell'Ente, difetta nei loro confronti il presupposto soggettivo per l'applicazione del D.Lgs. 231/2002.
8. Le domande riconvenzionali subordinate proposte dai convenuti e CP_2 CP_4 nei confronti del sono parzialmente fondate. Controparte_1
Non v'è dubbio che, trattandosi di interventi effettuati su beni di proprietà del esso ne abbia tratto un arricchimento, risultando perciò tenuto ad indennizzare CP_1 gli amministratori della correlata diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento ricevuto.
Tale arricchimento non può tuttavia riguardare l'intera somma, che comprende ovviamente anche l'utile d'impresa. Questo, negli appalti pubblici, viene normalmente quantificato nella misura del 10% dei costi sostenuti;
si può quindi ritenere che il valore dell'arricchimento possa essere ricavato scorporando da ciascun importo un valore
12 corrispondente al 10%, con esclusione dell'iva, che non costituisce un arricchimento in capo all'Ente
Le domande riconvenzionali possono perciò essere accolte nei confronti di tale limite, entro il quale il dovrà indennizzare i suoi amministratori soccombenti, e CP_1
precisamente:
- : € 17.383,16, oltre quota parte della somma di € 7.176,30 alla PA
quale lo stesso è tenuto in solido con;
Controparte_3
- e in solido: € 2.254,54; PA CP_4
- : € 7.505,19; CP_4
9. Le spese fra parte attrice ed il devono essere interamente Controparte_1 compensate, stante il limitato accoglimento della domanda.
Le spese fra le altre parti del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass. S.U.17405/2012):
- in favore di ed a carico Parte_1
di (50%), (25%) e (25%), nella PA Controparte_3 CP_4 misura di € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, €
2.500,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.200,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 740,00.
- in favore di ed a carico di Controparte_8 Parte_1
, nella misura di € 425,00 per la fase di studio, € 425,00
[...] per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.550,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore di ed a carico di Controparte_6 [...]
, nella misura di € 425,00 per la fase di studio, € Parte_1
425,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione e nulla per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
13 - in favore di ed a carico di Controparte_5 Parte_1
, nella misura di € 300,00 per la fase di studio, € 300,00
[...] per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione e nulla per la fase decisoria, per un compenso totale di € 1.050,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore di ed a carico di Controparte_7 [...]
, nella misura di € 1.000,00 per la fase di studio, € Parte_1
900,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.900,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore di e , ed a carico del , PA CP_4 Controparte_1
nella misura del 90% di quanto gli stessi dovranno corrispondere a parte attrice a titolo di spese legali, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 389/2014 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna PA
al pagamento della somma di € 19.121,48 più iva in favore di
[...]
, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
2) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e PA
, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 7.893,93 Controparte_3 più iva in favore di , Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e PA
, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 2.480 più iva CP_4 in favore di , oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
4) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al CP_4 pagamento della somma di € 8.255,63 più iva in favore di
[...]
, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
14 5) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il al pagamento della somma di € 2.904,58 in favore di Controparte_1 [...]
, oltre interessi ex art. 5 Parte_1
D.Lgs. 231/2002 dalla domanda al soddisfo;
6) dichiara l'incompetenza per valore del tribunale in favore del giudice di pace con riferimento alla domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto
; Controparte_8
7) accoglie parzialmente le domande riconvenzionali subordinate di ingiustificato arricchimento proposte da e nei confronti del PA CP_4
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo ad indennizzare i primi, Controparte_1
comunque nei limiti di quanto da essi effettivamente corrisposto a parte attrice, dei seguenti importi:
a. : € 17.383,16, oltre quota parte della somma di € 7.176,30 PA
alla quale lo stesso è tenuto in solido con;
Controparte_3
b. e in solido: € 2.254,54; PA CP_4
c. : € 7.505,19; CP_4
8) condanna , e , nella misura, PA Controparte_3 CP_4
rispettivamente, del 50% il primo e del 25% ciascuno gli alti, alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 7.200,00 per compensi ed € 740,00 per
[...] anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
9) condanna di , alla Parte_1
rifusione delle spese di giudizio in favore di , che liquida in Controparte_8 complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
10) condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese di giudizio in favore di che Controparte_6 liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
11) condanna di , alla Parte_1
rifusione delle spese di giudizio in favore di , che liquida in Controparte_5 complessivi € 1.050,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
15 12) condanna di , alla Parte_1
rifusione delle spese di giudizio in favore di , che Controparte_7 liquida in complessivi € 5.900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
13) condanna il alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1
e , che liquida nella misura del 90% di quanto PA CP_4 gli stessi dovranno corrispondere a parte attrice a titolo di spese legali, in base alle proporzioni stabilite al punto 8) del dispositivo, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 15/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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