Art. 27.
I servizi resi alle dipendenze degli Enti indicati alle Lettere l) ed o) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 ed assistiti in fatto da iscrizione alla cessata Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali sono utili ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.
I servizi resi alle dipendenze degli Enti indicati alle Lettere l) ed o) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 ed assistiti in fatto da iscrizione alla cessata Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali sono utili ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.